ENPALS ISPEZIONI CONTROVERSIE



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ENPALS ISPEZIONI CONTROVERSIE RACCOLTA DI QUESITI RISPOSTE CIRCOLARI INTERPRETAZIONI di ESPERTI Fonte : Fiscosport Dopo il messaggio del 13.07.06 che congelava la scadenza del 17/07/2006 per il versamento dei contributi relativi ai trimestri 2 /3 e 4 2005 e 1 e 2 2006 in attesa di ulteriori chiarimenti, l ENPALS ha finalmente emanato la tanto attesa circolare esplicativa in relazione all obbligo ed alle modalità di assoggettamento a contribuzione previdenziale delle somme percepite nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. Le conclusioni cui giunge l Ente di Previdenza sono, in sostanza, le seguenti: I compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spese, di cui all art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, erogati da qualunque organismo sportivo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto (dal CONI), in quanto redditi diversi non devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale. La circolare si occupa esplicitamente delle figure professionali tipiche del settore, quali gli istruttori presso gli impianti ed i circoli sportivi, nonché i direttori tecnici, i massaggiatori e gli istruttori presso associazioni o società sportive, e non cita gli atleti e gli allenatori; tuttavia appare ovvio, considerate le motivazioni addotte nel testo, che tali figure, a maggior ragione, debbano considerarsi scevre dall obbligo contributivo. Anzi, la mancata citazione nel corpo della circolare deve probabilmente intendersi, come peraltro già evidenziato in fiscosport n. 22 del 16/06/2006, che, per tali figure, l obbligo di assoggettamento non è stato previsto sin dall origine. La Circolare in oggetto, che può essere scaricata dal sito, recepisce pressoché integralmente le motivazioni espresse dal CONI nel messaggio inviato dal Presidente Petrucci al Presidente dell ENPALS in data 06.06.2006, motivazioni che Fiscosport ha da sempre evidenziato (vedi articolo del collega Stefano Andreani nel n. 16 del 04/05/2006 e articolo del sottoscritto nel n. 22 del 16/06/2006): Gli emolumenti ed i rimborsi spese fiscalmente qualificati come Redditi Diversi, fra i quali rientrano i compensi agli sportivi dilettanti non possono essere assoggettati ad obblighi contributivi di alcun genere, in quanto tale obbligo grava esclusivamente sui redditi derivanti da attività di lavoro, e ciò indipendentemente dalla forma, autonoma, subordinata o parasubordinata nella quale il rapporto di lavoro si estrinseca Il decreto del Ministero del Lavoro del 15 marzo 2005, entrato in vigore il 22 aprile 2005, oggetto delle incriminate circolari ENPALS n. 7 e 8 del 30/03/2006 ha esclusivamente adeguato e precisato le categorie di lavoratori, intesi quali prestatori di lavoro autonomo o subordinato, da assoggettare a contribuzione ENPALS anziché INPS, ma non ha, né avrebbe potuto, allargato la platea dei soggetti obbligati ad iscrizione presso l ente di previdenza ai percettori di redditi fiscalmente non qualificati redditi di lavoro. Tutto risolto, dunque? Le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono considerarsi totalmente esentate, per sempre, da ogni e qualsiasi obbligo previdenziale? Tale conclusione potrebbe rivelarsi inesatta e fondata su una eccessiva superficialità nella lettura della fonte interpretativa: Infatti, affinchè possa verificarsi l esonero dall assoggettamento contributivo delle somme erogate da società/associazioni sportive dilettantistiche occorre che siano verificate le seguenti condizioni:

1) Requisito soggettivo: iscrizione al Registro del CONI è necessario che le somme siano erogate dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall UNIRE, dagli Enti di Promozione Sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che risulti iscritto nel Registro delle Associazioni e delle Società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI. Attenzione: il requisito dell iscrizione al Registro del CONI non è richiesto dall art. 67 TUIR, ma deriva dalle previsioni dell art. 7 del D.L. n. 136/2004, convertito in L. n. 186/2004, ai sensi del quale.il CONI è l unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche. ; Si ricorda che l iscrizione a tale Registro è indispensabile, ai sensi dell art. 18 della L. 289/2002, e successive modificazioni, per beneficiare di tutte le agevolazioni fiscali previste dalla normativa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche e che tale registro viene annualmente comunicato dal CONI all Agenzia delle Entrate. Conseguentemente, la mancata iscrizione della società/associazione sportiva all apposito Registro c/o il CONI, oltre a far perdere il diritto alle agevolazioni fiscali previste dalla legge, comporterà anche l assoggettamento a contribuzione ENPALS dei compensi, premi etc, erogati ai c.d. sportivi dilettanti 2) Requisito oggettivo: qualificazione dell attività svolta Affinchè possa applicarsi l esclusione dall obbligo contributivo è necessario che, ai sensi dell art. 67, 1 comma, lett. m) TUIR, l attività oggetto di retribuzione sia eseguita nell esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, ovvero che si riferisca a.rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società ed associazioni sportive dilettantistiche Si tratta di un problema non nuovo, che attiene, prima ancora dell obbligo contributivo, la qualificazione fiscale dell attività svolta in favore delle ASD e, quindi, la possibilità di qualificare o meno il beneficiario delle somme quale sportivo dilettante : molto spesso la figura agevolata dello sportivo dilettante è stata, ed è, utilizzata, soprattutto nell ambito della gestione di impiantistica sportiva (palestre/centri fitness/piscine etc) in maniera eccessivamente disinvolta; è di tutta evidenza che laddove siano state inquadrate come sportive dilettantistiche collaborazioni di natura prettamente professionale, se non addirittura di lavoro dipendente, sarà estremamente difficoltoso controbattere alle eventuali eccezioni sollevate dai verificatori ENPALS o SIAE. Figure come la segretaria in reception piuttosto che l addetto alle pulizie si configurano nella maggior parte dei casi come lavoratori dipendenti (eventualmente part time) piuttosto che come collaboratori di tipo amministrativogestionale ex art. 67 TUIR. Ma le situazioni più delicate riguardano principalmente tutta una serie di professionalità di natura sportiva in senso lato, piuttosto che sportiva dilettantistica come intesa dalla L. 133/99 e successive modificazioni: si sta parlando di tutti quegli istruttori sportivi, massaggiatori, addetti agli impianti, la cui funzione prevalente, se