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Transcript:

Circolare Docenti N. 121 Circolare ATA N. 29 Genova, 4 Febbraio 2014 Inviata via e mail Pubblicata sul sito www.itnautico.it Ai Docenti Al Personale ATA GENOVA e CAMOGLI Oggetto: Accertamento fruizione L.104/92 -rilevazione annuale per il Ministero Funzione Pubblica. Aggiornamento dati uso amministrativo interno dell Istituto Tutto il personale scolastico dell Istituto, deve compilare e consegnare entro e non oltre il 28/02/2014, presso la Segreteria del Personale, la Scheda e la relativa documentazione allegata alla presente. Allegati: 1. Scheda Rilevazione legge 104 Anno 2013 2. Domanda di permessi per assistenza ad un familiare disabile 3. Dichiarazione degli altri componenti il nucleo familiare dell handicappato 4. Dichiarazione della persistenza del diritto o della variazione della situazione 5. Dichiarazione di programmazione mensile richiesta giorni/ore permessi retribuiti 6. Stralcio legge 183/2010 IL DIRIGENTE SCOLASTICO Angela Pastorino Firma autografa omessa ai sensi dell art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

Legge 183/2010 (modifiche alla Legge 104/92) L'articolo 24 della Legge n. 183/2010 (cosiddetto collegato lavoro ) - pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262, in vigore dal 24 novembre 2010 - interviene sull'articolo 33 della Legge 104/92 apportando modifiche ai criteri che regolano la concessione delle agevolazioni lavorative per i lavoratori che assistono familiari con handicap grave. La norma così modificata, valida sia per il settore pubblico che per quello privato, entra in vigore il 24 novembre 2010. 1) Il diritto ad assistere un familiare disabile : il lavoratore ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, per assistere un familiare disabile, a condizione che: a) il familiare disabile non sia ricoverato a tempo pieno b) si tratti di coniuge, parente o affine entro il 2 grado. Nel caso di parenti sono ammessi i permessi per assistere figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni e nipoti diretti; mentre sono esclusi gli zii del disabile, i nipoti di cui egli è zio, i bisnonni). Nel caso di affini sono possibili i permessi per assistere suoceri, genero, nuora e cognati (o cognate). Tuttavia, questa limitazione può essere derogata ed é consentito al lavoratore di assistere un familiare o affine entro il 3 grado, nel caso in cui i genitori o il coniuge del disabile a) abbiano compiuto i 65 anni b) siano affetti da patologie invalidanti c) siano deceduti d) siano mancanti Pertanto i beneficiari dei permessi sono: coniuge, genitori, parenti o affini entro il 2 grado o entro il 3 grado nei casi sopraelencati. L'articolo 33 così novellato inoltre dispone che non è consentito a più lavoratori di fruire dei permessi per assistere lo stesso familiare disabile. Per quanto riguarda la copertura contributiva dei permessi, la legge 183/2010 prevede il diritto alla contribuzione figurativa per tutti i lavoratori che fruiscono dei permessi dell'articolo 33. Ricovero a tempo pieno: il nuovo comma 3 dell'articolo 33 della legge 104/92 ribadisce che la persona disabile non deve essere ricoverata a tempo pieno perché il familiare lavoratore abbia diritto ai permessi. Gli Istituti previdenziali ritengono che il ricovero a tempo pieno si perfeziona quando la persona gravemente disabile é ricoverata per le

