POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI



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POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

SCHEMATIZZAZIONE RICHIESTA DI OFFERTA Effetto contratto : ore 24,00 del 22.10.2012 Durata : decorrenza dalle ore 24:00 del 22.10.2012 e scadenza alle ore 24:00 del 31.12.2015 con possibilità di proroga alla scadenza, solamente dietro motivata richiesta scritta del contraente. Rateazione del premio : 22/10/2012 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015. Massimali RCT/O : 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per sinistro con il massimo di : 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per persona, con il massimo di : 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila) per cose od animali. Elemento Variabile : Retribuzioni annue lorde 3.500.000,00 Franchigia Frontale : 1.000,00

PREMESSA Le norme qui di seguito riportate annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza, che quindi devono intendersi abrogate e prive di effetto. La Compagnia risarcirà integralmente i terzi per l importo liquidato del danno senza tenere conto della franchigia frontale (ove prevista), impegnandosi a presentare all Ente il consumo dei sinistri aperti con cadenza trimestrale, unitamente alle note salienti di ogni sinistro quali: data di accadimento,richiedente, cenni sulla dinamica, posizione della Compagnia in merito alla responsabilità, conclusione commentata o apposizione di riserva commentata o quanto altro necessario per la migliore comprensione della pratica da parte dell Ente Contraente. Alla fine di ciascun semestre, la Compagnia presenterà il consuntivo dei sinistri risarciti e l importo da versare a titolo di rimborso franchigia, che verrà calcolato richiedendo l intero importo della franchigia per quei sinistri risarciti per una somma superiore alla stessa e l intero importo risarcito per quei sinistri di importo inferiore alla franchigia stessa.

DEFINIZIONI Ai seguenti termini, la Parti attribuiscono il significato qui precisato. - per Assicurazione: il contratto di assicurazione; - per Polizza: il documento che prova l'assicurazione; - per Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione; - per Assicurato: il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza; - per Compagnia : l'impresa assicuratrice; - per Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia; - per Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; - per Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro. - per Cose: sia gli oggetti materiali sia gli animali. - per Scoperto: la percentuale del danno che rimane a carico dell'assicurato; - per Franchigia: parte fissa del danno che rimane a carico dell'assicurato. - per Subappaltatore: La persona fisica o giuridica cui l assicurato ha ceduto a norma di legge l esecuzione di una parte dei lavori. - per Dipendenti: I prestatori d opera definiti dalle vigenti normative.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE La Compagnia sulla base delle condizioni di assicurazione della presente polizza si obbliga a tenere indenne l Ente, nei limiti dei massimali stabiliti, di tutto quanto questa, in conseguenza del fatto accaduto durante il periodo dell assicurazione, debba pagare a terzi in dipendenza della responsabilità civile derivante dall esercizio di attività o da competenze istituzionalmente previste ovvero trasferite o comunque consentite o delegate all Amministrazione stessa da leggi, regolamenti, atti amministrativi, dallo Statuto Comunale e comunque da atti, azioni od omissioni realizzati nell esercizio di funzioni o di servizi, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo : Proprietà, Esercizio, Manutenzione, Funzionamento di servizi di vigilanza, igiene sanitaria, consultori, acquedotti, opere assistenziali quali Comitati, Patronati, Assistentati Sociali, Enti Sportivi e/o Culturali e simili compresa l organizzazione di corsi di formazione/istruzione professionale, Igiene Urbana, Servizi Annonari, Servizi Cimiteriali, Istituti Scolastici, Asili, proprietà, manutenzione di piante, boschi, giardini, parchi pubblici compresi lavori di giardinaggio e/o potatura nonché l uso di anticrittogrammici e/o antiparassitari, pubblici mercati, uffici comunali, proprietà e/o conduzione di fabbricati ed impianti fissi destinati ai pubblici servizi e non compresi i danni dovuti all errato funzionamento di impianti semaforici in genere, nonchè tutto quanto inerente alla conduzione comunale, esercizio di scuole ed asili, proprietà e conduzione di colonie, soggiorni, palestre e campi sportivi, case di riposo, cinema, teatri, macelli, farmacie, scogliere, arenili, rivi o tratti di rivi, specchi d acqua, porti, darsene e simili, catenarie, strade, piazze, parcheggi, officine, depositi, terreni, ponti e canali, fabbricati e loro pertinenze ovunque ubicati, uso di cani, canili e servizio di accalappiacani Organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste convegni, riunioni, fiere compresi i fuochi pirotecnici, utilizzo di aeromobili, dalla proprietà e/o gestione di giochi vari per bambini sistemati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione. Rischi inerenti al servizio di nettezza urbana compreso raccolta, carico, scarico, di immondizie e/o rifiuti in genere la garanzia comprende inoltre: proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere; l attività di disinfezione e/o disinfestazione. Rischi inerenti alla proprietà ed alla manutenzione, erogazione relative agli impianti di distribuzione del gas metano e dell acqua, della rete fognaria e relativo impianto di depurazione e simili, comprese tubazioni ed attrezzature, nonché