La svolta della RC Auto: quali prospettive di business



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10 Convegno R.I.B. La svolta della RC Auto: quali prospettive di business The change in Motor Liability Insurance: the business perspective St. Jean Cap Ferrat - 7/8/9 Novembre 2003

10 Convegno R.I.B. La svolta della RC Auto: quali prospettive di business The change in Motor Liability Insurance: the business perspective St. Jean Cap Ferrat - 7/8/9 Novembre 2003

S OMMARIO R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano Sig. Franco Curioni Introduzione ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Roma Sig. Lorenzo Foglia Trasparenza e tutela del consumatore nell assicurazione obbligatoria RC Auto: il ruolo della Vigilanza Secura Belgian Re, Brussels Dott. Marco Sordoni Stop Loss per la frequenza - Possibile soluzione all innalzamento della priorità RC Auto RasService scpa, Milano Dott. Marco Marello La gestione delle lesioni dell Assicurato attraverso la C.I.D.: opportunità dell estensione ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, Milano Dott. Marco Fusciani Assicurazione e prevenzione degli incidenti stradali R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano Sig. Emilio Pasanisi Il mercato riassicurativo: dall esperienza del passato una soluzione per il futuro? Assicurazioni Generali S.p.A., Mogliano Veneto Rag. Adrian Bruno Trevisan RC Auto: rischi aggravati e obbligo a contrarre IRSA Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni, Milano Dott. Enea Dallaglio RC Auto: i fattori critici per la redditività del business. Una panoramica sui mercati Europei. UNIPOL Assicurazioni S.p.A., Bologna Avv. Carmelo De Marco RC Auto: un male incurabile? Altroconsumo, Milano Avv. Paolo Martinello RC Auto e interessi dei Consumatori: mercato trasparente e concorrenziale, informazione e libertà di scelta, riduzione del contenzioso, riforme del settore Genertel S.p.A., Trieste Dott. Leonardo Felician Prospettive di crescita delle Compagnie dirette e loro ruolo nell evoluzione del mercato Studio Legale Morganti - Associazione Professionale, Roma Avv. David Morganti Legge istitutiva della banca dati sinistri (L. n. 137/2000) e disposizioni per le Imprese di Assicurazione R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A., Milano Sig. Franco Curioni Chiusura dei lavori 10 Convegno R.I.B. - 3

INTRODUZIONE Sig. Franco Curioni R.I.B. Reinsurance International Brokers S.p.A. - Milano Buon giorno a tutti! Conosco da anni molti di voi presenti e vedo con piacere persone nuove che sarò lieto di conoscere personalmente nei prossimi giorni. L evento odierno assume per me un significato un po particolare e rappresenta un primo punto d arrivo. Siamo infatti arrivati al nostro decennale e saluto con grande piacere gli amici che erano con noi nel primo incontro del 1994. Se torno con la mente a questo decennio mi sorgono spontanee due riflessioni. La prima, se me la concedete, è un po autobiografica e mi evoca l immagine di una cavalcata impetuosa ed entusiasmante che ci ha portato in un tempo così breve a conseguire posizioni di leadership nel mercato italiano. La seconda mi sembra più oggettiva e mi fa constatare l estrema velocità con la quale il mercato dell intermediazione riassicurativa si sia trasformato. Quello che prima era una sorta di club un po elitario e riservato, nel quale i mutamenti erano assai lenti, è diventato un mercato molto più professionale e competitivo. Siamo orgogliosi di occupare una posizione di rilievo in questo mercato rinnovato e se ci siamo riusciti lo dobbiamo essenzialmente ad una gran voglia di lavorare, ad un entusiasmo inalterato negli anni, ed al mantenimento di una giusta dose di modestia e buon senso. Il nuovo impegno, al quale la RIB dedicherà tutte le sue forze è quello di lavorare per arrivare almeno al ventennale di questa manifestazione. Venendo al tema di oggi, che come è noto a voi tutti, occupa in maniera preponderante le pagine dei giornali, vorrei premettere che non sono un grande conoscitore della Rc Auto, ma sono convinto che tutti gli esperti che sono stati chiamati a trattarlo lo faranno con rigore e competenza. Ci auguriamo che tutti gli aspetti del lavoro diretto ed indiretto, nonché le problematiche di tipo normativo e strutturale, saranno esaminati in profondità così da aumentare le conoscenze di noi tutti. Augurandovi buon lavoro affido la conduzione dei lavori a Fausto Panzeri che inviterà a parlare il primo ospite. 10 Convegno R.I.B. - 5

TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO: IL RUOLO DELLA VIGILANZA Dott. Lorenzo Foglia ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, Roma Il mercato assicurativo italiano deve confrontarsi con una nuova realtà caratterizzata dalla centralità della figura del consumatore. La piena libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, la diffusione di modalità di vendita alternative dei prodotti, le pressioni della concorrenza, i diversi interventi legislativi in materia, più in generale il processo di modernizzazione e di globalizzazione da tempo in atto anche nel settore assicurativo impongono il confronto con il riconoscimento di diritti ed interessi individuali e collettivi dei consumatori. Ambedue, consumatore ed impresa sono chiamati ad un approccio nuovo con il mercato. Non appare più rinviabile un vero e proprio aggiornamento della cultura dei rapporti tra impresa di assicurazione ed utente, improntata finalmente ai principi della chiarezza, della completezza informativa e della trasparenza che debbono caratterizzare il rapporto durante tutto il suo iter, dalla fase assuntiva a quella della liquidazione del danno. Tale processo evolutivo si impone con particolare forza nel settore di grande rilevanza sociale dell assicurazione obbligatoria della RC Auto, settore nel quale le risposte del mercato si misurano con i bisogni e le aspettative di milioni di persone. E questo un comparto rispetto al quale il consumatore ha oggi elevati standard di aspettative sia in termini di prezzo e di servizio offerto sia di adeguatezza del prodotto ai propri bisogni. E un comparto rispetto al quale sono fin troppo note le polemiche, anche accese, che hanno agitato il dibattito negli ultimi anni. La liberalizzazione tariffaria impostasi a livello comunitario e la concorrenza tra operatori (che, occorre sottolineare, non ha ancora prodotto tutti gli auspicati effetti positivi) fa si che il consumatore possa scegliere i prezzi più convenienti a parità di garanzie offerte. Dall altro lato anche lo stesso consumatore non può essere più quello del mercato amministrato, protetto dal controllo materiale e da un sistema di prezzi predeterminati. Il consumatore è esposto a nuovi rischi derivanti in particolare da una non sufficiente informazione sulle condizioni tariffarie e sui contenuti contrattuali. Tale maggiore esposizione del consumatore determina dunque una più ampia responsabilità nella scelta del prodotto assicurativo e, parallelamente, una accresciuta esigenza di informazione e di conoscenza. Anche attraverso una sua diretta attivazione. Il consumatore, sottratto finalmente da quella zona d ombra che lo vedeva soggetto passivo esposto al potere del contraente più forte, deve dunque attivarsi ma deve anche essere messo nella condizione obiettiva di poterlo fare e soprattutto di poterlo fare con relativa, ragionevole facilità. E questo un tema essenziale sul quale certamente si impernia il nuovo rapporto cliente-impresa e rispetto al quale tutti i soggetti coinvolti (Assicuratori, Governo, Vigilanza) devono compiere ogni sforzo possibile per contribuire ad attenuare le asimmetrie informative che hanno caratterizzato il rapporto. E su questa direttrice che si sono inseriti i recenti interventi legislativi in materia di assicurazioni obbligatoria per la RC Auto così come le conseguenti determinazioni dell Istituto di Vigilanza. Prima di procedere all esame dei suddetti interventi pare tuttavia opportuno fornire un quadro sintetico di quanto è stato fatto in passato in una materia tanto delicata sulla quale si è concentrata in modo particolare l attenzione dell Istituto. Le linee di intervento della vigilanza sono infatti tese da tempo a ristabilire accettabili equilibri interni di informazione e trasparenza garantendo l esigenza conoscitiva dell utenza sia nella fase precontrattuale così da consentire al consumatore una scelta più oculata e consapevole del prodotto sia nella fase di svolgimento del rapporto assicurativo, assicurando la effettiva conoscenza degli aumenti di premio e delle altre variazioni contrattuali. In particolare, in tema di informativa precontrattuale l Istituto partendo dal dato normativo (art. 123 del D.Lgs. 175/95 attuativo della Direttiva danni 49/92 CEE) che ricollega una giuridica rilevanza all interesse del contraente a ricevere una informativa precontrattuale a carattere generale ha, con la circolare n. 303 del 2 giugno 1997, ampliato il contenuto informativo dell obbligo di legge prevedendo che l assicuratore in una apposita nota informativa comunichi al contraente informazioni aggiuntive ritenute particolarmente rilevanti per il contraente in fun- 10 Convegno R.I.B. - 7

TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO: IL RUOLO DELLA VIGILANZA zione del soddisfacimento di esigenze di conoscibilità e confrontabilità dei prodotti assicurativi offerti sul mercato. Tali informazioni aggiuntive (con la sola eccezione di quella relativa al termine di prescrizione che riguarda tutti i contratti di assicurazione contro i danni) concernono in prevalenza l assicurazione obbligatoria RC Auto. Si tratta di informazioni la cui rilevanza per l assicurato è stata colta dall ISVAP anche dall esame delle segnalazioni ricevute dall utenza: durata del contratto, clausole di esclusione delle garanzie assicurative e rivalsa nei confronti dell assicurato, attestazione dello stato del rischio, comportamento da tenere in caso di sinistro, informazioni relative all esercizio del diritto al risarcimento, termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ecc.. Quanto alla forma l Istituto ha specificato che la nota informativa dovrà essere redatta in modo da risultare comprensibile per il contraente e certa nel suo significato e deve essere sottoscritta per presa visione dall assicurando prima di stipulare il contratto. L informativa precontrattuale, arricchita di contenuti ulteriori rispetto a quelli minimi di legge, può rappresentare un utile momento di avvicinamento dell assicurato e, in particolare, dell intermediario che è chiamato a proporre il prodotto assicurativo più adatto ai reali bisogni dell assicurato così da aumentare la fiducia dei consumatori nell affidabilità e qualità dei servizi assicurativi loro proposti. Sempre in tema di trasparenza è stata sottolineata con la circolare n. 260/95 la necessità che sia data sufficiente visibilità, nel testo delle polizze RC Auto, alle condizioni contrattuali che prevedono clausole di esclusione e rivalsa nei confronti del conducente e del proprietario qualora il sinistro sia attribuibile alla responsabilità di soggetto in stato di alterazione psicofisica derivante dall uso di alcol o di sostanze assimilate potendo tale circostanza determinare un possibile e grave coinvolgimento patrimoniale del responsabile di quanto l assicuratore ha risarcito al terzo danneggiato. E stata in proposito ribadita la necessità che le suddette clausole di esclusione e rivalsa vengano tipograficamente evidenziate nel contratto così da renderle effettivamente conoscibili da parte dell assicurato. L Istituto ha avuto modo di verificare nel corso del tempo che un elemento ricorrente delle lamentele da parte dei consumatori è rappresentato dalla richiesta di maggiore informazione. Certo è che il rafforzamento della comunicazione diretta con l utente, sia esso assicurato o danneggiato, eviterebbe senz altro molte occasioni di litigiosità e malcontento. Sulla base di tale constatazione l Istituto, con la circolare n. 318/98, ha invitato le imprese a fornire in ogni caso risposte dirette e motivate alle lamentele dei consumatori. Da una recente indagine è emerso che in alcuni Paesi europei esiste presso ciascuna impresa un ufficio deputato alla trattazione dei reclami, ufficio che, curando istituzionalmente i rapporti tra impresa a reclamante, acquisisce la funzione di intermediario obiettivo tra le parti. Si ritiene necessario che anche il mercato sviluppi maggiormente tali servizi peraltro già in essere presso le imprese più sensibili, così da migliorare anche attraverso tale strada i rapporti con l utenza. Sempre in tale ambito l Istituto guarda con particolare favore ogni iniziativa in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie assicurative anche sulla base delle indicazioni comunitarie che, sul tema, sono chiare. Il Piano d azione per la politica dei consumatori 1999/2000 predisposto dalla Commissione Europea e la decisione n. 289/99 CE sono imperniate sull esigenza deflattiva del contenzioso giudiziario a favore di una più rapida ed economica soluzione stragiudiziale delle controversie anche attraverso la realizzazione di misure a sostegno di un informativa ai consumatori sulla esistenza di soluzioni alternative di risoluzione dei conflitti legati al consumo nonché attraverso l incentivazione di prodotti e servizi finalizzati alla migliore soluzione delle controversie giudiziali e stragiudiziali. I lavori della C.E. in vista di una 5ª Direttiva auto tendono inoltre a realizzare più elevati standard di protezione del consumatore attraverso la ricerca di strumenti di accelerazione della liquidazione dei sinistri. Da un indagine condotta dall Istituto è emerso che in quasi tutti i Paesi della Comunità esistono da tempo procedure ed organismi deputati, sia pure con caratteristiche diverse, alla risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia assicurativa. Da segnalare al riguardo le positive esperienze rappresentate dalla decisione di alcuni mercati finanziari, come quello bancario, di mettere a disposizione della clientela strutture per la soluzione stragiudiziale delle controversie con il consumatore. Anche in materia di trasparenza dei contenuti contrattuali e di abusività delle clausole molto è stato fatto, nonostante, come noto, la legge non attribuisce poteri diretti all ISVAP in materia di vessatorietà delle clausole contrattuali di cui all art. 1469 bis cod. civ.. 8-10 Convegno R.I.B.

