POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE



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POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE

SCHEDA DI POLIZZA CONTRAENTE: TRM Trattamento Rifiuti Metropolitani Spa Via Livorno, 60 10144 Torino DECORRENZA della COPERTURA: la copertura avrà effetto dalle h. 24.00 dell Ultimazione Lavori ed in ogni caso dall avvio dell Esercizio Provvisorio Ultimazione lavori: si intende la data di avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell articolo 172 del D.P.R. 554/99 che coincide con l inizio del periodo di Esercizio Provvisorio. Esercizio provvisorio: si intende il periodo della durata di 12 mesi a far data dall avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell art. 172 del D.P.R. 554/99 certificata dal Direttore Lavori, nel corso del quale l Appaltatore dovrà provvedere alla completa ed autonoma gestione dell impianto per 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. ASSICURATI: Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT ) e Prodotti (RCP) a. Contraente b. Concedente (Ass.ne d Ambito Torinese per il governo dei rifiuti) c. Enti Finanziatori d. Eventuali Subappaltatori e. EPC contractor (Ati tra CNIM, COOPSETTE E UNIECO) solo relativamente al periodo di gestione provvisoria f. eventuale O&M Contractor Sezione Responsabilità Civile Dipendenti a. Contraente ATTIVITA ASSICURATA Proprietà, manutenzione, e gestione di un impianto di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché produzione di Energia Elettrica incluse attività connesse e complementari e le aree adiacenti ed utilizzate per l attività L attività potrà essere effettuata attraverso l operatività di Dipendenti distaccati (V.D.Lgs n. 276 del 10.09.2003 art. 30). Nei limiti delle Norme e Condizioni della presente polizza, l assicurazione vale anche per i rischi derivanti dalle attività preliminari, complementari, accessorie, assistenziali, sportive, ricreative, nella 2

sua qualità di proprietario, conduttore, gestore, committente di quanto forma dell attività sopra descritta. MASSIMALI ASSICURATI R.C.T. unico per ogni sinistro e anno 20.000.000,00 R.C.O. per ogni sinistro 10.000.000,00 ma col limite per ogni persona lesa di 3.000.000,00 R.C. PRODOTTI unico per ogni sinistro e anno 10.000.000,00 SOTTOLIMITI PER EVENTO E PER ANNO ASSICURATIVO R.C.T. Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi 1.000.000,00 Danni da Incendio 1.000.000,00 Danni a cose in consegna e custodia 500.000,00 Danni da Furto 500.000,00 Ddanni da Inquinamento accidentale 1.000.000,00 R.C.O. Malattie Professionali 2.000.000,00 R.C.P. Danni da interruzione/sospensione di attività di terzi 1.000.000,00 Danni da Inquinamento accidentale 1.000.000,00 FRANCHIGIE E SCOPERTI Per tutte le sezioni: 10.000,00 solo per danni a cose 3

PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO FATTURATO Periodo Fatturato Tasso imponibile Premio imponibile 1 annualita 22.000.000 2 annualita 74.000.000 3 annualita 96.000.000 4

I N D I C E OGGETTO DELLA COPERTURA - Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Dipendenti e/o Prestatori di Lavoro - Responsabilità Civile Prodotti e Smercio RISCHI ESCLUSI, GARANZIE R.C. TERZI RISCHI ESCLUSI, GARANZIE R.C. TERZI E R.C. DIPENDENTI/PRESTATORI DI LAVORO RISCHI ESCLUSI, GARANZIE R.C. PRODOTTI E SMERCIO ATTIVITA ASSICURATA MASSIMALI, LIMITI DI RISARCIMENTO E FRANCHIGIE DEFINIZIONI CLAUSOLE, CONDIZIONI SPECIFICHE E GARANZIE che integrano e/o prevalgono, se per l Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali 1) Operatività delle garanzie R.C. Terzi / R.C. Dipendenti/Prestatori di Lavoro 2) Malattie Professionali Garanzie R.C. Dipendenti/Prestatori di Lavoro 3) Estensione territoriale 4) Rischi atomici e danni all ambiente 5) Precisazioni - estensioni 6) Responsabilità Civile personale 7) Responsabilità Civile incrociata, appalto, sub-appalto 8) Cral aziendali 9) Danni a cose in consegna e custodia 10) Danni da furto 11) Integrativa auto CONDIZIONI SPECIFICHE GARANZIE R.C. PRODOTTI E SMERCIO 12) Inizio e termine della garanzia 13) Estensione territoriale garanzie R.C. Prodotti 14) Rischi atomici e danni all ambiente 15) Nuovi prodotti 16) Limiti di indennizzo 17) Precisazioni - estensioni CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE R.C. TERZI / PRESTATORI DI LAVORO R.C. PRODOTTI / SMERCIO 5

