L AGIRE PROFESSIONALE
BASE DELL AGIRE PROFESSIONALE Come già affrontato nella prima lezione la base dell agire della professione si basano su: Profilo professionale Ordinamento didattico della laurea in infermieristica Codice deontologico
Profilo professionale «L infermiere è l operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell iscrizione all albo professionale è responsabile dell assistenza generale infermieristica.»
Il codice deontologico RESPONSABILITÀ la BENEFICIALITÀ la NON MALEFICIALITÀ lgiustizia AUTONOMIA
LA RESPONSABILITà - Cos è? - Come la percepiamo? - Che valori comprende? Parte integrante nella pratica di ogni professione
La Responsabilità L evoluzione della professione infermieristica ha portato ad incrementare il concetto di responsabilità. La possibilità di essere chiamati a rispondere di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e consapevolezza
L infermiere è responsabile dell assistenza infermieristica cura e si prende cura della persona, assume responsabilità in base al livello di competenza raggiunte, esprime una responsabilità organizzativo - gestionale orientata a raggiungere risultati per l utente, nell agire professionale si impegna a non nuocere, e orienta la sua azione all autonomia dell assistito, di cui attiva le risorse ( Codice Deontologico)
Legge 251/2000 svolge con autonomia le funzioni identifica- te dal Profilo e dal Codice, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi.
Responsabilità Nella presa in carico della persona assistita e nella gestione degli interventi infermieristici come ambito di autonomia ai sensi del Profilo rientrano oggi a pieno titolo: 1. la tutela della sicurezza, 2. la cura della persona, 3. la gestione del dolore, 4. la promozione dell autonomia nella gestione del proprio stato di salute, 5. il monitoraggio
Formazione continua Autocontrollo Responsabilità ProvvedimenD udli Revisione da parte dei colleghi Collaborazione con il collegio Qualità della documentazione infermieristica Lavoro d equipe
La responsabilità professionale Per responsabilità professionale si intende «quando sia stata accertata la violazione di norme di condotta che possono tradursi in un illecito civile, penale e/o disciplinare.»
Art. 25 Costituzione nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso Art. 27 Costituzione La responsabilità penale è personale. L imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva
La responsabilità professionale Responsabilità civile (art. del C.C.) Responsabilità penale (art. del C.P.) Responsabilità amministrativo - disciplinare (d.lgs. 347/94 e 42/99)
Responsabilità civile si provoca un danno ingiusto in conseguenza di una condotta, a cui consegue l obbligo di risarcire il danno ingiustamente causato; Rapporto infermiere- paziente Contrattuale Extracontrattuale
Responsabilità Civile Art.1218 C. C. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non Imputabile Art. 1321 c.c. Nozione di contratto il contratto è l accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale
Onere della prova contrattuale Professionista sanitario extracontrattuale Paziente : provare il danno Professionista sanitario: provare la difficoltà della procedura provare l innocenza
Responsabilità penale Art. 1 Codice Penale nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
Responsabilità penale si pone in essere una condotta che di per sé corrisponde o che provoca un fatto che costituisce un reato contemplato dal Codice Penale o da un altra legge dello Stato e che comporta l obbligo di rispondere per azioni che costituiscano un reato;
Responsabilità Penale Art. 43 c.p. Elemento psicologico del reato è colposo, o contro l intenzione, quando l evento, anche se preveduto, non è voluto dall agente e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline
Condotta illecita + Danno Nesso di casualità DOLO - COLPA PRETERINTENZIONE
Nesso di casualità Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha comunque l obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo Art. 40 CP
Preterintenzione «..quando dall azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente» ART. 43 C P
Responsabilità amministradvo- disciplinare La responsabilità amministrativo- disciplinare si mette in atto una inosservanza dei doveri di ufficio e di servizio a cui si riferiscono gli obblighi contrattuali e di comportamento professionale e comporta sanzioni di carattere amministrativo erogate con un provvedimento interno, per chi opera alle dipendenze di enti pubblici o privati, mentre diventa, per i liberi professionisti, una responsabilità di tipo ordinistico - disciplinare.
Reato colposo Si qualifica giuridicamente come colposo un comportamento che costituisce una violazione di un obbligo. Il reato colposo nasce sempre e soltanto dall inosservanza di norme sancite dagli usi, a cui il codice si riferisce parlando genericamente di negligenza, imprudenza o imperizia, o espressamente prescritte dalle autorità allo scopo di prevenire eventi dannosi, richiamate con l espressione inosservanza di norme, leggi regolamenti.
