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FILMATO SOMMARIO VideoFisco 16.01.2008 e 30.01.2008 Info al n. 0376-775130 SOGGETTI INTERESSATI AMBITO APPLICATIVO ASPETTI OPERATIVI RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE POSSEDUTE ALL 1.01.2008 Artt. 67 e 68 D.P.R. 22.12.86, n. 917 - D.L. 28.06.90, n. 167, conv. in L. 4.08.90, n. 227 - Art. 3, c. 160 L. 23.12.96, n. 662 - Artt. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 - D. Lgs. 21.11.97, n. 461 - D. Lgs. 16.06.98, n. 201 - Art. 5 L. 28.12.01, n. 448 - Art. 2, c. 2 D.L. 24.12.02, n. 282 - Art. 39, c.14-undecies L. 24.11.03, n. 326 - Art. 6-bis D.L. 24.12.03 conv. L. 27.02.04, n. 47 - Art. 1 c. 91 L. 24.12.2007, n. 244 - C.M. 24.06.98, n. 165/E - C.M. 30.01.02, n. 9 - C.M. 31.01.02, n. 12/E - C.M. 5.06.02, n. 47/E - C.M. 9.05.03, n. 27/E - R.M. 31.01.02, n. 31 - R.M. 27.02.03, n. 48 - R.M. 15.09.04, n. 119/E La Legge Finanziaria 2008 offre un ulteriore possibilità per riaggiornare il valore delle partecipazioni: i contribuenti che detengono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati possono rideterminare il loro valore di acquisto alla data dell 1.01.2008, previo pagamento di un imposta sostitutiva del 4 o del 2% di detti valori, a seconda che si tratti o meno di partecipazioni qualificate. Il valore dei titoli, delle quote o dei diritti alla data dell 1.01.2008 deve essere determinato in relazione alla frazione del patrimonio netto che risulta da un apposita perizia giurata di stima. Il termine entro cui effettuare la redazione e il giuramento della perizia, nonché il versamento dell imposta sostitutiva, è il 30.06.2008. SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche. Soggetti che producono redditi diversi in caso di alienazione delle Società semplici. Enti non commerciali. partecipazioni. Sono esclusi i redditi conseguiti nell esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. OGGETTO Art. 67, c. 1, lett. c) D.P.R. 917/ Partecipazioni qualificate. 1986. Partecipazioni non qualificate. (+) Art. 67, c. 1, lett. c-bis) D.P.R. 917/1986. Corrispettivo percepito per la vendita. Titoli, quote o altri diritti non negoziati in mercati regolamentati. Posseduti. Regime sostitutivo Valore di perizia. Costo della perizia predisposta per conto dei possessori dei titoli, quote o diritti, in proporzione al costo effettivamente sostenuto. PLUSVALENZE O MINUSVALENZE Agevolazione (=) Plusvalenza tassabile (valore di cessione maggiore del valore di perizia). Può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data dell 1.01.2008 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, redatta da soggetti iscritti all Ordine dei dottori commercialisti, all Albo dei ragionieri e periti commerciali, nell elenco dei revisori contabili, nonché dai periti regolarmente iscritti alle Camere di Commercio ai sensi del R.D. 2011/1934 (art. 1 c. 428 L. 311/2004), a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. IMPOSTA Misura Versamento 4% Per le partecipazioni qualificate. 2% Entro il 30.06.2008. Per le partecipazoni non qualificate. L imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2008. Sull importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Da applicare al valore di perizia. RAPPORTO CON LE PRECEDENTI RIVALUTAZIONI Nessuna proroga Nuova perizia Considerato che la nuova disposizione si applica esclusivamente alle partecipazioni possedute, essa non deve essere intesa come proroga dei precedenti termini. Pertanto, il contribuente che abbia proceduto a rideterminare il valore delle partecipazioni e/o dei terreni usufruendo di precedenti rivalutazioni, ove lo ritenga opportuno, potrà usufruire della nuova norma agevolativa, ma dovrà, in tal caso, determinare, mediante una nuova perizia giurata di stima, il valore delle partecipazioni e/o dei terreni, nonché procedere al versamento dell imposta sostitutiva su questi valori, richiedendo il rimborso dell importo precedentemente versato. R A T I O N. 2 / 2 0 0 8-5880-1 37

