Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 4 tipologie di sanzioni: arresto arresto o ammenda. ammenda sanzioni amministrative

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IL SISTEMA SANZIONATORIO Il Dlgs 81/08 e s.m.i. prevede 4 tipologie di sanzioni: arresto arresto o ammenda ammenda sanzioni amministrative

Le sanzioni sono graduate in base alla gravità delle violazioni e alla rilevanza delle disposizioni violate per la tutela della sicurezza del lavoro Il fine riparatorio prevale su quello punitivo (il D.Lgs.n. 106/09 ha recepito lo spirito del D.Lgs. n. 758/94)

I soggetti a cui si applicano le sanzioni sono : Datori di lavoro e Dirigenti ( es. art. 55); Preposti( es. art. 56); Progettisti, Fabbricanti, Fornitori ed Installatori ( es. art. 57) Medici competenti ( es. art. 58) Lavoratori( es. art. 59) Componenti dell impresa familiare, Lavoratori autonomi, Coltivatori diretti, Soci di società semplici in agricoltura, Artigiani e Piccoli commercianti (es. art. 60) Venditori, Noleggiatori e Concedenti in uso ( es. art. 87) Committenti di opere edili o Responsabili dei lavori ( es. art. 157) Coordinatori per la progettazione e Coordinatori per l esecuzione dell opera edile (es. art. 158) Altri soggetti(es. artt. 264 bis, 286) L art. 299 sancisce che chiunque, indipendentemente dall investitura formale, eserciti di fatto poteri direttivi è punito alla stregua di un datore di lavoro, dirigente o preposto (principio di effettività)

L art. 14 prevede la possibilità per lo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro) di adottare un provvedimento amministrativo di carattere cautelare per la sospensione dell attività di impresa. Presupposto è l accertamento di violazioni: : violazioni individuate nell Allegato I; : nei 5 anni antecedenti ( non prima del 5 agosto 2007) lo stesso soggetto che ha commesso più violazioni ( 2 o più) che siano state oggetto di prescrizioni ex D.Lgs.n. 758/1994 ottemperate o di sentenze passate in giudicato; : violazione della medesima disposizione o di più disposizioni tra quelle indicate nell Allegato I

Limite alla competenza dello SPISAL: in caso di accertate violazioni in la competenza esclusiva è dei VV.F. (SPISAL segnala a Comando Prov.le VV.F.)

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione Mancata formazione ed addestramento; Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS); Violazioni che espongono al rischio di caduta dall alto Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall alto; Mancanza di protezioni verso il vuoto.

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno. Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Violazioni che espongono al rischio d amianto Mancata notifica all organo di vigilanza prima dell inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

Caratteristiche del provvedimento : la sospensione è disposta solo sulle attività lavorative che espongono i lavoratori ai rischi gravi accertati; la sospensione consente solo lo svolgimento dei lavori strettamente necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni dello SPISAL; il provvedimento è impugnabile di fronte al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dal ricevimento; il provvedimento è revocabile dallo SPISAL a condizione del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e del pagamento della somma aggiuntiva di 2.500 nel capitolo regionale per finanziare l attività di prevenzione nei luoghi di lavoro; la mancata ottemperanza del provvedimento di sospensione configura la contravvenzione di cui all art. 14 comma 10 punita con pena del solo arresto. Non si applica il D.Lgs. n. 758/1994 ma l art. 302 D.Lgs. 81/08.