alla gestione dei relativi servizi di distribuzione, sia che vengano eseguiti in proprio dall Ente che affidati ad altri. Sono compresi inoltre i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i lavori di scavo, posa in opera di impianti e/o tubature in genere. Sono compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata. Sono compresi danni da spargimento di acqua e danni provocati dalla rete fognaria a seguito di rotture accidentali di condutture. La garanzia vale per i rischi derivanti all Ente nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di impianti sportivi con accesso al pubblico di grandi e piccole dimensioni, impianti ricreativi ovunque e comunque posti, compresi i servizi e le dipendenze, sia per i rischi derivanti dall esercizio totale e/o parziale e dall organizzazione operativa degli stessi sia derivanti dall organizzazione di corsi e svolgimento di attività e manifestazioni che siano svolte nel loro ambito. Si intendono comunque comprese tutte le attività e/o competenze esplicate a nuovo, la cui gravosità non è stata computata al momento della stipula del contratto; a questo proposito, solo se tali attività e/o competenze vengano poste in essere, alla scadenza di ogni annualità assicurativa l'ente Contraente ne darà comunicazione alla Compagnia. In quest ultima ipotesi, la Compagnia concorderà con l'ente Contraente le eventuali modificazioni alle condizioni contrattuali ed eventualmente al premio convenuto. Contestualmente all'emissione dell'atto di variazione delle condizioni contrattuali, l'ente Contraente è tenuto a regolare il conguaglio del premio relativo all'inclusione dei nuovi rischi dalla entrata in vigore della norma che modifica le competenze dell'assicurato alle condizioni concordate di premio e comunque non superiori alle tariffe vigenti. La garanzia comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite: persone a rapporto convenzionale, Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a progetto, incaricati occasionali vari, guardie ecologiche e le persone in genere di cui l Assicurato si avvale per lo svolgimento della propria attività; convenzioni con Associazioni Volontaristiche; borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico di perfezionamento professionale;

appartenenti ad associazioni di volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie; proprietà agricole, per la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione delle stesse. L assicurazione si estende ai prestatori d opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate; tali prestatori d opera sono quindi equiparati ai dipendenti dell Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell Assicurato. E comunque garantita l azione di rivalsa esperita dall INPS e/o dall INAIL ai sensi dell art. 1916 C.C.. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/compensi versati dall Assicurato per tali prestatori d opera vengano comunicati alla Compagnia ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versato al personale dell Assicurato. L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Ente ed ai dipendenti responsabili dalla violazione delle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e D. Lgs 196/03 e loro successive modifiche ed integrazioni. La garanzia è operante per danni provocati da non dipendenti i quali sono quindi considerati assicurati a tutti gli effetti quando eseguono lavori e incarichi coperti dalla presente assicurazione; le garanzie di polizza sono operanti anche per lavori di ristrutturazione, interventi di manutenzione e di costruzione edile, effettuati dall Ente con personale non dipendente. Sono compresi i danni cagionati e/o subiti dalle persone che effettuano i lavori.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.) Art. 2 - Altre assicurazioni. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate. Art. 3 - Forma delle comunicazioni del Contraente. Tutte le comunicazioni, devono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o posta elettronica all'agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Direzione della Compagnia. Art. 4 - Variazione del rischio. Qualora, nel corso del contratto si verifichino variazioni che modifichino il rischio, il Contraente deve darne comunicazione alla Compagnia. Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione, devono essere provate per iscritto. Art. 6 - Aggravamento del rischio. Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti, o non accettati dalla Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.). Art. 7 - Diminuzione del rischio. Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 8 - Dichiarazioni inesatte del Contraente. Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in assenza di dolo e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Compagnia il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva. Art. 9 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro. a) In caso di sinistro di responsabilità civile verso terzi, il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 30 giorni da quando l ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria avanzata dai danneggiati o dai loro aventi causa. Nei casi di particolare gravità, il Contraente è tenuto a darne notizia nel più breve tempo possibile; b) Nei riguardi dell'assicurazione di responsabilità civile verso i propri prestatori di lavoro, il Contraente deve fare denuncia alla Compagnia soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria a norma della Legge Infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro trenta giorni da quello in cui l ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ha avuto conoscenza