N. 289/15 R.G. Mod. 16 N. 239/14 R.G. NR REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

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1 N. 289/15 R.G. Mod. 16 N. 239/14 R.G. NR SENTENZA Del 08/03/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Depositata -6 GIU 2016 il Funzionario Giudiziario Letterio Tripepi IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Seconda Sezione Penale Riunito in camera di consiglio in persona del Giudice Onorario ha pronunciato la seguente Dott. ssa Maria Chiara Gaetani SENTENZA RITO ABBREVIATO nella causa penale a carico di: XXXYYY nato a xxxxxx residente in xxxxxxxxxx Difeso di fiducia dall'avv. MM del Foro di Brescia come da foglio allegato IMPUTATO CONCLUSIONI PM e difesa hanno concluso come da verbale. LIBERO-PRESENTE Notificata al contumace Comunicata al PG. Comunicata al P.M. Impugnata SI Irrevocabile ESECUZIONE Comunicata irrevocabilità al P.M. Estratto esecutivo al PM. e PS. il Redatta scheda il Provvedimento per CR. Provvedimento per libretto DD. GG. Il Campione penale.

2 IMPUTATO per i delitti p. e p. dagli articoli 81 cpv. c. p., 2, comma I bis, l. n. 638/'83 perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, quale legale rappresentante della ditta ALFA, con sede legale in xxxxxxxxxx, Via xxxxxxxxxx, versava all'inps oltre il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento le ritenute previdenziali assistenziali relative ai lavoratori occupati nei periodi ottobre 2010, novembre 2010, dicembre 2010, gennaio 2011, febbraio 2011, marzo 2011, aprile 2011, maggio 2011, giugno 2011, luglio 2011, agosto 2011, e ometteva di versare all'i.n.p.s. le ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai lavoratori occupati nei periodi ,00 per un importo complessivo di contributi non regolarizzati: ad commesso in xxxxxxxxx dal 16 agosto 2010 al 16 settembre 2011 MOTIVI DELLA DECISIONE Fatto con decreto di citazione dell' ritualmente notificato veniva instaurato il presente procedimento contro XXXYYY in atti compiutamente generalizzato, contestando l'imputazione di cui in epigrafe. In fase preliminare all'apertura del dibattimento, l'imputato, personalmente, formulava istanza per il rito abbreviato condizionato a produzione documentale. Il Giudice, sentito il PM, valutata la ritualità e tempestività dell'istanza, ritenuta la stessa accoglibile, ammetteva il rito e disponeva procedersi con le forme prescritte dall'art. 438 e ss. c.p.p.. Il Pubblico Ministero versava il proprio fascicolo che veniva allegato a quello del giudicante. L'imputato si sottoponeva ad esame. Entrambe le Parti concludevano come da verbale. Diritto Osserva il Giudice che, valutati gli atti presenti e pervenuti al fascicolo, si impone una pronuncia di assoluzione quanto al reato ascritto all'imputato in rubrica di omissione del versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, limitatamente alle mensilità di maggio, giugno, luglio, agosto 2011, perché il fatto non sussiste, e una pronuncia di improcedibilità in relazione alle residue mensilità di ottobre, novembre. dicembre 2010 e gennaio, febbraio, marzo, aprile 2011, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Sostanzialmente pacifico è l'esito dell'accertamento operato dall'ufficio I.N.P.S.

3 di Brescia, a carico della ditta ALFA della quale l'imputato era il legale rappresentante - con sede legale in xxxxxxxxxx. Come dalla documentazione in atti, a firma del direttore della sede INPS di Brescia, sig. WWWZZZ si evince che l''imputato aveva omesso il versamento delle quote di competenza trattenute sulla retribuzione dei dipendenti relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2010, e da gennaio ad agosto 2011 compresi. La somma complessivamente evasa ammontava ad un totale complessivo pari ad euro ,00. Tali omissioni venivano regolarmente contestate anche tramite n. 3 raccomandate a.r. contenenti l'avviso che se il versamento di quanto dovuto fosse intervenuto nei tre mesi dalla notifica, si sarebbe concretizzata la causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lvo 211/94. Nonostante le suddette raccomandate inviate presso la residenza dell'imputato fossero state notificate, rispettivamente, il (relativamente alle mensilità di ottobre, novembre, dicembre 2010 e gennaio 2011), il (relativamente alle mensilità di febbraio, marzo, aprile, maggio 2011) e il (relativamente alle mensilità di giugno, luglio, agosto 2011), come da copie in atti, non seguiva alcun pagamento. Si evidenzia che il momento consumativo del reato in oggetto non coincide con la scadenza dei tre mesi dalla contestazione del mancato versamento (tesi sostenuta dalla difesa per dimostrare, alla luce della intervenuta.cessazione della carica di liquidatore dell'imputato, la carenza dell'elemento soggettivo); con orientamento consolidato, invero, è stato da tempo affermato che, in quanto reato omissivo istantaneo, il mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si consuma nel momento in cui scade il termine utile concesso al datore di lavoro per il versamento, termine attualmente fissato, ex art. 2, comma I, lett b) del D.Lgs 422/1998, al giorno sedici del mese successivo a quello cui si riferiscono i contributi (Cass. SS.UU. 1855/11); Si ritiene, quindi, che sussistesse, anche in relazione alle omissioni contributive successive al gennaio 2012, riferibili all'imputato in quanto - all'epoca - legale rappresentante e, dal , anche liquidatore della società, un dovere in capo allo stesso, che pure aveva dismesso la carica di liquidatore dal , e il quale aveva piena contezza della precisa e analitica situazione finanziaria della società, di pagare la somma dovuta con le sue personali risorse finanziarie o, quantomeno, di sollecitare il liquidatore nel frattempo nominato, perché adempisse pagamento nel termine trimestrale previsto dall'art. 2, comma I bis. 1638/1983, consentendo al primo di beneficiare della causa di non punibilità prevista dallo stesso art. 2, comma I bis, prima parte.