L evoluzione normativa a livello comunitario ha contribuito in modo decisivo all affermazione della figura di un consumatore informato e tutelato. Un parere del Comitato economico e sociale ha rilevato, lo scorso anno, l importanza delle iniziative dei singoli Stati membri in materia di informativa e trasparenza contrattuale e di eliminazione di clausole e comportamenti abusivi. E stata al riguardo in più occasioni sottolineata la necessità che il linguaggio dei contratti sia quanto più possibile chiaro e semplice, così da assicurare la effettiva conoscibilità e comprensione da parte della massa degli utenti. L Istituto vigila con attenzione sull evoluzione del mercato verso la correzione di contenuti contrattuali vessatori e di comportamenti o prassi inique dando indicazioni sulla necessità di superare squilibri tra le prestazioni contrattuali. In particolare l Istituto ha avuto modo di appurare nel corso del tempo che la comunicazione da parte dell assicuratore degli aumenti del premio RC Auto alla scadenza annuale del contratto costituisce occasione di conflitto e malcontento da parte dell utenza. In proposito è da precisare che buona parte delle imprese prevedono la proroga tacita del contratto e, circa il meccanismo di modifica del premio, la comunicazione al domicilio dell assicurato dell aumento applicato entro un dato termine. Se l assicurato non intende accettare l aumento dovrà comunicare per iscritto il proprio diniego all assicuratore. L Istituto, considerato il rilevante numero di segnalazioni di assicurati che, pur in assenza della prevista comunicazione, si erano visti applicare l aumento del premio, è intervenuto, con circolare n. 235/95, precisando che, in mancanza di tale comunicazione formale all assicurato, la compagnia deve applicare il premio relativo alla annualità precedente. Sempre con riferimento al meccanismo di modifica del premio RC Auto alla scadenza annuale l ISVAP è intervenuto a precisare con la circolare n. 283/96 che, qualora la comunicazione dell aumento avvenga mediante affissione delle tariffe presso i locali agenziali non può essere attribuito al silenzio dell assicurato il valore di assenso e di accettazione tacita delle modifiche stesse. La clausola che prevede il silenzio assenso è stata ritenuta censurabile in primo luogo perché in essa sono senz altro ravvisabili rilevanti aspetti di vessatorietà ai sensi dell art. 1469 bis cod. civ. in quanto tale meccanismo non garantisce al consumatore la conoscenza effettiva del nuovo premio, potendo egli trovarsi nella impossibilità di recarsi in agenzia per prendere conoscenza del nuovo premio. Inoltre in essa è stato ravvisato un indubbio contrasto con le esigenze di informativa e di trasparenza nei rapporti assicurativi di cui al D.Lgs. 175/95. L Istituto continua a monitorare le condizioni contrattuali delle imprese per verificare la rispondenza della clausola di adeguamento premio alle indicazioni fornite con la suddetta circolare provvedendo, nei casi in cui ne ravvisa la necessità, ad invitare gli operatori alla modifica dei contenuti contrattuali non adeguati. Un altro campo in cui si misura la qualità del Servizio reso all utenza è quello della liquidazione del danno RC Auto. Basti pensare che la maggioranza dei reclami raccolti dall ISVAP relativi al settore dell assicurazione obbligatoria riguardano lamentele in ordine al mancato, tardivo o incongruo risarcimento del danno. Una particolare attenzione viene riservata dalla Vigilanza alla valorizzazione di comportamenti di trasparenza da parte dell assicuratore nei confronti del danneggiato da sinistri stradali, soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale con l assicurato. L Istituto di vigilanza verifica infatti, anche attraverso lo strumento dei reclami, le procedure di liquidazione dei sinistri RC Auto e in particolare il rispetto dei termini di legge per la formulazione dell offerta risarcitoria, comminando le prescritte sanzioni pecuniarie in caso di violazione delle norme. L Istituto è intervenuto sul tema con la circolare n. 293/97 con la quale, oltre a fornire alcune indicazioni in ordine alla applicazione dell art. 3 l. 39/77, ha invitato le imprese a migliorare il servizio di informazione dell utenza e ad eliminare i ritardi lamentati nei confronti delle strutture liquidative (personale ridotto ed insufficiente alla ricezione dei danneggiati, orari ridotti per la trattazione dei sinistri, linee telefoniche insufficienti). Per una liquidazione dei sinistri razionale e tempestiva è infatti indispensabile l adeguatezza delle strutture liquidative delle imprese, cioé che le stesse siano presenti in misura sufficiente e soprattutto siano ben distribuite sul territorio. In proposito, l Istituto ha intrapreso da alcuni anni una attività di monitoraggio volta a conoscere la dislocazione territoriale delle strutture nonché le modalità di funzionamento (orari di apertura al pubblico, personale, ecc.), inter- 10 Convegno R.I.B. - 9

TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO: IL RUOLO DELLA VIGILANZA venendo presso gli operatori laddove vengono riscontrate carenze, al fine di garantire sull intero territorio nazionale l effettiva capacità delle strutture liquidative e far fronte alle esigenze dell utenza. Sul tema di una rapida e razionale liquidazione del danno RC Auto, cruciale per valutare l effettiva qualità del rapporto assicuratore-utenza, sono intervenute negli ultimi tempi sostanziali novità legislative contenute nella legge n. 57 del 5 marzo 2001. La legge in parola, sotto il profilo che qui rileva, recepisce alcune proposte di modifica normativa contenute nel c.d. provvedimento omnibus, presentato a suo tempo dall Istituto di Vigilanza al Governo. La proposta fondamentale, recepita dalla legge 57, è quella di modifica dell art. 3 l. 39/77 attraverso l introduzione dell obbligo di offerta a carico dell assicuratore oltre che per i danni materiali e per quelli lievi alla persona anche per i danni fisici gravi. Tale ampliamento dell obbligo risponde in primo luogo ad un esigenza di equità, non sembrando ragionevole che il risarcimento dei danni di maggiore entità subiti dalle persone sia sottratto alla più garantista disciplina che le norme sulla RC Auto apprestavano con riguardo ai soli danni a cose ovvero ai danni fisici lievi. Il testo dell art. 3 novellato prevede pertanto l obbligo per l assicuratore di effettuare al danneggiato congrua offerta risarcitoria ovvero di comunicare i motivi della mancata offerta entro termini perentori anche per quei sinistri che abbiano causato lesioni personali con postumi permanenti ovvero il decesso. L Istituto è convinto che l obbligo di offerta entro tempi brevi tassativamente previsti faciliterà le transazioni extragiudiziali, riducendo il ricorso al giudice, particolarmente frequente nei casi di danni gravi alla persona, e potrà contenere i costi della intermediazione. L assicuratore è inoltre tenuto al rispetto dei diversi termini previsti dalla legge anche in caso di sinistro che abbia causato sia danni alle cose che lesioni alla persona. Tale disposizione normativa era stata in parte anticipata dall Istituto, sotto forma di invito alle imprese, nella citata circolare n. 293/97 dove si ravvisava l opportunità che le imprese, nel caso di sinistri che abbiano causato nel contempo danni al veicolo ed alla persona, provvedano alla definizione dei danni alle cose senza attendere l esatta quantificazione dei danni alla persona che richiede ovviamente tempi più lunghi. Un altra novità rilevante sotto il profilo della tutela del diritto del danneggiato e della trasparenza e informativa è l obbligo per l assicuratore di richiedere al danneggiato, in caso di richiesta di risarcimento incompleta, le integrazioni necessarie. Tale obbligo è soggetto ad un termine tassativo ed in caso di sua violazione è prevista una sanzione specifica a carico dell impresa inadempiente. La portata della norma è di tutta evidenza: l assicuratore non può più sottrarsi all obbligo del rispetto dei termini tassativi per formulare l offerta sulla base della mera carenza di qualcuno degli elementi della richiesta previsti dalla legge. Al contrario dovrà attivarsi in ogni caso per consentire al danneggiato di produrre quegli elementi relativi al danno alle cose o alla persona omessi in prima battuta. Sempre su proposta dell ISVAP è stato poi ridisegnato il sistema sanzionatorio collegato all obbligo di offerta secondo criteri di maggiore razionalizzazione e severità: sono state infatti aumentate le sanzioni pecuniarie graduando le stesse in rapporto alla minore o maggiore durata del ritardo nell adempimento degli obblighi previsti dalla legge. Ad una essenziale funzione di moralizzazione del settore risponde anche la proposta dell Istituto, recepita anch essa dalla citata L. 57/2001, di prevedere l obbligo per le imprese di indicare separatamente negli atti di quietanza rilasciati ai danneggiati le somme loro corrisposte da quelle dovute a titolo di compensi professionali. La previsione introduce in particolare rilevanti elementi di trasparenza nei rapporti assicurativi e di tutela dei soggetti danneggiati, che possono così essere correttamente informati dell entità del proprio risarcimento distinto dalle competenze legali. Tornando alla fase della assunzione del contratto RC Auto, o meglio a quella ancora precedente della scelta da parte del consumatore dell operatore che presenta condizioni contrattuali e tariffarie più convenienti, occorre precisare che la stessa legge 57/2001 si pone il problema di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte assicurative ed una adeguata informazione degli utenti. Viene così introdotto il sistema dei premi annuali di riferimento, sistema rivelatosi ben presto inadeguato a causa della sua eccessiva astrattezza rispetto alle mille sfaccettature della realtà degli utenti dell assicurazione RC Auto. 10-10 Convegno R.I.B.