non esclusiva, non è quella di preparare atleti, attuali o potenziali, quanto quella di garantire il funzionamento dei corsi organizzati nell impianto sportivo in favore dei frequentatori dello stesso, siano essi soci o clienti. Si evidenzia che la problematica in oggetto non è affatto nuova o provocata dalla circolare ENPALS del 30/03/06: l assoggettamento a contribuzione ENPALS anziché a contribuzione INPS degli addetti (dipendenti e/o professionisti) agli impianti sportivi è in vigore praticamente da sempre, e le problematiche relative all assoggettamento a contribuzione si sarebbero comunque poste, anche ante 30/03/06, in ogni caso di verifica da parte di ispettori ENPALS e/o del lavoro: semplicemente, in seguito all emanazione della suddetta circolare è cambiata la sensibilità dell ente nei riguardi di tali situazioni e si è incrementato il numero dei controlli. Tale circostanza è non solo ricordata, ma è ribadita chiaramente dalla circolare n. 13, oggetto del presente articolo, laddove l ENPALS precisa che. Si ritiene opportuno puntualizzare che detta norma (l art. 67 TUIR) preclude l inquadramento tra i redditi diversi nell ipotesi in cui gli stessi siano conseguiti nell esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali.. In particolare, per quanto riguarda le prestazioni di natura Professionale, l ENPALS, richiamando la Risoluzione dell Agenzia delle Entrate n. 21/E del 1 marzo 2004, ritiene che si configurano i presupposti per la classificazione alla categoria di reddito professionale laddove lo svolgimento dell attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all attività svolta Sul piano concreto, si può parlare di attività professionale, secondo l ENPALS, laddove dall esame dell attività posta in essere emerga che: 1) l attività, anche se non esercitata in via esclusiva o preminente, si sviluppi con caratteristiche di abitualità, laddove tale termine sta a significare che l attività è caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti; 2) la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità, ed il confine della marginalità è individuato nel percepimento, nel corso dell anno solare, di somme non superiori a 4.500,00

(quattromilacinquecento/00), limite di reddito non soggetto a tassazione ai sensi del TUIR per i professionisti e lavoratori autonomi; 3) la presenza di più committenti, effettivi o potenziali(??????) costituisce viceversa un indice di attività professionale, anche se la potenzialità è un concetto di difficile dimostrazione. Uscendo dalla terminologia tecnica per entrare nell operatività quotidiana, quanto espresso nella circolare comporta che in relazione a posizioni di soggetti quali istruttori di Body Building/tennis/basket/nuoto etc. che prestano la propria opera in favore di più committenti (diverse società sportive e/o palestre etc), gli ispettori ENPALS potrebbero disconoscere al prestatore d opera la qualifica di sportivo dilettante, per inquadrare lo stesso quale esercente la libera professione di istruttore sportivo, in quanto tale da assoggettare a contribuzione, e ciò soprattutto se i proventi derivanti dall'attività svolta quale (presunto) "sportivo dilettante" costituiscono l'unico reddito a disposizione del prestatore d opera stesso. In conclusione: i compensi erogati ai c.d. sportivi dilettanti da società/associazioni sportive dilettantistiche non devono essere assoggettati a contribuzione ENPALS; Tale condivisibile e, per certi aspetti, dovuta conclusione, oltre ad essere coerente con il complesso impianto normativo di favore nei confronti dello sport dilettantistico, potrà far tirare un grosso sospiro di sollievo a tutto il mondo dello sport dilettantistico stesso, che si era sentito pesantemente minacciato sotto l aspetto dell equilibrio economico e finanziario dal nuovo, pesante fardello; tuttavia, affinché la suddetta esenzione contributiva sia riconosciuta è necessario che a) la società/associazione sportiva dilettantistica sia iscritta nell apposito Registro tenuto dal CONI; b) l attività oggetto di retribuzione rientri fra le fattispecie previste dall art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR e non costituisca un rapporto di lavoro, subordinato e/o autonomo dissimulato Infine, in considerazione della oggettiva difficoltà interpretativa della materia in questione, l Ente di Providenza riconosce che sussistono le condizioni per beneficiare della riduzione delle sanzioni ai soli interessi civili calcolati nella misura degli interessi legali in caso di ritardato assolvimento degli obblighi contributivi, obblighi che, si ricorda, decorrono dal 2 trimestre dell anno 2005 e che, in ogni caso, verificandosi i presupposti, dovranno essere effettuati entro e non oltre la data del 16/10/2006 per quanto riguarda la regolarizzazione del versamento, ed entro il 25/10/2006 per quanto riguarda l adempimento dichiarativo. Per ciò che concerne le modalità operative (aliquote, problema del c.d. minimale giornaliero, individuazione della percentuale di contribuzione a carico del lavoratore etc.) in caso di assoggettamento a contribuzione, si rimanda all art. del sottoscritto su Fiscosport del 16/06 u.s. nonché alle istruzioni operative presenti sul sito. FISCOSPORT FLASH: Comunicato odierno 26.07.2006 del Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano in merito alle questioni ENPALS Facendo seguito alle precedenti comunicazioni relative alla problematica della contribuzione ENPALS da parte delle società e associazioni sportive dilettantistiche si informa che, a seguito della riunione svoltasi il 20 luglio u.s. presso il Ministero del Lavoro - cui hanno partecipato rappresentanti del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive, dell'enpals, del CONI e degli Enti di promozione sportiva - è stata raggiunta una intesa sui seguenti punti: - emanazione di una nuova circolare da parte dell'enpals che, accogliendo quanto richiesto dal CONI con lettera del 6 giugno u.s., chiarisca che non vi è obbligo di contribuzione previdenziale per i compensi sportivi percepiti nell'esercizio di attività sportiva dilettantistica e definiti quali "redditi diversi" ai fini fiscali dalla vigente normativa, anche per quelle attività non direttamente connesse alle manifestazioni sportive; - differimento del termine del 17 luglio 2006 al 15 ottobre 2006 per il pagamento dei contributi relativi ai rapporti di lavoro subordinato e autonomo; - impegno a collaborare per una modifica del quadro normativo in materia. Nel fare riserva di fornire ulteriori informazioni sugli sviluppi della questione è gradita l'occasione per inviare cordiali saluti. segue la firma di Giovanni Petrucci, Presidente del C.O.N.I.

