(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA)

Documenti analoghi
(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA)

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAlA)

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Capitolo 2: Esigenze poste agli alimenti per animali e procedura di notifica Sezione 1: Materie prime 4

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali

(Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione animale, OLAlA)

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione delle piante di vite

Ordinanza del DFE sulla messa in commercio di concimi

PRODOTTI DESTINATI ALLA ALIMENTAZIONE DI RUMINANTI E MONOGASTRICI SECONDO IL REGOLAMENTO CE 834/07

4 - ETICHETTATURA DEI MANGIMI BIOLOGICI

Ordinanza del DFI sulle bevande alcoliche

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

del 16 novembre 2016 (Stato 15 gennaio 2017)

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza che modifica la tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e altri atti normativi in relazione con lo zucchero

Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

PROMEMORIA PROCEDURA D AMMISSIONE PER PEZZI PIROTECNICI

ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica

(Ordinanza sull accreditamento e sulla designazione, OAccD) Modifica del 10 marzo Il Consiglio federale svizzero ordina:

Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Regione del Veneto Direzione per la Prevenzione

Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre sulla tariffa delle dogane (LTD), ordina:

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

VENDITA PER CORRISPONDENZA DI PEZZI PIROTECNICI DELLE CATEGORIE 1 3

L informazione ai consumatori in materia di alimenti e bevande. Verona 19/06/2014

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE BASILICATA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE REGIONALI

Ordinanza del DFE sul controllo dell importazione e del transito di animali e prodotti animali

Ordinanza concernente la valorizzazione, l importazione e l esportazione di patate

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

Additivi e premiscele alla luce del Regolamento 767/2009

del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)

del 3 novembre 2004 (Stato 1 giugno 2012)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Decreto federale che approva due trattati dell Organizzazione mondiale della Proprietà Intellettuale e modifica la legge sul diritto d autore

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

mercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione

Ordinanza sulle prescrizioni tecniche concernenti le indicazioni di quantità che figurano sugli imballaggi preconfezionati industriali

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI per i prodotti da agricoltura biologica

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente l utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

Ordinanza del DDPS sulle funzioni, i gradi e il soldo nella protezione civile

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale

Tolleranze consentite per l indicazione della composizione di materie prime o alimenti composti per animali

Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali applicabili agli alimenti per animali e ai semi oleosi

(Ordinanza sull immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere, OIPPE) del 19 maggio 2010 (Stato 1 ottobre 2010)

Accordo

REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE

Accordo. Traduzione 1

Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Ordinanza sui servizi di elenchi della Confederazione gestiti dall UFIT

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Codice delle obbligazioni

Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare

Esigenze per i punti di vendita di dispositivi medici destinati al pubblico

Ordinanza sul Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore

Ordinanza sull assicurazione militare

Ordinanza del DFGP sugli strumenti di misurazione utilizzati per determinare il tenore alcolico e la quantità di alcol

Ordinanza dell Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l omologazione semplificata di preparati di allergeni

Ordinanza del DFI sulle bevande analcoliche (in particolare tè, tè di erbe, caffè, succhi, sciroppi, gazose)

Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT)

(Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano) Modifica del 7 marzo Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina:

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

Ordinanza del DFE concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza concernente il sistema dʼinformazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali

Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti

IL SISTEMA BIOLOGICO

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Romania concernente la soppressione reciproca dell obbligo del visto

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per la misurazione ufficiale della velocità nella circolazione stradale 1 (OSMV)

Ordinanza sull approntamento delle prove d origine. del 28 maggio 1997 (Stato 26 giugno 2001)

Ordinanza concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Ordinanza sulla protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e dei prodotti agricoli trasformati

Transcript:

Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA) Modifica del 17 ottobre 2002 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del 10 giugno 1999 1 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici è modificata come segue: Art. 1 lett. b e c Ai sensi della presente ordinanza si intendono: b. abrogata c. abrogata Art. 7 Abrogato Titolo prima dell art. 8 Sezione 3: Additivi e premiscele Art. 11 Notifica 1 La notifica di additivi e premiscele da essi derivate, oltre che essere corredata di etichette nonché di prospetti e di altro materiale pubblicitario, deve recare le seguenti indicazioni: a. l indirizzo della persona o della ditta che mette in commercio i prodotti; b. il nome esatto del prodotto secondo le rispettive prescrizioni concernenti la dichiarazione; 1 RS 916.307.1 2002-1883 4313

c. il tenore in componenti che determinano il valore dell alimento e, in caso di raccomandazioni particolari, la composizione completa; d. il campo d applicazione e le modalità d uso del prodotto. 2 La Stazione federale di ricerche per la produzione animale (Stazione di ricerche) può richiedere l invio gratuito di un campione di ogni additivo o premiscela da esso derivata che sottostà all obbligo di notifica. Art. 13 Fornitura di additivi Alle seguenti persone possono essere forniti: a. additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi, oligoelementi rame e selenio nonché vitamine A e D: soltanto ai produttori riconosciuti di premiscele; b. additivi appartenenti ai gruppi dei carotenoidi e xantofille, microorganismi, enzimi, vitamine e provitamine nonché sostanze con effetto analogo escluse le vitamine A e D, oligoelementi esclusi rame e selenio, antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito: ai produttori riconosciuti o registrati di premiscele e di alimenti composti per animali; c. additivi diversi da quelli indicati alle lettere a e b: a tutti i produttori di premiscele e di alimenti composti per animali; d. premiscele contenenti additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi: soltanto ai produttori riconosciuti di alimenti composti per animali; e. premiscele contenenti additivi appartenenti ai gruppi dei carotenoidi e xantofille, vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo, oligoelementi, microorganismi, enzimi, antiossidanti nonché altri additivi con un tenore massimo prestabilito: soltanto ai produttori riconosciuti o registrati di alimenti composti per animali; f. premiscele diverse da quelle indicate alle lettere d ed e: a tutti i produttori di alimenti composti per animali; g. alimenti per animali diversi da quelli indicati alle lettere a f: ai consumatori finali. Art. 14 Alimenti dietetici Gli alimenti dietetici autorizzati per scopi nutrizionali speciali, con le rispettive esigenze in materia di tenori e le restrizioni di utilizzazione, sono enumerati nell allegato 3 (lista degli alimenti dietetici). Art. 14a Notifica La notifica concernente gli alimenti dietetici deve recare le indicazioni secondo l articolo 11. In ogni caso va menzionata la composizione completa. 4314

Titolo prima dell art. 15 Sezione 5: Sostanze indesiderabili e sostanze vietate Art. 15 Tenori massimi in sostanze indesiderabili negli alimenti per animali e soglie d intervento 1 I tenori massimi in sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono menzionati nell allegato 10 parte 1. 2 Le soglie d intervento di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono menzionate nell allegato 10 parte 2. 3 Le sostanze menzionate all allegato 10 parte 1 sono tollerate negli alimenti per animali soltanto alle condizioni previste in tale allegato. 4 Una materia prima con un tenore in una sostanza indesiderabile superiore al tenore massimo indicato nell allegato 10 parte 1: a. non dev essere mescolata a scopo di diluizione con lo stesso prodotto o con altri prodotti; b. può essere messa in commercio da un produttore riconosciuto in seguito ad un processo di decontaminazione secondo una procedura autorizzata. Art. 16 Ricerca delle fonti Se si supera il tenore massimo o la soglia d intervento di una sostanza indesiderabile, l Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale), in collaborazione con gli operatori economici, provvede ad identificare le fonti della sostanza indesiderabile, al fine di ridurre o eliminare tali fonti di contaminazioni. Art. 19 cpv. 4 Abrogato Art. 20 cpv. 1 lett. c, 6 bis e 8 1 Per gli alimenti composti per animali, oltre alle indicazioni prescritte dall articolo 22 dell ordinanza del 26 maggio 1999 2 sugli alimenti per animali, sull imballaggio o sull etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: c. l enumerazione di tutte le materie prime utilizzate con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso o della menzione: «l indicazione esatta delle percentuali rispetto al peso delle materie prime presenti in questo alimento per animali è disponibile presso:... (nome o ditta, indirizzo o sede della ditta, numero di telefono ed eventualmente indirizzo e-mail del responsabile delle indicazioni)»; 2 RS 916.307 4315