Sul tema è poi intervenuta la legge n. 273 del 12 dicembre 2002 che ha, tra l altro, sostituito il sistema dei premi di riferimento con una previsione senz altro più consona ed aderente alle legittime esigenze dell utenza di informativa e trasparenza sul prezzo e sulle condizioni contrattuali dell assicurazione obbligatoria. A seguito dell emanazione della legge suddetta l Istituto è intervenuto con la circolare n. 502 del 25 marzo 2003 al fine di garantire un applicazione uniforme della nuova disciplina legislativa nonché di fornire un ulteriore contributo per promuovere l informazione e la trasparenza nei rapporti tra assicuratori ed assicurati. Sul punto della trasparenza nella fase che precede l assunzione del rischio RC Auto la citata legge 273 impone alle imprese di rendere pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza precisando che tale pubblicità deve essere attuata presso ogni punto di vendita nonché mediante siti Internet che permettano agli utenti di calcolare i premi e di prendere visione delle condizioni contrattuali. L Istituto nel fornire indicazioni alle imprese sul tema ha proceduto ad una lettura estensiva ed ampliativa del disposto normativo prevedendo il diritto dell utente di poter ricevere, in ogni punto vendita e nell ambito del sito Internet dell impresa, oltre ad un preventivo gratuito personalizzato, cioè relativo al singolo e specifico profilo di rischio, le condizioni generali e speciali di polizza nonché la nota informativa precontrattuale di cui alla citata circolare ISVAP n. 303/97. In particolare per quanto concerne il preventivo viene precisato doverosamente che esso deve essere rilasciato a tutti gli utenti e per tutto il territorio nazionale in relazione ai diversi tipi di veicoli e ad ogni tipologia di rischio. Il preventivo, che deve avere una validità non inferiore a sessanta giorni e comunque non oltre la durata della tariffa in corso, deve evidenziare tutte le eventuali clausole di esclusione e rivalsa previste dal contratto. Con specifico riferimento all obbligo di preventivo tramite Internet la circolare ISVAP detta inoltre alle imprese alcune indicazioni tecniche per garantire accettabili livelli di funzionalità operativa e di accessibilità da parte dell utenza. A seguito dell entrata in vigore delle disposizioni sopradescritte relativa all obbligo di preventivo personalizzato l Istituto ha effettuato, a più riprese, un attività di monitoraggio, mediante consultazione del web, nei confronti di 77 imprese esercenti il ramo RC Auto e sottoposte alla vigilanza dell ISVAP, al fine di verificare la conformità dei relativi siti internet ai requisiti previsti dalla legge 273/2002 ed alle funzionalità operative esplicitate dalla circolare n. 502. In esito alle verifiche l Istituto è intervenuto nei confronti delle imprese risultate inadempienti rispetto ai nuovi obblighi di trasparenza e informativa, provvedendo in alcuni casi alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge 273. Sempre in relazione al tema del preventivo l Istituto ha provveduto alla pubblicazione nel sito dell ISVAP di un elenco degli indirizzi web delle compagnie con contestuale attivazione di un link per facilitare l accesso dell utenza alla rete per il calcolo di preventivi presso le diverse imprese. Una ulteriore previsione normativa volta ad incentivare la diffusione di prodotti assicurativi RC Auto a condizioni di prezzo vantaggiose è quella che ammette la stipula di un contratto RC Auto con franchigia alla prestazione di idonee garanzie che consentano all assicuratore la certezza del recupero della franchigia pattuita. Il tema è particolarmente delicato coinvolgendo esigenze diverse e ugualmente rilevanti: da un lato la necessità di diffusione di prodotti a condizioni di premio particolarmente vantaggiose; dall altro il necessario rispetto dell obbligo a contrarre e della predeterminazione delle tariffe commercializzate. L Istituto ha pertanto ritenuto di dover precisare che la non disponibilità dell assicurando a fornire idonea garanzia, purché questa sia predeterminata nella tariffa e disciplinata nel contratto, legittima l impresa a rifiutare la stipula del contratto a quella specifica forma tariffaria senza che ciò possa configurare violazione dell obbligo a contrarre. L Istituto ha altresì sottolineato l impossibilità per l impresa, stante il divieto del c.d. tie-in introdotto dalla legge n. 57/2001, di subordinare la conclusione del contratto RC Auto con formula franchigia garantita esclusivamente alla stipula di altri contratti assicurativi. L impresa può tuttavia prevedere, nelle proprie condizioni tariffarie e di contratto, quale idonea garanzia, ai sensi della citata normativa, una pluralità di strumenti contrattuali purché la scelta fra gli stessi sia lasciata al contraente e purché non si tratti unicamente di prodotti assicurativi ovvero di prodotti finanziari e/o bancari offerti dalla stessa compagnia o da società appartenenti allo stesso gruppo finanziario. La legge 273 introduce poi una disposizione, relativa alla fase del risarcimento del danno, particolarmente gravosa per il danneggiato, prevedendo l obbligo per lo stesso, 10 Convegno R.I.B. - 11

TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO: IL RUOLO DELLA VIGILANZA una volta ottenuto il risarcimento del danno al veicolo, di trasmettere su richiesta dell assicuratore la fattura emessa a fronte della riparazione del mezzo incidentato entro tre mesi dalla data del pagamento. Qualora il danneggiato non ottemperi al suddetto obbligo l assicuratore può richiedere la restituzione dell importo risarcito. Considerata la particolare gravosità delle conseguenze in capo al danneggiato del mancato assolvimento all obbligo di trasmissione della fattura l Istituto ha ritenuto opportuno, per evidenti ragioni di trasparenza ed informativa, di imporre alle imprese di inserire nelle quietanze di pagamento una apposita clausola nella quale oltre a richiamarsi l obbligo di legge dovrà essere espressamente indicata l avvertenza che l impresa può richiedere la restituzione di quanto liquidato per il danno al veicolo qualora il danneggiato non trasmetta la documentazione relativa all avvenuta riparazione. Si è inoltre ritenuto di dover precisare che l assicuratore non può in alcun caso richiedere l esibizione della documentazione fiscale per voci di danno diverse dal danno al veicolo. Oltre alle suddette indicazioni, strettamente correlate alle disposizioni della legge 273/2002, l Istituto ha inteso fornire al mercato una serie di indicazioni e prescrizioni ulteriori allo scopo di accrescere il livello di informativa e trasparenza nel rapporto assicurativo ed il livello di protezione del consumatore. In particolare l Istituto è ritornato sulla questione, molto sentita dall utenza, della conservazione della classe di merito in occasione di alcune vicende riguardanti il veicolo assicurato. Con la circolare n. 420/2000 le imprese erano state invitate a riconoscere in ogni caso all assicurato la possibilità di usufruire della classe di merito maturata su altro veicolo in caso di rottamazione, furto, consegna in conto vendita del veicolo assicurato, ritenendosi tali fattispecie assimilabili all ipotesi espressamente prevista dalla legge (art. 8 L. 990/69) per cui in caso di vendita del veicolo viene riconosciuto il diritto di conservare la classe di merito maturata per altro veicolo di proprietà dello stesso soggetto assicurato. In proposito si è ritenuto ora di imporre alle imprese, per evidenti ragioni di trasparenza e legittima informativa verso gli assicurati, di descrivere con chiarezza, nell ambito della nota informativa precontrattuale, i meccanismi contrattuali di cui alla sopracitata circolare ISVAP n. 420/2000, che consentano, nei casi già visti, la conservazione della classe di merito. Rispetto alla fattispecie, particolarmente gravosa per il consumatore, del furto del veicolo l Istituto ha ritenuto di fare un passo ulteriore rispetto alle disposizioni impartite nella citata circolare n. 420/2000. E stato infatti previsto il diritto al mantenimento della classe di merito anche qualora il contraente decida di passare ad altro assicuratore, purché la stipula del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto. In tal caso l impresa è tenuta a rilasciare al contraente l attestato di rischio relativo all ultima annualità effettivamente conclusa. Con tale attestato, unitamente alla denuncia di furto ed al precedente contratto assicurativo, il contraente potrà stipulare il nuovo contratto RC Auto con altro assicuratore conservando la classe di merito maturata fino al momento del furto. Evidenti gli effetti positivi di tale previsione sulla mobilità degli assicurati e quindi, in ultima analisi, su di una più vivace concorrenza tra operatori. Alla stessa finalità di consentire una maggiore mobilità degli assicurati nel sistema della RC Auto risponde un altra prescrizione contenuta nella circolare in commento. La maggior parte delle imprese prevedono la facoltà per l assicurato di rimborsare l importo liquidato al terzo danneggiato al fine di evitare la maggiorazione di premio connessa al verificarsi del sinistro nell ambito del sistema bonus-malus. Tale facoltà è tuttavia prevista unicamente al momento del rinnovo del contratto, cioè esclusivamente qualora l utente prosegua il rapporto assicurativo con l impresa originaria. Viene ora imposto alle imprese, qualora prevedano la suddetta facoltà nell ambito delle proprie condizioni contrattuali, che la medesima facoltà dovrà essere espressamente consentita anche in caso di disdetta, cioè anche qualora il contraente abbia manifestato la volontà di rivolgersi ad altro assicuratore. In relazione alle nuove incombenze gravanti sulle imprese sia in ordine all adeguamento delle condizioni contrattuali nel senso sopra descritto che alla integrazione del contenuto della nota informativa precontrattuale, l Istituto ha avviato una indagine conoscitiva presso le imprese operanti nel ramo RC Auto al fine di verificare il rispetto di quanto prescritto dalla Vigilanza. Sono state poi regolamentate fattispecie particolari connesse con il rilascio dell attestazione sullo stato del rischio ampliando anche rispetto a tali casi gli ambiti di tutela 12-10 Convegno R.I.B.