dell'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale deve darne avviso agli Assicuratori appena ne abbia notizia. Del pari, deve dare comunicazione agli Assicuratori di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi causa nonchè dall'istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. c) Analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Art. 10 - Durata del contratto. Il presente contratto si intende stipulato per la durata di anni 3 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle Parti. Resta comunque inteso che, per esigenze impreviste del Contraente, e se compatibile con la normativa vigente, la Parti potranno negoziare una proroga del contratto. Art. 10/bis Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo la Compagnia ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall una all altra Parte, con preavviso di 120 giorni. Il recesso avrà efficacia alla scadenza annuale del contratto successiva ai 120 giorni di preavviso. Resta inteso che, in caso di recesso della Compagnia o del Contraente dal presente contratto, tale recesso si intenderà esteso a tutti i contratti in corso con la Compagnia aggiudicati a fronte del medesimo lotto, fermi i termini di preavviso di cui al 1 capoverso del presente articolo. Art. 11 Pagamento del premio e decorrenza garanzia L assicurazione ha effetto dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza. I premi o le rate di premio devono essere pagati, anche tramite il Broker, all Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, oppure alla Compagnia entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto o dalle successive scadenze. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi entro i termini convenuti, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno stabilito e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Art. 12- Oneri fiscali. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, sono a carico dell'assicurato. Art. 13 - Foro competente. Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro quello di competenza del Contraente. Art. 14 Broker incaricato. Applicabile qualora sia stato rilasciato o venga rilasciato incarico di brokeraggio assicurativo ed entro i limiti di validità dello stesso. Alla Società di Brokeraggio indicata dal Contraente è stata affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo ai sensi dell art. 109, comma 2 lettera b), del d. Lgs. 209/2005. La Società riconosce pertanto che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal suddetto Broker. Art. 15 - Rinvio alle norme di legge. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge interne e comunitarie. Art. 16 Clausola Risolutiva espressa La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo gara (CIG). Qualora la società non assolva agli obblighi previsti dall art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI Art. 17- Oggetto dell'assicurazione. A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi verificatosi in relazione: 1) ai rischi derivanti dall'attività per la quale è stipulata l'assicurazione, comprese le attività accessorie, complementari e sussidiarie di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa od eccettuata, e ovunque realizzate nell ambito della validità territoriale della polizza; 2) alla qualità di proprietario, comodatario, locatario o detentore a qualsiasi titolo di fabbricati e dei relativi impianti fissi nonchè di beni immobili in genere, nei quali l'attività si svolge. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI - I.N.A.I.L. (R.C.O.). La Compagnia si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 per gli infortuni (incluse le malattie professionali, nei termini di cui al punto G) delle Clausole e Condizioni Particolari, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione o dai lavoratori parasubordinati di cui all art. 5 del D.Lgs.vo del 23.2.2000, n. 38 e s.m.i. La Compagnia quindi si obbliga a rifondere al Contraente le somme richieste dall'i.n.a.i.l. a titolo di regresso nonchè gli importi richiesti a titolo di maggior danno patrimoniale dall'infortunato e/o aventi diritto, per evento di morte o per capitalizzazione di postumi invalidanti; 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonchè del D.Lgs.vo del 23.2.2000. n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (incluse le malattie professionali); L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, il Contraente sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovute ad errata interpretazione delle norme riguardanti l'obbligatorietà di iscrizione all'i.n.a.i.l. di determinate categorie di dipendenti e semprechè il Contraente dimostri che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente medesimo. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall' I.N.P.S. esperite ai sensi dell'alt. 14 delle Legge n. 222. o da Enti similari. C) RESPONSABILITA CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI E NON DELL ASSICURATO La garanzia comprende la Responsabilità Civile personale di Amministratori, Consiglieri e Rappresentanti dell Ente, di ciascun dipendente dell Assicurato, appartenente alle categorie tutte, nonché di altro personale non dipendente per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati: a) alle persone considerate terzi, in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale pattuito in polizza; b) agli altri dipendenti dell Assicurato, regolarmente assicurati ai sensi del D.P.R. 30/6/65 N. 1124, ( escluse le malattie professionali ) dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del massimale pattuito per la R.C.O.. La presente garanzia viene prestata nei limiti dei massimali di risarcimento stabiliti per la garanzia R.C.O.