Ancora in attesa dei chiarimenti ENPALS sugli sportivi dilettanti - a cura del rag. Pietro Canta, Consulente Nazionale Fiscosport Nonostante il susseguirsi di riunioni tra i vertici del CONI, dell'enpals e del Ministero del Lavoro, il testo del MESSAGGIO DI CHIARIMENTI annunciato come imminente nella scorsa settimana (il centralino Enpals, vistosi subissato di telefonate con richieste di chiarimenti, ha emesso il messaggio da noi pubblicato nel pomeriggio del 13 luglio e trasmesso a tutti gli utenti a mezzo newsletter Fiscosport Flash) non è ancora stato ad oggi ufficializzato. La materia del contendere - come è ormai noto - è la circolare esplicativa ENPALS del 30 marzo scorso. Il CONI, con una memoria a firma del Presidente Petrucci in data 6 giugno 2006 indirizzata all'enpals, ha ribadito che le prestazioni connesse all'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica non possono essere assoggettati ad Enpals per lo stesso motivo per cui erano stati esclusi da Inps e da Inail, vale a dire in quanto trattasi di "redditi diversi" (ex art. 67 Tuir) e non "redditi derivanti da lavoro subordinato o autonomo che la predetta circolare Enplas annovererebbe tra gli importi soggetti a contribuzione previdenziale. Nel ricordare che la fatidica scadenza del 17 luglio 2006 (per gli importi pregressi dal 22 aprile 2005 al 30 giugno 2006) è stata in qualche modo ovviata (il comunicato Enpals prevede infatti che, in attesa dei richiesti chiarimenti ministeriali, per gli eventuali ritardi nell'assolvimento degli adempimenti contributivi entro la data sopra ricordata si terrà conto delle oggettive difficoltà interpretative riscontrate dagli organismi sportivi dilettantistici. Come già avvenuto il 13 luglio scorso, Fiscosport comunicherà le novità in tempo reale a mezzo apposita newsletter denominata "Fiscosport Flash" (inviata agli utenti abilitati direttamente o per tramite di un C.R. o C.P. CONI o di una Fsn/Dsa/Eps aderente al progetto globale Fiscosport). 13 luglio 2006: l'enpals fornisce precisazioni... riportiamo integralmente il testo del MESSAGGIO ENPALS del 13 luglio 2006: "Con riferimento alla prossimità della scadenza del 17 p.v. prevista per la regolarizzazione degli adempimenti di cui alle circolari nn. 7 e 8 del 30 marzo 2006 e, soprattutto, in relazione alle numerose richieste di chiarimenti pervenuti relativi alla disciplina contributiva da applicarsi nei confronti degli organismi sportivi dilettantistici (ex art. 67, comma 1, lettera m del DPR 917/1986), l ENPALS comunica che ha predisposto un apposito messaggio di chiarimenti che al momento è all esame del Ministero del lavoro. Pertanto, in attesa dei richiesti chiarimenti ministeriali, per gli eventuali ritardi nell assolvimento degli adempimenti contributivi entro la data sopra ricordata si terrà conto delle oggettive difficoltà interpretative riscontrate dagli organismi sportivi dilettantistici. Seguirà, non appena possibile, il messaggio interpretativo nell apposita sezione del sito dedicata ai messaggi ufficiali dell ente (www.enpals.it /documentazione/messaggi)". ENPALS ESTENSIONE OBBLIGO DI ISCRIZIONE A NUOVE CATEGORIE DI LAVORATORI SPORTIVI - IL PUNTO DELLA SITUAZIONE ALLA DATA ODIERNA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Dottore Commercialista in Pesaro, Consulente Regionale Fiscosport Marche, Consulente C.P. CONI Pesaro e Ancona. Come ormai noto, l ENPALS (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo), con l emanazione di una recente circolare ( la n. 7 del 30/03/2006) ha operato un interpretazione estensiva in relazione all adeguamento delle categorie dei lavoratori in relazione ai quali corre l obbligo di iscrizione presso l ente stesso, con conseguente assoggettamento al versamento dei relativi contributi. La suddetta circolare svolgerebbe, ad avviso dell ente, funzione interpretativa autentica in relazione al Decreto Min. Lavoro del 15-03-2005, con conseguente valenza retroattiva dell obbligo contributo al

secondo trimestre 2005. In concreto, secondo l ENPALS, occorre procedere all iscrizione ed al versamento contributivo per tutti i soggetti che prestano la propria opera in qualità di: 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive. (i numeri fanno riferimento all elenco di cui al D.M. sopra indicato, ripreso dalla circolare n. 7) Va precisato che, sempre secondo l interpretazione ENPALS, l obbligo assicurativo di cui sopra deve essere ottemperato indipendentemente dalla natura, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro, e che anche i rapporti instaurati dalle società/associazioni sportive con i c.d. sportivi dilettanti assumono natura di lavoro autonomo. Sostanzialmente, operando una interpretazione letterale e restrittiva (ancorché prudenziale) delle circolari ENPALS l unica categoria di sportivi esclusa dall obbligo contributivo sarebbe quella degli atleti dilettanti, laddove figure come allenatori, istruttori e collaboratori amministrativo/gestionali dovrebbero essere assoggettate a contribuzione. Si evidenzia che l aliquota contributiva ENPALS è del 32,7%, da applicarsi sull ammontare dei compensi erogati, tenendo conto dell ammontare imponibile minimale giornaliero di 40,62. Entro il 17/07/2006 le associazioni e le società sportive interessate al nuovo obbligo dovrebbero procedere all iscrizione