della posizione del consumatore. Degne di menzione sono inoltre due prescrizioni con le quali viene imposto alle imprese di integrare il testo della polizza RC Auto con alcune indicazioni suppletive che rispondono, anche in questo caso, a legittime esigenze di conoscenza e trasparenza dell assicurato. La prima prescrizione riguarda il tema della flessibilità tariffaria, ossia della possibilità per l assicuratore di applicare sconti rispetto al premio di tariffa. In proposito si dispone che nei casi in cui lo sconto venga concesso ne deve essere data chiara indicazione nella polizza e qualora lo sconto medesimo venga concesso anche nelle annualità successive ne dovrà essere data evidenza nella quietanza del premio di rinnovo. Evidente la finalità di trasparenza della disposizione: lo sconto può essere concesso o meno a discrezione dell assicuratore ma nel caso in cui venga riconosciuto esso dovrà essere chiaramente percepito dall assicurato nella sua esatta natura. Un altra prescrizione assai significativa è quella che impone alle imprese di indicare nella polizza RC Auto la classe di merito assegnata al contratto dalla compagnia nonché la corrispondente ex classe CIP. Come noto, a seguito della liberalizzazione tariffaria, ciascuna impresa adotta la scala evolutiva bonus-malus che ritiene più consona alle proprie esigenze e scelte imprenditoriali. Ciò determina tuttavia una situazione di incertezza nell assicurato soprattutto allorquando lo stesso decide di passare ad altro assicuratore che può prevedere una scala bonus-malus diversa non facilmente confrontabile rispetto a quella della propria impresa. L indicazione obbligatoria nella polizza della classe di corrispondenza ex CIP, in quanto riferimento unico e comune, sarà di evidente ausilio al consumatore per conoscere la propria posizione assicurativa in ordine alla classe di merito maturata ed alla convenienza o meno del passaggio ad altro assicuratore. Un ultimo intervento posto in essere dalla Vigilanza si inserisce anch esso nell ottica della ricerca di una sempre maggiore trasparenza ed informativa dell utenza che possano risolversi, in ultima analisi, attraverso il miglioramento dei rapporti utente-assicuratore, in un vantaggio per gli stessi operatori del mercato. In tema di risarcimento del danno RC Auto è stato infatti fatto obbligo alle imprese di consegnare ai propri assicurati, all atto della sottoscrizione del contratto e ad ogni rinnovo annuale, un prospetto tipo per la formulazione, in caso di sinistro, della richiesta di risarcimento ai sensi dell art. 3 della legge n. 39/77. Come appare evidente lo scopo primario della disposizione è quello di fornire ai danneggiati uno strumento concreto che li possa agevolare nella redazione di una richiesta di risarcimento che contenga tutti i dati e le informazioni richieste dalla legge. Altrettanto evidenti risultano le ricadute positive di tale prescrizione per l assicuratore: una più rapida gestione delle procedure risarcitorie, oltre a giovare in termini di qualità del servizio e di immagine dell impresa contribuisce a produrre un effetto deflattivo sul contenzioso sia giudiziario che extragiudiziale. Inoltre una maggiore diffusione di richieste risarcitorie complete ai sensi di legge si risolve in un vantaggio ulteriore per le imprese che vedono così limitato il rischio di incorrere nella violazione della norma sulla integrazione della richiesta incompleta introdotta, come visto in precedenza, dalla legge n. 57/2001. Per completare il quadro fin qui delineato appare indispensabile il riferimento ad alcuni interventi legislativi di grande rilevanza che, più o meno direttamente, possono incidere positivamente sui diritti e sulle legittime aspettative del consumatore, nella duplice veste di assicurato e di potenziale danneggiato da sinistro RC Auto. Si allude in primo luogo alla regolamentazione normativa del danno alla persona a carattere non reddituale. E noto l interesse e l impegno che l Istituto dedica da tempo a tale problematica tanto da essersi fatto promotore, con l ausilio di una commissione di esperti della materia, di un progetto di legge di riforma organica del danno biologico. La legge n. 57/2001 già citata ha recepito in parte le proposte dell ISVAP introducendo nel sistema giuridico italiano la definizione di danno biologico e la previsione di una regolamentazione specifica delle lesioni alla persona fino a 9 punti di invalidità permanente. La recente legge n. 273/2002 ha compiuto un passo ulteriore prevedendo l estensione della regolamentazione alle invalidità fino al 100 per cento. Si tratta di una riforma che può produrre effetti benefici sotto diversi profili, tutti di grande rilevanza per il consumatore. In primo luogo l uniformità pecuniaria di base garantirà parità di trattamento a tutti i potenziali soggetti danneggiati. 10 Convegno R.I.B. - 13

TRASPARENZA E TUTELA DEL CONSUMATORE NELL ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO: IL RUOLO DELLA VIGILANZA La certezza dei riferimenti normativi renderà più razionale e celere l attività della magistratura con effetti positivi sulla riduzione del contenzioso giudiziario nonché sui tempi e sulle modalità delle liquidazioni extragiudiziali. Infine, la prevedibilità dei costi gravanti sulle imprese di assicurazione, consentendo una stima più puntuale degli esborsi futuri, costituirà indispensabile fattore di stabilità del mercato oltre che presupposto per una più corretta e, si auspica, più contenuta tariffazione del rischio RC Auto, a vantaggio di tutta l utenza assicurativa. Anche lo sviluppo di un sistema organico e razionale di Banche dati risponde all esigenza di migliorare il sistema dell assicurazione obbligatoria RC Auto. E recentissima la pubblicazione del Decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva RC Auto, concernente la protezione dei visitatori stranieri, con la previsione, fra l altro, di un Centro di informazioni tenuto dall ISVAP, che avrà il compito di fornire informazioni essenziali per far valere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell impresa del responsabile civile. Grandi potenzialità risiedono poi nell attività della Banca dati sinistri istituita presso l Istituto di Vigilanza ai sensi della legge n. 137/2000 e delle successive leggi n. 57/2001 e n. 273/2002. La Banca dati, alimentata costantemente da una pluralità di informazioni significative relative ai sinistri RC Auto, costituisce un prezioso strumento, attraverso l incrocio e l elaborazione dei dati disponibili, per la prevenzione ed il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore dell assicurazione obbligatoria, a patto di aggiungere da parte di tutto il mercato un uguale o elevato livello nella quantità e qualità delle informazioni raccolte e trasmesse. Il maggior controllo e quindi il disincentivo delle frodi potrà risolversi in un ulteriore strumento di contenimento del costo dei sinistri e quindi, in ultima analisi, in un vantaggio per la massa degli utenti interessati al contenimento del prezzo dell assicurazione. 14-10 Convegno R.I.B.