Reati puniti con la pena dell ARRESTO Definizione solo in sede giudiziaria INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO ART. 302 IL G.I.P. SU RICHIESTA DELL IMPUTATO PUO SOSTITUIRE LA PENA DETENTIVA (max12 MESI) CON UNA PENA PECUNIARIA CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE: ELIMINAZIONI FONTI DI RISCHIO ELIMINAZIONE CONSEGUENZE DANNOSE DEL REATO VIOLAZIONE NON è STATA CAUSA DI MORTE O LESIONE GRAVE/GRAVISSIMA

Reati puniti pena alternativa ARRESTO O AMMENDA D.Lvo n 758/94 INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M. OTTEMPERANZA ALLA PRESCRIZIONE SOPRALLUOGO DI VERIFICA INADEMPIMENTO AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO Il P.M. chiede al G.I.P. l archiviazione

Reati puniti con la pena dell AMMENDA ART. 301 D.Lgs. 81/08 D.Lgs n 758/94 INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI PRESCRIZIONE COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M. ADEMPIMENTO AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA SOPRALLUOGO DI VERIFICA Il P.M. chiede al G.I.P. l archiviazione INADEMPIMENTO IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO

Illeciti puniti con sanzione amministrativa L. 689/81 INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI ART. 301 bis D.Lgs. 81/08 CONTESTAZIONE con PROVVEDIMENTO DI REGOLARIZZAZIONE REGOLARIZZAZIONE VERIFICA MANCATA REGOLARIZZAZIONE AMMISSIONE AL PAGAMENTO DELL IMPORTO MINIMO SANZIONE GIUDICE PENALE APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA (art. 24 L.689/81) PERDITA DEL BENEFICIO art. 301 bis e TRASMISSIONE NOTIZIA DI REATO ex art. 650/437c.p.

Reati gravi e reiterati puniti con la pena alternativa dell arresto e dell ammenda o con la sola ammenda D.Lgs. 758/94 D.Lgs. 81/08 art. 14 INTERVENTO ISPETTIVO CON RISCONTRO DI VIOLAZIONI PRESCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL ATTIVITA DI IMPRESA INADEMPIMENTO PRESCRIZIONE IL P.M. CHIEDE AL G.I.P. IL RINVIO A GIUDIZIO AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 1/4 DEL MASSIMO IN VIA AMMINISTRATIVA SOPRALLUOGO DI VERIFICA ADEMPIMENTO PRESCRIZIONE AMMISSIONE AL PAGAMENTO DI 2.500 INADEMPIMENTO PROVVEDIMENTO DI SPOSPENSIONE COMUNICAZIONE NOTIZIA DI REATO AL P.M. (art. 14 comma 10 D.Lgs.81/08). VERIFICA PAGAMENTO COMUNICAZIONE AL P.M. PER ESTINZIONE DEL REATO VERIFICA PAGAMENTO REVOCA SOSPENSIONE IL G.I.P. SU RICHEISTA DELL IMPUTATO PUO SOSTITUIRE LA PENA DETENTIVA (max12 MESI) CON UNA PENA PECUNIARIA

INTESTAZIONE ASL APPARTENENZA Prot. n / AZ AGR Via COMUNE Oggetto: Verbale di sopralluogo presso l Azienda Sede Datore di Lavoro/Titolare: Presenti all ispezione: Per l Azienda: in qualità di Per lo SPISAL: U.P.G. Motivo dell ispezione VIGILANZA IN AGRICOLTURA Per quanto verificato in sede di sopralluogo: l intervento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro non ha evidenziato condizioni lavorative non conformi alle norme vigenti di prevenzione di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n. 81; Si consegna/invia la Check-list di base per la valutazione dei rischi.... Ufficiale di Polizia Giudiziaria Il Direttore S.P.I.S.A.L.

Al sig. Azienda... Oggetto: Verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Sopralluogo del.. Presenti agli incontri e sopralluoghi: per lo SPISAL ULSS uff.li pol. giud. per l'azienda: sigg. L'intervento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ha evidenziato condizioni lavorative non conformi alle norme vigenti per la tutela della salute dei lavoratori. Pertanto, si richiama l'azienda all'osservanza delle norme di prevenzione di cui Al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81. In particolare, dalla documentazione presente in azienda e per quanto rilevato nel corso del sopralluogo, si sono riscontrate le seguenti contravvenzioni (art. 19 D.Lgs.758/94): Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

