Enti non commerciali: attività istituzionale e attività commerciale

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Enti non commerciali: attività istituzionale e attività commerciale 1

ENTI NON COMMERCIALI Enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali (Art. 73, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986) Ai fini della qualificazione dell ente non commerciale non assume alcun rilievo: -la natura del soggetto (pubblica o privata) -la rilevanza sociale delle finalità perseguite -l assenza del fine di lucro -la destinazione dei risultati (Circolare Ministeriale n. 124 del 12/5/1998). 2

Attività istituzionale e attività commerciale L oggetto esclusivo o principale dell ente residente è determinato in base alla legge, all atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall atto costitutivo o dallo statuto. In mancanza dell atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l oggetto principale dell ente residente è determinato in base all attività effettivamente esercitata [ ] (Art. 73, commi 4 e 5, D.P.R. n. 917/1986) 3

Attività istituzionale e attività commerciale Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d imposta (art. 149, comma 1, D.P.R. n. 917/1986) Nel caso in cui gli atti statutari prevedano più attività, di cui alcune di natura commerciale e altre non commerciale, per qualificare l ente occorre fare riferimento all attività che risulta essenziale e che consente il raggiungimento dei suoi scopi (Circolare Ministeriale n. 124 del 12/5/1998) 4

Attività istituzionale e attività commerciale L analisi deve essere condotta sull oggetto esclusivo o principale dell Ente come risulta: DAGLI ATTI: legge istitutiva, statuto, atto costitutivo DAI FATTI: attività effettivamente esercitata PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA 5

Attività istituzionale e attività commerciale Dal punto di vista fiscale un ente non commerciale può svolgere simultaneamente: ATTIVITA ISTITUZIONALE ATTIVITA COMMERCIALE 6

Attività istituzionale Attività tramite lo svolgimento della quale si persegue una finalità sociale (ad esempio beneficenza, tutela di un interesse artistico, storico o socio culturale, ecc ) Obiettivo primario e strutturale dell ente deve essere di tipo socio-culturale e non economico 7

Attività commerciale Attività che determina reddito d impresa ai sensi dell art. 55 del D.P.R. n. 917/1986: Per esercizio di imprese commerciali si intende l esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell art. 2195 del codice civile, e delle attività indicate alle lett. b) e c) del comma 2 dell art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma di impresa. 8

Attività commerciale Le attività elencate all art. 2195 del codice civile: attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi attività intermediaria nella circolazione dei beni attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria attività bancaria o assicurativa altre attività ausiliarie delle precedenti 9

Attività commerciale Sono inoltre considerati redditi d impresa a)i redditi derivanti dall esercizio di attività organizzate in forma d impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell art. 2195 c.c. b)i redditi derivanti dall attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi stagni e altre acque interne c)i redditi dei terreni, per la parte derivante dall esercizio delle attività agricole di cui all art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d impresa. 10

Attività commerciale Parametri per la qualificazione commerciale dell ente: a)prevalenza delle immobilizzazioni relative all attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività b)prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali c)prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative) d)prevalenza delle componenti negative inerenti all attività commerciale rispetto alle restanti spese (Art. 149, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 ) 11

Decommercializzazione generica enti non commerciali Per gli enti non commerciali non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi se ricorrono le seguenti condizioni: - non rientrano nell art. 2195 del codice civile - sono rese in conformità alle finalità istituzionali dell ente - sono rese senza specifica organizzazione - sono rese verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione (Art. 143, comma 1, D.P.R. n. 917/1986) 12

Presunzione assoluta di non commercialità Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali: a)i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione b)i contributi corrisposti da amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi (Art. 143, comma 3, D.P.R. n. 917/1986) 13

Attività non commerciale degli ENC di tipo associativo Non è considerata attività commerciale l attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alla finalità istituzionali Non concorrono a formare il reddito complessivo le some versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi (Art. 148, comma 1, D.P.R. n. 917/1986) 14

Presunzione di commercialità per gli ENC di tipo associativo Si considerano attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione della maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto (Art. 143, comma 2, D.P.R. n. 917/1986) 15

Attività non commerciale degli ENC di tipo associativo con finalità particolari (associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona) Non si considerano commerciali: le attività effettuate in diretta attuazione degli scopi istituzionali nei confronti di iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali verso pagamento di corrispettivi specifici Le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati (Art. 148, comma 3, D.P.R. n. 917/1986) 16

