Imposte e tasse. Diritto del lavoro - Sanatoria colf e badanti Pag. 5. Informazione quotidiana n. 266 1.11.2009



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Transcript:

- Agevolazione Tremonti ter - Imposte su domanda di opposizione all esecuzione - Consulenze vietate ai giudici tributari - Rapporti Italia San Marino - Esenzione Iva per i broker assicurativi - Credito d imposta per abitazioni danneggiate dal sisma - Compensi fuori busta - Scudo fiscale - Dichiarazione Iva 2009 - Invio dati con modello Eas per terzo settore - Notifica cumulativa - Legittimità condono Iva Pag. 5 Pag. 5 Diritto del lavoro - Sanatoria colf e badanti Pag. 5 EDITORE E PROPRIETARIO: Srl Via Bonfiglio, 33-46042 Castel Goffredo MN SITO WEB: www.ratio.it E-MAIL: servizioclienti@gruppocastelli.com DIRETTORE RESPONSABILE: Anselmo Castelli PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE: quotidiana, vendita esclusiva per abbonamento. CONSIGLIO DI REDAZIONE: Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Anselmo Castelli, Carlo Enrico Corona, Alessandro Pratesi, Roberto Stanghellini, Massimiliano Todeschi, Stefano Zanon. COMITATO DI ESPERTI: O. Araldi, R. Benesperi, L. Dall'Oca, F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Piccinelli, F. Poggiani, A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini, M.T. Tessadri, G.P. Tosoni. DIFFUSIONE: Circolare diffusa per e-mail. ABB. ANNUALE 2008: Euro 217 Iva inclusa. SERVIZIO ABBONAMENTI: Srl Tel. 0376/775130 Fax. 0376/770151 lunedì-venerdì ore 9:00/13:00-14:30/18:30 L Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi. Informativa privacy - Informativa ex D.Lgs. 196/2003 - Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. 196/2003 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile. I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. Il responsabile del trattamento dei dati raccolti in banche dati ad uso redazionale è il direttore responsabile a cui, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, 33, Tel. 0376-775130 Fax 0376-770151 ci si può rivolgere per i diritti previsti dal D. Lgs. 196/2003. Pagina 1 di 5

AGEVOLAZIONE TREMONTI TER C.M. 27.10.2009 n. 44/E p. 31 Classificazione Ateco p. 19 Cumulo L Agenzia delle Entrate ha precisato che la tabella ATECO cui fa riferimento la norma è quella contenente i codici di classificazione delle attività economiche ATECO 2007, che classifica le attività economiche suddividendole in una struttura che, passando dal generale al particolare, è articolata in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie. Le sezioni sono distinte in base a una lettera, mentre gli altri raggruppamenti, a partire dalle divisioni, sono distinti in base a un numero. Per applicare l agevolazione rileva la divisione 28 denominata Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti], rientrante nella sezione C denominata Attività manifatturiere. Si precisa che, pur essendo la tabella ATECO 2007 una classificazione delle attività economiche finalizzata a contraddistinguere con un codice il tipo di attività svolta da un soggetto economico (es.: fabbricazione di macchinari e apparecchiature), ai fini dell agevolazione rileva esclusivamente l investimento in beni descritti nella divisione 28 della tabella stessa. Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li cede abbia un codice attività risultante dalla Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA (quale attività prevalente o non prevalente) appartenente alla divisione 28. L agevolazione Tremonti-ter è cumulabile, in linea di principio, con gli altri benefici previsti da altre disposizioni normative (incluse quelle riguardanti la capitalizzazione delle imprese). Fanno eccezione le norme per la qualificazione energetica degli edifici (legge n. 296/2006) e altre agevolazioni, anche regionali, per le quali il divieto di cumulo, con altre, è espressamente previsto. IMPOSTE SU DOMANDA DI OPPOSIZIONE ALL ESECUZIONE R.M. 30.10.2009 n. 266/E Le norme di carattere eccezionale, quali quelle che introducono agevolazioni od esenzioni, non ammettono interpretazioni analogica o estensiva; pertanto, i benefici in esse contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione identificato in base alla definizione normativa (cfr. Corte di Cassazione, sez. V, 7.05.2008, n. 11106). Non contrastano con la soluzione prima esposta i chiarimenti contenuti nella R.M. 30.10.2008, n. 408, laddove è precisato, con specifico riferimento all imposta di registro, che nel giudizio di opposizione all ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative l esenzione da ogni tassa e imposta degli atti del processo e della decisione si applica ai gradi del processo successivi al primo. L indirizzo espresso con il documento di prassi citato, infatti, si riferisce all opposizione all ordinanza-ingiunzione, che introduce un giudizio peculiare diverso, per presupposti e regole procedurali, rispetto al giudizio di opposizione all esecuzione di cui all art. 615 codice procedura civile. In definitiva, la previsione secondo cui gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta contenuta nel c. 10 dell art. 23 della legge n. 689/1981 è applicabile unicamente al giudizio di opposizione all ordinanza-ingiunzione, disciplinato nell ambito del medesimo testo normativo, e non al giudizio di opposizione all esecuzione di cui all art. 615 codice procedura civile. CONSULENZE VIETATE AI GIUDICI TRIBUTARI Il Consiglio di Stato, con la decisione 23.10.2009, n. 6519/2009, ha precisato che è vietata al giudice tributario qualsiasi forma di consulenza tributaria, compresa la redazione delle dichiarazioni, dei bilanci e la tenuta della contabilità. Pagina 2 di 5

