730 precompilato: esito della liquidazione e ricezione del risultato contabile A partire dal 15 aprile 2014, l Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato, in un apposita sezione del sito dell Agenzia. I contribuenti potranno consultare il modello 730 precompilato, l esito della liquidazione, il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione e un prospetto con l indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l elaborazione della dichiarazione. Il contribuente potrà quindi conoscere direttamente l esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto della liquidazione (730-3). Dal prossimo 15 aprile, i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati avranno a disposizione il modello 730/2015 relativo ai redditi 2014 già precompilato. Attraverso i dati resi disponibili dall Anagrafe tributaria l Agenzia delle Entrate renderà disponibile la dichiarazione dei redditi modello 30/2015 già compilata: il modello potrà essere accettato omodificato. Il 730 precompilato può essere presentato direttamenteoppure tramite sostituto d imposta, CAF o professionista abilitato. Resta ferma in ogni caso la possibilità per il contribuente di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie (730 ordinario o modello Unico PF).
L Agenzia delle entrate è intervenuta con la circolare 23 marzo 2015, n. 11/E a fornire una serie di chiarimenti in merito alla dichiarazione 730 precompilata. Di particolare interesse le indicazioni relative all esito della liquidazione e alla ricezione del risultato contabile da parte del sostituto d imposta. Il modello 730 precompilato viene messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2015, in un apposita sezione del sito internet dell Agenzia delle Entrate. Nella sezione del sito internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare: - il modello 730 precompilato; - l esito della liquidazione; - il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione; - un prospetto con l indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato e delle principali fonti utilizzate per l elaborazione della dichiarazione (per esempio i dati del sostituto che ha inviato la Certificazione Unica oppure i dati della banca che ha comunicato gli interessi passivi sul mutuo). Il contribuente potrà quindi conoscere direttamente l esito della liquidazione (credito o debito) e il prospetto della liquidazione (730-3). Nel caso in cui un elemento essenziale per il conteggio delle imposte (ad esempio, il codice di utilizzo di un immobile acquistato nel 2014) sia sconosciuto all Agenzia delle Entrate, l esito della liquidazione e il prospetto della liquidazione potrebbero non essere immediatamente disponibili nella sezione dedicata. In tale ipotesi, il contribuente dovrà necessariamente procedere all integrazione della dichiarazione, al termine
della quale verrà reso disponibile al contribuente - comunque prima dell invio della dichiarazione stessa - l esito della liquidazione e il modello 730-3 con il dettaglio dei risultati della liquidazione. Allo stesso modo, se il contribuente intendesse modificare la dichiarazione proposta, l esito della liquidazione, già disponibile dalla prima visualizzazione, sarà ricalcolato in tempo reale dopo la modifica e nuovamente messo a disposizione prima dell invio della dichiarazione stessa. Se dalla dichiarazione emerge un credito o un debito, il relativo rimborso o trattenuta avviene con le stesse modalità del 730 ordinario. Se dal 730 precompilato, accettato senza modifiche oppure modificato, emerge un credito da rimborsare, il contribuente otterrà il rimborso direttamente dal datore di lavoro o dall`ente pensionistico. Se, viceversa, emerge un debito, il datore di lavoro o l`ente pensionistico effettuerà la trattenuta. La somma sarà accreditata (o trattenuta) nella busta paga o nella rata di pensione a partire, rispettivamente, da luglio e agosto/settembre. Il risultato contabile della dichiarazione presentata direttamente dal contribuente sarà reso disponibile al sostituto d imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione quale soggetto che effettuerà il conguaglio fiscale presso la sede telematica precedentemente indicata dove ricevere il flusso contenente il risultato stesso. Leggi anche Modelli 730-4 comunicazione della sede telematica entro il 15 aprile Nel caso in cui non riuscisse a trasmettere al sostituto d imposta il flusso contenente il risultato contabile, l Agenzia delle Entrate informerà il contribuente mediante un avviso nell area autenticata dei servizi telematici.
Inoltre, invierà un messaggio di posta elettronica all indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell avviso nell area autenticata dei servizi telematici. Il sostituto d imposta che dovesse ricevere il risultato contabile di una dichiarazione relativa ad un soggetto per il quale non è tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio, è tenuto a darne informazione al soggetto che ha prestato l assistenza fiscale (CAF o professionista) con i mezzi più idonei (ad esempio posta elettronica certificata, fax, posta ordinaria) oppure - nel caso in cui il contribuente avesse presentato direttamente la propria dichiarazione - all Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il contribuente avesse presentato direttamente la propria dichiarazione all Agenzia delle Entrate, il sostituto d imposta dovrà dare comunicazione all Agenzia utilizzando un apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell Agenzia delle Entrate. Il sostituto d imposta inserirà in tale sezione i dati del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Verificati i dati, l Agenzia delle Entrate ne darà a sua volta comunicazione al contribuente mediante un avviso nell area autenticata dei servizi telematici. Inoltre, la stessa Agenzia invia un messaggio di posta elettronica all indirizzo e-mail indicato dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione via web per segnalare l accaduto ed invitare il contribuente a prendere visione dell avviso nell area autenticata dei servizi telematici. I contribuenti che non hanno un sostituto d`imposta (ad esempio perché hanno perso il lavoro nel corso dell`anno) ricevono l`eventuale rimborso
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) direttamente dall`agenzia delle Entrate. Se il contribuente ha fornito all`agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice IBAN), il rimborso viene accreditato su quel conto. Se, viceversa, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente, infatti, di indicare l`iban del conto corrente su cui effettuare l`addebito), oppure può stampare il modello F24, che viene proposto già compilato con i dati necessari, per effettuare il pagamento con le modalità ordinarie. Invece, il contribuente che si rivolge per l`assistenza fiscale a un CAF o professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all`agenzia delle Entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.