1) art. 71 comma 1 del D. Lgs. 81/08 -punto 6 parte I All. Vin quanto il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all art. 70. In particolare, nelle seguenti macchine/attrezzature gli elementi mobili erano privi di protezione contro il pericolo di presa/trascinamento/schiacciamento di parti del corpo es..* le cinghie del ventilatore del trattore marca mod.targa * la presa di forza del trattore marca.mod.targa 2) art. 71 comma 4 lett. a) punto 2 in quanto le seguenti attrezzature di lavoro non sono state oggetto di idonea manutenzioneal fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare

-art. 64 comma 1 lett. a) -punto1.13.4all. IV in quanto il datore di lavoro non ha provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all art. 63 comma 1. In particolare le installazioni igienico-assistenziali (dormitorio, bagno,refettorio) non erano mantenute in stato di igiene e pulizia -art. 64 comma 1 lett. a) in quanto il datore di lavoro non ha provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui all art. 63 comma 1. In particolare: per l accesso agli ambienti di lavoro/attrezzature, le scale erano prive dei requisiti di sicurezza e/o non agganciate come previsto al punto 1.7.2 All. IVcontro il pericolo di caduta dall alto, impalcature, passerelle, ripiani, posti di lavoro e passaggi sopraelevati (es. fienili, silos, solai, fosse) non erano provvisti di parapetto normale come previsto al punto 1.7.3 All. IVcontro il pericolo di caduta dall alto.

-art. 18 comma 1 lett. d in quanto il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori mezzi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni. In particolare, i lavoratori erano privi di: -altro

PRESCRIZIONI 1. Protezioni nelle macchine (art. 71 comma 1 -punto 6 parte I All. V - D.Lgs. 81/08) Le macchine devono possedere i requisiti di sicurezza conformemente all All. V, pertanto le seguenti macchine dovranno essere dotate di: protezione alle cinghie del ventilatore contro il pericolo di --resa/trascinamento di parti del corpo, protezione alla presa di forza contro il pericolo di presa/trascinamento/schiacciamento di parti del corpo. 2. Manutenzione (art. 71 comma 4 lett. a) punto 2 D.Lgs. 81/08 Le seguenti attrezzature di lavoro dovranno essere oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza. In particolare 3. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali (art. 64 comma 1 lett. a -punto 1.13.4All. V -D. Lgs. 81/08) Il datore di lavoro dovrà provvedere ad effettuare la pulizia delle installazioni igienico-assistenziali (dormitorio, bagno, refettorio) al fine di mantenerle in stato di igiene e pulizia

4.Scale (art. 64 comma 1 lett. a) D.Lgs.81/08) Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all art. 63 comma 1. In particolare: per l accesso agli ambienti di lavoro/attrezzature, le scale dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza e/o agganciate come previsto al punto 1.7.2 All. IVcontro il pericolo di caduta dall alto, impalcature, passerelle, ripiani, posti di lavoro e passaggi sopraelevati (es. fienili, silos, solai, fosse) dovranno essere provvisti di parapetto normale come previsto al punto 1.7.3 All. IV contro il pericolo di caduta dall alto. 5.Dispositivi di protezione individuali (art. 18 comma 1 lett. d D.Lgs. 81/08) Il datore di lavoro dovrà mettere a disposizione dei lavoratori mezzi di protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni.

In merito a tutte le prescrizioni impartite, codesta Azienda: 1.potrà adottare, tenuto conto di particolari esigenze di lavorazione, ogni altra soluzione tecnica e organizzativa che offra garanzie di sicurezza analoghe a quelle descritte, 2.dovrà adeguare alle prescrizioni ogni altra situazione simile a quelle descritte presente nell'unita' produttiva. L adempimento ai punti sopra indicati è parte integrante della procedura di regolarizzazione prevista dal D.Lgs. 758/94. Le inosservanze sopra evidenziate devono essere eliminate entro: mesi/giorni/il...per il punto...dal ricevimento del presente verbale. In attesa della ottemperanza per queste prescrizioni devono essere adottate le seguenti cautele:...