18) Qualifica di Assicurato 19) Acquisizione di nuove Aziende 20) Attività di consorzio e joint-venture 21) Comodato leasing locazione 22) Fonti radioattive 23) Rinuncia alla surroga / rivalsa 24) Assicurazioni complementari 25) Regolazione del premio 26) Denuncia dei sinistri 27) Larga tolleranza 28) Primarietà della copertura CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Valide per tutte le Sezioni, salvo quanto eventualmente derogato in senso più favorevole per l Assicurato nella presente polizza e/o successive appendici Art. 1) Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione Art. 2) Durata dell Assicurazione Art. 3) Variazioni di rischio Art. 4) Modifiche dell assicurazione Art. 5) Buona fede Art. 6) Variazioni nella persona dell Assicurato Art. 7) Alienazione dell Azienda o delle cose cui si riferisce l assicurazione Art. 8) Recesso in caso di sinistro Art. 9) Gestione delle vertenze di danno spese legali Art. 10) Imposte e oneri fiscali Art. 11) Competenza territoriale Art. 12) Legge applicabile - giurisdizione Art. 13) Forma delle comunicazioni alla Società Art. 14) Rinvio alle norme di legge Art. 15.1) Clausola Broker Art. 15.2) Informazioni inerenti gli intermediari 6

CONDIZIONI GENERALI OGGETTO DELLA COPERTURA RESPONSABILITA CIVILE TERZI La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interesse e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi compresi i prestatori di lavoro a qualsiasi titolo, fatta eccezione soltanto per i casi in cui sia prevista per legge una assicurazione specifica obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro che risulti operante in caso di sinistro - per morte, lesioni personali e per danneggiamento o deterioramento di cose, in conseguenza di azioni od omissioni verificatesi in relazione all attività svolta, comprese tutte le attività ed operazioni inerenti, accessorie e complementari di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata. L assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. L assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o all Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. RESPONSABILITA CIVILE DIPENDENTI E/O PRESTATORI DI LAVORO La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per gli infortuni e i danni sofferti da Prestatori di Lavoro. L'assicurazione vale anche per le azioni esperite da qualsiasi istituto previdenziale ed assistenziale, nei termini e con le modalità stabilite dalle norme di legge vigenti al momento del sinistro. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali. L'assicurazione é efficace alla condizione che, al momento del sinistro, qualora l obbligo di corrispondere i contributi agli istituti previdenziali ed assistenziali ricada in tutto o in parte sull Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità. RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI E SMERCIO La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile a sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, inclusi i dipendenti e/o collaboratori, da difetto dei prodotti dallo stesso fabbricati, fabbricati da terzi, comunque commercializzati, dopo la consegna a terzi a qualsiasi titolo, per morte, per lesioni personali e per danneggiamento, distruzione e/o deterioramento di cose ed animali. 7

L assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi (industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, assistenziali, finanziarie, ecc.) purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. RISCHI ESCLUSI GARANZIE R.C. TERZI Dall assicurazione Responsabilità Civile Terzi si intendono esclusi i danni: A) ricollegabili ai rischi di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e la navigazione di natanti, per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l assicurazione (legge n. 990 e successive variazioni e normative analoghe nei Paesi esteri) nonché quelli da impiego di aeromobili. B) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che comunque, non abbia compiuto il 16 anno di età. C) cagionati da prodotti e merci dopo la consegna a terzi. D) da furto. E) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge. F) da detenzione od impiego di esplosivi, salvo se necessari per lo svolgimento dell attività assicurata e preventivamente dichiarati. G) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società. RISCHI ESCLUSI GARANZIE R.C. TERZI E R.C. DIPENDENTI/PRESTATORI DI LAVORO Dall assicurazione Responsabilità Civile Terzi, Dipendenti/Prestatori di Lavoro, si intendono esclusi i danni: H) direttamente o indirettamente conseguenti all amianto/asbesto, silice, o a fibre di ceramica refrattarie. I) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). J) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, sommosse, di occupazione militare, di invasione. L) derivanti da campi elettromagnetici o da organismi/prodotti geneticamente modificati 8

RISCHI ESCLUSI GARANZIE R.C. PRODOTTI E SMERCIO Dall assicurazione Responsabilità Civile Prodotti e Smercio, si intendono esclusi i seguenti danni: A) le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e gli importi pari al controvalore del prodotto. B) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti cui si riferisce l assicurazione, risultati difettosi o presunti tali. C) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società. D) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente/Assicurato e non direttamente derivategli dalla legge. E) derivanti da prodotti destinati specificatamente al settore aeronautico e/o aerospaziale. F) i danni patrimoniali puri derivanti da mancata rispondenza del prodotto all uso. G) derivanti dalla fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita dei seguenti prodotti e/o sostanze chimiche:. Chlorofluorocarbons (CFs). Chromate copper arsenate (CCA). Dioxins halogenated and furans. Halons. Latex (a base naturale). Metil-terziario butyl-etere (MTBE). Difenili policlorati (PCB). Silicone per protesi mammarie. Tabacco e prodotti a base di tabacco. Formaldeide nelle resine ureiche (Urea Formaldeide foam UFF) H) derivanti da prodotti farmaceutici od omeopatici, utilizzati in campo medico o farmaceutico, da impianti e protesi, nonché dalla fabbricazione, commercializzazione, somministrazione, manipolazione, vendita e/o stoccaggio di sangue, plasma o qualsiasi altro prodotto a base di componenti sanguigni. I) originati, conseguenti e/o derivanti da asbesto/amianto, silice o piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri o vernici). 9

ATTIVITA ASSICURATA La Società, nei termini previsti dalla presente normativa, presta l'assicurazione per la conseguenza della Responsabilità Civile ai sensi di legge derivante all'assicurato per le attività indicate nella scheda di polizza. Inclusa la proprietà, conduzione, esercizio, gestione di uffici ed immobili destinati e/o connessi all'esercizio delle attività assicurate, nonché di tutto quanto forma oggetto dell'attività assicurata. Si intende inoltre compresa ogni altra operazione ed attività inerente, collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, con qualsiasi mezzo svolta, nulla escluso o eccettuato, nell ambito degli interessi imprenditoriali dell Azienda assicurata, che non sia in contrasto con quanto indicato nello statuto societario della Contraente / Assicurata. 10

DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Società Premio Sinistro Il contratto di assicurazione. Il documento che prova l assicurazione. Il soggetto che stipula l assicurazione. Il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. L impresa assicuratrice. La somma dovuta dal Contraente/Assicurato alla Società. R.C. Terzi / R.C. Dipendenti / Prestatori di lavoro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. R.C. Prodotti - Claims Made : la richiesta di risarcimento presentata all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. SINISTRI IN SERIE Garanzie R.C. Prodotti Tutti i danni oppure tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla medesima causa saranno considerati come verificatisi oppure come avanzate alla stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati o le singole richieste vengono avanzate in anni diversi e ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. La totalità degli indennizzi per questi danni sarà attribuita all anno di assicurazione, nel quale il primo sinistro della stessa causa si sia verificato oppure in caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste. RISARCIMENTO Indennizzo DANNO RISARCIBILE Quanto spettante al terzo danneggiato a termini di legge. La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Quanto dovuto al terzo danneggiato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperto/franchigia) e massimali/limiti di risarcimento. 11

