Ordinanza del DFE concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici (Ordinanza sul libro dei prodotti destinati all alimentazione degli animali, OLAIA) Modifica del 17 ottobre 2002 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del 10 giugno 1999 1 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l alimentazione animale, coadiuvanti per l insilamento e alimenti dietetici è modificata come segue: Art. 1 lett. b e c Ai sensi della presente ordinanza si intendono: b. abrogata c. abrogata Art. 7 Abrogato Titolo prima dell art. 8 Sezione 3: Additivi e premiscele Art. 11 Notifica 1 La notifica di additivi e premiscele da essi derivate, oltre che essere corredata di etichette nonché di prospetti e di altro materiale pubblicitario, deve recare le seguenti indicazioni: a. l indirizzo della persona o della ditta che mette in commercio i prodotti; b. il nome esatto del prodotto secondo le rispettive prescrizioni concernenti la dichiarazione; 1 RS 916.307.1 2002-1883 4313
c. il tenore in componenti che determinano il valore dell alimento e, in caso di raccomandazioni particolari, la composizione completa; d. il campo d applicazione e le modalità d uso del prodotto. 2 La Stazione federale di ricerche per la produzione animale (Stazione di ricerche) può richiedere l invio gratuito di un campione di ogni additivo o premiscela da esso derivata che sottostà all obbligo di notifica. Art. 13 Fornitura di additivi Alle seguenti persone possono essere forniti: a. additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi, oligoelementi rame e selenio nonché vitamine A e D: soltanto ai produttori riconosciuti di premiscele; b. additivi appartenenti ai gruppi dei carotenoidi e xantofille, microorganismi, enzimi, vitamine e provitamine nonché sostanze con effetto analogo escluse le vitamine A e D, oligoelementi esclusi rame e selenio, antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito: ai produttori riconosciuti o registrati di premiscele e di alimenti composti per animali; c. additivi diversi da quelli indicati alle lettere a e b: a tutti i produttori di premiscele e di alimenti composti per animali; d. premiscele contenenti additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi: soltanto ai produttori riconosciuti di alimenti composti per animali; e. premiscele contenenti additivi appartenenti ai gruppi dei carotenoidi e xantofille, vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo, oligoelementi, microorganismi, enzimi, antiossidanti nonché altri additivi con un tenore massimo prestabilito: soltanto ai produttori riconosciuti o registrati di alimenti composti per animali; f. premiscele diverse da quelle indicate alle lettere d ed e: a tutti i produttori di alimenti composti per animali; g. alimenti per animali diversi da quelli indicati alle lettere a f: ai consumatori finali. Art. 14 Alimenti dietetici Gli alimenti dietetici autorizzati per scopi nutrizionali speciali, con le rispettive esigenze in materia di tenori e le restrizioni di utilizzazione, sono enumerati nell allegato 3 (lista degli alimenti dietetici). Art. 14a Notifica La notifica concernente gli alimenti dietetici deve recare le indicazioni secondo l articolo 11. In ogni caso va menzionata la composizione completa. 4314
Titolo prima dell art. 15 Sezione 5: Sostanze indesiderabili e sostanze vietate Art. 15 Tenori massimi in sostanze indesiderabili negli alimenti per animali e soglie d intervento 1 I tenori massimi in sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono menzionati nell allegato 10 parte 1. 2 Le soglie d intervento di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali sono menzionate nell allegato 10 parte 2. 3 Le sostanze menzionate all allegato 10 parte 1 sono tollerate negli alimenti per animali soltanto alle condizioni previste in tale allegato. 4 Una materia prima con un tenore in una sostanza indesiderabile superiore al tenore massimo indicato nell allegato 10 parte 1: a. non dev essere mescolata a scopo di diluizione con lo stesso prodotto o con altri prodotti; b. può essere messa in commercio da un produttore riconosciuto in seguito ad un processo di decontaminazione secondo una procedura autorizzata. Art. 16 Ricerca delle fonti Se si supera il tenore massimo o la soglia d intervento di una sostanza indesiderabile, l Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale), in collaborazione con gli operatori economici, provvede ad identificare le fonti della sostanza indesiderabile, al fine di ridurre o eliminare tali fonti di contaminazioni. Art. 19 cpv. 4 Abrogato Art. 20 cpv. 1 lett. c, 6 bis e 8 1 Per gli alimenti composti per animali, oltre alle indicazioni prescritte dall articolo 22 dell ordinanza del 26 maggio 1999 2 sugli alimenti per animali, sull imballaggio o sull etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: c. l enumerazione di tutte le materie prime utilizzate con indicazione, in ordine decrescente, delle percentuali rispetto al peso o della menzione: «l indicazione esatta delle percentuali rispetto al peso delle materie prime presenti in questo alimento per animali è disponibile presso:... (nome o ditta, indirizzo o sede della ditta, numero di telefono ed eventualmente indirizzo e-mail del responsabile delle indicazioni)»; 2 RS 916.307 4315