Oggetto: Verbale di ispezione in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro. Sopralluogo del Presenti al sopralluogo: per lo SPISAL ULSS : per l Impresa: sig. L'intervento in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ha evidenziato condizioni lavorative non conformi alle norme vigenti per la tutela della salute dei lavoratori. Pertanto, si richiama l'impresa all'osservanza delle norme di prevenzione di cui al D.Lgs.9 aprile 2008, n. 81. In particolare, per quanto rilevato nel corso del sopralluogo, si sono riscontrate le seguenti contravvenzioni (art. 19 D.Lgs.758/94): D. Lgs. 81/2008 art. 21 comma 1 letta) in quanto il sig utilizzava il trattore marca.mod..targa, non conforme a quanto previsto al titolo III, in quanto era privo di: -struttura di protezione (es. telaio, arco abbattibile, altro) contro il pericolo di ribaltamento del trattore (punto 2.4 parte II All. V), -sistema di ritenzione del conducente (es. cinture di sicurezza) contro il pericolo di schiacciamento tra parti del trattore e il suolo in caso di ribaltamento del trattore (punto 2.4 parte II All. V), -protezione alle cinghie del ventilatore contro il pericolo di presa/trascinamento di parti del corpo (punto 6.1 parte I All. V), -protezione alla presa di forza contro il pericolo di presa/trascinamento/schiacciamento di parti del corpo (punto 2.4 parte II All. V), -ecc. Sanzione prevista: ammenda da 200 600...ARRESTO

PRESCRIZIONE 1. Protezioni nei trattori (art. 21 c1 lett. a) D.Lgs. 81/08) Il sig. dovrà utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del TU, pertanto il trattore marca..modello targato dovrà essere dotato di: una struttura di protezione(telaio, arco abbattibile) che garantisca dai rischi di ribaltamento del trattore e schiacciamento di parti del corpo del conducente (All. V. parte II, punto 2.4) un sistema di ritenzione del conducente, es. cinture di sicurezza contro il pericolo di schiacciamento tra parti del trattore e il suolo in caso di ribaltamento del trattore (All. V. parte II, punto 2.4) protezione alle cinghie del ventilatore contro il pericolo di presa/trascinamento di parti del corpo, (All. V. parte I, punto 6.1) protezione alla presa di forza contro il pericolo di presa/trascinamento/schiacciamento di parti del corpo. (All. V. parte I, punto 6.1). Nel merito, Lei dovrà: a. documentare (foto, ecc.) l avvenuta realizzazione dell intervento b. allegare la dichiarazione di corretta installazione del telaio/cinture (es. allegati alle linee guida di seguito citate) rilasciata dall installatore. La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a questo SPISAL Per l applicazione del telaio di protezione e della cintura di sicurezza si potrà fare riferimento, ad esempio, a: Linea Guida ISPESL L installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali dicembre 2008 Linea Guida ISPESL L installazione dei sistemi di ritenzione del conducente nei trattori agricoli o forestali dicembre 2008

Nel merito, Lei dovrà: a) documentare (foto, ecc.) l avvenuta realizzazione dell intervento b)allegare la dichiarazione di corretta installazione del telaio/cinture (es. allegati alle linee guida di seguito citate) rilasciata dall installatore. La documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a questo SPISAL Per l applicazione del telaio di protezione e della cintura di sicurezza si potrà fare riferimento, ad esempio, a: Linea Guida ISPESL L installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali dicembre 2008, Linea Guida ISPESL L installazione dei sistemi di ritenzione del conducente nei trattori agricoli o forestali dicembre 2008,

In merito a tutte le prescrizioni impartite, codesta Azienda: 1.potrà adottare, tenuto conto di particolari esigenze di lavorazione, ogni altra soluzione tecnica e organizzativa che offra garanzie di sicurezza analoghe a quelle descritte, 2.dovrà adeguare alle prescrizioni ogni altra situazione simile a quelle descritte presente nell'unita' produttiva. L adempimento ai punti sopra indicati è parte integrante della procedura di regolarizzazione prevista dal D.Lgs.758/94. L inosservanza evidenziata dovrà essere eliminata entro mesi uno dal ricevimento del presente verbale.

