REGOLAMENTO VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE D ISTITUTO

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Transcript:

REGOLAMENTO VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE D ISTITUTO Articolo 1 (Oggetto) 1. Le norme di cui al presente capo hanno per oggetto le regole interne relative alla valutazione degli studenti, esclusi gli esami conclusivi del corso di studi. 2. Il presente regolamento fa riferimento alle norme di legge e ai decreti ministeriali vigenti in materia, di cui costituisce la concretizzazione operativa. Articolo2 (Attività di verifica) 1. Ciascun consiglio di intersezione, classe, interclasse, individua gli strumenti e le tecniche idonee alla rilevazione della situazione iniziale e finale, alla verifica e valutazione dei percorsi didattici tenendo presenti: - Livello iniziale di ogni alunno; - Sviluppo delle competenze e delle abilità a livello individuale; - Sviluppo delle competenze e delle abilità medie del gruppo; - Competenze intermedie. 2. Le informazioni sono raccolte in modo sistematico e continuativo. Le prove di verifica sono conservate sino al termine dell anno scolastico. 3. Per la scuola dell infanzia, l attività di valutazione ha una funzione formativa, accompagna il percorso di apprendimento che riconosce, descrive e documenta. La valutazione delle prestazioni dei bambini, non è finalizzata a classificare o giudicare, ma è orientata ad incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità dell alunno e a riconsiderare le proposte educative. Sono previste periodiche osservazioni sistematiche in itinere e quattro momenti di verifica annuali, in sede di collettivo, dove sono valutate: - le abilità raggiunte e le conoscenze acquisite del singolo alunno e del gruppo; - le attitudini e gli interessi; - l atteggiamento e la motivazione verso l apprendimento; - i ritmi e le strategie adottate. 4. Per la primaria: tutti i docenti dell istituto concordano tempi, modalità e tipologia delle prove di verifica 5. Per la scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti dell istituto sono impegnati ad individuare prove di verifica applicabili a tutte le classi, con lo scopo principale di individuare tempestivamente le situazioni di disagio e difficoltà di apprendimento. La funzione di coordinare e organizzare questa attività è affidata al referente del dipartimento di disciplina e ha come finalità la prevenzione della dispersione scolastica. 6. Le verifiche sommative, nelle quali è sottoposto a valutazione l apprendimento dello studente, possono essere scritte, grafiche, orali o pratiche, secondo le caratteristiche della materia. 7. L esito delle prove di valutazione sommativa si esprime con un giudizio sintetico espresso in decimi, che concorre alla definizione della valutazione periodica e finale dello studente. 8. In occasione delle verifiche, lo studente è informato: - di essere sottoposto a verifica; - dei contenuti e delle abilità oggetto di valutazione; - dei criteri di valutazione della prova. 9. Per la primaria: il docente somministra le prove di verifica (orali, scritte o pratiche) al termine dell unità didattica. Solo dopo aver accertato l acquisizione degli obiettivi da parte degli alunni, il docente prosegue con la successiva unità didattica. La valutazione avviene in itinere ed è espressa in decimi.

10. Per la scuola secondaria di primo grado: è obbligo del docente dare, per le prove scritte, un preavviso, notificato sul registro elettronico, di almeno tre giorni dello svolgimento della prova; in tal caso, il preavviso ha anche la funzione di evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di più prove impegnative nella stessa mattinata. Lo studente è tenuto a sottoporsi alla prova nel giorno stabilito dal docente, in caso di assenza, non ha diritto a recuperarla, a meno che egli non dimostri che l assenza nel giorno della verifica è dovuta a caso di assoluta forza maggiore. Lo studente ha il diritto di conoscere la valutazione assegnata per ciascuna prova di verifica: - entro la stessa lezione, se si tratta di interrogazione orale; - entro quindici giorni dallo svolgimento, se si tratta di prova scritta che necessita di revisione e correzione del docente e comunque, in ogni caso, prima della successiva verifica scritta. 11. Le valutazioni delle prove sia scritte che orali conseguite dall alunno vanno registrate sul registro elettronico alla data dell effettiva verifica. Articolo 3 (Compilazione dei documenti di valutazione) 1. La valutazione relativa alle singole discipline e quindi alle specifiche competenze acquisite dall alunno, sarà espressa con i voti, secondo i criteri previsti dalla scheda di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti. 2. Nella scuola primaria Eventuali considerazioni sugli aspetti affettivi, motivazionali, sui progressi compiuti rispetto alla situazione iniziale, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi della stessa disciplina, dovranno essere riportati nello spazio riservato alla annotazioni. 3. Il documento di valutazione è reso noto alle famiglie entro la fine del mese di febbraio, per il primo quadrimestre ed entro la fine del mese di giugno, per la valutazione finale. Articolo 4 (Disposizioni particolari per la scuola dell infanzia) 1. In tutte le scuole dell infanzia verrà compilato e fatto visionare ai genitori un documento di valutazione, nel quale risulta il livello di sviluppo raggiunto in merito all autonomia, alla relazione, all identità e ai traguardi delle competenze previsti in ogni campo di esperienza. 2. Il documento di valutazione è approvato dal collegio dei docenti della scuola dell infanzia. 3. Nei mesi di gennaio e giugno, i docenti di sezione formulano, per ogni bambino, un giudizio sul percorso di crescita e di apprendimento. Il giudizio è riportato sul registro di sezione. 4. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutti gli alunni della sezione. Articolo 5 (Disposizioni particolari per la scuola primaria) 1. Nella scuola primaria, il documento di valutazione è compilato dai docenti della classe. Il voto specifico è formulato dal singolo docente, il giudizio riassuntivo è elaborato collegialmente. 2. Nel primo e secondo anno di scuola si eviterà di attribuire, fatti salvi casi specifici e particolari, valutazioni insufficienti nel documento di valutazione. 3. Ad iniziare dalla classe terza i docenti utilizzeranno progressivamente tutti i voti, secondo la tabella concordata portando gradualmente gli alunni a comprendere che la positività della valutazione è collegata all impegno, allo studio costante, alla partecipazione 4. Nell elaborazione dei giudizi, la valutazione delle competenze effettivamente raggiunte, dovrà essere chiaramente espressa e formulata sulla base del conseguimento o meno degli obiettivi minimi previsti per ogni anno scolastico dal curricolo d istituto. I giudizi, ugualmente importanti, sull impegno e sui progressi compiuti, su competenze diversificate registrate in ambiti diversi della stessa disciplina, dovranno essere chiaramente distinti dai giudizi sulle competenze