DANNO LIQUIDABILE Quanto dovuto al terzo danneggiato in base alle condizioni di polizza, previa applicazione di eventuali detrazioni (scoperto e/o franchigia) e massimali/limiti di risarcimento. SCOPERTO La percentuale di danno risarcibile che resta a carico del Contraente/Assicurato. FRANCHIGIA MASSIMALE COSE RETRIBUZIONI e CORRISPETTIVI FATTURATO prestatori di lavoro La parte di danno risarcibile che resta a carico del Contraente/Assicurato. Il limite entro il quale la Società è obbligata a pagare il terzo danneggiato o a tenere indenne il proprio assicurato. Sia gli oggetti che gli animali. Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall Assicurato a compenso dell opera prestata (al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell Assicurato) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall Assicurato a soggetti terzi, quale corrispettivo per l utilizzo degli stessi e/o l ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del premio INAIL. L importo lordo fatturato dall'assicurato per tutte le merci e/o prodotti e/o servizi, venduti o distribuiti, compresi gli importi fatturati per l'installazione, l'assistenza, la riparazione, e quant'altro riferentesi all'attività svolta, esclusa l'iva o l equivalente imposta locale prevista nel Paese estero. In presenza di più Assicurati garantiti nell ambito della medesima polizza Master, il fatturato considerato potrà essere al netto di intercompany, ovvero al netto del fatturato vendite ad altre consociate assicurate con la stessa polizza Master. Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l Assicurato si avvalga, anche occasionalmente o temporaneamente, nell esercizio della attività descritta in polizza, inclusi: (i) le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l attività sia diversa da quella descritta in polizza; (ii) quelli per i quali l obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall Assicurato; (iii) quelli per i quali l Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall Assicurato. Qualora nel presente testo si faccia riferimento a Dipendenti, tale definizione si intende sempre riferita a Prestatori di Lavoro. 12

CLAUSOLE, CONDIZIONI SPECIFICHE E GARANZIE che integrano e/o prevalgono, se per l Assicurato più favorevoli, sulle Condizioni Generali 1) Operatività delle garanzie R.C. Terzi / R.C. Dipendenti / Prestatori di Lavoro L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto. 2) Malattie professionali - GARANZIE R.C. DIPENDENTI/PRESTATORI DI LAVORO A parziale deroga del secondo capoverso dell Oggetto della Copertura R.C. Dipendenti/Prestatori di Lavoro, la copertura è estesa al rischio delle malattie professionali contratte per colpa del Contraente/Assicurato. In ogni caso rimane esclusa qualsiasi richiesta per i danni derivanti da asbestosi e/o silicosi e/o fibre di ceramiche refrattarie. L estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi anche prima dell effetto della polizza, tuttavia in nessun caso prima della data di retroattività indicata nella scheda di polizza e/o certificato/polizza in applicazione. Esclusioni: La presente estensione non vale: a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; b) per le malattie professionali conseguenti:. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell impresa;. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell impresa; c) per le malattie professionali che si manifestino dopo 24 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell Assicurato, ispezioni per le quali l Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e a fornire le notizie e la documentazione necessaria. 3) Estensione territoriale L'assicurazione vale per il mondo intero. 4) Rischi atomici e danni all'ambiente Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. 13