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI Dott. Marco Fusciani ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - Milano Innanzitutto mi scuso con i relatori di domani perché purtroppo questa sera dovrò lasciare il convegno e non potrò pertanto ascoltare le relazioni previste per domani, nè potrò partecipare alla Tavola Rotonda in programma. Per questo motivo ritengo opportuno svolgere alcune riflessioni che esulano dal contenuto del mio intervento; l intervento del dott. Foglia ha infatti suscitato in me una serie di riflessioni che vorrei condividere con voi. L intervento è stato, come sempre, assolutamente puntuale, ma mi ha gettato nello sconforto; a mio avviso, infatti, viviamo in un Paese in cui si pensa che ogni singolo aspetto di attività debba essere dettagliatamente disciplinato. Culturalmente non riusciamo ad avere, ed il settore assicurativo è, da questo punto di vista, specchio fedele del Paese, un approccio in base al quale si stabiliscono solamente le linee guida di comportamento, lasciando ai soggetti deputati all attività di controllo di vigilare sulle modalità di applicazione delle stesse da parte degli operatori. Nel nostro Paese si avverte sempre il bisogno di un gran numero di leggi, circolari ed atti normativi in genere che regolino il funzionamento di ogni specifico settore di attività. L illustrazione di tutta la serie di obblighi vigenti e di relative sanzioni a carico delle imprese di assicurazione lo testimonia in modo preoccupante. In tema di sanzioni, ritengo che se l ISVAP assumesse un centinaio di persone per lo svolgimento delle ispezioni presso le imprese, l importo delle sanzioni comminate ripagherebbe ampiamente il costo delle risorse impiegate. Dico questo non perchè gli assicuratori non sono capaci di fare il loro mestiere, quanto semplicemente per ragioni di natura fisiologica: infatti, un settore, come quello dell assicurazione RC Auto, che liquida ogni anno circa 4 milioni di sinistri presenta fisiologicamente un certo numero di sinistri in relazione ai quali non è possibile provvedere alla liquidazione nei termini di legge. Negli ultimi anni il legislatore ha a più riprese ampliato le fattispecie sanzionatorie e ne ha elevato l importo: procedendo su questa strada ritengo che le imprese finiranno col trovarsi costrette a procedere all aumento dei premi per reperire le risorse necessarie al pagamento delle sanzioni ricevute. Questa tendenza all inasprimento del sistema sanzionatorio trapela anche dai lavori della Commissione che sta redigendo il testo unico sulle assicurazioni private. Una riflessione serena in ordine alla validità di questo modello sarebbe opportuna, perchè il rischio di veder sanzionate imprese, che investono per il miglioramento della qualità del servizio, a causa di pochi sinistri che sfuggono al rispetto delle procedure di liquidazione (magari per il comportamento non del tutto cristallino di qualche legale o per la mancanza di prove che confermino il sospetto fondato di una truffa) è reale. Detto questo, ritengo peraltro che sia corretto tenere nella giusta considerazione anche l altra faccia della medaglia: così mi infastidisce pensare che sia necessaria l emanazione di una circolare da parte dell ISVAP per imporre la costituzione di un efficiente servizio reclami presso tutte le imprese. E del tutto verosimile che la stragrande maggioranza delle imprese siano già dotate di un tale servizio, nella maggior parte dei casi efficacemente gestito; eppure il settore non è riuscito ad evitarne l imposizione da parte dell Organo di vigilanza, con un conseguente danno d immagine agli occhi dei consumatori, ai quali l esistenza degli uffici reclami delle compagnie sembrerà conseguenza di un obbligo imposto e non di una scelta dell impresa sulla strada del miglioramento del servizio agli utenti. Su questo tema ricordo anche che il protocollo d intesa firmato da tempo con le Associazioni dei consumatori prevede un apposita procedura di conciliazione, attualmente applicata in via sperimentale, ma che dal 1 gennaio del prossimo anno sarà estesa all intero territorio nazionale, in base all impegno assunto nel protocollo sottoscritto con il Governo lo scorso 5 maggio: ebbene, l adesione alla procedura da parte delle imprese, libera ma che, sono certo, riguarderà almeno il 90% del mercato, presuppone di fatto l esistenza di un ufficio reclami in seno alla compagnia. E evidentemente mancata la capacità di comunicare quanto fatto verso l esterno, al punto che l Organo di controllo ha avvertito l esigenza di intervenire con una circolare; anche noi assicuratori, quindi, dobbiamo fare autocritica per la mancata affermazione di una nuova cultura nei rapporti tra imprese ed utenti e assumere per il futuro un atteggiamento maggiormente propositivo. 10 Convegno R.I.B. - 15