RAPPORTI ITALIA SAN MARINO p. 33 Si è svolto ieri a San Marino un incontro fra i rappresentanti dell'agenzia delle Entrate e le autorità della Repubblica del Titano, sullo specifico tema della residenza sammarinese di soggetti italiani. Nel corso della riunione è proseguito il proficuo confronto già avviato lo scorso settembre in occasione del precedente incontro avvenuto a Roma. Sulla base di una prima analisi, che segue a riscontri effettuati dalla Repubblica di San Marino nella propria anagrafe, tenendo conto della peculiare disciplina che regola la cittadinanza e la residenza, i cittadini italiani residenti a San Marino, che non hanno una doppia cittadinanza (italiana e sammarinese), sono circa 3500, cui devono essere aggiunti circa 350 soggiornanti. ESENZIONE IVA PER I BROKER ASSICURATIVI R.M. 30.10.2009 n. 267/E Sono attratte nell art. 10, n. 9 del Dpr n. 633/1972 sia le attività di consulenza e assistenza finalizzate all attività di presentazione e proposta di prodotti assicurativi, sia quelle di collaborazione nella gestione o nell esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Rileva in tal senso l art. 106 del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private), contenente la definizione, in attuazione della direttiva 2002/92/CE, dell attività di intermediazione assicurativa, cui è comunitariamente riconosciuta l esenzione dall Iva. La risoluzione deve essere abbinata alla R.M. n. 77/E del 16.07.1998, attraverso la quale l Amministrazione Finanziaria aveva già avuto modo di chiarire l esenzione dal tributo per le attività di intermediazione nel settore assicurativo che si concretizzano in ipotesi contrattuali comportanti, comunque, un interposizione nella circolazione dei beni e dei servizi (quali, ad esempio, il mandato, l agenzia e la mediazione). CREDITO D IMPOSTA PER ABITAZIONI DANNEGGIATE DAL SISMA p. 35 Via libera in Abruzzo al credito d'imposta, nella forma di finanziamento agevolato, anche per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le parti comuni dei condomini danneggiati o distrutti dal sisma. E' una delle novità contenute nel provvedimento, firmato il 30.10.2009 dal Direttore dell'agenzia delle Entrate, che integra i precedenti del 10.07 e del 3.08 scorsi, in seguito all'emanazione delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15.08.2009, n. 3805 del 3.09.2009 e 3817 del 16.10.2009. Inoltre, con l'obiettivo di assicurare l'immediato avvio dei lavori, è previsto che il contributo provvisorio, stabilito dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3803 del 15.08.2009, sia utilizzabile, con la modalità del credito d'imposta nella forma di finanziamento agevolato, in via di anticipazione nel limite del 25% dell'importo richiesto e comunque fino ad un massimo di 20.000 euro. Con il nuovo provvedimento sono sostituiti sia i modelli utilizzati dai Comuni per trasmettere i dati dei provvedimenti di accoglimento o di revoca dei contributi, sia relativi tracciati nei casi di invio telematico. Sono sostituiti, infine, i tracciati per la trasmissione telematica da parte delle banche delle informazioni sui finanziamenti agevolati. COMPENSI FUORI BUSTA La Corte di Cassazione (sentenza 28.10.2009, n. 22769) ha precisato che è illegittimo l accertamento induttivo, nei confronti del lavoratore, fondato solo sulla dichiarazione degli addetti all amministrazione con la quale si afferma la percezione di compensi fuori busta. Pagina 3 di 5