4 Fondata è, invece, l'allegazione della difesa per la quale difetterebbe la prova dell'effettivo pagamento delle retribuzioni in relazione alle mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto 2011, e prova ne sarebbero i decreti ingiuntivi immediatamente esecutivi emessi dal Tribunale di Brescia - Sezione Lavoro (docc prodotti dalla difesa). su ricorso degli allora dipendenti della società, zzzxxx e yyykkk nonché il verbale di conciliazione del della Direzione Provinciale del Lavoro di Brescia (docc ) relativo al dipendente kkkyyy. Invero, se da una parte si ritiene assolto da parte della pubblica accusa l'onere di dimostrare l'avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti: gli esiti degli accertamenti I.N.P.S. in atti attestano, per ogni omissione contributiva, l'avvenuta "denuncia di Mod. DM/10 presentata da codesta azienda ALFA con sistemi automatizzati, i quali "sono documenti fomiti dallo stesso datore di lavoro aventi una particolare funzione ricognitiva della situazione debitoria del datore di lavoro, di guisa che la loro compilazione e presentazione equivale all'attestazione all'ente di aver corrisposto le retribuzioni in relazione. alle quali non sono stati versati i contributi" (ex plurimis Cass 37145/2013); dall'altra. si ritiene che l'imputato abbia provato, in difformità dalla situazione rappresentata nelle denunce retributive esibite, l'assenza del materiale esborso delle somme: i decreti ingiuntivi e il verbale di conciliazione prodotti dalla difesa hanno consentito di desumere che le retribuzioni relative alle mensilità di maggio, giugno, luglio,e agosto 2011 non siano state effettivamente corrisposte. Ciò che impone, in relazione alle emissioni contributive relative alle sopra citate mensilità, una pronuncia assolutoria perché il fatto non sussiste. Relativamente alle omissioni per le residue mensilità, si rileva che, quanto all'anno 2010, l'importo dei contributi non corrisposti ammonta ad euro 5.557,00, e che, per l'anno 2011, dedotte le mensilità di maggio, giugno, luglio e agosto, poiché, come sopra detto, il fatto non sussiste, il contributo per i mesi da gennaio ad aprile ammonta ad euro 4,693,00; il fatto, invero, non costituisce più reato alla stregua del D.Lgs n. 8 (in GU del ) che ha ridotto a illecito amministrativo la figura ex art. 2, comma 1 bis, legge 638/83, laddove non superata la soglia di euro annui. Non essendo maturata prescrizione si esige per legge "inoltro degli atti a I.N.P.S. di Brescia. Ai sensi dell'art. 544 c. 3 c.p.p. viene indicato il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza. P.Q.M. Visti gli artt. 442,530 c.p.p.,

5 assolve XXXYYY dal reato lui ascritto limitatamente alle omissioni contributive relative alle mensilità di maggio 2011, giugno 2011, luglio 2011, agosto 2011 perché il fatto non sussiste. Visto,'art. 529 C.p.. dichiara non doversi procedere nei confronti di XXXYYY in relazione al fatto lui ascritto, limitatamente alle omissioni contributive relative alle mensilità di ottobre 2010, novembre 2010, dicembre 2010, gennaio 201, febbraio 2011, marzo 2011 e aprile 2011 siccome i fatti non sono più previsti dalla legge quale reato. Dispone trasmettersi gli atti all'i.n.p.s. di Brescia. Motivazione in giorni 90. Brescia, 8/3/2016 Il G.O.T. M. Chiara Gaetani Tribunale penale di Brescia Depositato nella cancelleria -6 GIU 2016 Il Funzionario Giudiziario Letterio Tripepi

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