LEGGE DI STABILITÀ 2016: DISPOSIZIONI PER LE PERSONE FISICHE Gianluca Odetto
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE 50% PER RECUPERO EDILIZIO L art. 1 co. 74 della L. 208/2015 proroga al 31.12.2016 la detrazione potenziata per gli interventi di recupero edilizio, con il limite di spesa di 96.000 euro. Data Aliquota Limite di spesa Sino al 25.6.2012 36% 48.000 26.6.2012 31.12.2016 50% 96.000 Dall 1.1.2017 36% 48.000 Gli interventi agevolabili sono quelli previsti dall art. 16-bis del TUIR. Per le misure antisismiche e di messa in sicurezza statica, l aliquota è pari al 65%. 2
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE 50% PER ACQUISTO DI MOBILI Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 50% per l acquisto di mobili ed elettrodomestici adibiti ad arredo dell immobile ristrutturato. Come in passato: - il limite di spesa è pari a 10.000 euro (riferito alla singola unità immobiliare); - la spesa per mobili ed elettrodomestici può essere superiore a quella per la ristrutturazione della casa; - la detrazione si ripartisce in 10 anni; - i pagamenti devono essere tracciabili (escluso, però, il pagamento con assegni). 3
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE 65% PER RISPARMIO ENERGETICO Prorogata al 31.12.2016 la detrazione del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (comprese schermature solari). Norma (L. 296/2006) Art. 1 co. 344 Art. 1 co. 345 Intervento Abbattimento dell'indice di prestazione energetica per riscaldamento di oltre il 20% Riduzione della trasmittanza termica delle pareti orizzontali o verticali Importo max. detrazione 100.000 euro 60.000 euro Art. 1 co. 346 Pannelli solari per acqua calda 60.000 euro Art. 1 co. 347 Impianti di riscaldamento con caldaia a condensazione o pompa di calore 30.000 euro 4
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA (NOVITÀ) Nuova detrazione del 65% delle spese sostenute dall 1.1.2016 al 31.12.2016 per dispositivi che consentono il controllo da remoto degli impianti: - di riscaldamento; - di produzione di acqua calda; - di climatizzazione. In pratica, dispositivi che mostrano attraverso canali multimediali i consumi e le condizioni di funzionamento degli impianti e ne consentono da remoto l accensione o lo spegnimento. 5
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI ACQUISTO MOBILI GIOVANI COPPIE (NOVITÀ) L art. 1 co. 75 della L. 208/2015 consente alle coppie costituite da coniugi o conviventi more uxorio: - che hanno costituito un nucleo familiare da almeno 3 anni; - con almeno uno dei componenti che non supera 35 anni; - che hanno acquistato una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di beneficiare di una detrazione del 50% per l acquisto dei mobili e degli arredi per l unità acquistata (beneficio non cumulabile con il bonus mobili ). Il limite di spesa è di 16.000 euro e la detrazione si ripartisce in 10 anni. 6
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI DETRAZIONE IVA PER L ACQUISTO DI ABITAZIONI L art. 1 co. 56 della L. 208/2015 istituisce una nuova detrazione per l acquisto di abitazioni a destinazione residenziale: - cedute dalle imprese costruttrici; - acquistate con rogito stipulato dall 1.1.2016 al 31.12.2016; - di classe energetica A o B. Il beneficio è esteso all acquisto delle seconde case. La detrazione è pari al 50% dell IVA (ripartita in 10 anni). 7
DETRAZIONI PER INTERVENTI SU IMMOBILI CREDITO D IMPOSTA PER LA SICUREZZA L art. 1 co. 982 della L. 208/2015 istituisce un credito d imposta per le spese sostenute per l installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza e dirette alla prevenzione di attività criminali. Beneficio riservato alle persone fisiche non imprenditori. Disciplina rimessa ad apposite disposizioni attuative. 8
LEASING ABITATIVO CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO L art. 1 co. 76 83 della L. 208/2015 disciplina il nuovo contratto di leasing per l acquisto o la costruzione dell abitazione principale (con opzione di riscatto). Questione Risoluzione per inadempimento Sospensione dei pagamenti Detrazione del 19% per oneri Disciplina La società di leasing è tenuta a dare all utilizzatore il ricavato della vendita, dedotte le rate ancora da pagare Solo una volta, e per un massimo di 12 mesi, a specifiche condizioni Limite annuo di 8.000 euro, e di 20.000 euro per il prezzo di riscatto (la metà se il beneficiario ha più di 35 anni). Limite di reddito di 55.000 euro. 9
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Estensione delle agevolazioni nel caso in cui l acquirente risulti, al momento dell acquisto della nuova abitazione, titolare di altra abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa, a condizione che quest ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell atto. Risolto il problema dei cambi casa, che scontavano l imposta di registro del 9%. 10
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI Ennesima proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni detenuti dai soggetti IRPEF all 1.1.2016. Importante novità: l imposta sostitutiva è prevista nella misura dell 8% sia per le partecipazioni qualificate, sia per le partecipazioni non qualificate. Termine per l asseverazione della perizia e per il versamento della prima rata dell imposta sostitutiva fissato al 30.6.2016. 11
PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI CESSIONE DEL TERRENO A VALORI INFERIORI Il valore di perizia costituisce valore minimo ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Come chiarito dalla circ. 1/2013 dell Agenzia delle Entrate, è possibile indicare in atto sia il prezzo, sia il valore di perizia, assumendo il secondo quale base imponibile per le imposte indirette. L alternativa è la perizia al ribasso. 12
REGIME FORFETTARIO NUOVO REGIME AGEVOLATO PER AUTONOMI La tabella riepiloga le differenze rispetto al regime forfettario introdotto dalla L. 190/2014. Requisito Vecchio forfettario Nuovo forfettario Ricavi e compensi Spese lavoro dipendente e assimilati da 15.000 euro a 40.000 euro massimo 5.000 euro da 25.000 euro a 50.000 euro massimo 5.000 euro Beni strumentali massimo 20.000 euro massimo 20.000 euro Redditi di lavoro dipendente e assimilati inferiori a quelli d impresa o lavoro autonomo (verifica esclusa se il rapporto è cessato) massimo 30.000 euro (verifica esclusa se il rapporto è cessato) 13
REGIME FORFETTARIO IMPOSTA SOSTITUTIVA Sul reddito, determinato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività stabilito per legge, è dovuta un imposta sostitutiva del 15%. L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività (beneficio esteso anche ai "vecchi" forfettari sino al 2019). Condizioni: - il mancato esercizio di un'altra attività d'impresa o di lavoro autonomo nei 3 anni precedenti; - non deve trattarsi di mera prosecuzione di attività svolte in forma di lavoro dipendente o autonomo. 14
REGIME FORFETTARIO REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO Prevista una riduzione del 35% sui contributi dovuti alla gestione INPS artigiani e commercianti. Lo sconto dovrebbe riguardare sia i contributi minimi, sia quelli versati sull'eccedenza. 15
REGIME FORFETTARIO REGIMI APPLICABILI NEL 2016 La tabella evidenzia i regimi agevolati applicabili, nella loro evoluzione. 2014 2015 2016 Regime ordinario Regime ordinario Regime ordinario - Regime forfettario Regime forfettario Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile Regime delle nuove iniziative produttive Regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile - - Ex minimi - - - 16