COMUNE DI RHO. REGOLAMENTO PER L ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Trasporto persone con patologie invalidanti e malati oncologici

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COMUNE DI RHO REGOLAMENTO PER L ACCESSO A PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE Trasporto persone con patologie invalidanti e malati oncologici Approvato con Deliberazione Commissariale di Consiglio Comunale n. 46 del 24/02/2011

I N D I C E Art. 1 Contenuto del regolamento Art. 2 Destinatari Art. 3 Ambito di applicazione Art. 4 Definizione e approvazione delle tariffe Art. 5 Tariffe Art. 6 Esenzione e riduzione Art. 7 Modalità di accesso ai servizi Art. 8 Modalità di pagamento Art. 9 Lista d Attesa Art. 10 Entrata in vigore Art. 11 Norma transitoria 2

Art. 1 Contenuto del regolamento Il presente regolamento istituisce e regola l accesso alle prestazioni sociali agevolate per ciò che concerne il servizio di trasporto per terapie ed esami per persone con patologie invalidanti e malati oncologici. ART. 2 Destinatari I destinatari sono le persone, senza limite di età, in possesso dei seguenti requisiti: essere residenti nel Comune di Rho; essere malati oncologici o/e essere affetti da patologie invalidanti (per esempio: il morbo di parkinson, ecc.) che necessitano di trasporto finalizzato allo svolgimento di terapie e/o esami. Art. 3 Ambito di applicazione e finalità L ambito di applicazione riguarda il servizio di trasporto delle persone affette da malattie invalidanti e malati oncologici. Con l istituzione di questo servizio si vuole offrire un punto di riferimento sul territorio che agevoli le suddette persone in stato di bisogno nell accesso a prestazioni specifiche. Il servizio prevede, inoltre, prestazioni sociali agevolate, con il fine di perseguire il rispetto della specificità delle esigenze degli utenti. Art. 4 Definizione e approvazione delle tariffe. Il costo a carico dell utente corrisponde al rimborso spese pattuito nella convenzione con l ente gestore che prevede un costo, a titolo di rimborso spese, inferiore del 10%-15% circa rispetto alle tariffe fissate dalla Regione Lombardia con Delibera n. 8/1743 del 18/01/2006 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni come evidenziato dalla tabella allegata alla convenzione stipulata con l ente gestore. Le quote concordate divengono il riferimento, a titolo di tariffa piena, per l applicazione delle percentuali di concorso alle spese da parte dell utente richiedente. Le tariffe vengono deliberate dal competente organo comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione a valere per l anno di riferimento del bilancio stesso. In caso di mancata deliberazione delle tariffe nel termine di cui sopra, si intendono prorogate le tariffe già in vigore aumentate dell adeguamento ISTAT a partire dall anno 2012. Oltre al principio sopra riportato le tariffe devono essere determinate tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. Il costo a carico dell Amministrazione Comunale, ovvero l entità del contributo all ente gestore, verrà calcolato ex post, applicando le tariffe approvate, moltiplicate per il numero delle prestazioni effettivamente erogate e decurtando le quote già incassate direttamente dall ente gestore. Art. 5 Tariffe. L ISEE è stato individuato come strumento idoneo a verificare la condizione economica del richiedente prestazioni sociali agevolate e ad accertare la sua capacità economica a concorrere in misura proporzionale al costo del servizio richiesto. 3

Vengono individuate le seguenti fasce ISEE che definiscono la percentuale di concorso alle spese che l utente è tenuto a pagare: FASCIA ISEE PERCENTUALE DI CONCORSO COSTO DELLA PRESTAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELL UTENTE Fino a 6.000,00 85% Tariffa ridotta Da 6.000,01 a 8.000,00 90% Tariffa ridotta Oltre 8.000,01 100% Tariffa piena prezzo convenzione Art. 6 Esenzione e riduzione. L esenzione totale o la riduzione della tariffa può essere disposta dal Dirigente previa relazione scritta dall Assistente Sociale dell Unità Operativa competente riportante le motivazioni e la percentuale di ulteriore riduzione proposta. Art. 7 Modalità di accesso al servizio Per accedere al servizio, fino a che non sarà istituito lo Sportello del Cittadino, le persone che necessitano del servizio dovranno rivolgersi direttamente ai Servizi Sociali. Con il supporto dell operatore verrà compilata una scheda di accesso al servizio che potrà contenere sia dati personali che sensibili; il richiedente dovrà firmare l autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs 196/2003. La documentazione da presentare sarà la seguente: una dichiarazione sostitutiva unica certificazione ISE/ISEE del nucleo familiare dell utente, come da regolamento comunale approvato con delibera consiliare n. 45 del 20.05.2004. Nel caso in cui il richiedente intenda pagare la tariffa piena non è necessaria la presentazione della certificazione ISE/ISEE; copia della documentazione medica relativa alle terapie e/o alle visite mediche da effettuare. Art. 8 Modalità di pagamento Il pagamento è effettuato in via anticipata rispetto all erogazione della prestazione direttamente all ente gestore. La tempistica dei pagamenti è concordata con l utente in base all entità dell importo dovuto. Art. 9 Lista d Attesa La lista d attesa è composta sulla base della cronologia di presentazione della domanda. Su relazione motivata da parte dell assistente sociale è possibile derogare a tale criterio. È demandata alla Giunta Comunale la facoltà di predisporre eventuali criteri ulteriori. Art. 10 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività dell atto deliberativo di approvazione. 4

Art. 11 Norma transitoria Trascorsi nove mesi dall avvio verrà sottoposta alla Giunta Comunale, a cura del dirigente di settore, una rendicontazione complessiva del servizio svolto. Tale relazione dovrà contenere una proposta di definizione della scansione cronologica dell iter relativo alla procedura di accesso al servizio con individuazione dei tempi massimi di risposta che non dovrà comunque essere superiore a trenta giorni. 5