Presunzione di commercialità per gli ENC di tipo associativo con finalità particolari Sono commerciali: cessione di beni nuovi prodotti per la vendita somministrazione di pasti erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore prestazioni alberghiere e di alloggio le prestazioni di trasporto e di deposito prestazioni di servizi portuali ed aeroportuali prestazioni effettuate nell esercizio dell attività di: gestione di spacci aziendali e mense organizzazione di gite e viaggi e soggiorni turistici a titolo oneroso gestione fiere, esposizioni a carattere commerciale pubblicità commerciale (anche sponsorizzazioni) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari (Art. 143, comma 4, D.P.R. n. 917/1986) 17

Attività non commerciale delle associazioni di promozione sociale (le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell Interno) Non si considerano commerciali: la somministrazione di alimenti e bevande effettuata da bar ed esercizi similari presso le sedi in cui viene svolta l attività istituzionale l organizzazione di viaggi e soggiorni turistici A condizione che siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali siano effettuate nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici (Art. 148, comma 5, D.P.R. n. 917/1986) 18

Altre attività non commerciali Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di categoria, da associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato accordi o intese effettuate nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 (Art. 148, comma 6, D.P.R. n. 917/1986) 19

Altre attività non commerciali Per le organizzazioni sindacali e di categoria cessioni delle pubblicazioni riguardanti i contratti collettivi di lavoro assistenza prestata prevalentemente agli iscritti associati o partecipanti in materia di applicazione degli stessi contratti e di legislazioni sul lavoro Effettuate verso pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione (Art. 148, comma 7, D.P.R. n. 917/1986) 20

Enti non commerciali e principio della democraticità 21

Art. 148 comma 8 Tuir Le disposizione di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata: [ ] 22

Art. 148 comma 8 Tuir Lett c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d età il diritto di voto per l approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell associazione 23

Art. 148 comma 8 Tuir Lett. e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti 24

Art. 148 comma 8 Tuir Lett. e) è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell articolo 232, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale. 25

Art. 148 comma 8 Tuir I vincoli statutari di cui all art. 148 c. 8 Tuir si applicano a: - Associazioni assistenziali; - Associazioni culturali; - Associazioni sportive dilettantistiche; - Associazioni di promozione sociale; - Associazioni di formazione extra-scolastica della persona 26

Art. 148 comma 8 Tuir I vincoli statutari di cui all art. 148 c. 8 Tuir NON si applicano a: - Associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; - Associazioni politiche; - Associazioni sindacali e di categoria. 27

Art. 148 comma 8 Tuir I vincoli statutari si applicano soltanto qualora l ente non commerciale di tipo associativo intenda fruire delle agevolazioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 dell art. 148 Tuir. 28

ONLUS Art. 10 D.Lgs 460/97 Comma 1 lett. h): disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. 29

Organizzazioni di volontariato Art. 3 della Legge n. 266/91: Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti. 30

Associazioni di promozione sociale Art. 3 comma 1 della L. n. 383/2000: Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: [ ] lett. f):le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative. In relazione alla particolare natura di talune associazioni, il Ministro per la solidarietà sociale, sentito l'osservatorio nazionale di cui all'articolo 11, può consentire deroghe alla presente disposizione; 31

Associazioni sportive dilettantistiche Art. 90 della L. 289/2002: comma 18: Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti: [ ] lett. e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile; 32

La ratio del principio di democraticità Stralcio relazione illustrativa al D.LGS. N. 460/97: Il nuovo comma 4-quinquies (ora comma 8 citato) conferisce senso compiuto alla disciplina privilegiata prevista all'art. 111 del Tuir (ora art. 148 Tuir), subordinandone l'applicazione all'effettivo rispetto di alcune clausole da inserire negli statuti delle associazioni interessate, volte a garantire il perseguimento di finalità ideali e non economiche [lettere a), b) e f)], nell'ambito di strutture organizzate secondo criteri democratici che consentano la effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'ente [lettera c)ed e)] 33

Democraticità: in che cosa consiste: - Diritto di voto; - Diritto di nomina degli organi amministrativi; - Divieto di temporaneità (la partecipazione all associazione NON può essere meramente occasionale) 34

Documentazione da redigere e conservare: - Libro soci; - Libro delle assemblee; - Verbali di assemblea; - Convocazione delle assemblee. 35