dei lavoratori interessati nonché al versamento dei contributi relativi non solo al 2 trimestre 2006 (per il quale il 17/07 rappresenta il termine ordinario ), ma anche ai trimestri 2 /3 e 4 2005 e 1 2006, in relazione ai quali L ENPALS ha precisato che, trattandosi di innovazione normativa caratterizzata da profili di incertezza interpretativa non si procederà all applicazione di sanzioni ma del semplice interesse legale del 2,5% sui contributi tardivamente versati. Fino a qui, il dettato normativo ed interpretativo derivante da D.M. e circolare ENPALS Occorre inoltre sottolineare che, in forza delle citate definizioni, sono state effettuate, e sono tuttora in corso, numerose verifiche in capo a società ed associazioni sportive dilettantistiche, sia da parte di ispettori ENPALS che da Uffici territoriali della SIAE, verifiche che, salvo rare eccezioni, si concludono con un verbale di accertamento che evidenzia la presenza di figure di lavoratori non iscritti all istituto ed in relazione ai quali non è stato effettuato alcun versamento contributivo. Considerata la particolarità della materia non mancano, ovviamente, le opinioni discordanti con l interpretazione dell Ente; in particolare, viene dato risalto alla circostanza che i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti non rappresentano il corrispettivo di un attività lavorativa ma sono considerati, dalla normativa fiscale, premi, compensi e rimborsi forfettari di spese classificati non fra i redditi di lavoro autonomo o subordinato bensì fra i redditi diversi, e che sulla base di tale classificazione sia l INPS che l INAIL hanno, in passato, espressamente escluso dalla contribuzione i compensi in oggetto. L eventuale nuovo obbligo previdenziale, inoltre, si porrebbe in chiara controtendenza nei confronti di un impianto normativo generale che, negli ultimi anni, in considerazione delle precipue caratteristiche del mondo sportivo dilettantistico, delle difficoltà finanziarie in cui versa, e della valenza sociale dell attività sportiva, ha in tutta evidenza cercato di creare una sorta di no tax area in favore dei rapporti di natura sportiva dilettantistica. Infine, non sono chiare le eventuali modalità tecniche di applicazione dell obbligo contributivo, con particolare riferimento alla definizione dell imponibile minimo giornaliero e della fascia di esenzione fiscale di 7.500,00 annui ( a tal proposito sembra che l ENPALS tenda a non riconoscere l esistenza di tale fascia di esenzione e richieda il versamento contributivo sull intero ammontare dei compensi erogati, tenendo inoltre in considerazione il minimale giornaliero) Molto probabilmente alla base dell istituzione del nuovo obbligo deve intravedersi la volontà di colpire l utilizzo eccessivamente disinvolto che, spesso, è stato fatto delle agevolazioni previste per lo sport dilettantistico, ed utilizzate per regolare rapporti lavorativi che con lo stesso hanno poco a che fare; tuttavia, come spesso accade, la norma è stata scritta in maniera eccessivamente generalista ed omnicomprensiva, con il rischio di trasformarsi in un nuovo pesante fardello per i bilanci delle società ed associazioni sportive. La questione è stata oggetto di una serie di incontri tra i vertici CONI ed ENPALS, nel corso dei quali il CONI, quale garante dell unicità dell ordinamento sportivo nazionale, come stabilito dall art. 5, comma 1,

del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, tenuto anche conto dell obbligo di trasmettere annualmente all Agenzia delle Entrate l elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche in possesso dei requisiti richiesti dal citato art. 90 della legge n. 289/2002, ha perorato il riconoscimento dell esclusione dall obbligo contributivo delle indennità di trasferta, i premi, i rimborsi forfetari di spesa e i compensi erogati ai sensi dell art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, che, come pure i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, sono classificati redditi diversi e come tali non soggetti a contribuzioni previdenziali. Secondo l interpretazione CONI, che ci sentiamo di condividere nella sostanza, i contributi previdenziali sarebbero invece dovuti, ai sensi della legge n. 335/1995, in relazione ai redditi da collaborazioni coordinate e continuative, come attualmente ridefinite dall art. 50, comma 1, lett. c-bis), del TUIR. In attesa di auspicabili aggiornamenti e chiarimenti, e considerata la portata della novella, nonché il potenziale assoggettamento a pesanti sanzioni in capo alle società ed associazioni sportive (ed in particolare ai Presidenti e membri di Consigli Direttivi) Si suggerisce a tutti i sodalizi potenzialmente interessati, con particolare riferimento a quelli che conducono in gestione impianti sportivi comunque denominati a vagliare attentamente, anche con l ausilio dei rispettivi consulenti di fiducia, la propria posizione, con particolare riferimento all eventuale presenza di figure professionali più legate alla gestione dell impianto sportivo piuttosto che allo svolgimento di attività direttamente connesse allo sport dilettantistico. In particolare, andrà attentamente valutata l obbligatorietà/opportunità di procedere all iscrizione all ENPALS dei propri collaboratori, la quantificazione dell onere relativo anche in considerazione del