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Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (sito internet)

Transcript:

Repubblica Italiana COMUNE DI CASTELPIZZUTO Provincia di Isernia DELIBERAZIONE di GIUNTA MUNICIPALE COPIA n. 37 del 01-09-2014 OGGETTO: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE D ANNUALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2014/2016 - ART.39 DELLA LEGGE 449/1997 L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di Settembre con inizio alle ore 12:30 nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: n. Cognome e Nome Carica Partecipazione 1 DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO SINDACO Presente 2 ORSI MARINO ASSESSORE Presente 3 CARANCI GIOVANNI ASSESSORE ESTERNO Assente PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. QUARANTA GABRIELLA Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO dichiara aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE VISTI: - l art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce, che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse, per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette; - l articolo 6 del D.Lgs 165/2001, nonché gli articoli 88 e 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i quali impongono l obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, quale atto di programmazione dinamica, compatibilmente con le disponibilità di bilancio; - l articolo 35 comma 4 del D. Lgs n. 166/2001 il quale dispone che le determinazioni relative all avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna Amministrazione o Ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; - l articolo 6 comma 6 del D. Lgs n. 165/2001 il quale stabilisce che se l Ente viene meno all obbligo di programmazione, non può procedere all assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette; - l Art 91 del D.Lgs n. 267/2000 che riprende per gli enti locali le succitate disposizioni dell Art. 39 comma 1 della legge n. 449/97; CONSIDERATO che la norma di riferimento per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno è quella contenuta nell art. 1 comma 562 della legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2000 n. 296) che ha dettato una nuova ed analitica regolamentazione, prevedendo, da un lato, l obbligo di contenere la spesa di personale al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni e dell IRAP, con esclusione degli oneri relativi agli adeguamenti contrattuali, nei limiti dell ammontare impegnato nell anno 2004 ( termine ora sostituito in anno 2008

dall Art. 4 ter della Legge n. 44 del 26.04.2012 di conversione del D.L. Semplificazioni fiscali n. 16 del 2 marzo 2012) e, dall altro, il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale se non nei limiti delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell anno precedente; VISTO che il Comune ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ; VISTA la vigente normativa in materia di spese per il personale per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, ed in particolare: - l'art. 76 comma 7 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni in Legge 06.08.2008 n. 133, come modificato dalla legge n. 183/2011 e da ultimo dall'art. 28 comma 11 quater del D.L. 201/2011 convertito nella legge 214/2011 di seguito riportato: E fatto divieto agli enti nei quali l incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale (omissis...) ; VISTO l articolo 2-bis del D.L. 06.03.2014, n.16, convertito con modificazioni dalla L. 02.05.2014, n.68, ed il D.M. 29.04.2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30.04.2014, i quali fissano il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione dell anno 2014 al 31.07.2014, termine ulteriormente differito,da ultimo, al al 30 settembre 2014 con Decreto del Ministero dell Interno del 19.08.2014; CONSIDERATO che secondo quanto disposto dall Art. 35 e 36 del D.Lgs n. 165/2001 in merito al reclutamento del personale ed all utilizzo del lavoro flessibile e come prescritto con delibera n. 20/2011 dalle Sezioni Riunite di controllo della Corte dei Conti, il ricorso alle collaborazioni coordinate e continuative è consentito negli enti locali con popolazione al disotto dei 5.000 abitanti anche in assenza del turnover dell anno precedente, sul presupposto che le stesse dovranno comunque rappresentare una soluzione temporanea in attesa che venga realizzata un adeguata programmazione del personale e una riorganizzazione degli uffici anche in forma associata assicurando, altresì, che l esercizio di funzioni pubbliche essenziali possa essere garantito da apposita presenza in organico di personale adeguato e qualificato e che, ai sensi dell Art. 14, comma 7 della stessa legge in modifica dell Art. 1, comma 557, della legge n. 296/2008, si può qualificare come principio il contenimento della spesa per lavoro flessibile da adottare quale misura volta alla riduzione complessiva della spesa di personale;