D) RESPONSABILITA CIVILE VERSO DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.I.) La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale interessi, e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò semprechè sia operante la garanzia R.C.O. e nell ambito dei massimali ivi previsti. Art. 18 - Persone considerate terzi Tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto al Contraente, con esclusione del legale rappresentante (tranne che per le lesioni corporali). Non sono considerati terzi i dipendenti del Contraente quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione di R.C.O. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi quando, quali cittadini, fruiscono delle prestazioni e dei servizi erogati dall'assicurato. Art. 19 - Estensione territoriale. L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel Mondo intero. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero. Art. 20 - Rischi esclusi dall'assicurazione. L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni: a) derivanti dai rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del titolo X D.Lgs. 209/05 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione, con esclusione comunque dei danni derivanti da navigazione di natanti a motore ed impiego di aeromobili; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età; c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori; d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo; salvo quanto diversamente previsto in polizza, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; e) da furto; f) alle cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute, salvo quanto diversamente previsto in polizza. g) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonchè i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anzichè del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico; h) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; i) da detenzione o impiego di esplosivi; l) necessari, intendendosi per tali i danni che inevitabilmente si producono nell attività strumentale all esecuzione delle opere e lavori e richiedono, di norma, il ripristino di parti dell opera o delle parti adiacenti; m) conseguenti a provvedimenti amministrativi annullati dal giudice amministrativo, salvo che per i danni materiali e corporali cagionati a terzi, agli stessi direttamente conseguenti; n) patrimoniali puri per importi eccedenti Euro 50.000,00 per ogni annualità assicurativa (intendendosi per tali i danni che si verificano in assenza di qualunque danno corporale o materiale a terzi); o) conseguenti a responsabilità civile derivante dall inadempimento di obbligazioni contrattuali, salvo che gli stessi non derivino da fatti che siano anche fonte di responsabilità extra contrattuale; derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative per le quali è vietata l assicurazione ai sensi dell'art. 12 "Operazioni vietate", comma 1, del D. Lgs. 209/2005. L'assicurazione R.C.T e R.C.O. non comprende i danni: q) estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;

r) conseguenti a guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè gli incidenti dovuti ad ordigni di guerra; s) provocati da campi elettromagnetici o da Organismi Geneticamente Modificati (O.G.M.); t) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). Art. 21- Regolazione premio. Il premio viene anticipato in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio apposto nell'allegato alla polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine dell'anno assicurativo, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia, i dati necessari per la regolazione del premio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Compagnia deve fissargli, mediante un atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa sino alle ore 24,00 del giorno in cui l Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia deve fissargli lo stesso termine non inferiore a 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Compagnia stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire chiarimenti e le documentazioni necessarie. Art. 22- Gestione delle vertenze di danno -Spese legali. La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze di danno tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese eccedenti vengono ripartite fra la Compagnia ed il Contraente in proporzione al rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. La Compagnia, cui gli atti introduttivi del giudizio o copia degli stessi