OBBLIGHI E SANZIONI PER I SOLI DATORI DI LAVORO Obbligo Sanzione Art 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili Valutazione di tutti i rischi con la seguente elaborazione del documento previsto dall articola 28. Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Art 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente Nominare il medico competente per effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000 euro

Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio e primo soccorso e, comunque di gestione dell emergenza. Nell affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza. Fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito l responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 (violazione in aziende e particolari rischi). Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

Prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro. Richiedere al medico competente l osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3000 euro. Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbondonino il posto d lavoro o la zona pericolosa. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro Adempire agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 euro Astenersi salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000 euro

Consentire ai lavoratori di verificare mediante il rappresentante dei lavoratori per l sicurezza, l applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all articolo 17 comma 1 lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di ci alla lettera q). Elaborare il documento di cui all articolo 26, comma 3, e su richiesta di questi e per l espletamento della sua funzione, consegnare tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a 3.000

Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio. Comunicare all INAIL, o IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un assenza dal lavoro superiore a tre giorni. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischi particolari) Sanzione amministrativa e pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro (infortuni più di tre giorni), da1.000 a 3.000 euro (più di un giorno).

Consultare il rappresentate dei lavoratori per la sicurezza nell ipotesi di cui all articolo 50. Sanzione amministrativa e pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro. Nell ambito dello svolgimento di attività in regime d appalto e subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l indicazione del datore di lavoro. Sanzione amministrativa e pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro. Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori convocare la riunione periodica di cui all articolo 35. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro oppure arresto da 6 mesi ad un anno e 6 mesi (aziende a rischi particolari) Comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro.

Comunicare annualmente all INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro. Obblighi del datore del lavoro di fornire varie informazioni al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.000 a 5.000 euro.

Art.19, comma 1, lett.b, D.Lgs. 758/94 e s.m.i. definizioni L organo di vigilanza Il personale ispettivo delle AA.SS. con qualifica di U.P.G.; Il personale ispettivo della Direzione provinciale del lavoro, informandone preventivamente l A.S.L. Il personale dei VV.FF. in materia antincendio I Carabinieri per la tutela del lavoro che operano alle dipendenze funzionali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Gli effetti della PRESCRIZIONE del 758/94 si applicano anche nel caso in cui il CONTRAVVENTORE provvede SPONTANEAMENTE e AUTONOMAMENTE ad eliminare la situazione di pericolo o le conseguenze del danno ( prima o indipendentemente dalla PRESCRIZIONE) Anche se la NOTIZIA di REATO sia inoltrata all A.G.(agenzia delle dogane) da Autorità Diversa dall ORGANO di VIGILANZA L ORGANO di VIGILANZA è autorizzato ad applicare la PRESCRIZIONE ORA per ALLORA. (Sentenza Corte Costituzionale n 9 del 18.02.1998)

Il sistema sanzionatorio contenuto nel testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.81/08) è stato oggetto di rivisitazione da parte dello schema di decreto correttivo dello stesso non solo sul piano degli importi delle sanzioni penali ed amministrative (in termini di riduzione o comunque modifica dei minimi e massimi delle sanzioni pecuniarie o della durata delle pene detentive) ma anche sul piano qualitativo della scelta dei tipi di sanzione (ad esempio sostituzione della pena esclusiva con pena alternativa), dell attribuzione di nuove o diverse sanzioni (ad es. sostituzione della ammenda con la sanzione amministrativa pecuniaria o viceversa), dell eliminazione delle sanzioni per determinati illeciti o ancora della riconduzione di alcune sanzioni a particolari regimi giuridici (quali il D.Lgs. 758/94 o altri meccanismi di estinzione degli illeciti).

