COMUNE DI MORLUPO Provincia di Roma REGOLAMENTO PER L USO DI PARTE DELL OSTELLO COMUNALE Art. 1 Definizione GENERALITA L Ostello di proprietà comunale, ubicato in via Campagnanese, si sviluppa su due piani. Il presente regolamento disciplina l uso del piano inferiore dell ostello, in seguito denominato struttura con esclusione del locale ad uso cucina. Art. 2 - Destinazione d uso La struttura può essere utilizzata, a richiesta, per lo svolgimento di: 1. attività sociali e culturali, quali convegni, congressi, mostre, conferenze, corsi di formazione e specializzazione, manifestazioni e spettacoli; 2. attività politiche, quali convegni, congressi, presentazioni di liste elettorali; 3. altre manifestazioni di interesse privato (feste, riunioni ecc.) Art. 3 - Forme di gestione L Amministrazione comunale gestisce la struttura in economia. Art. 4 - Concessione temporanea 1. Compatibilmente con le caratteristiche dell edificio, con il programma delle manifestazioni direttamente organizzate dall Amministrazione Comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione del calendario della stagione, la struttura può essere concessa in uso temporaneo a terzi, per iniziative di valore culturale, artistico e sociale, o attività politiche, con attenzione prioritaria alle esperienze locali. L utilizzo, sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell utente, è comunque consentito nel rispetto di tutte le normative e prescrizioni in materia di agibilità di locali e di pubblica sicurezza. 2. La concessione è rilasciata in ogni caso a titolo oneroso, salvo adozione di motivato atto che in relazione alla natura dell iniziativa possa giustificare un uso gratuito. Art. 5 - Destinatari della concessione La struttrura può essere concessa ad Enti, Associazioni o a Privati. 1
Art. 6 - Procedura di concessione della struttura a terzi 1. Per ottenere la concessione della struttura il richiedente deve presentare domanda scritta all ufficio competente con anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla data di svolgimento della manifestazione, salvo casi di particolare urgenza ed importanza. 2. La domanda formulata secondo il modello predisposto dall ufficio, deve contenere i seguenti elementi: dati anagrafici e fiscali del richiedente; se si tratta di associazione o ente, le generalità del legale rappresentante e lo statuto sociale, qualora non depositato presso l ufficio competente; giorno, ora, durata e tipologia dell iniziativa proposta; altre informazioni atte ad identificare l iniziativa (dossier, curriculum) 3. La richiesta è presa in considerazione secondo l ordine di arrivo all ufficio protocollo ed è istruita dall ufficio preposto, il quale, verificata la compatibilità di cui all art. 2, invia risposta formale di accoglimento o di rigetto della domanda. 4. L ufficio concorda coi richiedenti le modalità esecutive, le forme di pubblicizzazione delle iniziative e le eventuali variazioni di data, ove si rendano indispensabili per conciliare la pluralità di richiesta in particolari periodi dell anno; successivamente rilascia per iscritto al richiedente l atto di concessione, recante l indicazione dell ammontare del canone di concessione e del rimborso spese di funzionamento, unitamente al modello di assunzione di responsabilità. 5. L ufficio informa in merito all iniziativa i servizi comunali interessati e gli organi locali preposti alla tutela dell ordine pubblico, nei casi previsti dalla legge. 6. Il concessionario, avuta comunicazione della concessione, e, prima dell uso della struttura, deve provvedere direttamente alle richieste delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti in materia di pubblico spettacolo. Art. 7 - Condizioni irrinunciabili per il rilascio della concessione 1. La concessione in uso temporaneo della struttura è disposta solo nel caso in cui possano essere assicurati i servizi di sala e in conformità alle norme di sicurezza. 2. In nessun caso la struttura può essere concessa quando, per la natura e le caratteristiche delle manifestazioni, vi sia fondato timore che la struttura, gli arredi o le attrezzature o gli impianti possano subire danni. 3. La concessione in uso può essere revocata nei casi in cui vengano meno i presupposti per la concessione stessa. 2
