L assicurazione professionale, gioie e dolori



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LA CLASSE MEDICA : BERSAGLIO DEI MEDIA, AVVOCATI ed ora anche TV Denunce ai Media + Denunce alla Magistratura + Fiction = Ulteriore peggioramento dei già precari rapporti con il Mercato assicurativo + + =

LA FUGA DELLE COMPAGNIE * IN CHE DIREZIONE E E CAMBIATO IL MERCATO? Per limitare i danni le compagnie hanno fatto ricorso a vari metodi: - Disdette di vecchi contratti; - Incremento dei premi assicurativi; - cambiamento dell orizzonte temporale delle polizze di RCT Professionale da LOSS OCCURANCE a CLAIMS MADE. *(Il Sole24ore Professionisti del 25 maggio 2006)

LOSS OCCURENCE: L elemento che attiva la prestazione assicurativa nel regime LOSS è il manifestarsi del danno. Viene quindi garantito il danno verificatosi durante il periodo di validità del contratto.

CLAIMS MADE: L elemento che attiva la prestazione assicurativa nel regime CLAIMS è la richiesta di risarcimento. Risulta quindi rilevante il momento della richiesta di risarcimento, che deve pervenire all Assicurato ed essere portata a conoscenza dell Assicuratore solo durante il periodo di vigenza dalla polizza.

COME LE COMPAGNIE SONO CORSE AI RIPARI E CAMBIATO L ORIZZONTE L TEMPORALE DELLE POLIZZE Nel modello CLAIMS,, a differenza del modello LOSS, cessata la validità del contratto cessano le garanzie (anche relativamente a fatti posti in essere nel periodo di copertura della polizza). Le Compagnie hanno inteso porre un limite temporale ben definito alle denunce di sinistro. Alcune Compagnie mitigano tale sistema accordando pregresse e postume, anche se limitate nel tempo.

CONCETTI CHIAVE

TEMI COMPLESSI : E doveroso introdurre 2 concetti chiave: 1 COLPA GRAVE 2 MASSIMALE

COLPA GRAVE 1/3 DISPOSIZIONI DI LEGGE Il Codice Civile, pur menzionandola, non definisce il concetto di Colpa Grave. L art. 2236 c.c. recita: «Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà prestatore d opera d non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave». il

COLPA GRAVE 2/3 GIURISPRUDENZA Con particolare riferimento alle attività sanitarie, la Corte dei Conti precisa che: tipicamente «la condotta può essere valutata come gravemente colposa allorchè il comportamento sia stato del tutto anomalo ed inadeguato».

COLPA GRAVE 3/3 IN QUALI CASI SUSSISTE Perché possa parlarsi di Responsabilità per Colpa Grave si deve accertare che si siano verificati: - Errori non scusabili per la loro grossolanità; - Assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione; e; - Difetto della perizia tecnica minima; - Ogni altra imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di prestatori d opera. d

MASSIMALE 1/3: DEFINIZIONE Il termine Massimale rappresenta il limite di estensione della prestazione assicurativa, ovvero l esposizione l massima al rischio da parte dell Assicuratore. Importanza del Massimale Aggregato.

IL MASSIMALE AGGREGATO 2/3: LIMITAZIONE Nelle polizze delle Aziende ci si trova spesso davanti al cosiddetto Massimale Aggregato. Cio vuol dire che il Massimale indicato in polizza costituirà,, nell anno assicurativo, la massima esposizione per tutti i sinistri denunciati dall Azienda per tutti i Dipendenti.

IL MASSIMALE AGGREGATO 3/3: I RISCHI PER IL MEDICO Potrebbe quindi verificarsi la fattispecie in cui il Medico, pur avendo pagato il premio per integrare la Colpa Grave sulla polizza dell Azienda, sia scoperto in caso di sinistro perché il Massimale Aggregato è esaurito!!!

LA POLIZZA DELL AZIENDA

LE POLIZZE DELLE AZIENDE SANITARIE 1/4: C.C.N.L. Le aziende sanitarie, in base al CCNL, devono provvedere ad assicurare anche la responsabilità personale dei dipendenti ed a pattuire, con l Assicuratore, l la specifica copertura della rivalsa per Colpa Grave con premio a carico del singolo medico.

LE POLIZZE DELLE AZIENDE SANITARIE 2/4: Difficoltà del Mercato assicurativo di soddisfare le esigenze di molte Aziende. Le Aziende che riescono a trovare un Assicuratore sono costrette ad accettare franchigie alte e massimali aggregati contenuti a fronte di premi elevati.

LE POLIZZE DELLE AZIENDE SANITARIE 3/4: LA MIA POSIZIONE - Le condizioni di polizza delle diverse strutture sanitarie dovrebbero essere omogenee; - Lo stesso vale per i massimali previsti per sinistro; - Il Massimale Aggregato dovrebbe variare da struttura a struttura, in base al numero dei dipendenti facenti capo alla stessa.

LE POLIZZE DELLE AZIENDE SANITARIE 4/4: In definitiva Aderire ad un contratto Aziendale spesso potrebbe significare per il Medico un risparmio in termini di premio. Tuttavia la polizza personale rimane l unica l vera garanzia di tranquillità per il Medico.

INTERAZIONE POLIZZE AZIENDA MEDICO: 3 IPOTESI 1. Ipotesi della coesistenza di entrambe ex art. 1910 c.c. (Coassicurazione Indiretta) 2. Ipotesi della coesistenza polizza Azienda (Primo Rischio) polizza personale (Secondo Rischio). 3. Ipotesi della coesistenza polizza Azienda (Primo Rischio) polizza personale (copertura Colpa Grave).

TUTELA LEGALE

POLIZZA DI TUTELA LEGALE: In tema di Tutela Legale le garanzie possono essere riassunte analizzando le seguenti coperture: 1. Libera scelta del Legale e del Consulente Tecnico. 2. Garanzia Penale e Contrattuale; 3. Garanzia Civile e Privacy;

PERCHE LA POLIZZA DI TUTELA LEGALE? PER UNA ATONOMA GESTIONE DELLA LITE Negli ultimi anni le Compagnie sempre più spesso evitano di intervenire in giudizio per non entrare in conflitto di interessi con il Medico che quindi si vede costretto ad intervenire con propri Legali e Consulenti. Da ciò si evince la necessità per ogni Medico di stipulare una polizza di Tutela Legale che sgravi lo stesso dalle spese che dovrebbe sopportare per la libera scelta di un proprio Legale o Consulente Tecnico.

LE PROPOSTE Polizze collettive - Tutela Legale - Colpa grave il FONDO

In assenza di accordi collettivi la gioia di una stabile copertura assicurativa rimarrà un utopia utopia

Grazie per l attenzione Avv. Giuseppe Doria Responsabile dell attività di intermediazione assicurativa n.iscr. R.U.I. A000000462