Articolo 43 del Dlgs 106/09 -Modifiche all art. 70 del D.Lgs. 81/08 Art. 43 (Modifiche all articolo 70 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 1. All articolo 70 del decreto il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Qualora gli organi di vigilanza, nell espletamento delle loro funzioni ispettive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, verifichino che un attrezzatura di lavoro, messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:

Articolo 43 del Dlgs 106/09 -Modifiche all art. 70 del D.Lgs. 81/08 a) dall organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell esemplare di attrezzatura, mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

Articolo 43 del Dlgs 106/09 -Modifiche all art. 70 del D.Lgs. 81/08 b) dall organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione dell accertamento tecnico effettuato dall autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell articolo 70..

Concetto chiave dell articolo L art. 43 del Dlgs106/09 modifica l art. 70 del DLgs81/08 specificando meglio quali siano gli obblighi dell organo di vigilanza preposto al controllo dei prodotti immessi sul mercato qualora questi non risultassero a norma dopo la loro commercializzazione.

COME AFFRONTARE PREPARATI UNA VISITA ISPETTIVA L'attività di vigilanza e verifica dei luoghi di lavoro da parte degli enti preposti all'interno delle aziende è vissuta spesso dai datori di lavoro in modo problematico: manca una corretta conoscenza delle procedure previste, della documentazione richiesta, delle responsabilità stabilite dalla normativa vigente.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L AZIENDA o Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o Planimetria dello stabilimento con la disposizione di macchine ed impianti o Mappatura delle strutture ( tetti in eternit) o impianti in amianto (caldaie, tubazioni ) o Eventuali deleghe del datore di lavoro in materia di igiene e sicurezza del lavoro o Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e copia della comunicazione all Azienda ULSS e alla Direzione Provinciale del Lavoro del nominativo o Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o Nomina dei lavoratori incaricati all attuazione delle misure di gestione dell emergenza

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L AZIENDA o Nomina del Medico Competente o Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.626/94 o autocertificazione, con l'integrazione del rischio chimico, cancerogeno, di incendio, rumore, vibrazioni, e del rischio per le lavoratrici madri e lavoratori minori) o Documento di valutazione dei rischi interferenti in caso di appalti o Registro infortuni o Dichiarazione di conformità dei macchinari con marcatura CE e manuale per l istruzione d uso o Dichiarazione di conformità degli impianti elettrici (Legge 46/90) o Denuncia impianto di messa a terra (ex mod. B) e successive verifiche o trasmissione della dichiarazione di conformità all ISPESL e ARPAV

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L AZIENDA o Denuncia impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ex mod. A) e successive verifiche o trasmissione della dichiarazione di conformità (che equivale all omologazione dell impianto) all ISPESL e ARPAV o Denuncia degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione (ex mod. C) o trasmissione della dichiarazione di conformità all ARPAV, competente per l omologazione o Verbali delle verifiche periodiche dei suddetti impianti o Registrazione delle verifiche di prima/successiva installazione e periodiche/eccezionali delle attrezzature di lavoro di cui all allegato XIV del D.Lgs. 626/94 o Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio o Piano di emergenza

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L AZIENDA o Libretto apparecchi di sollevamento o Libretto centrale termica con potenza superiore a 30.000 Kcal/h o Patente di abilitazione dell addetto alla conduzione delle centrali termiche con potenzialità superiore a 200.000 Kcal/h o Libretto dei recipienti a pressione o Libretto di collaudo carroponte, scale aeree, ponti mobili sviluppabili o Cartelle sanitarie e di rischio e idoneità alla mansione dei lavoratori o Registro degli esposti a sostanze cancerogene

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA PER L AZIENDA o Autorizzazione alla detenzione ed uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti o Nominativo del medico autorizzato e dell esperto qualificato per la sorveglianza sulle radiazioni ionizzanti o Autorizzazione alla detenzione ed uso di gas tossici con copia della patente di abilitazione o Autorizzazione per lavori vietati a lavoratori minori del Servizio di Ispezione del Lavoro.