Limitatamente all'assicurazione responsabilità civile verso terzi (detta limitazione non é operante nei confronti dei prestatori d opera, a qualsiasi titolo, del Contraente/Assicurato nè di danni a persone fisiche) sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, esalazioni fumogene o gassose, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. A parziale deroga di quanto indicato al capoverso che precede, si intendono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e derivante dall'attività desunta dalla polizza. L'assicurazione non comprende i danni: derivanti da alterazioni di carattere genetico; dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento; verificatisi in Usa e Canada. Sono comprese, fino a concorrenza di un limite pari al 15% del massimo risarcimento previsto nella scheda di polizza per la presente garanzia, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne avviso alla Società. La presente estensione di garanzia vale fino a concorrenza del limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza. 5) Precisazioni - estensioni A titolo puramente esemplificativo e non limitativo, si precisa che l'assicurazione comprende anche la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato: a) dalla proprietà, conduzione e/o uso a qualsiasi titolo di terreni, di fabbricati, laboratori e simili, delle aree e relativi impianti incluse piante e coltivazioni; i fabbricati possono anche essere adibiti ad uso: 1. civile abitazione, foresteria e/o rurale; 2. commerciale, industriale e/o deposito merci per deposito e/o industrie esercite da terzi; nonché altri locali dati in affitto o in comodato; e per le manutenzioni ordinarie e straordinarie, sopraelevazioni e demolizioni dei locali nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, effettuate in economia o appaltate a terzi. La garanzia è operante anche per la responsabilità civile degli utilizzatori di appartamenti di cui al punto 1., purché dipendenti o collaboratori del Contraente/Assicurato; b) da organizzazioni di gite aziendali e da attività ricreative varie, esclusi i rischi di responsabilità civile per i quali è obbligatoria l assicurazione ai sensi delle norme di legge vigenti; c) da partecipazione e/o organizzazione di congressi/manifestazioni/ fiere/mostre/simposi nonché gare e simili, incluso il montaggio, l'allestimento, la conduzione e lo smontaggio degli stand, palchi ed altro, fatti anche da terzi, con rinuncia all'azione di rivalsa verso gli enti organizzatori; d) da asili e scuole private ad esclusivo uso aziendale, colonie estive e simili anche se date in gestione o cogestione a terzi; si precisa che sono considerati terzi anche i dipendenti di tali enti; 14

e) nella qualità di committente a sensi dell'art. 2049 del Codice Civile o altra analoga disposizione all estero; f) da proprietà, conduzione e gestione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni e simili; g) da servizi ambulatoriali; è compresa la responsabilità civile personale delle persone addette al servizio e dei medici, ma esclusa ogni responsabilità civile professionale di questi ultimi; h) per installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione, prove e dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari e prodotti in genere; i) per danni cagionati a terzi da persone che, a qualsiasi titolo, prestino la propria opera a favore e per conto del Contraente/Assicurato nello svolgimento dell attività dichiarata in polizza limitatamente alla responsabilità derivante al Contraente/Assicurato; j) dall'esercizio di mense, bar, distributori automatici, inclusa la preparazione/somministrazione di cibi e/o bevande anche alcoliche, spacci aziendali, da chiunque gestiti; k) dalle azioni di rivalsa esperite dall'inps ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche; dalle azioni di rivalsa esperite da qualsiasi Istituto previdenziale e/o assistenziale; l) per danni materiali (intendendosi per tali i danni a beni mobili di loro proprietà) subiti dai dipendenti in relazione all attività svolta; m) per danni causati a veicoli in genere anche di proprietà dei dipendenti, convogli ferroviari e natanti sotto carico, scarico ed in sosta; rimangono esclusi i danni da furto e da mancato uso; n) da cedimento, franamento e subsidenza di terreno, nonché a condutture e impianti sotterranei; o) dalla proprietà e funzionamento di mezzi di trasporto e sollevamento anche operanti in aree aperte al pubblico; ferma l esclusione di cui al punto A) dei Rischi Esclusi; p) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; la presente estensione è prestata in eccesso alla garanzia Ricorso Terzi prestata nell ambito della polizza Incendio stipulata dal Contraente/Assicurato. In caso di non esistenza o di non operatività della garanzia Ricorso Terzi nell ambito della polizza Incendio, la presente estensione opera dopo l applicazione della franchigia/dello scoperto indicato nella scheda di polizza e comunque sino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza; q) esistenza di servizi di sorveglianza, anche armata, compreso l'utilizzo di cani e inclusi i servizi di scorta alle persone; r) per danni causati dalla circolazione di mezzi non soggetti all'obbligo della Legge n. 990 e successive modifiche o integrazioni; s) per danni causati dalla proprietà/utilizzo di distributori di carburanti; t) dalla caduta di neve da fabbricati e piante; u) da binari e raccordi ferroviari; v) da non corretto stivaggio di mezzi di trasporto e contenitori, che causino danni a terzi (inclusi i mezzi di trasporto e contenitori); fermo restando che, in caso di coesistenza di polizza trasporti, la presente estensione avrà effetto solo per la parte eccedente le coperture della medesima; w) per danni a beni mobili di terzi nell'ambito dei lavori; z) da manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti e macchinari in genere, inclusa committenza lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento (anche ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e successive modifiche). 15