5. Nel corso delle programmazioni settimanali, i docenti contitolari della classe, per tutti i casi di profitto insoddisfacente, informano i genitori, con lo scopo di consentire un intervento mirato al tempestivo recupero delle carenze rilevate. In questo caso la scuola prevede interventi di recupero. 6.La non ammissione alla classe successiva, che nella scuola primaria riveste carattere di eccezionalità, deve essere presentata dagli insegnanti in consiglio di interclasse, riunito con la sola componente docente, che dovrà essere presente al completo. I docenti dovranno dimostrare di aver messo in atto tutte le strategie e le attività possibili (percorsi individualizzati, attività di recupero e rinforzo, attività individuali) per consentire all alunno il conseguimento degli obiettivi minimi. 7. I docenti di sostegno partecipano alla votazione di tutti gli alunni. Articolo 6 (Disposizioni particolari per la scuola secondaria di primo grado) 1. Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione complessiva scaturisce dal confronto tra docenti ed è approvata dal consiglio di classe, che ne garantisce unitarietà e la collegialità. Il voto specifico è formulato su proposta del singolo docente, ma ratificato o modificato dal Consiglio di classe. I docenti di sostegno partecipano alla votazione di tutti gli alunni. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno essi si esprimono con un unico voto. La valutazione dell insegnamento di religione cattolica è espressa senza voto numerico. 2. Il consiglio di classe accerta se lo studente può essere valutato in tutte le discipline, avendo sostenuto tutte le prove di verifica previste dall insegnante; in tal caso, su proposta di ciascun docente, assegna, per tutte le materie un giudizio sintetico puntuale. Per la classe prima, limitatamente al primo quadrimestre, si terrà conto delle difficoltà degli alunni nell affrontare la nuova organizzazione scolastica, che può influire negativamente sul profitto. 3. Nel mese di novembre, sulla base degli elementi rilevati da test di ingresso, verifiche scritte, prove orali-pratiche e dalla condotta della classe, il consiglio delibera una suddivisione del gruppo classe, in fasce di livello così articolate: Prima fascia (alta): abilità sicure, metodi di lavoro ordinato e proficuo impegno costante; Seconda fascia (medio-alta): abilità funzionali, metodo di lavoro autonomo, impegno abbastanza costante. Terza fascia (medio-bassa): abilità insicure, difficoltà nel metodo di lavoro, impegno e attenzione discontinui. 4. Per tutti i casi in cui il profitto non è sufficiente, il consiglio di classe predispone idonee iniziative di recupero e sostegno nel rispetto di quanto deliberato dal collegio dei docenti. Vengono organizzati interventi integrativi da effettuarsi anche al di fuori dell orario scolastico. Delle carenze e delle iniziative promosse dalla scuola vengono informati i genitori. 5. La valutazione delle competenze effettivamente raggiunte, dovrà essere chiaramente espressa e formulata sulla base del conseguimento o meno degli obiettivi minimi previsti, per ogni anno scolastico, dal curricolo d istituto. I giudizi sull impegno e sui progressi compiuti, che sono di eguale importanza, dovranno essere chiaramente distinti dai giudizi sulle competenze 6 Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. 7. In caso di valutazione gravemente negativa, con la conseguente proposta di non ammissione alla classe successiva, i giudizi espressi devono essere verbalizzati e si deve procedere a votazione che deve essere raggiunta a maggioranza dei componenti del consiglio di classe.

