Il Conguaglio Previdenziale 2012 Roma, 13 dicembre 2012 UNINDUSTRIA Carlo Dori Nome relatore titolo intervento
Le fattispecie più ricorrenti che possono determinare le operazioni di conguaglio contributivo sono rappresentate da: Elementi variabili della retribuzione Massimale contributivo pensionabile Contributo aggiuntivo IVS 1% Contributi versati su ferie e permessi non goduti Quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria Rivalutazione annuale del TFR versato al Fondo di Tesoreria Operazioni Straordinarie Detassazione Elementi di Produttività Fringe Benefits 2
Termini per l effettuazione del conguaglio Il conguaglio può avvenire con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2012 (scadenza 16/1/2013), ovvero con quella di competenza del mese di gennaio 2013 (scadenza 16/2/2013) Sono previste precise modalità in relazione alle diverse fattispecie Le operazioni di conguaglio relative al TFR versato al Fondo di Tesoreria possono avvenire anche con la denuncia del mese di febbraio 2013 (scadenza 16/3/2013) senza aggravio di oneri accessori 3
Variabili della retribuzione DM 7/10/1993 Con la delibera di cui sopra l INPS ha stabilito che qualora nel corso del mese intervengano elementi o eventi che comportino variazioni nella retribuzione imponibile può essere consentito ai datori di lavoro di tenere conto delle variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall intervento di tali fattori (calendario sfasato), fatta salva, nell ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell anno stesso e quella soggetta a contribuzione (principio di competenza). 4
Variabili della retribuzione DM 7/10/1993 I compensi maggiormente interessati sono quelli corrisposti per eventi quali: 1. Lavoro straordinario 2. Ferie e Permessi 3. Trasferta o Missione 4. Malattia / Maternità / Allattamento / Infortunio / Permessi ex lege 104 / Congedo matrimoniale 5. Permessi non retribuiti 6. Astensioni dal lavoro 7. CIG e CIGS non a zero ore 8. Retribuzione mese precedente a seguito di assunzione effettuata successivamente alla elaborazione della busta paga 5
Variabili della retribuzione DM 7/10/1993 Gli eventi variabili afferenti al mese di dicembre che comportano, quindi, l aumento o la diminuzione della retribuzione imponibile, vanno evidenziati nel flusso UNIEMENS con la valorizzazione dell elemento VarRetributive di DenunciaIndividuale In tal modo si gestiscono le variabili retributive in aumento o in diminuzione e gli eventuali imponibili negativi con il recupero della contribuzione non dovuta. 6
Variabili della retribuzione DM 7/10/1993 Gli elementi variabili della retribuzione sono da considerarsi per: COMPETENZA (12/2012): ai fini della imputazione nella posizione contributiva del dipendente; CASSA (01/2013): ai fini dell assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimale, etc) 7
Massimale Contributivo e Pensionabile (L. 335/95 - art. 2, c. 18) La norma di cui sopra ha previsto un massimale annuo per il calcolo della base contributiva e pensionabile applicabile: 1. ai lavoratori iscritti successivamente al 31/12/1995 a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva a tale data 2. Ai lavoratori che hanno effettuato l opzione per il sistema di calcolo della pensione con il sistema contributivo Per l anno 2012 tale massimale è pari ad Euro 96.149,00 8
Massimale Contributivo e Pensionabile (L. 335/95 - art. 2, c. 18) Tale massimale trova applicazione non al totale delle contribuzione dovuta ma alla sola quota di contribuzione valida ai fini pensionistici (FPLD) Pertanto, sono dovuti contributi in misura piena fino al valore del massimale ed i soli contributi minori per le quote di retribuzione eccedenti il massimale. 9
Massimale Contributivo e Pensionabile (L. 335/95 - art. 2, c. 18) Il massimale non è frazionabile a mese Le retribuzioni percepite in precedenti rapporti di lavoro (solo di lavoro dipendente) si cumulano ai fini della determinazione dell imponibile (scambio di informazioni tra datore e lavoratore) In caso di rapporti di lavoro simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici sarà calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta (scambio di informazioni) 10
Contributo Aggiuntivo IVS 1% (Legge 438/92 art. 3-ter La norma di cui sopra ha istituito a favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10% un contributo nella misura del 1%, a carico del lavoratore, sulle quote di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per l anno 2012 tale limite è pari ad Euro 44.204,00 Ai fini del calcolo del contributo va osservato il criterio della mensilizzazione del limite della retribuzione. E il classico caso che si verifica nel caso del pagamento delle 14^ ovvero di corresponsione di indennità una tantum 11
Contributo Aggiuntivo IVS 1% (Legge 438/92 art. 3-ter In caso di rapporti di lavoro simultanei: 1. le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile (sistema di comunicazione) 2. Il linea di massima è il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata (dichiarazione esibita dal lavoratore) ad effettuare le operazioni di conguaglio 12