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Criteri seguiti nella valutazione: frequenza e gravità dei rischi, lavoratori esposti, riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida Organizzazione aziendale della sicurezza, Servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza, dirigenti, preposti, lavoratori, con ruolo, compiti e responsabilità in materia di sicurezza di ogni figura aziendale

Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Dati generali dell azienda e numero dipendenti Descrizione del processo lavorativo con riferimento ai posti di lavoro e alle mansioni Descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei lavoratori Descrizione degli ambienti di lavoro, delle macchine, delle attrezzature, degli impianti, dei prodotti utilizzati Misure tecniche di prevenzione e protezione adottate per ciascuna macchina, attrezzatura, impianto, per ciascun rischio: per es. carter, schermi, barriere, impianti di aspirazione..

Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Interventi necessari, interventi programmati per conseguire un ulteriore diminuzione dei rischi residui Dispositivi personali di protezione e piano di consegna, manutenzione e di vigilanza sull utilizzo Piano di informazione e formazione dei lavoratori e delle figure preposte alla prevenzione incendi e all emergenza con programma e tempi di attuazione in funzione dei rischi generali e specifici, introduzione nuove attrezzature, tecnologie, prodotti e delle esigenze formative, criteri per valutare l apprendimento, per verificare l efficacia dell informazione-formazione e i cambiamenti nei comportamenti

Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Analisi degli infortuni e degli incidenti - Analisi degli infortuni e degli incidenti con valutazione dell andamento degli indici infortunistici di frequenza, di gravità, del tasso di incidenza e grafici. - Analisi delle dinamiche e delle cause tecniche: macchine, impianti, ambienti organizzative comportamentali -Interventi attuati dopo l analisi del fenomeno e modalità di verifica della loro efficacia

Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Gestione del controllo e dell efficienza delle misure di sicurezza adottate con piano di manutenzione (programma e tempi di attuazione) ordinaria, straordinaria, in emergenza di macchine, impianti, ambienti, attrezzature di lavoro/dispositivi di sicurezza, le procedure, istruzioni operative e le responsabilità e ruoli del personale (internoesterno) che dirige, esegue e verifica la manutenzione Sorveglianza sanitaria ai lavoratori

Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Metodo di coordinamento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza: responsabile Servizio di prevenzione e protezione, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, dirigenti, preposti, lavoratori e metodo di coinvolgimento del Rappresentante dei lavoratori Data di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, SPP, RLS) ed eventuali professionalità/risorse esterne.

Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Il documento deve riportare la valutazione di tutti i fattori di rischio esistenti in azienda, tra cui la valutazione dei seguenti rischi oggetto di specifica normativa: - rischio incendio - rischio rumore con indagine ambientale - rischio vibrazioni con misure di esposizione - rischio chimico con indagine ambientale - rischio cancerogeno con indagine ambientale - rischio per la salute riproduttiva, se presenti lavoratrici in età fertile - rischio per la salute del lavoratore minore

Contenuto essenziale del documento di valutazione dei rischi Il documento deve essere rielaborato in occasione di modifiche significative ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle aziende che occupano fino a 10 addetti (fatta eccezione per alcuni casi) il datore di lavoro non è soggetto alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ma è tenuto ad autocertificare per iscritto l avvenuta effettuazione e l adempimento degli obblighi ad essa collegati, inviandone copia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 4 comma 11 D.Lgs.626/94). Deve comunque tenere documentazione sulla valutazione del rischio chimico, cancerogeno, polveri di legno e rumore.