siano stati tempestivamente inviati dal Contraente, qualora intenda rifiutare la gestione processuale contestando l operatività della copertura assicurativa, si impegna a darne comunicazione scritta motivata al Contraente stesso tramite fax o raccomandata a mano almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di legge per la costituzione in giudizio, al fine di evitare decadenze processuali. Art. 23 - Obbligo della Compagnia di fornire annualmente i dati afferenti l'andamento del rischio. La Compagnia si obbliga a fornire dettagliato resoconto riguardo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, con le modalità indicate in premessa o a semplice richiesta del Contraente e/o del Broker entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa. Art. 24 Coassicurazione. Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Compagnie Coassicuratrici, la sottoscritta Compagnia Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Compagnie Coassicuratrici, in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Compagnia Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Compagnia Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e

notificazioni di carattere processuale. La Compagnia Delegataria è incaricata dalle Compagnie Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la gestione processuale dei sinistri, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Compagnie Coassicuratrici

CLAUSOLE E CONDIZIONI PARTICOLARI Anche in deroga ad altre diverse pattuizioni del presente contratto, le garanzie di polizza si intendono estese alla copertura di quanto di seguito elencato: A) Attività complementari. La garanzia prestata con la presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante all'assicurato per i rischi derivanti da: 1. Esposizioni in genere. Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands. 2. Cartelli pubblicitari, insegne striscioni. Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari e/o informativi e/o elettorali, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati. 3. Mensa aziendale. Gestione delle mense, dei bar aziendali e di punti di ristoro. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi. 4. Servizio di vigilanza. Anche effettuato con guardie armate e con cani. 5. Distributori automatici di bevande e simili. Proprietà e gestione, nell'ambito dell'ente, di distributori automatici di bevande e simili, nonchè dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi. 6. Trasporto e consegna di merci. Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci, e materiali comprese le operazioni di carico e scarico, con esclusione dei danni cagionati ai beni trasportati. Squadre antincendio. Attività delle squadre antincendio organizzate e composte da Dipendenti dell'assicurato ove si verifichi l'esistenza del servizio. Volontari. Attività dei cittadini che prestano lavoro a titolo gratuito, anche non partecipanti in associazioni di volontariato, per la realizzazione di opere o interventi manutentori su beni di uso collettivo per responsabilità non coperta da apposita polizza stipulata dalle Associazioni, ivi inclusi i volontari partecipanti ad attività di prevenzione ed estinzione di incendi. 9. Magazzini, uffici e depositi. Esercizio di magazzini, uffici e depositi, purchè inerenti all'attività dichiarata in polizza. 10. Visite e corsi di istruzione. Attività che si svolgono all'interno dei locali dell'ente per l organizzazione, gestione di corsi di istruzione, formazione, aggiornamento e/o borse di studio. I partecipanti sono considerati terzi. 11. Organizzazioni varie. Organizzazione e partecipazione di e a convegni, congressi, corsi e simili, fiere, mostre, mercati, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre ed eventi analoghi effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto; proprietà o esercizio di giostre, scivoli, altalene, giochi vari e similari, sistemati in giardini, parchi ed ovunque trovino adeguata sistemazione. 12. Manifestazioni. In particolare la garanzia opera per ogni tipo di manifestazione organizzata dal Comune, anche in collaborazione e/o patrocinio con Enti ed Associazioni pubbliche o private, svolte all interno di sedi comunali o di terzi, ovvero all aperto, per cause che abbiano attinenza con le manifestazioni stesse. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante al Comune nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi. La garanzia comprende i danni a: artisti e/o protagonisti strumenti musicali ed attrezzature.