SCUDO FISCALE p. 33 Utilizzo dati p. 21 Proroga L art. 36, c. 6 del D. Lgs. n. 231/2007 consente di utilizzare le informazioni e i dati dei contribuenti interessati dallo scudo fiscale, che saranno inseriti negli archivi e nei registri degli intermediari per rispettare la normativa antiriciclaggio: conseguentemente, dovranno essere valutati i possibili riflessi con rilevanza penale, qualora si dichiari che le somme regolarizzate provengono da reati coperti dallo scudo fiscale ed in sede di indagine emerga, invece, che tale copertura non è applicabile al caso di specie. Assofiduciaria, con la circolare 30.10.2009, n. COM 2009 056, ha precisato che il completamento delle operazioni di emersione è possibile fino al 31.01.2010. Il prolungamento di 45 giorni ripropone le analogie per particolari situazioni già previste nelle precedenti edizioni dello scudo fiscale. DICHIARAZIONE IVA 2009 p. 32 Coloro che vantano crediti Iva annuali, al fine di beneficiarne per ridurre i versamenti mediante modello F24, dovranno presentare la dichiarazione Iva 2009 a far data dal 1.02.2010, in forma autonoma. Fra le altre novità si segnala l eliminazione del quadro VG, relativo all Iva ammessa in detrazione, riservato ai contribuenti in regime speciale; dovrà essere utilizzata, infatti, la nuova versione del quadro VF, denominato VF operazioni passive e Iva ammessa in detrazione. INVIO DATI CON MODELLO EAS PER TERZO SETTORE Come preannunciato con il comunicato stampa del 15.10.2009, l Agenzia delle Entrate ha approvato il provvedimento che proroga ufficialmente al 15.12.2009 il termine di presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi. L adempimento è stato rinviato per dare alle associazioni un margine di tempo più ampio per compilare correttamente il documento. Il provvedimento sostituisce anche le specifiche tecniche già approvate il 14.09.2009, per consentire la compilazione parziale del modello ad alcune categorie di associazioni. Con la circolare n. 45/E/2009, l Agenzia delle Entrate definisce le modalità di compilazione del modello ridotto e individua in dettaglio gli enti associativi interessati alla sua presentazione i cui dati siano disponibili presso pubblici registri o amministrazioni pubbliche. Si tratta, in particolare, fra le principali, di: associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI diverse da quelle esonerate; associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri della legge n. 266/1991, associazioni riconosciute, associazioni riconosciute da confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato patti, accordo o intese; movimenti e partiti politici presenti nelle ultime elezioni; associazioni sindacali e di categoria presenti nel CNEL; ecc. Non sono tenuti a presentare il modello Eas le fondazioni, gli enti di diritto pubblico, gli enti destinatari di specifici regimi tributari e le Onlus. L Agenzia delle Entrate segnala la disponibilità da parte dei suoi uffici dislocati su tutto il territorio a prestare la più ampia assistenza ai fini della compilazione e della trasmissione del modello, con particolare riguardo alle associazioni di piccole dimensioni. Inoltre, sul sito internet dell Agenzia sarà pubblicato il software che permette di riempire il modello tenendo conto delle nuove specifiche tecniche. Nel prospetto i collaboratori rilevano come i dipendenti; inoltre, sono oggetto di rilevazione tutti i proventi ed i ricavi. Pagina 4 di 5

NOTIFICA CUMULATIVA La Corte di Cassazione, con la sentenza 23.10.2009, n. 22518, ha precisato che non può essere dichiarato inammissibile l appello dell Amministrazione Finanziaria qualora sia stato notificata, al difensore che assiste più contribuenti, una sola copia del ricorso: lo impongono ragioni di efficienza e di semplificazione. LEGITTIMITÀ CONDONO IVA p. 19 Le sezioni unite della Corte di Cassazione, in conseguenza dell ordinanza 23.10.2009, n. 22517 della sezione tributaria della Corte di Cassazione, si pronunceranno sulla legittimità del condono Iva, in conseguenza dell intervento della Corte di Giustizia Europea. SANATORIA COLF E BADANTI Diritto del lavoro p. 35 p. 29 Il Ministero dell Interno, con la nota 29.10.2009, n. 6466, ha precisato che la rinuncia a proseguire nell iter di regolarizzazione della colf o della badante clandestina equivale, sia per il datore di lavoro sia per la lavoratrice, ad un autodenuncia, con conseguente applicazione delle misure sanzionatorie previste dalla legge n. 102/2009: reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa di 5.000 euro e sanzione da 1.500 a 12.000 euro per il lavoro sommerso. Pagina 5 di 5