Monetizzazione delle ferie ed obblighi contributivi Nel caso di anticipo dei contributi su ferie non godute entro il 18 mese successivo all anno di maturazione è dovuta la contribuzione previdenziale sul tali quote di ferie non godute. Eventuali termini previsti dalla contrattazione collettiva hanno valore solo ai fini del posticipo al godimento nei confronti del lavoratore ma non esonerano dall obbligazione contributiva. Le ferie godute successivamente al versamento della contribuzione comportano il recupero della contribuzione già versata. Ciò comporta la diminuzione dell imponibile del mese della denuncia originaria ed il recupero della denuncia corrente. 13
Monetizzazione dei permessi ed obblighi contributivi Come noto il Ministero del Lavoro si è espresso in merito agli obblighi derivante a seguito del mancato godimento dei permessi (ROL / PAR / Ex Festività) non goduti e non monetizzati entro il termine previsto dalla contrattazione collettiva Il termine per il godimento dei permessi ovvero per la loro monetizzazione è quello previsto dalla contrattazione collettiva (nazionale o di secondo livello, quindi anche aziendale) ovvero quello pattuito tra le parti In mancanza di tale previsione gli obblighi contributivi si verificano solo al momento del godimento o monetizzazione dei permessi. Alcuna anticipazione è dovuta in tal caso 14
Quote di TFR versate a Fondo di Tesoreria Le aziende sono tenute a sistemare le differenze a debito o a credito che possono essersi eventualmente determinate in relazione alle somme mensilmente versate nonché a regolarizzare le relative misure compensative (riduzione contributo al Fondo Garanzia TFR e della contribuzione minore) Le operazioni di conguaglio possono avvenire con la denuncia contributiva del mese di dicembre 2012 ovvero gennaio 2013 ovvero febbraio 2013 15
Fondo di Tesoreria per aziende costituite dal 1 gennaio 2007 Per le aziende che iniziano l attività dopo il 31 dicembre 2006 gli obblighi nei riguardi del Fondo di Tesoreria scattano se, alla fine dell anno solare (1 gennaio / 31 dicembre) la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite di 50 addetti. In tal caso le aziende sono tenute al versamento delle quote dovute anche per i mesi pregressi (a decorrere da quello di inizio dell attività). Inoltre, le aziende interessate devono effettuare il versamento di quanto dovuto in sede di conguaglio di fine anno, maggiorando l importo dovuto del tasso di rivalutazione da calcolarsi fino alla data dell effettivo versamento 16
Rivalutazione Annuale del TFR versato al Fondo di Tesoreria La rivalutazione del TFR accantonato disposta dall art. 2120 del c.c. va applicata anche al TFR versato al Fondo di Tesoreria INPS. La rivalutazione, al netto dell imposta sostituiva del 11% va imputata alla posizione del singolo lavoratore. I datori di lavoro possono conguagliare l importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria entro il mese di dicembre 2012 ovvero entro il mese di febbraio 2013 17
Rivalutazione Annuale del TFR versato al Fondo di Tesoreria Con riferimento ai lavoratori per i quali nell anno 2012 sono state versate quote di TFR al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro dovranno determinare la rivalutazione e l imposta sostitutiva. La rivalutazione delle quote a Tesoreria va calcolata separatamente rispetto alla quota di TFR accantonata in azienda Per l individuazione dell ammontare i datori di lavoro potranno calcolare una presunta rivalutazione delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria applicando l ultimo indice ISTAT pubblicato 18
Operazioni Societarie Straordinarie Fattispecie: (I) operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell art. 2112 c.c. (II) cessione del contratti di lavoro, Nei due casi di cui sopra è previsto che le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali dovranno essere effettuate dal datore di lavoro cessionario con riferimento alla retribuzione percepita nell anno dal lavoratore, comprensiva quindi di quella corrisposta dal datore di lavoro cedente Il datore di lavoro cessionario dovrà quindi tenere conto ad esempio anche dello sgravio contributivo II livello operato dal cedente, nonché dei fringe benefit ed erogazioni liberali 19
Detassazione Elementi di Produttività L imponibile sul quale viene applicata al detassazione degli elementi di produttività è quella dedotta dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sugli stessi Nel caso di operazioni di conguaglio che coinvolgano anche gli emolumenti in questione, potrebbe rendersi necessario procedere ad un ulteriore conguaglio dell imposta sostitutiva 20
Fringe Benefits Il valore dei fringe benefits concessi al dipendente nel corso del periodo di imposta non concorre a formare il reddito se inferiore ad Euro 258,23. Nel caso di importo superiore concorre a formare il reddito l intero valore del benefit erogato nel periodo di imposta Alla fine dell anno andrà effettuata tale verifica ed opportunamente provvedere ai necessari aggiustamenti. Diversamente da quanto previsto in ambito fiscale, ai fini previdenziali l azienda opera il conguaglio solo sul valore dei fringe benefit da essa erogati. 21