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI Due considerazioni rapidissime, infine, su altri due temi evocati negli interventi che mi hanno preceduto. In relazione all obbligo di presentazione della fattura attestante la riparazione del veicolo, ritengo che questa disposizione potrebbe diventare un gravissimo problema per le imprese di assicurazione nei prossimi anni; si tratta infatti di una norma corretta dal punto di vista teorico ma fonte di moltissime difficoltà in termini applicativi: il principio dell invio della fattura alla compagnia non si è affatto affermato tra i danneggiati, nonostante gli sforzi compiuti da qualche impresa in tal senso. Ricordo, inoltre, che la norma è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale; è comprensibile, pertanto, la prudenza delle imprese nel sostenere rilevanti oneri organizzativi per dare attuazione alla disposizione in presenza del rischio di una pronuncia di incostituzionalità. E quindi auspicabile un nuovo intervento legislativo che faccia chiarezza in materia e renda materialmente applicabile il principio. Da ultimo, pur non volendo giustificare alcuni eccessi nel livello dei premi, è singolare sentir parlare di elusione tariffaria in un sistema caratterizzato dalla libera determinazione delle tariffe; ritengo pertanto che a breve l Italia tornerà al centro dell attenzione dell Unione Europea su questo specifico tema. Venendo all oggetto del mio intervento - l assicurazione e la prevenzione degli incidenti stradali - occorre riconoscere che si tratta di una problematica su cui gli assicuratori sono intervenuti per molto tempo in maniera insufficiente e, soprattutto, con iniziative non coordinate in un progetto organico di ampio respiro. Prima di esaminare nello specifico l incidentalità stradale in Italia vorrei fornirvi alcuni preoccupanti dati sulla rilevanza a livello mondiale ed europeo del fenomeno. Le ultime statistiche diffuse dall O.M.S. registrano 5 milioni di morti per atti violenti ogni anno nel mondo, di cui 1 milione e 200 mila vittime della strada; in Europa, la metà delle morti tra i 15 e i 44 anni è causata da incidenti stradali e tra i 14 e i 25 anni la strada è la prima causa di mortalità. Questi pochi dati giustificherebbero già da soli l intervento da parte di un comparto che vende sicurezza e, quindi, anche prevenzione. Passando all Italia, è di ogni evidenza che la circolazione stradale nel nostro Paese presenta caratteristiche del tutto peculiari. Tra queste, un parco di veicoli circolanti enorme, sviluppatosi a dismisura dal 1970 a oggi, arco temporale in cui si è passati da 13 milioni a 47 milioni di veicoli; una densità di 810 veicoli ogni 1.000 abitanti, pari quasi al doppio di Paesi come la Gran Bretagna, e di 140 veicoli per km di strada, un valore addirittura triplo rispetto al dato francese. Le ragioni alla base delle cifre che ho citato sono note e vanno ricercate in alcune caratteristiche strutturali del nostro Paese, come il limitato sviluppo della rete ferroviaria e la frammentazione dell attività economica in molte piccole imprese, maggiormente propense a ricorrere al trasporto delle merci su gomma. Dall analisi di dettaglio per tipologia di strada emerge chiaramente come sulle strade urbane avvenga il maggior numero di incidenti (il 74% del totale), ma con una minore incidenza percentuale della mortalità, pari al 43%. Come prevedibile, sulle autostrade si registra invece una frequenza sinistri minore (6% degli incidenti), ma una maggiore gravità delle conseguenze e quindi una maggiore mortalità (11% del totale); anche sulle altre strade extraurbane la percentuale di morti (46%) è molto superiore rispetto a quella degli incidenti (20%). Da questi dati si ottiene quindi la conferma che l alta velocità, tipica della circolazione al di fuori dei centri abitati, rappresenta uno dei principali elementi di rischio. Sempre in tema di analisi legate alla tipologia di strada, ACI ed ISTAT hanno recentemente diffuso la classifica delle strade statali più pericolose nel 2002; ai primi tre posti compaiono la Statale Jonica in Calabria, la Via Emilia e la Via Flacca (Lazio), a testimonianza che i percorsi a rischio sembrano essere equamente distribuiti sul territorio nazionale senza distinzioni tra nord e sud. Dalle elaborazioni ACI - ISTAT, questa volta riferite alle tratte autostradali, emergono alcuni dati veramente impressionanti e che consentono di toccare con mano il problema dell incidentalità in alcuni percorsi ad altissima congestione del traffico stradale: sulla tangenziale di Napoli, nel quinquennio 1996-2000, ogni anno si sono registrati mediamente 87,73 incidenti per chilometro, sulle tangenziali est ed ovest di Milano rispettivamente 45,03 e 41,68, sul grande raccordo anulare di Roma 39,85. A proposito delle strade ad elevata incidentalità, aggiungo che, in base ad autorevoli studi, si stima che interventi strutturali sulle strade italiane più a rischio consentirebbero di ridurre in un solo anno di 1.200 unità il numero dei morti per incidente stradale: credo che sarebbero davvero investimenti che si ripagherebbero da soli. 16-10 Convegno R.I.B.

L incidentalità stradale con il suo tragico bilancio costa ogni anno al Paese 34 miliardi di euro, vale a dire il 2,7% del PIL, costo sostenuto per circa la metà dal settore assicurativo privato; la restante metà rimane invece in parte a carico dello Stato (costi di previdenza, di assistenza, dei servizi sanitari, dei servizi di polizia stradale, ecc.) e in parte a carico dei cittadini (è il caso dei danni e delle perdite economiche subiti dal responsabile del sinistro e non coperti dall assicurazione RC Auto). Annualmente le imprese di assicurazione RC Auto risarciscono 4 milioni di sinistri stradali con un milione di lesioni alla persona, (è noto che l Italia è il Paese che presenta l incidenza di sinistri con danni alla persona di gran lunga più elevato) e con circa 8.000 morti, più di quelli indicati dall ISTAT che ricollega ad incidente stradale solamente i decessi avvenuti nei 30 giorni successivi al sinistro, con la conseguenza che il dato risulta sottostimato. Dopo aver esaminato i dati che forniscono un quadro allarmante dell incidentalità stradale, occorre chiedersi quali siano gli strumenti attraverso cui porre in essere un efficace attività di prevenzione in grado perlomeno di ridurre significativamente il numero e la gravità degli incidenti. Uno dei campi di intervento principali, se non il più importante, è certamente quello dell educazione stradale. Sotto questo aspetto il nostro Paese è estremamente carente; l articolo 230 del Codice della strada, infatti, impone da anni la predisposizione di programmi per l insegnamento dell educazione stradale nelle scuole, ma la norma è sostanzialmente disapplicata. E necessario pertanto riportare con forza il tema all attenzione dei soggetti preposti per pretendere l effettiva applicazione della disposizione, che non necessita di altre norme attuative. Un altro campo d azione di fondamentale importanza è rappresentato dalla rete stradale; esistono ambiziosi piani governativi di sviluppo delle infrastrutture, ma l impressione è che vengano promessi interventi finalizzati più alla costruzione di nuove strade che non alla messa in sicurezza della rete viaria e in particolare dei black points. Eppure ritengo che i cittadini abbiano il diritto di veder ridurre sensibilmente il numero di morti e feriti attraverso interventi mirati sui punti critici già identificati. La sicurezza dei veicoli rappresenta forse il comparto dove si sono realizzate le maggiori innovazioni nel corso degli ultimi decenni. Paradossalmente, ma lo dico solamente per inciso, i progressi compiuti dalle case costruttrici per la sicurezza delle persone a bordo dei veicoli hanno comportato un onere maggiore a carico delle imprese di assicurazione a titolo di risarcimento dei danni a cose, in quanto lo stesso tipo di urto produce danni materiali maggiori proprio sui veicoli con caratteristiche costruttive avanzate per la protezione degli occupanti; naturalmente, però, sono pienamente convinto della necessità di privilegiare innanzitutto la sicurezza delle persone e la loro integrità fisica. Anche in questo settore, peraltro, molto può ancora essere fatto, a partire, ad esempio, in tema di colpo di frusta, dalla realizzazione dei poggiatesta secondo caratteristiche tecniche che impediscano o rendano perlomeno più difficile la lesione del rachide cervicale in caso di urto. Un efficace politica di prevenzione del rischio della circolazione presuppone anche un adeguato impianto normativo e un sistema capillare di controlli sul rispetto delle disposizioni di legge. Da questo punto di vista, occorre riconoscere che in questa legislatura gli interventi sul versante della sicurezza stradale sono stati importanti e numerosi; mi fa piacere rilevare, inoltre, che la maggior parte di tali interventi avevano formato oggetto di istanze e proposte anche da parte del settore assicurativo, formalizzate già in occasione del Tavolo di concertazione sull assicurazione RC Auto istituito nel 2000 presso l allora Ministero dell industria. Senza dubbio la disposizione che ha avuto il maggior impatto sull opinione pubblica è quella che ha introdotto, a partire dalla scorsa estate, la patente a punti; tale provvedimento è diventato subito occasione di polemiche strumentali nei confronti del settore assicurativo con la pretesa di una immediata e sensibile riduzione dei premi RC Auto sulla base dei primi dati che evidenziavano una diminuzione degli incidenti. A questo proposito, senza negare l evidenza rappresentata dai positivi effetti prodotti in questi primi mesi, occorre considerare la limitatezza del numero di sinistri oggetto di monitoraggio; i dati diffusi dal Ministero degli interni si riferiscono infatti a circa 40.000 incidenti stradali nel trimestre luglio-settembre, pari a 120.000 sinistri in un anno, che rappresentano appena il 3 % dei 4 milioni di sinistri annui risarciti dalle imprese. E evidente, pertanto, che occorre disporre di un campione statistico più ampio prima di poter trarre conclusioni in merito agli effetti della patente a punti sul livello delle tariffe assicurative; senza considerare, inoltre, che i dati diffusi non forniscono alcuna indicazione in ordine al costo dei sinistri, componente fondamentale per determinare le risorse necessarie alle imprese per far fronte al risarcimento dei danni. 10 Convegno R.I.B. - 17