13. Alberi, cancelli, recinzioni. L'assicurazione comprende il rischio connesso all'esistenza di recinzioni, sistemi di chiusura e cancelli, anche automatici, di giardini o parchi con relative recinzioni e cancellate, anche automatiche, nonchè alberi in genere compresi i lavori di giardinaggio e potatura; è compreso l uso di anticrittogamici e/o antiparassitari, quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, dei giardini e dei parchi pubblici, fermo restando escluso il danno da inquinamento 14. Servizi socio-sanitari. Responsabilità dell'esercizio di ambulatori medici, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, purchè in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività a cui sono preposti. 15. Uso di biciclette sia di proprietà dell Ente che di terzi. 16. Animali. La garanzia comprende il rischio derivante dalla proprietà ed uso di cani e di altri animali e dalla gestione di canili; è compresa in garanzia la responsabilità civile dell Ente inerente al trasferimento di animali effettuati anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. In caso di animali adibiti al traino di veicoli in genere, la garanzia comprende i danni subiti dalle persone trasportate, quelli cagionati dal mezzo trainato e quelli causati dalla merce trasportata; sono esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono. Sono esclusi altresì i danni ad animali sottoposti a monta, nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio. 17. Scuole, asili nido, corsi di istruzione professionale. La garanzia copre tutte le attività di istruzione, formazione professionale nonché asili nido e scuole materne ed è compresa in garanzia la responsabilità civile personale del personale direttivo, docente e non docente e degli organi collegiali degli istituti, considerando terzi gli alunni / allievi / partecipanti, di cui è garantita la responsabilità civile personale per i danni eventualmente cagionati fra di loro ed a terzi, compreso il personale docente, non docente e gli organi collegiali, sia nell ambito dell attività prescolastica, interscolastica ed extrascolastica, culturale, sportiva e ricreativa, comprese le gite e le visite organizzate, semprechè tutto sia autorizzato dagli organi competenti, compresi i viaggi e spostamenti da e per succursali e sedi di esercizio dell attività e/o viceversa. La garanzia è valida anche per attività parascolastiche; è quindi compresa la R.C. degli alunni/allievi/partecipanti e sono compresi i danni cagionati ai docenti o altro personale direttivo o amministrativo ed a tutti coloro che operano nelle scuole comunali, asili nido, scuole materne, istituti di formazione professionale; nei rischi coperti rientrano anche quelli dipendenti o comunque connessi alle attività sportive in palestre, piscine, campi anche non dell Ente, svolte anche soltanto con consenso implicito dell Ente e/o dei suoi dipendenti e collaboratori anche occasionali, nonché i rischi comunque connessi a passeggiate e/o gite e/o visite a musei, caserme, stabilimenti, pubblici esercizi e quant altro (anche se con inizio, svolgimento o protrazione fuori dal consueto orario normale di esercizio dell attività assicurata ) a lavori di gruppo fuori e dentro la scuola, con la presenza di più classi e di tutti o parte dei collaboratori comunali. B) Lavori presso terzi. La garanzia comprende i danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzioni di lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di 250.000,00 per annualità assicurativa. L Assicurazione è estesa ai danni arrecati a terzi durante le operazioni di collaudo e i Lavori di riparazione e/o manutenzione effettuati dall Assicurato nell ambito di Impresa presso terzi. C) Committenza lavori e servizi. Premesso che il Contraente appalta e/o subappalta parte dei lavori, resta stabilito che: a) è assicurata la responsabilità che, a qualunque titolo, ricada sul Contraente per danni cagionati a terzi dalle Ditte appaltatrici e/o subappaltatrici mentre eseguono i lavori; b) sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento ne derivi responsabilità a carico del Contraente. D) Danni a veicoli di dipendenti e di terzi. La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati alle autovetture e motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente. E) Committenza auto. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A., o a lui locati nonchè all'uso di autovetture noleggiate con o senza autista.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. F) Circolazione di mezzi. La garanzia è estesa alla responsabilità derivante dalla circolazione, per l esplicazione delle loro attività per ordine e conto dell Ente, di veicoli anche a motore, di muletti, macchine semoventi, gru e bracci caricatori su autocarri, dall'uso di macchinari ed impianti condotti od azionati anche da persona non abilitata o inferiore ad anni 16, salvo che i mezzi non siano soggetti all assicurazione obbligatoria. G) Malattie professionali per cause di servizio. L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO/RCI) di cui all'art. 16 delle "Norme che regolano l'assicurazione" è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'inail o riconosciute come professionali (o dovute a causa di servizio) dalla magistratura, con esclusione comunque di silicosi ed asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Compagnia: per più danni anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità dell'assicurazione, originati dal medesimo tipo di malattia professionale; per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia non vale: per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. H) Fabbricati. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o uso/conduzione dei fabbricati a qualunque titolo e destinazione siano adibiti, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e cancelli anche telecomandati, scale mobili e simili. L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura. L'assicurazione comprende i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione eseguiti in economia dal Contraente restando inteso che, qualora gli stessi fossero affidati a terzi, la garanzia opera per quanto imputabile all'assicurato nella sua qualità di committente. La garanzia comprende i danni causati da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti/condutture. La garanzia non comprende i danni derivanti: da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione. I) Danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di 250.000,00 per annualità assicurativa. L) Cose di Terzi a qualsiasi titolo detenute. La garanzia comprende i danni arrecati alle cose che il Contraente abbia in consegna, custodia, detenga, disponga a qualsiasi titolo o destinazione esclusi i beni strumentali impiegati nelle attività produttive ed esclusi altresì i danni causati da furto e incendio. La presente garanzia è prestata con la normativa ed i massimali della sezione R.C.T. fino alla concorrenza di 250.000,00 per sinistro e per periodo annuo assicurativo. M) Cose di Terzi sollevate, traslate ecc. La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile del Contraente per danni a cose di Terzi, sollevate, caricate, scaricate, traslate, causati sia da fatto del Contraente e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati. La garanzia è prestata con il massimo risarcimento di 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

N) Veicoli sotto carico e scarico. La garanzia della presente polizza comprende la Responsabilità Civile derivante al Contraente da danni arrecati a mezzi di trasporto qualsivoglia, sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. O) Danni da cedimento o franamento del terreno. La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di 250.000,00 per sinistro. P) Danni da interruzione di attività. La garanzia comprende i danni da mancato avvio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi della Polizza. La garanzia comprende i danni subiti da altri Enti pubblici, erogatori di servizi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività. Questa estensione di garanzia è prestata con il massimo di 1.500.000, 00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso della stessa annualità assicurativa. Q) Esonero denuncia posizioni Inail. Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'inail, fermo l'obbligo, in sede di regolazione di premio, di denunciare tutte le retribuzioni erogate. R) Diritto di surrogazione. La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa verso i responsabili del sinistro se gli stessi risultino assicurati con la presente polizza, a meno che tale diritto non venga esercitato dal Contraente. S) Inquinamento accidentale. Si conviene tra le Parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. T) Manutenzione di fabbricati ed impianti. Le garanzie sono estese alla Responsabilità Civile derivante dai lavori di pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati ed impianti e dalla gestione e manutenzione degli impianti idrici e di riscaldamento, effettuati in proprio o ceduti in appalto; nel caso che tali lavori siano ceduti in appalto, la R.C. derivante all Assicurato deve intendersi compresa in polizza quale committente dei lavori. U) Lesioni personali a non dipendenti che lavorano manualmente come tecnici. La garanzia comprende le lesioni corporali subite da tecnici appartenenti ad altri Enti pubblici o privati, mentre svolgono attività manuale negli ambienti di lavoro dell Assicurato. V) Prove ed esami per l assunzione di personale. Premesso che l Assicurato al fine di assumere il personale occorrente per la propria attività può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia della presente polizza comprende la R.C.T. derivante all Assicurato per danni cagionati o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali. W) Rimozione di veicoli. Premesso che l Assicurato ha dato in appalto il servizio di rimozione di veicoli, la garanzia comprende, per operazioni occasionalmente effettuate dall Assicurato, i danni ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati, a seguito di caduta, sganciamento, collisione o uscita di strada. La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall Assicurato in apposite aree. La garanzia si intende prestata con il massimo risarcimento 50.000,00 per annualità assicurativa. Z) Aree custodia veicoli La garanzia è estesa alla Responsabilità Civile derivante all Assicurato per danni, ivi compresi quelli da furto, cagionati ai veicoli di terzi in sua consegna o custodia, a seguito di sequestro, rimozione forzata o coatta nell ambito di apposite aree dallo stesso gestite. La garanzia si intende prestata con il massimo risarcimento 50.000,00 per annualità assicurativa.

Z1) Danni da incendio La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma, con un limite di risarcimento di Euro 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con analoga garanzia, la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con detta polizza incendio. Z2) Danni a cose trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori L assicurazione comprende i danni alle cose di terzi trovatisi nell ambito di esecuzione dei lavori. La garanzia è prestata nei limiti del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di 250.000,00 per anno assicurativo.