SOGGETTI INTERESSATI SOGGETTI CHE PRODUCONO REDDITI DIVERSI Persone fisiche Società semplici ed equiparate In relazione alle operazioni non rientranti nell esercizio di attività commerciali. Soggetti non residenti Per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, che non siano riferibili a stabili organizzazioni. Sono esclusi i soggetti per i quali le plusvalenze non sono imponibili, per effetto di apposite previsioni contenute nelle convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito. Possesso di partecipazioni non quotate La disposizione in esame è rivolta a tutti i contribuenti che, alla data dell 1.01.2008, possedevano titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, ovvero di una partecipazione non qualificata. SOGGETTI ESCLUSI Non rientrano tra i soggetti destinatari della norma:.. i possessori di partecipazioni nell ambito di imprese commerciali;.. i soggetti, diversi dalle persone fisiche, privi di soggettività tributaria. Esempio: Stato, Regioni, Province, Comuni e altri soggetti di cui all art. 88, c. 1 del Tuir. POSSESSO DI QUOTE ALL 1.01.2008 Regola C.M. 9.05.2003, n. 27/E Acquisti successivi I contribuenti devono essere possessori dei titoli, quote o diritti a titolo di proprietà, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi (usufrutto o nuda proprietà), alla data del 1.01.2008. In caso di acquisto di partecipazioni, per effetto di donazioni o successioni intervenute dopo l 1.01.2008, si ritiene che gli eredi e i donatari non possano essere considerati possessori delle partecipazioni a tale data. Casi particolari Decesso Decesso dell usufruttuario Nel caso in cui un soggetto, prima del decesso, abbia conferito mandato con rappresentanza avente per oggetto l incarico per la predisposizione della perizia, la rivalutazione produce effetti anche fiscali; gli eredi, quindi, possono assumere il valore rideterminato come prezzo di acquisto per la determinazione della plusvalenza. Nel caso di decesso dell usufruttuario dopo il 1.01.2008, il proprietario può procedere alla rivalutazione soltanto della nuda proprietà. 38 R A T I O N. 2 / 2 0 0 8-5880-1

AMBITO APPLICATIVO TITOLI, QUOTE E DIRITTI NON QUOTATI Regola Definizione Quotazione successiva La norma si applica esclusivamente ai titoli, alle quote e ai diritti non negoziati nei mercati regolamentati. Per titoli, quote e diritti non negoziati si devono intendere quelli non quotati, sia nei mercati regolamentati italiani, sia in quelli esteri; nella nozione di mercati regolamentati sono ricompresi non solo la Borsa e il mercato ristretto, ma ogni altro mercato disciplinato da disposizioni normative, ossia tutti i mercati regolamentati, nonché quelli di Stati appartenenti all OCSE, istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità, in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede. Potranno avvalersi della norma in esame i soggetti che, al 1.01.2008, risultino titolari di partecipazioni non quotate anche se, successivamente a tale data, sia stata deliberata l ammissione alla quotazione delle partecipazioni. Titoli, quote e diritti L ambito oggettivo della norma si estende, oltre che alle partecipazioni rappresentate da titoli (quali le azioni), alle quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quali le quote di S.r.l.), nonché ai diritti o ai titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (quali i diritti di opzione, i warrant e le obbligazioni convertibili in azioni). In ogni caso, deve trattarsi di diritti o titoli non quotati, anche se attribuiscono al possessore il diritto di acquistare partecipazioni negoziate nei mercati. RIMBORSO DELL IMPOSTA C.M. 9.05.2003, n. 27/E Se il soggetto che si è avvalso della possibilità di rivalutare i beni usufruendo delle precedenti rivalutazioni decide di effettuare una nuova rivalutazione, con riferimento al 1.01.2008, mediante una nuova perizia per usufruire delle nuove disposizioni agevolative, può chiedere il rimborso dell imposta sostitutiva pagata. Art. 38 D.P.R. 602/1973 Se il contribuente aveva scelto il versamento rateale, non deve procedere al pagamento delle rate residue. ASPETTI OPERATIVI MISURA IMPOSTA L imposta sostitutiva è dovuta nella misura del:.. 4% Per la valorizzazione di partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, c. 1, lett. c) Tuir)... 2% Per la valorizzazione di partecipazioni che, alla predetta data, non risultano qualificate (art. 67, c. 1, lett. c-bis Tuir). Partecipazioni non quotate possedute al 1.01.2008. Entità della partecipazione Per determinare l aliquota di imposta applicabile occorre fare riferimento esclusivamente all entità della partecipazione posseduta alla data dell 1.01.2008, senza tenere conto delle cessioni effettuate nei 12 mesi precedenti. R A T I O N. 2 / 2 0 0 8-5880-1 39