intere 24 ore. Fanno eccezione: a) ricovero in struttura ospedaliera finalizzato ad intervento chirurgico o al ricovero a scopo riabilitativo di un bambino di età inferiore a 3 anni, con grave disabilità, per il quale gli stessi sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 2 ). b) ricovero in struttura ospedaliera di una persona con grave disabilità. La convivenza non é richiesta ai fini del diritto ai permessi. Inoltre, la parziale modifica dell'articolo 20 della legge 53/2000 ha soppresso la previsione, in caso di non convivenza, della necessità di una assistenza continua ed esclusiva da parte del lavoratore che fruisce dei permessi per assistere un parente o affine. 2) Il diritto ad assistere il figlio disabile : entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, possono assistere il figlio disabile grave fruendo dei permessi alternativamente. Il genitore ha diritto alle agevolazioni dell'articolo 33 anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto. Nel caso di figlio disabile di età superiore ai tre anni, entrambi i genitori possono fruire dei permessi alternativamente anche in maniera continuativa nel mese. Si tratta di una modalità di fruizione dei permessi già ampiamente utilizzata. Se il figlio da assistere è maggiorenne non è più necessario che sussista la condizione di convivenza con il figlio, come già indicato, e, in assenza di convivenza, non è più richiesto che l'assistenza venga prestata in via continuativa ed esclusiva. Nota:( l'abrogazione del comma 3 dell'art. 42 del Dlgs 151/01 fa sì che non sia più necessario che i genitori che assistono un figlio non convivente di dimostrare l'esclusività e la continuità dell'assistenza prestata). 3) Il diritto al trasferimento : il lavoratore che assiste un familiare disabile ha diritto a scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso 4) L'accertamento dei requisiti : il lavoratore che assiste un familiare disabile perde il diritto alle agevolazioni lavorative se il datore di lavoro o l'inps accertano l'insussistenza o il venir meno dei requisiti richiesti per la loro fruizione. E' prevista la possibilità di un'azione disciplinare nei confronti del lavoratore. Anche in questa occasione ribadiamo, a scanso di equivoci, che la fruizione di permessi e congedi per handicap è un diritto esigibile che il datore di lavoro non può negare al lavoratore. In proposito citiamo la sentenza della Corte di Cassazione del 2005 dove si afferma che il datore di lavoro «è legittimato a verificare l esistenza dei presupposti di legge per la concessione rispetto alla quale non ha alcuna ulteriore discrezionalità». Questo significa che il datore di lavoro non può rifiutare i permessi al lavoratore, ma ha l obbligo solo di controllare la regolarità della fruizione dei permessi in base alla legge.

La giurisprudenza sostiene che il diritto alle agevolazioni lavorative non è subordinato alla disponibilità del datore di lavoro, mentre la regolare modalità di fruizione dei permessi è invece oggetto di un accordo fra le parti. Lo stesso principio è ribadito dal Ministero del Lavoro con l'interpello n. 31 del 2010. Nel settore pubblico è l Ente datore di lavoro che accerta il diritto alle agevolazioni verificando la sussistenza dei requisiti di legge, e retribuisce direttamente i giorni o le ore di permesso, concordando con il dipendente la modalità di fruizione degli stessi. Dichiarazioni difformi dal vero possono avere conseguenze penali alle quali si aggiunge la revoca del provvedimento concessivo del beneficio. Infatti richiamandosi all articolo 11 del d.p.r. 403/98, l INPDAP già nel 2000 ha sollecitato le amministrazioni a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Inoltre, il dipendente pubblico deve rilasciare annualmente, una dichiarazione di vigenza dei requisiti prescritti. Infine, ricordiamo che queste nuove disposizioni saranno oggetto di circolari applicative ministeriali e degli istituti previdenziali. Legge 183/2010 art.24 : Art. 24. (Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravita') 1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravita', coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravita' abbiano compiuto i sessantacinque anni di eta' oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non puo' essere riconosciuto a piu' di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravita'. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', il diritto e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;

b) al comma 5, le parole da: «Il genitore» fino a: «handicappato» sono sostituite dalle seguenti: «Il lavoratore di cui al comma 3» e le parole: «al proprio domicilio» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio della persona da assistere»; c) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilita' disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'inps accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». 2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita',di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Successivamente al compimento del terzo anno di eta' del bambino con handicap in situazione di gravita', il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e' riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese»; b) il comma 3 e' abrogato. 3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: «nonche'» fino a: «non convivente» sono soppresse. 4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica: a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con handicap in situazione di gravita', dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini; b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione di gravita', il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito; c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternita' o paternita' o il grado di parentela o affinita' intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita; d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'eta' maggiore o minore di tre anni del figlio; e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. 6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non puo' comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativocontabili, ne curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonche' nella comunicazione alle amministrazioni interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monito-raggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381, dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo, rispettivamente all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti e all'associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili. PROGRAMMAZIONE FRUIZIONE DEI PERMESSI: A seguito della Circolare 13 del dipartimento della funzione pubblica del 06/10/2010 e della circolare dell INPS applicativa della nuova normativa n.45 dell 01/03/2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato: Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell arco del mese di riferimento ed è tenuto a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione. Pertanto si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili di fruizione dei permessi. Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata.