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L obbligo di adeguamento degli statuti e dei regolamenti alla normativa antidoping: requisito per l affidamento ed ottenimento di finanziamenti regionali Avv. Mario Vigna Seminario di aggiornamento La gestione degli impianti sportivi: quali obblighi e quali responsabilità per i gestori? Senigallia 25 ottobre 2014 Rotonda a Mare

Normativa internazionale in ambito doping Convenzione di Strasburgo (Consiglio d Europa) del 16.11.1989 La convenzione definisce il doping in modo essenzialmente tautologico statuendo che il doping sportivo means the administration to sportsmen or sportswomen, or the use by them, of pharmacological classes of doping agents or doping methods. Legge n. 522/1995 III. Convenzione Unesco Antidoping: Gli Stati membri riconoscono la primaria funzione della WADA e del Codice Mondiale Antidoping e pertanto indirettamente riconoscono la giurisdizione del TAS in materia di doping. Legge n. 230 del 24.11.2007. CODICE MONDIALE ANTIDOPING 2003 2009 2015

Ordinamento statale ARTICOLO 117 COSTITUZIONE Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:...tutela della salute;..ordinamento sportivo;... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. LEGGE 26 ottobre 1971, n. 1099 - Tutela sanitaria delle attività sportive Art.1 La tutela sanitaria delle attività sportive spetta alle regioni che la esercitano secondo un programma le cui finalità e contenuti corrisponderanno ai criteri di massima fissati dal Ministero della Sanità con il concorso delle regioni stesse. Art.3 Gli atleti partecipanti a competizioni sportive, che impiegano, al fine di modificare artificialmente le loro energie naturali, sostanze che possono risultare nocive per la loro salute.. Art.4 PUNISCEILPOSSESSO Art.5 PUNISCEILRIFIUTODISOTTOPORSIACONTROLLO Art.6 DISCIPLINALEFASIDELCONTROLLO GESTIONEDELRISULTATO Art.7 ELENCODELLESOSTANZE

Ordinamento statale e sportivo Legge n. 376 del 14.12.2000 - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping: Il legislatore Italiano considera l attività anti-doping un mezzo per tutelare la salute degli atleti. In particolare si occupa di: Definire il concetto di doping Introdurre la classificazione di farmaci, sostanze e pratiche mediche vietate (lista periodicamente aggiornata sulla base dalla Lista WADA) Istituisce una speciale commissione per la Vigilanza ed il controllo sul doping (CVD con competenza controlli) Introduce reato di doping (art.9). Atto di intesa Del 4.9.2007 tra Ministero della Salute e CONI per evitare sovrapposizi oni nella lotta al doping CVD: attività non agonistiche ed agonistiche Non aventi rilievo nazionale CONI-NADO: NADO: attività sportive agonistiche di livello nazionale ed internazionale

La normativa regionale: le Marche LEGGE REGIONALE 02 aprile 2012, n. 5 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero Gestione degli impianti sportivi Art. 11 (Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza) 1. Al fine di favorire lo sviluppo dello sport di cittadinanza, la Regione concede contributi per: a) garantire l integrazione delle politiche di cui al presente Capo con quelle sociali, turistiche e culturali, promuovendo interventi per il miglioramento dei servizi per la mobilità e il tempo libero; b) promuovere l attività degli enti di promozione sportiva, delle associazioni sportive e di promozione sociale che operano nell ambito delle finalità di cui all articolo 10; c) promuovere l attività di soggetti pubblici e privati che svolgono attività motorio-ricreativa nel settore della terza età; d) promuovere l attività delle associazioni senza fine di lucro che perseguono finalità sociali attraverso interventi sportivi finalizzati a incentivare la partecipazione attiva e l inclusione sociale delle persone in difficoltà socioeconomica o ad attuare progetti educativi contro l intolleranza, il razzismo e la discriminazione culturale o di genere.

Art. 18 (Affidamento) La normativa regionale: le Marche 1. Il presente Capo disciplina le modalità di affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali, in attuazione dell articolo 90, comma 25, della legge 289/2002 2. Rientrano nell ambito di applicazione del presente Capo gli impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali, intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico. 3. L uso degli impianti sportivi deve essere improntato alla massima fruibilità per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive che praticano le attività a cui l impianto è destinato. Art. 19 (Modalità) 1. I soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati tra coloro che presentano idonei requisiti, in base a procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa vigente. (Omissis) 6. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive che, pur avendone l obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

La normativa regionale: le Marche Art. 20 (Contributi per attività sportive) Art. 21 (Contributi per manifestazioni sportive agonistiche) Art. 22 (Contributi per l attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico) Art. 14 (Contributi per l adeguamento e la realizzazione degli impianti) Art. 13 (Contributi per la promozione delle attività) - Diversamente abili

La normativa regionale: le Marche Art. 24 (Regolamento di attuazione) 1.. 2. Il regolamento assicura altresì che i contributi previsti dalla presente legge siano erogati a enti e società sportive che hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all articolo 6 della legge 376/2000. REGOLAMENTO REGIONALE 07 agosto 2013, n. 4 Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) Art. 17 (Norme transitorie) 1.. 2.. 3. Gli enti, le società e le associazioni sportive adeguano i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La normativa regionale: le Marche REGOLAMENTO REGIONALE 07 agosto 2013, n. 4 Disposizioni di attuazione della Legge Regionale 2 Aprile 2012, n. 5 (disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) Art. 18 (Norme finali) 1.. 2. A favore degli enti e delle società e associazioni sportive che non hanno provveduto all'adeguamento dei loro regolamenti nel termine di cui all articolo 17, comma 3, non può essere erogato alcun contributo ai sensi della l.r. 5/2012.

Art. 5 e 6 L. 376/2000 cd. Disposizioni extra-penali ARTICOLO 5 L. 376/2000 Art. 5 - Competenze delle regioni 1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali, programmano le attività di prevenzione e di tutela della salute nelle attività sportive, individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e coordinano le attività dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3. Art. 6 - Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi 1. Il CONI, le federazioni sportive, le società affiliate, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli. 2.... 3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di cui alla presente legge. 4... 5...

COSA FARE? In base a quanto stabilito dall articolo 6 della 376/2000, agli organismi sportivi è quindi fatto obbligo di adeguare i propri regolamenti alle disposizioni dettate dalla legge, prevedendo sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati che rifiutino di sottoporsi ai controlli; i tesserati sono obbligati a dichiarare in modo esplicito a dichiarare la propria conoscenza sui regolamenti in materia di doping e il consenso alle implicazioni che ne derivino.

UISP MARCHE «REGOLAMENTO ANTIDOPING La Direzione UISP Marche riunito in data 16 aprile 2014 con riferimento allo spirito dell articolo 5 del Codice Etico UISP del 22/06/12 approva all'unanimità il seguente Regolamento antidoping, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della Legge 14/12/2000 n. 376, recepito dalla Legge Regione Marche n. 5 del 02/04/2012 e relativo Regolamento attuativo n. 4 del 07/08/13. Tale Regolamento Antidoping vincola i livelli Territoriali della UISP Marche a dotarsi di analogo strumento e, con essi, tutte le ASD aderenti entro il 04 giugno 2014». NORME CHIARE SANZIONI DISCIPLINARI PER RIFIUTO. Es. «Il socio che si rifiuti di essere sottoposto ai controlli viene sospeso per un anno a far data dalla sanzione.» ESCLUSIONE DEL SOCIO. Es. «Costituisce causa di esclusione del socio la circostanza che l'atleta sia risultato positivo ai controlli antidoping in quanto in contrasto con lo Statuto.» Norme per tecnici, assistenti, dirigenti VINCOLI DEL REGOLAMENTO. Es. «Il presente Regolamento vincola tutti i soci, presenti e futuri.» DOVERI DI INFORMAZIONE. Es. «Verrà data ampia diffusione alla decisione assunta in riferimento al presente Regolamento che sarà affisso nelle sedi dell'associazione».

CONTROLLO PREVENTIVO Per il tesseramento è necessario che gli interessati: - autocertifichino, con apposita dichiarazione, di non aver subito condanne per violazioni della legge 376/2000; non essere già stati precedentemente squalificati o inibiti per un periodo superiore a mesi Y (es. 6) per fatti di doping; non si trovino indagati per fattispecie inerenti al doping (sino a sentenza definitiva) né dalla giustizia sportiva né da quella ordinaria.

Grazie. Avv. Mario Vigna Vice Procuratore Capo Ufficio di Procura Antidoping del CONI Associate di: Coccia De Angelis Pardo & Associati Studio Legale e Tributario Piazza Adriana, 15 00193 Roma, Italia Web: www.cdaa.it Tel: +39 06.6880.3025 Fax: +39 06.6880.9416 E-mail: m. vigna@cdaa.it