PERIZIA Valore Ai fini dell applicazione della norma agevolativa, il valore delle partecipazioni alla data del 1.01.2008 è determinato sulla base della corrispondente frazione di patrimonio netto della società, ente o associazione partecipata, calcolato sulla base di una perizia giurata di stima. Non sussiste la possibilità di avvalersi del valore della frazione del patrimonio netto della società partecipata, determinato sulla base delle risultanze contabili, in quanto tale patrimonio deve, necessariamente, essere valutato con perizia giurata. Valore periziato Data di redazione e giuramento Il valore periziato deve essere riferito all intero patrimonio sociale, (pertanto, non può tener conto degli eventuali premi di maggioranza ). La perizia può essere redatta anche successivamente alla cessione delle partecipazioni, purché entro il 30.06.2008. La norma impone che la predisposizione della perizia sia effettuata prima della vendita solo nel caso in cui il contribuente opti per il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. Conservazione La perizia, unitamente ai dati identificativi dell estensore della perizia e al codice fiscale della società periziata, nonchè alle ricevute di versamento dell imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell Amministrazione Finanziaria. Non è necessario, quindi, che i predetti dati siano indicati nella dichiarazione dei redditi della società. PAGAMENTO IMPOSTA Scadenza Rateizzazione Ricevute Il versamento dell imposta sostitutiva del 4% o del 2% deve essere effettuato dal contribuente entro il 30.06.2008. Mod. F24 É consentito rateizzare l imposta dovuta, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2008, con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo. Anche le ricevute di pagamento, così come la perizia giurata di stima, devono essere conservate dal contribuente per essere eventualmente esibite o trasmesse su richiesta dell Amministrazione Finanziaria. NESSUNA MINUSVALENZA UTILIZZABILE L assunzione del valore di perizia quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in diminuzione di altre plusvalenze. Tale assunto sta a significare che, in occasione delle successive cessioni delle partecipazioni rivalutate, il confronto tra il corrispettivo di vendita e il valore di perizia non può dare luogo a minusvalenze fiscalmente rilevanti. 40 R A T I O N. 2 / 2 0 0 8-5880-1

VideoFisco SOMMARIO 16.01.2008 e 30.01.2008 Info al n. 0376-775130 APPROFONDIMENTI AFFRANCAMENTO DEL VALORE DEI TERRENI AL 1.01.2008 Artt. 67 e 68, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 18, L. 28.02.1985, n. 47 - Art. 11, L. 30.12.1991, n. 413 - Art. 1, c. 3 D.L. 31.12.1996, n. 669, conv. in L. 28.02.1997, n. 30 - Art. 7, L. 28.12.2001, n. 448 - Art. 2, c. 2, D.L. 24.12.2002, n. 282 - Art. 39, c. 14-undecies, L. 24.11.2003, n. 326 - Art. 1, c. 91 L. 24.12.2007, n. 244 - R.M. 31.01.2002, n. 31/E - R.M. 27.02.2003, n. 48 - C.M. 1.02.2002, n. 15/E, p. 3 - C.M. 9.05.2003, n. 27/E Le disposizioni dell art. 7 L. 28.12.2001, n. 448, e ss. mm., si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell 1.01.2008. Pertanto, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze (redditi diversi), per i terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data dell 1.01.2008, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore, a tale data, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 4% del valore determinato come sopra. SOGGETTI INTERESSATI Persone fisiche Società semplici Enti non commerciali Soggetti che producono redditi diversi. Sono esclusi i redditi conseguiti nell esercizio di arti o professioni o di imprese commerciali. OGGETTO Terreni Edificabili. Destinazione agricola. Non rientranti nell esercizio di imprese commerciali. Posseduti. TIPOLOGIE DI REDDITO INTERESSATE Plusvalenze realizzate mediante la lottizzazione di terreni, o l esecuzione di opere intese a renderli edificabili e la successiva vendita, anche parziale, dei terreni o degli edifici. Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione. Plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. (+) Valore di vendita. Valore di perizia (anziché il costo d acquisto). REGIME SOSTITUTIVO IMPOSTA (=) Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore alla data dell 1.01.2008, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Misura Costo della perizia effettivamente rimasto a carico. Plusvalenza tassabile. Versamento Valore di perizia (x) 4% Entro il 30.06.2008. = Imposta sostitutiva L imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30.06.2008. Sull importo delle rate successive alla 1ª sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Professionisti abilitati La perizia può essere redatta da soggetti iscritti agli Albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili, nonché dai periti iscritti alle Camere di Commercio (L. 311/2004). Termini PERIZIA di scadenza La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30.06.2008 e, comunque, prima dell eventuale cessione. Conservazione La perizia, unitamente ai dati identificativi dell estensore della perizia e al codice fiscale del titolare del bene periziato, nonchè alle ricevute di versamento dell imposta sostitutiva, deve essere conservata dal contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta dell Amministrazione Finanziaria. R A T I O N. 2 / 2 0 0 8-5885-1 41

APPROFONDIMENTI BENI INTERESSATI C.M. 1.02.2002, n. 15/E, p. 3 Terreni lottizzati Art. 67, c. 1, lett. a) Tuir Terreni edificabili Terreni agricoli Terreni lottizzati o sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili Si considerano lottizzati i terreni sui quali è eseguita qualsiasi operazione obiettivamente considerata di lottizzazione o di esecuzione di opere per l edificabilità dei terreni, anche se realizzata al di fuori di strumenti urbanistici. Terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria Per terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria si intendono quelli qualificati come edificabili dal piano regolatore generale o, in mancanza, dagli altri strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. La plusvalenza si realizza anche se il terreno è stato acquisito per successione o donazione ovvero è stato acquistato a titolo oneroso da più di 5 anni. In caso di rivendita possono generare plusvalenza, se venduti entro 5 anni dall acquisto, esclusi quelli acquistati mediante successione o, se ceduti oltre tale termine, qualora al momento della rivendita siano suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti. Beni non posseduti da imprese commerciali Disciplina delle plusvalenze Art. 67, c. 1, lett. b) Tuir I terreni sono interessati dalla norma di rivalutazione qualora non siano posseduti da imprese commerciali poiché, in tale caso, la relativa cessione non genererebbe plusvalenze tassabili ai sensi dell art. 67 del Tuir. IMPOSTA Misura Il valore determinato dalla perizia di stima giurata deve essere assoggettato ad imposta sostitutiva del 4%, da versare entro il 30.06.2008. Mod. F24 C.M. 1.02.2002, n. 15/E, p. 3 C.M. 9.05.2003, n. 27/E Rateizzazione Rimborso dell imposta L ammontare di tale imposta può essere suddiviso in 3 rate annuali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 30.06.2008. Se il soggetto che si è avvalso della possibilità di rivalutare in passato decide di effettuare una nuova rivalutazione, con riferimento e mediante una nuova perizia, per usufruire delle nuove disposizioni agevolative, può chiedere il rimborso (art. 38 D.P.R. 602/1973) dell imposta sostitutiva pagata. Se il contribuente aveva scelto il versamento rateale, non deve procedere al pagamento delle rate residue. PAGAMENTO A differenza della redazione e del giuramento della perizia, che deve necessariamente precedere la vendita dell area, il pagamento dell imposta sostitutiva (o della 1ª rata) può anche essere successivo alla cessione, purché entro la data del 30.06.2008 (C.M. 15/E/2002). La rivalutazione si intende perfezionata, a tutti gli effetti, con il versamento dell intero importo dell imposta sostitutiva, ovvero con il pagamento della 1ª rata entro il termine stabilito (30.06.2008). Ciò implica che:.. se il versamento avviene successivamente a tale data, la rivalutazione non produce effetti;.. nel caso in cui sia stata pagata la 1ª rata entro il termine fissato, ma sia stato omesso il versamento delle rate successive, queste ultime sono iscritte a ruolo. In tal caso, è possibile avvalersi del «ravvedimento operoso». Rimane comunque dovuto il versamento delle rate successive alla 1ª, anche nel caso in cui il contribuente decida, in fase di trasferimento dell area rivalutata, di non tener conto del valore periziato della stessa (in tale ipotesi, non può neanche essere richiesto il rimborso dell imposta già versata). 42 R A T I O N. 2 / 2 0 0 8-5885-1