minimale imponibile giornaliero e la pianificazione finanziaria ed economica del nuovo onere, sia in riferimento al periodo pregresso e corrente (aprile 2005/giugno 2006) che prospettico. ******************************************** Premesso quanto sopra, e rimandando all art. del collega Stefano Andreani del 05/05 u.s. per quanto attiene agli aspetti più strettamente tecnici e normativi della novella, si vogliono in questa sede offrire agli operatori del settore alcuni spunti di riflessione che, fermo restando il dovuto atteggiamento prudenziale in ordine all obbligo di assoggettamento contributivo di cui sopra, possono essere d ausilio sia in sede di corretta qualificazione delle figure sportive e/o professionali che prestano la propria opera in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche che in sede di eventuale accertamento/contenzioso: 1) CORRETTA QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO LAVORATIVO: molto spesso la figura agevolata dello sportivo dilettante è stata, ed è, utilizzata, soprattutto nell ambito della gestione di impiantistica sportiva (palestre/centri fitness/piscine etc) in maniera eccessivamente disinvolta; è di tutta evidenza che laddove siano state inquadrate come sportive dilettantistiche collaborazioni di natura prettamente professionale, se non addirittura di lavoro dipendente, sarà estremamente difficoltoso controbattere alle eventuali eccezioni sollevate dai verificatori ENPALS o SIAE. Figure come la segretaria in reception piuttosto che l addetto alle pulizie si configurano nella maggior parte dei casi come lavoratori dipendenti (eventualmente part time) piuttosto che come collaboratori di tipo amministrativo-gestionale ex art. 61 TUIR. Ma le situazioni più delicate riguardano principalmente tutta una serie di professionalità di natura sportiva in senso lato, piuttosto che sportiva dilettantistica come intesa dalla L. 133/99 e successive modificazioni: si sta parlando di tutti quegli istruttori sportivi, massaggiatori, addetti agli impianti, la cui funzione prevalente, se non esclusiva, non è quella di preparare atleti, attuali o potenziali, quanto quella di garantire il funzionamento dei corsi organizzati nell impianto sportivo in favore dei frequentatori dello stesso, siano essi soci o clienti. Si evidenzia in questa sede che la problematica in oggetto non è affatto nuova o provocata dalla circolare ENPALS del 30/03: l assoggettamento a contribuzione ENPALS anziché a contribuzione INPS degli addetti (dipendenti e/o professionisti) agli impianti sportivi è in vigore praticamente da sempre, e le problematiche evidenziate nel presente paragrafo si sarebbero comunque poste in ogni caso di verifica da parte di ispettori ENPALS e/o del lavoro: semplicemente, in seguito all emanazione della suddetta circolare è cambiata la sensibilità dell ente nei riguardi di tali situazioni e si è incrementato il numero dei controlli. 2) ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ENPALS DEI COMPENSI EROGATI IN FAVORE DI ATLETI/ALLENATORI: ESCLUSIONE

Tale soluzione deriva dal tenore letterale sia del D.M. 15/03/2005 che della circolare n. 7 del 30/03/2006: entrambi, infatti indicano, al n. 23 dell'elenco delle figure da assoggettare a contribuzione "atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici... delle società sportive professionistiche", laddove, al n. 22 della medesima lista sono indicati i "direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive" secondo il noto principio ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit l'analisi comparata delle due categorie lascia fuori dal campo applicativo della norma gli atleti, allenatori etc. delle società e associazioni sportive dilettantistiche tale soluzione appare anche coerente con il contesto legislativo che si è andato formando negli ultimi anni in relazione alla creazione di un corpo di norme agevolative nei confronti dello sport dilettantistico 3) ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ENPALS DEI COMPENSI EROGATI A DIR. TECNICI, ISTRUTTORI E DIPENDENTI DELLE A.S.D.: ESCLUSIONE Tale interpretazione poggia sullo stesso ragionamento della precedente, anche se, obiettivamente, appare sicuramente più "ardita": il n. 22 di D.M e Circolare individua i "direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive" il termine società, soprattutto dopo la novella della L. 289/2002 non può che riferirsi ai sodalizi costituiti in forma di SRL, SPA o COOPERATIVE dilettantistiche, cioè delle forme giuridiche disciplinate dal titolo V del Libro V del c.c., laddove le Associazioni sportive dilettantistiche sono disciplinate, dal punto di vista del diritto civile, dal titolo II del libro I del medesimo c.c. è possibile che il termine "società" usato dal D.M. e dalla circolare voglia significare, come nell'accezione comune, sia l'una che l'altra entità giuridica, ma le norme di diritto vanno scritte in termini giuridici non in termini "comuni" come corollario di tale affermazione, occorre tuttavia ribadire che, qualora le medesime figure fossero remunerate da una società sportiva (SRL, SPA o Cooperativa) l'assoggettamento ad ENPALS sarebbe dovuto. E'ovvio, ma è bene ribadirlo, che gli eventuali dipendenti di A.S.D., qualora non assoggettati ad ENPALS, dovranno essere assoggettati ad INPS 4) ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE ENPALS DEI RIMBORSI SPESE EROGATI AI "VOLONTARI" CHE SI OCCUPANO DELLA GESTIONE ORGANIZZATIVA, AMMINISTRATIVA e GESTIONALE DELLE ATTIVTA' DIRETTAMENTE INERENTI LA DISCIPLINA SPORTIVA DILETTANTISTICA: ESCLUSIONE Si tratta di quelle figure, tipiche ed insostituibili nella realtà dilettantistica, di dirigenti accompagnatori, volontari, soggetti che si occupano del reperimento di sponsor, dei contatti con gli enti e le federazioni nonchè, infine, delle co.co.co gestionali/amministrative anche tale interpretazione deriva dal tenore letterale della norma in quanto la dizione generica (n. 20) di "operai. impiegati...addetti..." si riferisce a tali soggetti in quanto "...addetti agli impianti ed ai circoli sportivi di qualsiasi genere..." e non, come nel caso di specie, ad "addetti" di società/associazioni sportive che non gestiscono impianti e che svolgono pura attività sportiva dilettantistica. Tali figure non rientrano nemmeno nel n. 22 che, come sopra precisato, individua "direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e dipendenti delle società sportive" AL DI FUORI DELLE SUDDETTE IPOTESI DI ESCLUSIONI, ALLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA, ED IN ASSENZA DI AUSPICABILI INTERVENTI LEGISLATIVI, E'DIFFICILE INTRAVEDERE ALTRE POSSIBILITA'DI NON ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE. La dicitura "istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere..." (N. 20), in particolare, mette in grosse difficoltà quelle associazioni sportive, e sono tante, che, soprattutto dopo l'emanazione della L. 289/2002, hanno preso in gestione impianti sportivi con l'obiettivo di a) poter gestire al meglio l'attività istituzionale, e b) autofinanziarsi attraverso lo sfruttamento commerciale degli impianti stessi. Ovviamente, nessun dubbio esiste circa l'assoggettamento ad ENPALS, e non ad INPS, dei dipendenti e dei lavoratori a progetto delle società/associazioni che non svolgono pura attività sportiva dilettantistica ma che, come attività unica e/o prevalente, svolgono attività di gestione di impianti (leggi piscine/campi/palestre etc.) sportivi: costoro, da sempre, devono essere assoggettati ad ENPALS qualora tali soggetti percepiscano anche compensi da attività di lavoro autonomo e/o assimilate al lavoro dipendente (compensi amministratori), per tali attività permarrà la contribuzione INPS-GESTIONE SEPARATA con l'aliquota ridotta del 10%

A QUESTO PUNTO OCCORRE AFFRONTARE ALCUNI PROBLEMI DI NATURA "TECNICA" A) PROBLEMA DEL MINIMALE GIORNALIERO La Normativa ENPALS prevede l'assoggettamento a contribuzione con un imponibile minimale giornaliero di 40,62 applicando l'aliquota contributiva del 32,70% al minimale giornaliero si ottiene una contribuzione minimale giornaliera di 13,28, laddove il termine giornaliero deve essere inteso nel senso di giornate effettivamente lavorate e non di giorni a calendario. tale metodologia di calcolo mal si adatta a situazioni, invero assai frequenti nelle associazioni/società sportive di compensi pattuiti "a forfait"; in tali casi occorrerà contrattualmente trasformare il forfait in un "tot" giornaliero (non inferiore al minimale) moltiplicato per un numero "x" di prestazioni (giornate lavorative) disseminate nel corso del mese/anno. Si tratta di una soluzione, da un lato di non semplice applicazione e, dall'altro, che lascia scoperta l'associazione/società sportiva in caso di ispezione laddove venga rilevata la presenza effettiva di tali figure al di fuori delle giornate previste nel contratto. Tale problema si può risolvere prevedendo contrattualmente un compenso giornaliero e quantificando il numero di giornate da retribuire solo ex post, sulla base delle prestazioni effettivamente erogate. B) PROBLEMA DEI LAVORATORI AUTONOMI SPORTIVI IN POSSESSO DI P.IVA si sta esaminando il caso dell'istruttore di tennis/nuoto/fitness etc. che possiede P. IVA, lavora (e fattura) per conto di più società/associazioni sportive e che, generalmente è iscritto alla gestione separata INPS alla quale corrisponde il 18,6 % del proprio reddito professionale. 1) in primo luogo tali soggetti dovrebbero cessare la propria posizione INPS per aprire una posizione ENPALS: non è escluso che l'inps non accetti una cessazione in assenza della chiusura della P.IVA; 2) si porrà anche per questi soggetti il problema del minimale giornaliero, tuttavia più facilmente superabile, a livello di determinazione del compenso data l'elasticità offerta dal possesso di P.IVA; 3) per questi soggetti quale sarà l'importo da assoggettare ad ENPALS: il reddito o il fatturato? se, come dovrebbe essere logico che fosse, la risposta fosse il reddito, non sarà semplice conciliare un valore economico al netto delle spese di struttura (ammortamento autovettura etc) con il minimale giornaliero richiesto. Si rendono assolutamente necessari maggiori chiarimenti in merito; 4) qualora tali soggetti svolgessero la loro attività anche in ambito "non ENPALS" (es. istruttore sportivo che fa anche il personal trainer ovvero il consulente per committenti "non sportivi") occorrerà suddividere il reddito per assoggettarlo ad una distinta contribuzione INPS/ENPALS; il calcolo appare sicuramente poco agevole ************************************************* In conclusione del presente lavoro, impostato