N. 456/15 R.G.T. N. 2146/14 R.G.. PM DEP. IN CANCELLERIA -~NZA 2ò. 2'~b il Ricevuto avviso deposito sentenza da P.M. il dal P.G. il estratto contumaciale notificato i1 IL FUNZIONARIO N. 125/2016 REG.SENTENZE N. REG. ESECUZIONE N. CAMP.PENALE REDATTA SCHEDA IL ----------- IL FUNZIONARIO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA SENTENZA ART. 544,2 co. c.p.p. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE in persona del GIUDICE Dr.ssa Roberta D'ONOFRIO alla pubblica udienza del 19 febbraio 2016 ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente: nei confronti di: SENTENZA, nato a Campobasso il domiciliato in Campobasso alla Via ed IVI residente -.. LIBERO - ASSENTE
IMPUTATO Del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p. e 640 co. II nr. 1) c.p., perché, quale titolare dell'omonima ditta individuale, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con artifici consistenti nell'avere portato a conguaglio sul modellodml0-m somme anticipate dall'inps a titolo di assegni familiari per i lavoratori senza aver mai in concreto versato tali somme ai suddetti lavoratori, induceva in errore l'inps e si procurava un ingiusto vantaggio patrimoniale, in termini di sconto di imposta, pari ad 4.300 totali (e, per ciascun lavoratore: 1.292; 2.441; l 567); con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno dell'ente previdenziale pubblico. Con l'intervento del P.M.O. dr.ssa Sabrina SALE e del difensore di fiducia per l'imputato l'avv. del Foro di CAMPOBASSO Le parti hanno concluso come segue: il P.M.: chiede la condanna alla pena di MESI QUATTRO di reclusione ed 150,00 di multa; la difesa dell'imputato: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché il fatto non costituisce reato o per tenuità del fatto; in sub) il minimo della pena con i benefici di legge... 2
MOTIV AZIONE A seguito di udienza preliminare, si procedeva ad istruzione dibattimentale nei confronti di chiamato a rispondere del delitto indicato in rubrica (truffa aggravata ai sensi del comma Il n.l de II' art. 640 c.p.) mediante indebito conguaglio fra le prestazioni denunciate come anticipate ai lavoratori a titolo di assegni familiari per le mensilità meglio indicate in accusa e poste a credito dell'imputato ed il debito contributivo dello stesso per le retribuzioni erogate ai dipendenti come indicato nei DM IO dei nei periodi di cui III accusa. Nel corso del pubblico dibattimento, svoltosi in assenza dell'imputato libero (dichiarata ex art. 420 bis cpp ail'udienza del 3 Luglio del 2015 per l'effettiva conoscenza del decreto che dispone il giudizio da parte dell'imputato che era stato presente all'udienza preliminare), raccolte le testimonianze ed acquisite le prove documentali ammesse, ali' udienza del 19 Febbraio del 2016 il P.M. ed il difensore dell'imputato concludevano come da verbale. In diritto va osservato che, quanto al delitto ex art 640 comma Il n.1 cp, ascritto al prevenuto in rubrica, non ne risulta prova della sussistenza del fatto, all'esito dell' istruttoria dibattimentale. Ciò in quanto l'odierno imputato, quale titolare dell'omonima ditta individuale, si era limitato a non corrispondere gli assegni familiari ai tre dipendenti per i periodi indicati in accusa(cfr. la deposizione deil'ispettore lnps al verbale del 6. Il.2015 il quale ha precisato di non avere tuttavia accertato III alcun modo la fondatezza dell'esposto proposto dal sindacato senza avere neppure sentito i tre dipendenti ). Peraltro, dalle verifiche dei DM IO in atti è risultato che la ditta individuale ha correttamente indicato nel quadro D delle denunce contributive DM IO relative alle mensilità di cui in accusa le somme delle quali la stessa era a credito a titolo di assegni
familiari nell"importo esatto. mese per mese (cfr. la deposizione al verbale del 6.11. 2015). La condotta in contestazione, dunque, come ha precisato lo stesso ispettore INPS al dibattimento, è stata contestata a seguito della sola denuncia da parte del sindacato in ordine al fatto che l'imputato non avesse erogato ai lavoratori gli assegni familiari (cfr. la deposizione al verbale citato). Tanto ha fatto scaturire il procedimento amministrativo di contestazione de II' infrazione alla ditta di e la segnalazione al Pubblico Ministero per le eventuali fattispecie di rilevanza penale: nessun accertamento autonomo. invero, è stato effettuato in ordine alla fondatezza o meno delle doglianze dei lavoratori (cfr. la deposizione in atti). Ebbene. in base alla stessa deposizione del teste di accusa ispettore INPS, risulta come l'imputato nel modello DM IO non ha commesso alcuna falsa attestazione o fatto che possa qualificarsi come "artijìcio () raggiro ", penalmente rilevante ai fini della prova della sussistenza della truffa in contestazione. Egli, infatti, come risulta anche dalla agevole lettura dei modelli DM I O 111 atti, ha correttamente rappresentato ali' INPS la sua posizione debitoria e