6bis Nel caso degli alimenti composti destinati ad animali da compagnia, le singole materie prime vanno elencate singolarmente con indicazione delle percentuali rispetto al peso, o con specificazione della categoria di cui all allegato 8 alla quale appartengono le materie prime, con indicazione, in ordine decrescente, della quantità contenuta. L impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l altra. 8 Abrogato Art. 22 cpv. 1 lett. c punto 5, lett. f e g 1 Per gli additivi, oltre alle indicazioni prescritte dall articolo 22 dell ordinanza del 26 maggio 1999 3 sugli alimenti per animali, sull imballaggio o sull etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: c. inoltre per gli enzimi e i loro preparati, i microorganismi e i loro preparati nonché gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi: 5. per gli additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi: la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti di premiscele»; per gli enzimi e i loro preparati nonché per i microorganismi e i loro preparati: «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti o registrati di alimenti composti per animali»; f. inoltre per le vitamine A e D nonché per gli oligoelementi rame e selenio: la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti di premiscele per alimenti composti per animali»; g. inoltre per le vitamine escluse la A e la D, le provitamine e le sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile, gli oligoelementi esclusi rame e selenio, gli antiossidanti, i carotenoidi e le xantofille nonché altri additivi con un tenore massimo o altre restrizioni: la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti o registrati di premiscele e alimenti composti per animali»; Art. 23 cpv. 1 lett. h, h bis ed i 1 Per la messa in commercio di premiscele, oltre alle indicazioni prescritte dall articolo 22 dell ordinanza del 26 maggio 1999 4 sugli alimenti per animali, sull imballaggio o sull etichetta su di esso apposta, rispettivamente sui documenti di accompagnamento in caso di forniture sfuse, devono essere riportate le seguenti indicazioni: h. la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti di alimenti composti per animali» per le premiscele contenenti additivi per la prevenzione della coccidiosi e della istomoniasi; h bis. la menzione «riservato esclusivamente ai produttori riconosciuti o registrati di alimenti composti per animali» per le premiscele, carotenoidi e xantofille, vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo, oligoelementi, micro- 3 RS 916.307 4 RS 916.307 4316
organismi, enzimi, antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo o altre restrizioni; i. la menzione «destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali» per le premiscele contenenti esclusivamente additivi non menzionati alle lettere h o h bis ; Art. 27 Esigenze poste ai produttori Un produttore, che in virtù dell articolo 21 dell ordinanza del 26 maggio 1999 5 sugli alimenti per animali è tenuto all omologazione o alla registrazione, è autorizzato a produrre se adempie le condizioni menzionate nell allegato 11 relative a: a. locali ed apparecchiature; b. personale; c. fabbricazione; d. controllo di qualità; e. stoccaggio; f. documentazione; g. contestazioni e ritiro dei prodotti. Titolo prima dell art. 28 Capitolo 4a: Trasporto di alimenti per animali da reddito Art. 28 Gli alimenti destinati agli animali da reddito non imballati non devono essere trasportati in mezzi di trasporto e contenitori impiegati per il trasporto di: a. rifiuti di origine animale ad alto rischio giusta l articolo 3 capoverso 6 dell ordinanza del 7 dicembre 1993 6 concernente l eliminazione dei rifiuti di origine animale; b. sostanze giusta l allegato 4 parte 2. II Gli allegati 1 4, 6 8, 10 e 11 sono modificati secondo la versione qui annessa. 5 RS 916.307 6 RS 916.441.22 4317
III La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2003. 17 ottobre 2002 Dipartimento federale dell economia: Pascal Couchepin 4318
Allegati 1 11 7 7 Il testo dei presenti allegati non viene pubblicato nella RU. Stampe separate dell ordinanza corredata dei relativi allegati sono disponibili presso l Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, UFCL, 3003 Berna. Gli allegati possono essere consultati pure su Internet, all indirizzo: http://www.blw.admin.ch, cliccando su: Metodi di produzione/protezione vegetali, Alimenti per animali, Leggi federali. Sono determinanti le versioni stampate degli allegati. 4319