6bis Nel caso degli alimenti composti destinati ad animali da compagnia, le singole materie prime vanno elencate singolarmente con indicazione delle percentuali rispetto al peso, o con specificazione della categoria di cui all allegato 8 alla quale appartengono le materie prime, con indicazione, in ordine decrescente, della quantità contenuta. L impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l altra. 8 Abrogato Art. 22 cpv. 1 lett. c punto 5, lett. f e g 1 Per gli additivi, oltre alle indicazioni prescritte dall articolo 22 dell ordinanza del 26 maggio 1999 3 sugli alimenti per animali, sull imballaggio o sull etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: c. inoltre per gli enzimi e i loro preparati, i microorganismi e i loro preparati nonché gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi: 5. per gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi: la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti di premiscele»; per gli enzimi e i loro preparati nonché per i microorganismi e i loro preparati: «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti o registrati di alimenti composti per animali»; f. inoltre per le vitamine A e D nonché per gli oligoelementi rame e selenio: la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti di premiscele per alimenti composti per animali»; g. inoltre per le vitamine escluse la A e la D, le provitamine e le sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile, gli oligoelementi esclusi rame e selenio, gli antiossidanti, i carotenoidi e le xantofille nonché altri additivi con un tenore massimo o altre restrizioni: la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti o registrati di premiscele e alimenti composti per animali»; Art. 23 cpv. 1 lett. h, h bis ed i 1 Per la messa in commercio di premiscele, oltre alle indicazioni prescritte dall articolo 22 dell ordinanza del 26 maggio 1999 4 sugli alimenti per animali, sull imballaggio o sull etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: h. la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti di alimenti composti per animali» per le premiscele contenenti additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi; h bis. la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti o registrati di alimenti composti per animali» per le premiscele, carotenoidi e xantofille, vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo, oligoelementi, micro- 3 RS 916.307 4 RS 916.307 4316

organismi, enzimi, antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo o altre restrizioni; i. la menzione «destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali» per le premiscele contenenti esclusivamente additivi non menzionati alle lettere h o h bis ; Art. 27 Esigenze poste ai produttori Un produttore, che in virtù dell articolo 21 dell ordinanza del 26 maggio 1999 5 sugli alimenti per animali è tenuto all omologazione o alla registrazione, è autorizzato a produrre se adempie le condizioni menzionate nell allegato 11 relative a: a. locali ed apparecchiature; b. personale; c. fabbricazione; d. controllo di qualità; e. stoccaggio; f. documentazione; g. contestazioni e ritiro dei prodotti. Titolo prima dell art. 28 Capitolo 4a: Trasporto di alimenti per animali da reddito Art. 28 Gli alimenti destinati agli animali da reddito non imballati non devono essere trasportati in mezzi di trasporto e contenitori impiegati per il trasporto di: a. rifiuti di origine animale ad alto rischio giusta l articolo 3 capoverso 6 dell ordinanza del 7 dicembre 1993 6 concernente l eliminazione dei rifiuti di origine animale; b. sostanze giusta l allegato 4 parte 2. II Gli allegati 1 4, 6 8, 10 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa. 5 RS 916.307 6 RS 916.441.22 4317

III La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2003. 17 ottobre 2002 Dipartimento federale dell economia: Pascal Couchepin 4318

Allegati 1 11 7 7 Il testo dei presenti allegati non viene pubblicato nella RU. Stampe separate dell ordinanza corredata dei relativi allegati sono disponibili presso l Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL, 3003 Berna. Gli allegati possono essere consultati pure su Internet, all indirizzo: http://www.blw.admin.ch, cliccando su: Metodi di produzione/protezione vegetali, Alimenti per animali, Leggi federali. Sono determinanti le versioni stampate degli allegati. 4319