con uno stile espositivo volutamente operativo e non dottrinale con l obiettivo di offrire agli utenti gestori di società ed associazioni sportive una guida in ordine ai comportamenti da adottare, in concreto, nell affrontare la problematica, si evidenzia ancora una volta la necessità di porre in essere comportamenti improntati alla doverosa prudenza e alla necessaria correttezza nell impostazione dei rapporti di lavoro, prudenza e correttezza che non debbono tuttavia comportare un atteggiamento eccessivamente restrittivo laddove la natura dei rapporti e dell attiva svolta possono dar luogo a quelle fattispecie sportive dilettantistiche giustamente ritenute meritevoli di tutela e di agevolazioni dal legislatore. Il tutto, ovviamente, in attesa di nuovi, auspicabili chiarimenti che Fiscosport non mancherà di portare a conoscenza dei propri lettori non appena emanati. QUESITO In merito all'approfondimento in tema di "Contribuzione ENPALS e prestazioni sportive dilettantistiche" abbiamo riscontrato un parere opposto nell'articolo del quotidiano "Il sole 24 ore Sport" maggio 2006. Per risolvere il dubbio abbiamo contattato direttamente l'enpals di Milano e ci hanno ribadito che l'iscrizione è dovuta anche dai direttori tecnici ed amministrativi delle associazioni sportive dilettantistiche e che nulla valgono le agevolazioni previste in ambito fiscale per questi compensi o rimborsi spese classificabili come redditi diversi. RISPOSTA a cura del Dott. Stefano Andreani, Consulente Regionale Fiscosport Toscana In primo luogo va ben delineata la portata dell'art. 67 TUIR.

L'ho già sottolineato sia nel mio articolo che in altre risposte, ma non mi stancherò mai di ripeterlo, perchè sono convinto che buona parte del "problema ENPALS" nasca dall'aver spesso abusato delle agevolazioni stabilite da tale articolo e da quelli ad esso collegati (art. 69 TUIR e art., 25 Legge 133). Le "indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi", compresi quelli per "collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale" rientrano nella previsione dell'art. 67 e sono redditi diversi solo se "non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni... nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente". E l'art. 5 del D.P.R. 633/72 stabilisce che "per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo" E'quindi pacifico che se siamo in presenza (ovviamente nella sostanza e non nella forma) di un rapporto di lavoro subordinato, oppure di una collaborazione o di una attività di lavoro autonomo che abbiano le caratteristiche della professionalità e dell'abitualità, siamo al di fuori della previsione dell'art. 67, siamo soggetti agli ordinari obblighi fiscali, e previdenzialmente sono dovuti sia i contributi INAIL che i contributi ENPALS. Se invece siamo legittimamente all'interno dell'art. 67 le "linee di pensiero" appaiono in questo momento ben chiare: - ENPALS sostiene che i contributi sono dovuti da tutti con la sole esclusione degli atleti (anche se è doveroso rilevare che le circolari ENPALS non menzionano l'art. 67 e ai verbali SIAE non è ancora seguita, a quanto ci risulta, alcuna specifica contestazione) - le associazioni e società sportive, e con loro le Federazioni, gli Enti di Promozione Sportiva e lo stesso CONI, evidenziano che si tratta di una pretesa che metterebbe in gravissima crisi moltissimi dei soggetti che operano nello sport, in netta controtendenza fra l'altro con il sostegno che è invece stato dato dalla normativa fiscale - noi consulenti segnaliamo le incongruenze del comportamento dell'enpals, il fatto che non si tratta di rapporti di lavoro e quindi non si giustifica il diritto/dovere contributivo, il fatto che lo stesso meccanismo di calcolo con minimale giornaliero penalizzerebbe in modo assurdo proprio chi presta la propria opera in modo saltuario e marginale, il fatto che probabilmente nessuno di tali soggetti maturerà mai l'anzianità contributiva necessaria per aver diritto alla pensione. Tutto ciò premesso non possiamo prendere atto del comportamento dell'enpals e rilevare, pur se con toni diversi, che l'unico comportamento che mette al sicuro da rischi anche di carattere patrimoniale diretto degli amministratori dell'associazione o società è quello prudente: aderire alle richieste dell'enpals ed eventualmente avviare immediatamente un'azione per chiedere il rimborso dei contributi versati. QUESITO: Un'associazione sportiva non riconosciuta gestisce una palestra, e ha ricevuto la visita degli ispettori Siae che hanno consegnato le circolari n. 7 e 8 del 30.03.2006 dell'enpals, senza elevare rilievi di sorta. Alla luce delle predette circolari, e di quanto esposto nell'articolo del Dott. Andreani, si espone la seguente fattispecie: Il Presidente dell'a.s. è stato iscritto alla gestione separata Inps in qualità di socio amministratore (e non di addetto alla segreteria o quant'altro) con cedolino e Cud, dichiarando il reddito come assimilato a quello da lavoro dipendente pur potendo usufruire dell'agevolazione prevista dall'art. 67, lettera 1 comma m) del Tuir. Si chiede pertanto se continuare a versare all'inps oppure attuare la procedura del passaggio all'enpals considerando le mansioni svolte? Grazie e cordiali saluti. RISPOSTA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche. Dal quesito emergono