Colpa generica inosservanza delle regole comuni di diligenza, prudenza, perizia Negligenza Imprudenza Imperizia
Colpa specifica inosservanza di norme, leggi, regolamenti Codice Penale Codice Civile Normativa di riferimento per l esercizio professionale
Negligenza Non fare ciò che si sa fare trascuratezza, insufficienza di attenzione o di sollecitudine, dimenticanza, svogliatezza, superficialità Opposto: diligenza
Art. 1176 c.c. Diligenza nell adempimento Nell adempiere l obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell adempimento delle obbligazioni inerenti all esercizio di un attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell attività esercitata.
Imprudenza Fare più di ciò che si sa fare avventatezza, insufficiente ponderazione, eccessiva precipitazione, implica sempre una scarsa considerazione per gli interessi altrui Opposto : prudenza
Imperizia Fare ciò che non si sa fare insufficiente preparazione o inettitudine rispetto alle abilità professionali richieste, di cui l agente pur essendo consapevole non abbia voluto tener conto (diventa imprudenza); è deficienza di cultura professionale o di abilità tecnica o di esperienza specifica richiesta per l esercizio di determinate professioni Opposto: perizia
I Beneficità prevenire il danno; eliminare il male; promuovere il bene; proporzionare i benefici in rapporto ai costi e ai rischi. Tale principio afferma l aspirazione della professione e il compito di aiutare e favorire il benessere
Beneficità beneficità generale l'espressione della natura umana che motiva ad agire nell'interesse altrui beneficità specifica espressione di speciali relazioni morali come quelle inerenti al ruolo genitoriale o al ruolo professionale, riconoscendo comunque che si dà "un'area grigia tra gli specifici obblighi di ruolo e gli obblighi che non sono specificamente dovuti al ruolo". (Beauchamp e Childress)
L'obbligo di non arrecare intenzionalmente danno Non maleficità: Mentre la beneficità richiede l'attivazione di uno specifico aiuto, il principio di non maleficità richiede soltanto l'astensione intenzionale di azioni che arrechino danno. Questo principio comunque non ha validità assoluta ed è del tutto compatibile con giudizi di qualità della vita, non necessariamente quindi connesso con la difesa e la intangibilità della vita. (Beauchamp e Childress)
Non maleficità Spesso l infermiere, attraverso il suo operato, può causare doloro o può esporre il paziente ad un rischio di danno, soprattutto se tali rischi sono giustificati dai benefici di tali procedure o terapie. Rapporto bilanciato tra potenzialità del danno e beneficio.
Giustizia Tale principio fonda l'obbligo di una giusta distribuzione dei servizi, delle risorse,dei benefici, dei rischi e dei costi.
GiusDzia Ma se le risorse sono scarse e insufficienti a soddisfare i bisogni di tutti come si distribuiscono? Giusta in base a quali criteri? come definire l'uguaglianza? Quali sono le differenze rilevanti nel confronto tra individui e gruppi?
GiusDzia Si danno criteri materiali di giustizia diversi, ognuno dei quali in particolari circostanze potrebbe richiedere la priorità: ci sono casi in cui a prevalere è la distribuzione basata sul bisogno, in altri sull'impegno, in altri ancora sul contributo; in altri sul merito, in altri sul mercato, e infine, in alcuni casi, può essere giustificata anche una distribuzione basata sul criterio dell'uguale quota ad ognuno.
L AUTONOMIA E il potere di scegliere il mezzo migliore; implica la possibilità di muoversi liberamente all interno delle regole
L AUTONOMIA Implica il rispetto per l autonomia dell individuo Libertà di scelta Autodeterminazione Privacy L infermiere ha il dovere di considerare e trattare ogni individuo come persona AUTONOMA
Ritornando al codice deontologico.. Responsabilità Articolo 1: L'infermiere è il professionista sanitario responsabile dell'assistenza infermieristica. Articolo 3: La responsabilità dell'infermiere consiste nell assistere, nel curare e nel prendersi cura dellapersona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. beneficità Articolo 7: L infermiere orienta la sua azione al bene dell'assistito di cui attiva le risorse sostenendolo nel raggiungimento della maggiore autonomia possibile, in particolare, quando vi sia disabilità, svantaggio, fragilità.
Ritornando al codice deontologico.. Non maleficità Articolo 9: L infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere. Articolo 38: L'infermiere non attua e non partecipa a interventi finalizzati a provocare la morte, anche se la richiesta proviene dall'assistito. giustizia Articolo 4: L'infermiere presta assistenza secondo principi di equità e giustizia, tenendo conto dei valori etici, religiosi e culturali, nonché del genere e delle condizioni sociali della persona. Articolo 10: L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili.
Ritornando al codice deontologico.. Articolo 17: L infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi. autonomia Articolo 21: L'infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall'assistito, ne favorisce i rapporti con la comunità e le persone per lui significative, coinvolgendole nel piano di assistenza. Tiene conto della dimensione interculturale e dei bisogni assistenziali ad essa correlati.