creditoria, evidenziando il suo debito nei confronti dei dipendenti a titolo di assegni familiari. E' noto. infatti, che il datore di lavoro corrisponde direttamente gli assegni familiari ai dipendenti per conto dell'lnps che è il reale debitore delle suddette somme. Egli ha l'obbligo di comunicare all'lnps nella denuncia contributiva i dati relativi alle prestazioni economiche a titolo di assegni familiari ma in caso di mancata effettiva corresponsione delle somme ai lavoratori è soggetto solo ad una sanzione amministrativa. per cui nessun danno deriverebbe da siffatta condotta all'inps (cfr. in tal senso Casso N. 18762 del 29 Aprile del 2013). In base a siffatto orientamento. dunque, è ipotizzabile una truffa ai danni dell'inps nel solo diverso caso in cui il datore di lavoro simulasse assegni familiari o indennità di malattia da dovere erogare al dipendente nella realtà insussistente. 2
Nella fattispecie concreta in esame. invece. in base alla stessa deposizione del principale teste di accusa ed al tenore letterale dei DM IO in atti risulta che \" imputato abbia chiaramente e regolarmente denunciato all'lnps le retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e gli assegni familiari come realmente spettanti ai dipendenti Pertanto nessuna falsa rappresentazione si è concretizzata da parte del\' imputato a danno deil'inps, dovendosi considerare peraltro come le somme dovute in tàvore del lavoratore a titolo di assegni familiari costituiscono un debito INPS e non del datore di lavoro che in forza dell'art. I D.L. n.633/79 è tenuto solo ad anticiparle salvo conguaglio. Pertanto, nel caso di specie, non sussiste il reato di truffa per due ordini di ragioni: I. non sussiste alcun danno per l'inps che è comunque debitrice in proprio delle somme dovute in favore del lavoratore a titolo di assegni familiari e di indennità di malattia ( cfr. in tal senso Casso 18762 del 15 Gennaio 2013 -la quale richiama l'insegnamento della Cassazione a Sezioni Unite n.1 del 1999 nel senso che "nella tru/là l'elemento del danno deve avere nece.'isariamente contenuto patrimoniale ed economico. consistendo in una lesione concreta e non soltanto potenziale che abbia l'effetto di produrre la perdita defìnitiva del bene da parte della persona qftèsa- con r?fèrimento ex professo ad una fàtti.specie di mancata corre.sponsione ad una dipendente. da parte del datore di lavoro, di indennità di malattia ed a.\'se~ni familiari portati a congua~lio dall'lnps ivi ravvisandosi in astrailo la col1lì~lirabilità del reato di appropriazione indebita" ai danni del lavoratore e non di truftà non risultando che nella fattispecie l'inps, indicato come persona offesa della trutfa. abbia risentito di un reale depauperamento economico nella forma del danno emergente o del lucro cessante); 3
2. non sussiste neppure alcun artificio e raggiro nella condotta del datore di lavoro il quale indichi falsamente. come nel caso di specie, negli appositi prospetti mensili. di avere corrisposto al lavoratore somme a titolo di indennità per malattia, maternità o assegni familiari. quale anticipazione effettuata per conto dell" INPS, così ottenendo dall'ente pubblico il conguaglio degli importi tìttiziamente indicati con quelli da lui dovuti al medesimo istituto a titolo di contributi previdenziali o assistenziali (cfr. in tal senso Casso Sez Il n. 41357 del 14 Luglio 2015) in quanto la mera falsa esposizione è tipizzata come causa di applicazione al datore di lavoro di una mera sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 12 D.L. 633/79 e niente più. Nel caso di specie, infatti, l'imputato si è limitato a riportare a credito nei DM IO gli assegni familiari negli esatti impotti mensili nei quali essi sono maturati in favore dei dipendenti La condotta compiuta dali' imputato ed emersa al dibattimento, dunque, non integra il reato di truffa ai danni dell'inps come descritto nel capo di imputazione. L'imputato va mandato, dunque, assolto perché il fatto non sussiste. Né residua il reato- diverso- di appropriazione indebita ai danni dei lavoratori in quanto nella fattispecie concreta il Pubblico Ministero non ha neppure citato i tre dipendenti in qualità di testi né è stato compiuto qualsivoglia altro accertamento per verificare se effettivamente l'esposto del sindacato all'lnps avesse un contenuto di veridicità o meno. Pertanto. non vi è alcuna prova al dibattimento (oltre al reato di truffa ai danni dell'inps) neppure del tàtto - diverso in considerazione della alterità della condotta ex art. 646 e, soprattutto. della persona oftesa- dell'appropriazione indebita ai danni dei dipendenti I i quali. peraltro, non hanno inteso sporgere alcuna querela. Per siffatte ragione non si trasmettono neppure gli atti al PM in ordine al diverso reato di appropriazione indebita ai danni dei dipendenti. 4
P.Q.M. Il Tribunale, visto l'art. 530 c.p.p., assolve dal reato continuato ascrittogli perché il fatto non sussiste. IL GIUDICE 5