6) Responsabilità Civile personale La garanzia prestata con la presente polizza vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di Lavoro, mentre operano per conto dell Assicurato. Ai fini della presente garanzia i Prestatori di Lavoro sono considerati terzi fra loro. Relativamente alla vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro, la garanzia vale anche per il preposto e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Qualora il preposto non sia dipendente dell Assicurato tale garanzia opera in eccesso alle polizze personali dallo stesso stipulate e comunque sempre limitatamente all attività svolta per conto dell Assicurato. 7) Responsabilità Civile incrociata, Appalto, sub-appalto Premesso che il Contraente/Assicurato può appaltare e/o sub-appaltare ad altre imprese o persone lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti la sua attività, si conviene che: sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; l Assicurato e relativi Prestatori di Lavoro, dette imprese e loro Prestatori di Lavoro e/o persone sono considerati terzi tra di loro; la Società si riserva il diritto di esercitare rivalsa nei confronti dell'appaltatore/subappaltatore (previa autorizzazione dell Assicurato). 8) Cral aziendali La garanzia prestata dalla presente polizza vale anche per Cral aziendali, "Autogestioni", ecc, gestiti o meno dal Contraente/Assicurato, dai suoi dipendenti e/o dai suoi prestatori d opera, a qualsiasi titolo, e da attività sportive in genere da chiunque gestite. 9) Danni a cose in consegna e/o custodia L'assicurazione comprende i danni subiti da cose che il Contraente/Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, inclusi i casi di incendio ma escluso il furto. Si dà atto che i veicoli di terzi e/o dipendenti e/o prestatori d opera, a qualsiasi titolo, anche sotto carico e scarico stazionanti entro stabilimenti, depositi, ecc. e/o in spazi riservati a parcheggio anche al di fuori degli stabilimenti, depositi, ecc. del Contraente/Assicurato, non sono considerate cose in consegna e custodia e per esse non si applicano i limiti e le franchigie eventualmente previsti con riferimento alla presente garanzia. La presente garanzia vale fino a concorrenza del limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza. 10) Danni da furto A parziale deroga del punto D) dei Rischi Esclusi, l'assicurazione vale per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, a condizione che si tratti di ponteggi dotati di sistemi di allarme. La presente garanzia vale fino a concorrenza del massimale indicato nella scheda di polizza. 11) Integrativa Auto Premesso che il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato 16

di cui è proprietario e/o locatario (leasing), l'assicurazione prestata con la suindicata polizza provvederà a rispondere delle somme che il Contraente/Assicurato fosse tenuto a pagare al solo conducente di ogni singola autovettura sopra menzionata, per danni dallo stesso subiti a causa di difetti di manutenzione di cui il Contraente/Assicurato fosse ritenuto responsabile. CONDIZIONI SPECIFICHE GARANZIE R.C. PRODOTTI E SMERCIO 12) Inizio e termine della garanzia L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato durante il periodo di efficacia dell assicurazione, purché relative a prodotti messi in circolazione dopo la data indicata nella scheda di polizza. In caso di "sinistro in serie" la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. Il sinistro in serie sarà considerato come unico sinistro anche per l'applicazione di eventuali franchigie e/o scoperti. La portata della garanzia assicurativa, relativa ad un sinistro in serie, è regolamentata dalle condizioni contrattuali in vigore al momento in cui è stata presentata la prima richiesta di risarcimento. 13) Estensione territoriale garanzie R.C. Prodotti L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese, con esclusione di USA e CANADA, e per danni verificatisi in tutto il mondo. 14) Rischi atomici e danni all'ambiente Sono esclusi dall'assicurazione i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono esclusi altresì i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. A parziale deroga di quanto indicato al capoverso che precede, si intendono tuttavia compresi i danni da inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da difetto, guasto o rottura accidentale dei prodotti nonché da errata o difettosa installazione, manutenzione, posa in opera e riparazione di apparecchiature e macchinari. Sono comprese, fino a concorrenza di un limite pari al 15% del massimo risarcimento previsto nella scheda di polizza per la presente garanzia, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per rimuovere, neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne avviso alla Società. La presente estensione di garanzia vale fino a concorrenza del limite di risarcimento indicato nella scheda di polizza. 17

