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Transcript:

Copia Reg. Gen. n. 2 del 15/01/2015 Reg. n.3 del 15/01/2015 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AFFARI GENERALI SERVIZIO RISORSE UMANE Oggetto: Astensione obbligatoria dal lavoro per maternità - dipendente Dott.ssa CARDONE Maria. VISTA la richiesta pervenuta in data 23.12.2014 prot. 9471 con la quale la Sig.ra CARDONE Maria dipendente di ruolo di questo Comune, in qualità di Istruttore Amministrativo presso il Settore Economico-Finanziario- cat. C5, chiede l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità avvalendosi della flessibilità di cui all'art. 12, comma 1 della legge 53/2000 e art. 20 comma 1 del D. Lgs. 151/2001; Vista la certificazione medica datata 19 dicembre 2014 dalla quale risulta che non sussistono controindicazione affinchè la dipendente CARDONE Maria possa fruire in modo flessibile del congedo di maternità obbligatoria, allegata al solo originale della presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; VISTO l art. 4 lettere a) e c) della legge n. 1204 del 30 dicembre 1971, che dispone l obbligo alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi al parto; VISTO l art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede la facoltà alle lavoratrici di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del servizio Sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; DATO ATTO che nel prevedere la facoltà di astenersi dal lavoro fino ad un mese dalla data presunta del parto, la norma ha individuato in un mese il periodo minimo obbligatorio di astensione prima della predetta data presunta de parto; pertanto, il periodo di due mesi di cui alla lett. A) sopra indicata, può ridursi a seguito della predetta flessibilità da un minimo di un giorno ad un massimo di un mese; DATO ATTO che per esercitare tale opzione deve essere inoltrata all ufficio personale, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza, e cioè prima dell inizio del normale periodo di congedo obbligatorio, una richiesta scritta corredata delle certificazioni rilasciate da medico specialista del (C.l. n. 2 del ) - Pag 1 di 5

Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante la data presunta del parto e che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro; CONSIDERATO che, conseguentemente, l opzione in esame può essere esercitata ove ricorrano i seguenti presupposti: a. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta; b. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro; c. venire meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza; d. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall ambiente di lavoro e/o dall articolazione dell orario di lavoro previsto; e. assenza di controindicazioni allo stato di gestante riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro; RITENUTO che la flessibilità del periodo di congedo ante partum, richiesta secondo le descritte modalità, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della dipendente o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad es. di tipo morboso) che facciano quindi venir meno il requisito sub a), ampliandosi nuovamente il periodo di astensione lavorativa fino al massimo di due mesi; RITENUTO che in quest ultima ipotesi non deve essere consentita la fruizione del congedo straordinario per malattia, la ripresa del servizio da parte della dipendente ovvero il ricorso ad istituti diversi dal congedo di maternità, provvedendo al tempestivo invio della relativa documentazione all ufficio personale per l adozione degli atti consequenziali; VISTO l art. 11 della legge 53/2000, che dispone che, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di scansione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto; PRESA VISIONE del certificato medico del 19 dicembre 2014, sopra citato, rilasciato dal medico Specialista; CONSIDERATO che la data presunta del parto è il 22 febbraio 2014; ATTESO inoltre che il suddetto certificato, al momento della richiesta, attesta l assenza di condizioni patologiche che configurino una situazione di rischio per la salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte e che la stessa può lavorare sino al compimento dell'ottavo mese di gravidanza; RITENUTO di disporre, in applicazione delle indicate norme di legge, il collocamento del congedo per maternità della dipendente CARDONE Maria dal 22 gennaio 2015; VISTO l'art. 20, comma 1 del D. Lgs. 151/2001; VISTO l'art.12, comma 1 della Legge 53/2000; VISTO il D. Lgs. 267/2000; VISTO il vigente Regolamento sull Ordinamento degli uffici e dei Servizi; (C.l. n. 2 del ) - Pag 2 di 5

VISTO il vigente Contratto Collettivo Nazionale; VISTO il provvedimento sindacale n. 10 del 25.11.2014 di conferimento dell'incarico della posizione organizzativa di Responsabile degli uffici e dei servizi facenti capo al Settore Affari Generali; DETERMINA Per le motivazioni di cui alle premesse: 1- di concedere alla dipendente CARDONE Maria, Istruttore Amministrativo presso il Settore Economico-Finanziario cat. C5 -, la flessibilità del congedo di maternità così come previsto dall art. 20 del D.L.gs 26.03.2001 n. 151; 2- di prendere atto che la flessibilità del periodo di congedo ante partum, richiesta ai sensi dell art. 20 del D.Lgs n. 151/2001, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della dipendente o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad es. di tipo morboso) che facciano venir meno il presupposto dell opzione (la non esposizione a rischio della salute della gestante e del nascituro) ampliandosi quindi nuovamente il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro fino al massimo di due mesi; 3- di prendere atto che in quest ultima ipotesi non deve essere consentita la fruizione del congedo straordinario di malattia, la ripresa del servizi da parte della dipendente ovvero il ricorso ad istituti diversi dal congedo di maternità, provvedendo al tempestivo invio della relativa documentazione all ufficio personale per l adozione degli atti consequenziali; 4- di collocare la dipendente CARDONE Maria, in congedo di maternità dal 22 gennaio 2015 e per i quattro mesi successivi al parto, che decorreranno dalla data di nascita del figlio o qualora il parto avvenga in data anticipata dalla data presunta, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti; 5- di dare atto, altresì, che il periodo di assenza dal servizio per maternità è computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio, compresi quelli relativi alle ferie ed alla 13^ mensilità; 6- di notificare copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nel proprio fascicolo personale. (C.l. n. 2 del ) - Pag 3 di 5

A norma dell art. 8 della legge 7.8.1990 n. 241, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Rag. Adriano VITALE, al quale potranno essere richiesti chiarimenti, anche a mezzo telefono al n.0831/966026.- (C.l. n. 2 del ) - Pag 4 di 5

Data, 15/01/2015 f.to Dott. Giuseppe MONTANARO PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. LGS. 18.08.2000, N. 267, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto e pertanto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data, 15/01/2015 Dott. Giuseppe MONTANARO N 16 del registro delle pubblicazioni all Albo Pretorio online La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa, è stata pubblicata all Albo Pretorio online dell Ente per 15 giorni consecutivi dal 15/01/2015 Data, 15/01/2015 Il Responsabile del Servizio f.to Adriano VITALE (C.l. n. 2 del ) - Pag 5 di 5