Art. 8 - Obblighi del concessionario 1. All inizio del periodo di uilizzo della struttura il personale incaricato dal Comune effettuerà il sopralluogo dei locali insieme al concessionario, al fine di accertare lo stato dei luoghi e delle attrezzature prima della consegna delle chiavi; l esito del sopralluogo sarà registrato sul modulo di consegna delle chiavi. 2. Il concessionario è tenuto a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno derivare a persone e/o cose durante l intero periodo di utilizzo della struttura assumendo a proprio carico la totale responsabilità di cui sopra, mediante adeguata polizza assicurativa ove richiesta da questa Amministrazione o dichiarazione liberatoria di responsabilità. 3. Durante il periodo di utilizzo, il concessionario deve effettuare, a proprie spese, la pulizia dei locali e dei servizi utilizzati, nonchè provvedere alla pulizia finale. Per attività e manifestazioni non continuate nel tempo, deve essere ugualmente assicurata la pulizia dei locali e dei servizi dopo l uso; l Amministrazione Comunale si riserva di verificarne la corretta esecuzione. Art. 9 - Durata della concessione 1. La struttura può essere concessa per una durata non inferiore alle quattro ore. 2. La concessione della struttura per una giornata comporta la disponibilità della stessa per una durata non superiore ad otto ore complessive, salvo necessità da valutarsi caso per caso. 3. Su richiesta, da inserire nella domanda di concessione, la struttura può essere concessa per allestimenti e prove, per un periodo non superiore ai tre giorni precedenti la manifestazione, o anche in periodi diversi da quelli non immediatamente prossimi alla manifestazione. 4. Al termine della manifestazione, gli arredi e le attrezzature di allestimento saranno rimossi entro le ore 14.00 del giorno successivo. Art. 10 - Tariffe e modalità di pagamento 1. Per ciascun periodo di utilizzo il concessionario provvede al pagamento anticipato, per intero, del canone di concessione e delle spese di funzionamento, secondo gli importi annualmente determinati dalla Giunta Comunale e con le modalità dalla stessa indicate. 3
2. Per ciascuna giornata di prove o di allestimento, nei limiti temporali di cui al precedente art. 9, il concessionario paga, anticipatamente e contestualmente al pagamento del canone di concessione e delle spese di funzionamento, una tariffa determinata annualmente dall Amministrazione Comunale. 3. Il concessionario è obbligato a versare, anticipatamente e contestualmente al pagamento del canone di concessione e delle spese di funzionamento, un deposito cauzionale idoneo, che verrà stabilito dall ufficio preposto in relazione alle iniziative da espletarsi. Art. 11 - Personale tecnico e assistenza 1. Il personale del Comune, munito di apposita autorizzazione, può accedere alla struttura, accertare lo stato della stessa, effettuare i controlli che riterrà necessari, secondo competenza. E obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all Amministrazione l esito di detti accertamenti. 2. L Amministrazione Comunale potrà mettere a disposizione del concessionario, con pagamento a carico dello stesso, n. 1 unità tecnica di custodia, che avrà l incarico di aprire e chiudere il locale e di predisporre ed utilizzare le apparecchiature tecnologiche. 3. In aggiunta al personale messo a disposizione dall Amministrazione Comunale, il concessionario dovrà, a proprie spese, reperire altro personale di assistenza e sorveglianza, comunicandone i nomi al servizio comunale competente. Art. 12 - Danni 1. L utilizzatore è obbligato al rimborso completo dei danni causati alla struttura ed alle attrezzature in qualunque modo verificatisi durante il periodo di durata della concessione. 2. L Amminstrazione declina ogni responsabilità in ordine alle attrezzature di allestimento, o quant altro verrà collocato dal concessionario nei locali della struttura. Art. 13 - Criteri e requisiti CONCESSIONE A TARIFFE AGEVOLATE 1. L Amminstrazione Comunale, con proprio provvedimento, ha facoltà di concedere l uso della struttura con tariffa agevolata o gratuitamente. 2. Godono di tariffa agevolata: 4
gli Enti, le Associazioni e comunque i soggetti non aventi fini lucrativi, con sede a Morlupo, che svolgono attività sociali e culturali, finalizzate allo sviluppo culturale, civile e sociale della comunità; gli Enti e le Associazioni che saltuariamente perseguono finalità benefiche per manifestazioni di beneficenza, purchè di elevato interesse socio-culturale e con la pubblica indicazione del destinatario delle offerte: i partiti politici di rilevanza nazionale. Art. 14 PRESCRIZIONI PARTICOLARI Gli allestimenti relativi alle manifestazioni dovranno rispondere a criteri di decoro, non dovranno ostruire gli accessi alla struttura o le uscite di sicurezza, intralciare il deflusso degli spettatori, comportare interventi sulla struttura e gli arredi. Approvato con Delibera Consiliare n. 21 del 5.5.2001 5