15) Nuovi prodotti Premesso che l'assicurazione di cui alla presente polizza è operante per qualsiasi tipo di prodotto fabbricato dal Contraente/Assicurato, fabbricato da terzi ma comunque commercializzato dal Contraente/Assicurato, qualora questi ultimi dovessero programmare prodotti di natura diversa non rientranti fra quelli indicati nell'attività assicurata dovranno darne comunicazione alla Società fornendo tutti gli elementi atti alla valutazione del rischio. La Società entro 30 giorni dalla ricevuta comunicazione farà conoscere al Contraente/Assicurato le condizioni di garanzia ed il premio; in assenza, si intendono confermate le condizioni in corso. 16) Limiti di indennizzo Premesso che il massimale assicurato rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro, in nessun caso la Società risponderà per somme superiori al suddetto massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di assicurazione. 17) Precisazioni - estensioni In via esemplificativa e non limitativa si precisa che la garanzia, in relazione all'attività svolta, comprende: i danni che i prodotti, quali componenti fisicamente inscindibili di altri prodotti, provochino ad altro componente o al prodotto finito; i danni imputabili al Contraente/Assicurato nella sua qualità di venditore al dettaglio. CONDIZIONI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE R.C. TERZI / PRESTATORI DI LAVORO R.C. PRODOTTI/SMERCIO 18) QUALIFICA DI ASSICURATO É riconosciuta la qualifica di "Assicurato" a tutte le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate della/alla Contraente, se richiamate nella scheda di polizza. Sono considerate terze tra loro il Contraente, l'assicurato, le Società controllate, collegate, consociate ed affiliate. La qualifica di Assicurato Addizionale si intende estesa ai seguenti soggetti: ai proprietari di enti e/o beni (mobili ed immobili) concessi all Assicurato in locazione, leasing, comodato e/o utilizzo ai fini dell espletamento dell attività assicurata, limitatamente alla Responsabilità Civile derivante dalla proprietà del bene; alle Società licenziatarie in relazione alla Responsabilità Civile derivante dalla produzione e/o commercializzazione di prodotti fabbricati su licenza dell Assicurato. Eventuali ulteriori Assicurati Addizionali potranno essere inseriti in garanzia ed indicati nella scheda di polizza e/o nei certificati/polizze in applicazione. 18

19) ACQUISIZIONE DI NUOVE AZIENDE Nel caso in cui il Contraente/Assicurato acquisisca il controllo, in misura non inferiore al 50%, di nuove aziende che svolgono attività uguale o analoga a quella del Contraente/Assicurato - la copertura assicurativa di cui alla presente polizza si intenderà automaticamente estesa, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di acquisizione, alle menzionate aziende. La Contraente è tuttavia obbligata a comunicare alla Società entro 60 giorni dall entrata in copertura di assicurazione, i seguenti dati: - denominazione - domicilio - attività. Per il calcolo del premio dovrà essere indicato il fatturato annuo di queste Aziende al momento dell acquisizione, unitamente ad eventuali altri elementi necessari per la valutazione. Qualora il premio di polizza sia stabilito su base fissa è facoltà della Società di richiedere il versamento di un premio addizionale. La presente clausola non è valida in caso di acquisizione di aziende nei Paesi extra europei, per le quali l eventuale copertura dovrà essere pattuita preventivamente tra le Parti. 20) ATTIVITÀ DI CONSORZIO E JOINT-VENTURE Premesso che il Contraente/Assicurato può partecipare, insieme ad altre imprese, a Consorzi, Joint- Venture, Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Società Consortili o Consortium Agreements di tipo societario o simili, per la realizzazione di progetti e/o lavori, l assicurazione è operante in automatico, anche per tali Consorzi, Joint-Venture, Associazioni o Raggruppamenti Temporanei di Impresa, Società Consortili o Consortium Agreements di tipo societario o simili, limitatamente alla quota di responsabilità a carico del Contraente/Assicurato. La copertura è comunque subordinata al fatto che, entro tre mesi, l Assicurato comunichi alla Società l attività svolta e l importo del fatturato relativo alla sua quota parte, qualora non rientrante già nel fatturato aziendale, ai fini del calcolo del sovrappremio di polizza. Qualora per detti Enti coesista una polizza di Responsabilità Civile, la presente polizza opera in secondo rischio; in caso d'inoperatività della polizza di detti Enti, la presente polizza opera in primo rischio. Tale estensione non si applica automaticamente a quelle attività che vengono svolte negli USA (per le quali la copertura potrà essere eventualmente pattuita singolarmente e preventivamente con la Società). 21) COMODATO - LEASING - LOCAZIONE L'assicurazione è valida anche per la responsabilità del Contraente/Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione e simili. Inoltre, preso atto che il Contraente/Assicurato può utilizzare fabbricati e/o beni di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, la garanzia si intende estesa alla responsabilità derivategli da accettazione contrattuale della responsabilità civile del proprietario dei fabbricati e/o beni medesimi. 19

22) FONTI RADIOATTIVE L'Assicurazione comprende anche la Responsabilità derivante al Contraente/Assicurato dall'impiego e/o dalla detenzione di apparecchi a raggi "X" e raggi "GAMMA" o altre emissioni (a titolo di esempio non limitativo: rilevatori di metalli, sterilizzatori, analisi ecc.). 23) RINUNCIA ALLA SURROGA / RIVALSA La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall art. 1916 del Codice Civile verso: - persone delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere a norma di legge; Dipendenti/Prestatori di Lavoro del Contraente/Assicurato; stagisti, borsisti e/o consulenti che operano presso/per conto dell Assicurato; - società controllanti, controllate, consociate, affiliate, associate e/o collegate sia italiane che estere, inclusi Consorzi, ove il Contraente/Assicurato detenga il controllo di maggioranza, e relativi Dipendenti/Prestatori di Lavoro; - specificatamente nei confronti di consociate appartenenti al medesimo gruppo della Contraente, in quanto fabbricanti di prodotti commercializzati dal Contraente/Assicurato; - distributori esclusivi, loro organizzazioni di vendita e assistenza tecnica; - locatori e/o proprietari di beni mobili ed immobili tenuti in locazione e/o leasing dal Contraente/Assicurato, qualora ciò sia contrattualmente previsto e/o richiesto; - Committenti, limitatamente alle garanzie R.C. Terzi; - Enti fieristici, comitati organizzatori di eventi e/o simili organizzazioni; Tale norma non si applica nel caso in cui l'assicurato non abbia alcun interesse nei confronti del terzo responsabile e sia consenziente all azione di rivalsa da parte della Società. 24) ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI A deroga del primo capoverso dell art. 1910 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato deve dare avviso, solo in caso di sinistro, di tutte le assicurazioni stipulate dallo stesso per il medesimo rischio, a ciascun Assicuratore. 25) Regolazione del premio Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria, come risulta nel conteggio contenuto nella scheda di polizza, e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo pari al 75% del premio anticipato. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine dell anno di assicurazione o della minor durata del contratto, l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l indicazione degli elementi variabili contemplati nella scheda di polizza e/o nel certificato/polizza in applicazione. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere regolate nei 45 giorni dalla presentazione all'assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri occorsi dopo la decorrenza dei termini di cui sopra potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). 20