ACCERTAMENTO ESECUTIVO Art. 29 DL 78/2010 conv. Legge 122/2010 e succ. mod. Novità fiscali: come orientarsi fra normativa e prassi 24 Novembre 2011
IL PROCEDIMENTO DI RISCOSSIONE ANTE RIFORMA 2
I TEMPI DELLA RISCOSSIONE 3
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE TRIBUTI INTERESSATI La disciplina dettata dall art.29 si applica a: IMPOSTE DIRETTE (Irpef addizionali Ires Ritenute Imposte sostitutive Imposte liquidate con tassazione separata) I.V.A. I.R.A.P. 4
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE PERIODI D IMPOSTA INTERESSATI I PERIODI D IMPOSTA SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO ALLA DATA DEL 31/12/2007 ED ACCERTATI CON ATTO SOTTOSCRITTO DAL RESPONSABILE DELL UFFICIO IN DATA SUCCESSIVA AL 1 OTTOBRE 2011 5
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE La nuova disciplina trova applicazione anche per il connesso provvedimento di irrogazione selle sanzioni. Con il d.l. 98/2011, al fine di razionalizzare tale procedimento, sono stati modificati gli art. 16 e 17 del d.lgs. 472/97 6
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.. E NEI SUCCESSIVI ATTI, IN TUTTI I CASI IN CUI SIANO RIDETERMINATI GLI IMPORTI DOVUTI IN BASE AGLI AVVISI Ai sensi dell art. 8, c. 3 bis, dlgs 218/97 Ai sensi dell art. 68, dlgs 546/92 Ai sensi dell art. 19, dlgs 472/97 I provvedimenti di autotutela parziale non sono compresi nell ambito degli atti di rideterminazione 7
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE Dall ambito di applicazione dell art. 29 sono esclusi: ATTO DI CONTESTAZIONE E IRROGAZIONE INVITO ART. 5 COMMA 1 BIS ATTO DI DEFINIZIONE ART. 5 BIS ATTO DI RECUPERO ATTO DI ADESIONE 8
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Nel nuovo avviso di accertamento non viene intimato il pagamento delle somme relative ai contributi previdenziali che sono trasmessi all istituto di previdenza per procedere alla notifica dell avviso di addebito avente efficacia esecutiva. 9
NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO L Avviso di Accertamento costituisce l unico atto con cui il contribuente viene posto a conoscenza della pretesa tributaria. L eventuale irreperibilità del contribuente potrebbe determinare l avvio delle procedure esecutive anche a sua insaputa. 10
AFFIDAMENTO AD EQUITALIA Una volta notificato l avviso di accertamento occorre tenere presente il termine di: Esecutorietà dell atto (fisso:60 giorni dalla notifica) Pagamento dell atto (variabile) L affidamento del credito ad Equitalia è subordinata alla scadenza dei termini di pagamento dell atto. Ma il termine ordinario di 90 giorni dalla notifica può subire un allungamento per: Sospensione feriale (1 agosto 15 settembre) Istanza di Accertamento con adesione (90 gg.) 11
AFFIDAMENTO AD EQUITALIA Decorsi 30 giorni dal termine di pagamento la riscossione viene affidata ad Equitalia, che potrà attivare fin da subito tutte le azioni di tutela del credito. Il differimento dell avvio della riscossione coattiva non riguarda gli atti di rideterminazione degli importi (eccetto il caso del decesso). 12
AFFIDAMENTO AD EQUITALIA Le somme dovute con le sanzioni in misura «piena» sono ulteriormente maggiorate di: Interessi di mora (5,0243%) Compensi di riscossione (9%) Spese accessorie (es. spese di esecuzione) 13
La sospensione dell esecuzione SOSPENSIONE EX LEGE (Art. 29, lett.b, ultimo comma) «L esecuzione forzata è sospesa per un periodo di 180 giorni dall affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lett. a)» Questa sospensione opera automaticamente sia in caso di ricorso che in caso di mancata opposizione. 14
La sospensione dell esecuzione La sospensione non si applica con riguardo alle misure cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore Dopo la notifica del PVC l ufficio può attivare le misure cautelari ai sensi dell art. 22 del dlgs 472/97 Equitalia può attivare le misure cautelari dopo l affidamento 15
La sospensione dell esecuzione SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA L Agenzia delle Entrate può concedere la sospensione della riscossione fino alla data di pubblicazione della sentenza della CTP (ex art. 39 DPR 602/73) ovvero in sede di riesame dell avviso di accertamento (ex art.2 quater co.1bis DL 564/94) Questa sospensione opera in primo luogo procrastinando il momento dell affidamento del carico ad Equitalia 16
La sospensione dell esecuzione SOSPENSIONE GIUDIZIALE (Art. 47 DLgs 546/92) Il contribuente, in caso di ricorso, e se dall atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla CTP la sospensione dell atto. L istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa (art. 47, co.5bis DLgs 546/92) 17
Fondato pericolo per la riscossione FUMUS BONI IURIS PERICULUM IN MORA In caso di fondato pericolo per la riscossione, gli Uffici possono affidare ad Equitalia la riscossione INTEGRALE del credito subito dopo i 60 giorni dalla notifica. 18
Riscossione Rateale L avviso di accertamento (se non impugnato) può essere definito in maniera rateale in conseguenza di: Acquiescenza (art.15 DLgs 218/97) Accertamento con adesione (art.8 DLgs 218/97) Mancato pagamento Atto di rideterminazione Riscossione a mezzo ruolo 19
Riscossione nel contenzioso Il nuovo sistema di accertamento eliminando la fase della cartellazione, evita, di fatto, tutto il contenzioso esattoriale relativo agli avvisi di accertamento. RICORSO PAGAMENTO DI 1/3 DI IMPOSTE E INTERESSI CON MOD. F24 20
Riscossione nel contenzioso Conciliazione Giudiziale La conciliazione giudiziale non rientra tra gli atti previsti dall art.29 del DL 78/2010, quindi il mancato pagamento di una rata successiva alla prima determinerà, come in passato, la riscossione del dovuto a mezzo ruolo. 21
CONCLUSIONI LE IMPOSTE ACCERTATE DALL AGENZIA HANNO UN PERCORSO DI RISCOSSIONE ACCELERATO RISPETTO A QUELLE DICHIARATE E NON VERSATE IL RICORSO AD ISTITUTI DEFINITORI E DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO CONSENTE AL CONTRIBUENTE UN NOTEVOLE RISPARMIO FINANZIARIO
GRAZIE PER L ATTENZIONE A. Pristipino Direzione Regionale Piemonte