Articolo 7 (Valutazione finale e ammissione alla classe successiva) 1. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe accerta: a) se lo studente può essere valutato in tutte le discipline, avendone frequentato le lezioni per un numero di ore non inferiore ai tre quarti dell orario annuale personalizzato ai sensi dell art. 11, comma 1 del Decreto Legislativo n 59 del 2004; b) se sussistono, sulla base delle proposte di giudizio formulate da ciascun docente per la propria disciplina, le condizioni necessarie e sufficienti per ammettere lo studente a frequentare la classe successiva. 2. Di norma non è ammesso alla classe successiva lo studente che abbia conseguito una valutazione complessiva che presenti: - tre insufficienze gravi ( 4) in discipline che prevedono prove scritte ed orali; - due insufficienze gravi ( 4) in discipline che prevedono prove scritte ed orali e due insufficienze non gravi (= 5); - due insufficienze gravi ( 4) e tre insufficienze non gravi (= 5); 3. Nell adozione della deliberazione di ammissione alla classe successiva in presenza di insufficienze nella maggior parte delle discipline, il consiglio di classe, oltre a considerare i parametri oggettivi di cui al precedente comma 2, potrà tener conto: a) della possibilità dell alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline in cui non ha conseguito una votazione sufficiente nel corso dell anno scolastico successivo; b) della possibilità di fruire proficuamente il programma di studi dell anno scolastico successivo; c) dei miglioramenti conseguiti rispetto ai livelli di partenza; d) dei risultati conseguiti nell ambito delle attività di recupero; e) dei risultati conseguiti e dell impegno dimostrato nel corso del primo quadrimestre; f) del curriculum scolastico precedente; g) dell impegno e della partecipazione; h) della regolarità della frequenza alle lezioni. Articolo 8 (Valutazione del comportamento) 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo grado, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e scolastica in particolare. 2. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi del regolamento di disciplina. 3. La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata e verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale. 4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità.

Articolo 9 (Valutazione degli alunni con disabilità) 1. La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto. E espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli. 2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza. 3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Articolo 10 (Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento -DSA-) 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame. Devono essere adottati gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove. Articolo 11 (Criteri di comunicazione della valutazione) a) Scuola primaria - Giudizi espressi sui quaderni I voti e i giudizi registrati sui quaderni potranno tener conto anche degli aspetti affettivi e motivazionali, per premiare l impegno e il miglioramento, anche quando non ha condotto a risultati oggettivi del tutto soddisfacenti; quindi il giudizio espresso sul compito può non corrispondere al giudizio oggettivo sul livello di apprendimento. I voti saranno motivati e finalizzati a migliorare l apprendimento e l interesse verso lo studio e ad incentivare forme di autovalutazione degli alunni. Le valutazioni delle verifiche periodiche sono riportati sul registro elettronico e sono consultabili dalle famiglie in tempo reale. b) Scuola secondaria di primo grado I voti sono riportati sul registro elettronico e sono consultabili dalle famiglie in tempo reale. Il documento di valutazione sarà consultabile e scaricabile dal registro elettronico nei mesi di febbraio e giugno. Tutte le comunicazioni relative alla valutazione saranno realizzate attraverso quattro ricevimenti pomeridiani. Gli insegnanti saranno disponibili ad incontri individuali con le famiglie, nei primi quindici giorni di ogni mese in orario antimeridiano. In caso di comprovata necessità, i genitori possono richiedere, in aggiunta, un incontro con almeno tre giorni di anticipo. L incontro dovrà aver luogo entro sette giorni lavorativi dalla richiesta.

Articolo 12 (Autovalutazione d Istituto) 1. L istituto si impegna da alcuni anni nella realizzazione di un progetto di autovalutazione d istituto, per incrementare il livello di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie scelte da parte di tutte le componenti scolastiche e per evidenziare i punti di forza e di debolezza del servizio scolastico e programmare interventi di miglioramento. Gli strumenti di autovalutazione utilizzati, messi a punto dall Istituto Comprensivo, avvalendosi dell opera delle Funzioni Stumentali sono: - questionari di valutazione del lavoro svolto e del contesto e di elaborazione di proposte rivolto ai docenti e al personale ATA; - questionari di indagine di gradimento del servizio scolastico rivolto a genitori e alunni; - questionari di monitoraggio della qualità dei progetti di arricchimento dell offerta formativa. 2. Nei mesi di marzo e aprile, vengono somministrate le prove intermedie d istituto di italiano, matematica e lingue straniere, rivolte a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado. A fine maggio vengono somministrate le prove d uscita di italiano e matematica alle classi quinte della scuola primaria. 3. Gli strumenti d autovalutazione sono utilizzati per riflettere sulle prassi adottate, per comprendere la validità delle scelte operate in relazione ai risultati conseguiti e per adeguare le scelte progettuali e organizzative alle esigenze specifiche rilevate. 4. Al termine dell anno scolastico viene redatto il bilancio sociale al fine di rendere conto in modo chiaro e trasparente le scelte operate, i percorsi attivati, le risorse impiegate e i risultati conseguiti anche in termini di effetti sociali.