alcuni passaggi contraddittori: se il compenso pagato al socio amministratore è stato fiscalmente trattato come reddito assimilato al lavoro dipendente appaiono erroneamente applicabili le agevolazioni ex art. 67 TUIR, viceversa, se il compenso è stato erogato a titolo di "rapporto di collaborazione coordinata e continuativa amministrativo - gestionale" non si vede come possa essere stata effettuata l'iscrizione alla gestione separata INPS, posto che lo stesso istitutio ha, con circolare del 07/02/2001 n. 32, escluso l'iscrivibilità dei c.d. "sportivi dilettanti" alla gestione separata. Premesso quanto sopra, il lettore chiede se per i suddetti compensi è possibile/obbligatorio procedere ad iscrizione ENPALS anzichè INPS: la soluzione va individuata nella corretta individuazione dell'attività lavorativa svolta:

ai fini ENPALS vanno infatti iscritte le seguenti figure (i numeri di riferimento sono relativi alle categorie indicate nella circolare n. 7 del 30/03/2006): 20) impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti sportivi... 22) direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive. Come si vede, nell'elenco non compaiono gli "amministratori puri", in quanto l'elenco delle figure assoggettabili a contribuzione ENPALS appare circoscritto a quei soggetti in qualche modo collegati, per le mansioni che svolgono, all'impianto sportivo, laddove l'attività "amministrativa pura" sembra non assoggettabile a contribuzione ENPALS. Quanto sopra sempre che nella figura del socio amministratore non possa intravedersi quella di "direttore tecnico" dell'impianto di cui al precedente n. 22), nel qual caso la contribuzione ENPALS appare dovuta. QUESITO: In riferimento al decreto del 15 marzo 2005, riguardante l'assicurazione obbligatoria degli istruttori all'enpals, mi chiedevo se ciò vale anche per gli istruttori che operano per associazioni sportive dilettantistiche ai quali vengono corrisposti compensi fino a 7500 euro in base alla legge ex 133/99 (ai quali viene fatto il tesseramento con la federazione di appartenenza). RISPOSTA a cura del Dott. Giuliano Sinibaldi, Consulente Regionale Fiscosport Marche Dal tenore letterale delle circolari ENPALS deve intendersi che, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, non opera la franchigia di 7.500,00 prevista dall'art. 67 del TUIR e introdotta con la L. 133/99, in seguito modificata dalla L. 342/2000. Non solo, occorre tenere in considerazione che, ai fini ENPALS, opera il c.d. "minimale" contributivo giornaliero: in pratica occorre effettuare il calcolo dei contributi dovuti applicando l'aliquota del 32,7% non al compenso/rimborso spese forfettario mensile, ma suddividendo il compenso mensile per i giorni c.d. "lavorativi": qualora il compenso giornaliero risultasse inferiore alla somma di 40,62, il contributo previdenziale risulta comunque dovuto su tale valore minimale. In concreto, il contributo ENPALS è del 32,7% sul compenso giornaliero con un minimo di 13,28 per giornata lavorativa. Quanto sopra stando al tenore letterale della norma; Ovviamente, considerata la particolarità della materia non mancano le opinioni discordanti con l interpretazione dell Ente (vedi anche art. del collega Andreani su questa rivista del 05/05/2006 nonchè articolo del sottoscritto nella newsletter n. 22/2006 del 16/6/2006); in particolare, viene dato risalto alla circostanza che i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti non rappresentano il corrispettivo di un attività lavorativa ma sono considerati, dalla normativa fiscale, "premi, compensi e rimborsi forfettari di spese " classificati non fra i redditi "di lavoro" autonomo o subordinato bensì fra i redditi "diversi", e che sulla base di tale classificazione sia l INPS che l INAIL hanno, in passato, espressamente escluso dalla contribuzione i compensi in oggetto. L eventuale nuovo obbligo previdenziale, inoltre, si porrebbe in chiara controtendenza nei confronti di un impianto normativo generale che, negli ultimi anni, in considerazione delle precipue caratteristiche del mondo sportivo dilettantistico, delle difficoltà finanziarie in cui versa, e della valenza sociale dell attività sportiva, ha in tutta evidenza cercato di creare una sorta di "no tax area" in favore dei rapporti di natura sportiva dilettantistica. Infine, non sono chiare le eventuali modalità tecniche di applicazione dell obbligo contributivo, con particolare riferimento alla definizione dell imponibile minimo giornaliero e della fascia di esenzione fiscale di 7.500,00 annui. allo stato attuale delle cose, pur auspicando un intervento normativo e/o amministrativo "riparatore" sulla base di tutte le perplessità sopra descritte, perplessità che personalmente condivido pienamente, non è tuttavia possibile, purtroppo, dare indicazioni diverse da quelle letterali sopra evidenziate, anche sulla scorta delle notizie sempre più numerose che giungono da ogni parte della penisola in ordine a verifiche effettuate sia da ispettori ENPALS che dagli uffici territoriali SIAE. Ogni comportamento difforme a quanto sopra indicato corre il rischio di essere censurato e sottoposto ad accertamento per omesso versamento contributivo, accertamento avverso il quale, in sede contenziosa, dovranno essere fatte valere le ragioni del mancato assoggettamento. FINE DOCUMENTO