ATTESO che dal 1 gennaio 2012 risulta pienamente operativa la disposizione di cui all art. 4 comma 103 della legge di stabilità per l anno 2012 ( L. n. 183/2011) che introduce gli enti locali tra le amministrazioni che possono avvalersi delle varie forme di lavoro flessibile e di incarichi di co.co.co. nel limite del 50% della spesa sostenuta nell anno 2009; VISTO tuttavia l'articolo 1 comma 6 bis del D.L. 29.12.2011 n. 216 convertito con modificazioni in legge 24.2.2012 n. 14 che ha stabilito: Le disposizione dell'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni si applicano alle assunzioni del personale educativo e scolastico degli enti locali, nonché al personale destinato all'esercizio di funzioni fondamentali di cui all'art. 21 comma 3 lett. b) della legge 5 maggio 2009 n. 42 ed ai lavoratori socialmente utili coinvolti in percorsi di stabilizzazione già avviati ai sensi dell'art. 1 comma 1156 della legge 27.12.2006 n. 296 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nei limite delle risorse già disponibili nel bilancio degli enti locali a tal fine destinate,a decorrere dall'anno 2013 dalla cui operatività discende la possibilità di effettuare assunzioni a tempo determinato in deroga al divieto sopra indicato e solo per questo anno, salvo ulteriori proroghe; CONSIDERATO: - che la Corte dei Conti sezione per il controllo del Piemonte, nel parere n. 37/2010, ha dato indicazione secondo cui le spese per assunzioni a termine stagionali, se finanziate coi proventi delle multe, sono escluse dal calcolo delle spese di personale confermando tale indirizzo anche con alcune pronunce più recenti; - che anche per quanto riguarda la mancata inclusione di tali oneri inclusi nel tetto della spesa per le assunzioni flessibili vi è l indirizzo espresso dalla Corte dei Conti della Toscana con parere n. 10/2012; VISTA la deliberazione n.11/2012 della Corte dei Conti sezioni riunite; RITENUTO di non programmare assunzioni per l anno 2014 tenendo conto dei servizi erogati e da erogare in rapporto agli obiettivi di governo, nonché del ruolo e le funzioni del Comune a medio termine, anche alla luce delle nuove disposizioni in tema di decentramento ed alla orami prossima applicazione dell associazionismo delle funzioni fondamentali fra enti locali;

DATO, altresì, ATTO che questo Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e pertanto non è sottoposto alle regole del patto di stabilità; RITENUTO, pertanto, dover approvare la seguente proposta di programma delle assunzioni afferente l Anno 2014 ed il triennio 2014/2016, riservandosi la possibilità di ulteriori variazioni ed integrazioni in relazione all eventuale evoluzione del quadro normativo di riferimento e/o nuove esigenze derivanti da trasferimento di funzioni o di qualsiasi altro sopravvenuto fabbisogno che allo stato attuale non è possibile prevedere o definire, con particolare riferimento agli anni 2015 e 2016, per ampliarne l attuale portata programmatoria, qualora intervengano spazi migliorativi in tema di disciplina assunzionale a tempo indeterminato degli enti locali da parte della normativa nazionale al momento piuttosto rigida per quanta riguarda l apposizione di vincoli di spesa inderogabili, e comunque nel rispetto dei nuovi limiti alla spesa per lavoro flessibile imposti dalla normativa; PROGRAMMAZIONE TRIENNALE Anno 2014 ANNO 2015 ANNO 2016 PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO 2014

DATO ATTO che della presente proposta di programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale, verrà data informazione alle rappresentanze sindacali ai sensi dell art. 7 del CCNL con note in atti ; PRECISATO che tale proposta di programmazione ha carattere provvisorio e troverà definitiva applicazione a seguito dell intervenuta adozione del Bilancio di Previsione 2014; RICHIAMATO l art.48 del D.lgs. n.267/00; Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; AD UNANIMITA di voti DELIBERA Per tutto quanto in premessa esposto che si intende integralmente richiamato e trascritto nel presente provvedimento, si adotta : 1. La proposta di programmazione triennale ed annuale del fabbisogno del personale 2014/2016 ai sensi dell Art. 39 commi 1 e 19 della L. 27 dicembre 1997 n. 449, come di seguito: PROGRAMMAZIONE TRIENNALE Anno 2014 ANNO 2015

ANNO 2016 - PROGRAMMAZIONE ANNUALE ANNO 2014 2. Di dare mandato al segretario comunale ed ai Responsabili del servizio interessati di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al presente atto; 3. DI DARE ATTO che, nelle fasi successive dell esercizio, il programma suddetto potrà essere oggetto di variazioni, in coerenza con i programmi dell amministrazione; 4. Di Dare atto che, ai sensi dell art. 7 CCNL 1.04.1999 e succ. mod., Comparto Regioni Autonomie locali, si provvederà a dare adeguata informazione dell adozione della presente proposta di programmazione alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria. Dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Parere di regolarità tecnica: Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE F.TO QUARANTA GABRIELLA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto IL PRESIDENTE F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO GABRIELLA QUARANTA Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-09-2014 nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi Castelpizzuto, 10-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO GABRIELLA QUARANTA X - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-09-2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 Castelpizzuto, 10-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE F.TO GABRIELLA QUARANTA COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Castelpizzuto, 10-09-2014 IL SEGRETARIO COMUNALE GABRIELLA QUARANTA