ASSICURAZIONE E PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI Un periodo di osservazione più ampio rispetto a quello finora trascorso dall introduzione della patente a punti è necessario anche al fine di verificare, da un lato, quanta parte della riduzione dei sinistri è da collegare all effettoannuncio del provvedimento (amplificato dalla cassa di risonanza dei media) e, dall altro, se i controlli sul rispetto delle norme continueranno ad essere accurati come in questi primi mesi; su quest ultimo aspetto mi sia consentito nutrire qualche perplessità che nasce da un semplice dato: nel 1970 la polizia stradale aveva 540.000 pattuglie su strada per 13.000.000 di veicoli, mentre, negli ultimi anni, a fronte di 44.000.000 di veicoli circolanti, risultano solamente 470.000 pattuglie presenti sulle strade, con una riduzione di 70.000 unità rispetto a 33 anni fa! Tra gli altri provvedimenti di recente introduzione, giudico con particolare favore la previsione dell obbligo di un patentino per i minorenni alla guida dei ciclomotori; la norma dovrebbe entrare in vigore dal 1 luglio 2004 ma mi sembra che non molto sia stato ancora fatto per garantire la sua effettiva applicazione a partire da tale data. Ritengo che questo sia uno dei temi su cui l industria assicurativa si debba impegnare direttamente, mettendo a disposizione le proprie competenze in materia e sfruttando le collaborazioni già avviate in passato con le scuole, per garantire il tempestivo avvio dei corsi per il conseguimento del patentino presso gli istituti scolastici. Credo, invece, che la riduzione del tasso alcoolemico, risalente alla metà del 2002, e il recente inasprimento delle sanzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco non abbiano prodotto effetti rilevanti; il maggior uso dei dispositivi di sicurezza recentemente rilevato è, a mio avviso, dovuto esclusivamente alla possibile penalizzazione in termini di punti sulla patente e sarà legato, ancora una volta, alla continuità dei controlli da parte delle Forze dell ordine. Pur ribadendo la necessità di attendere una stabilizzazione dei dati nel tempo al fine di verificare se risulterà confermato il trend di diminuzione della sinistrosità finora emerso, formulo nel contempo un invito alle imprese a mantenere elevata l attenzione sul tema per essere pronte, laddove ce ne fosse la possibilità sotto il profilo tecnico, ad attuare riduzioni tariffarie, naturalmente nel rispetto della libertà di ogni singolo operatore del mercato. La sensibilità sul problema è infatti talmente alta a livello politico e consumerista - e le richieste emerse in occasione della recente verifica del protocollo d intesa lo hanno ulteriormente confermato - che, pur nella ricerca di una giusta redditività della propria attività d impresa, l assicuratore operante nel comparto RC Auto non può prescindere da considerazioni legate alla rilevanza sociale di tale forma di assicurazione e dalle istanze provenienti dagli utenti. Come accennato in precedenza, sul fronte della sicurezza stradale il settore assicurativo ha, in passato, operato in maniera non coordinata con iniziative intraprese da singole compagnie, spesso a livello locale; ne è derivata una scarsa efficacia in termini di risultati conseguiti e, nella maggior parte dei casi, una mancata percezione all esterno del comparto di quanto fatto. L Associazione, in occasione dell assemblea dello scorso giugno, ha lanciato la proposta di un patto sociale per la sicurezza stradale; l idea del patto sociale presuppone la collaborazione di altri soggetti, pubblici e privati, attivi nel campo della prevenzione, nella consapevolezza che gli assicuratori, da soli, non dispongono delle risorse e delle competenze necessarie per affrontare una materia così complessa e impegnativa, ma che possono svolgere un importante attività di promozione e di collaborazione fornendo il loro contributo culturale, economico ed operativo. A tal fine, dal prossimo anno il settore assicurativo si doterà di un nuovo soggetto deputato ad occuparsi esclusivamente delle problematiche della sicurezza stradale, che costituirà il punto di riferimento per tutte le iniziative in materia. Le proposte si concentreranno su progetti ed interventi mirati, da realizzare in collaborazione con soggetti istituzionali (anche regionali, provinciali e comunali, in virtù del progressivo trasferimento di competenze da parte dello Stato) e con i grandi attori della sicurezza stradale (penso, ad esempio, agli enti che gestiscono la rete stradale ed autostradale); in una prima fase, i progetti potranno essere realizzati in aree limitate per poi essere estesi, se la sperimentazione avrà sortito esiti positivi, ad altre realtà. Prima di concludere il mio intervento, desidero compiere qualche considerazione, che esula dal ramo RC Auto, sul disegno di legge relativo all assicurazione degli immobili contro le calamità naturali. L attuale stesura del disegno di legge prevede la possibilità per gli assicuratori di costituire un pool di coriassicurazione per la copertura di questo rischio; la definizione delle modalità applicative della norma è lasciata al regolamento di attuazione che dovrà essere emanato entro 180 giorni dall entrata in vigore della nuova disciplina. 18-10 Convegno R.I.B.

Il d.d.l. prevede, l obbligo, per i titolari di coperture incendio degli immobili, di estendere la garanzia anche a questo tipo di rischio; certamente non si tratta di una disposizione facile da far comprendere ai consumatori, che potrebbero considerarla alla stregua dell imposizione di una nuova tassa. Si tratta, in realtà, dell affermazione di un modello culturale diverso, di compartecipazione al rischio tra il singolo privato e lo Stato a beneficio della fiscalità generale, su cui non peserà più, se non in via residuale, l impiego di ingentissime risorse per far fronte ai danni provocati dagli eventi naturali di natura catastrofale; ritengo comunque che ci siano gli strumenti tecnici per intervenire in maniera corretta e avveduta senza creare squilibri e ripercussioni negative sugli utenti. L auspicio è che analoghe considerazioni possano essere sviluppate anche a livello politico, per iniziare un percorso evolutivo nella cultura dell integrazione tra pubblico e privato che consenta anche al nostro Paese di allinearsi a quanto già da tempo in atto in altri Paesi dell Unione Europea. Il fenomeno della circolazione stradale in Italia oltre 47 milioni di veicolo circolanti 810 veicoli ogni 1.000 abitanti (494 in Gran Bretagna, 626 in Francia, 646 in Germania) 140 veicoli per km di strada (41 in Francia, 76 in Gran Bretagna, 115 in Germania) La più alta densità di traffico in Europa L incidentalità stradale in Italia nel 2002 Fonte: ACI-ISTAT Incidenti e morti per tipologia di strada Strade urbane: 74% degli incidenti e 43% dei morti Autostrade: 6% degli incidenti e 11% dei morti Altre strade (extraurbane, statali e provinciali): 20% degli incidenti e 46% dei morti L incidentalità stradale in Italia nel 2002 Fonte: ACI-ISTAT I black points - Le strade statali più pericolose S.S. Jonica (Calabria) Via Emilia (Lombardia - Emilia Romagna) Via Flacca (Lazio) S.S. Cagliaritana (Sardegna) S.S. del Brembo (Lombardia) L incidentalità stradale in Italia Fonte: ACI-ISTAT S.S. Nettunese (Lazio) S.S. del Santo (Veneto) S.S. Ticinese (Piemonte - Lombardia) S.S. dei Giovi (Lombardia - Piemonte - Liguria) S.S. Noalese (Veneto) I black points - Le tratte autostradali più pericolose (1996-2000) MEDIA ANNUA INCIDENTI PER KM Tangenziale Napoli 87,73 Tangenziale Est Milano 45,03 Tangenziale Ovest Milano 41,68 Grande Raccordo Anulare Roma 39,85 Tangenziale Nord Torino 34,58 A8 Milano - Varese 32,07 Tangenziale Sud Torino 31,32 A3 Napoli - Salerno 20,64 10 Convegno R.I.B. - 19