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INDICE 1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 4... 3 2. I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA RICHIAMATI DAL DECRETO... 3 3. PROCESSI SENSIBILI... 4 4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI... 4 5. I CONTROLLI DELL'O.d.V.... 4 6. TESTO DELL ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001... 4 PAGINA 2 DI 5

1. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE 4 La presente Parte Speciale riguarda i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti di TOTO S.p.A. Costruzioni Generali nonché dai suoi consulenti e partner, coinvolti nei processi sensibili. L obiettivo della Parte Speciale n. 4 è che tutti i destinatari, come sopra individuati, tengano comportamenti conformi a prevenire la commissione dei reati contro la fede pubblica previsti dall art. 25 bis del D.Lgs. 231/01. 2. I DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA RICHIAMATI DAL DECRETO Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato contro la fede pubblica previste dal D.Lgs. 231/01, riportiamo qui di seguito una descrizione, in forma sintetica, dei reati alla cui commissione da parte di soggetti riconducibili alla Società è collegato il regime di responsabilità a carico della stessa. I reati di seguito descritti sono stati introdotti con l'inserimento dell'art. 25-bis del D.Lgs. 231/01 ad opera dell'art. 6 del D.L 25 settembre 2001 n. 350, convertito in legge, con modificazioni, dalla L 23 novembre 2001 n. 409. art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), la norma punisce la contraffazione ovvero l'alterazione di monete (nazionali o straniere), l'introduzione nello Stato di monete alterate o contraffatte, l'acquisto di monete contraffatte o alterate al fine della loro messa in circolazione; art. 454 c.p. (Alterazione di monete), la norma punisce chiunque altera monete scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette uno dei fatti indicati nell' articolo precedente; art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate la norma), la norma punisce chiunque fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti introduce nel territorio dello Stato, acquisto o detiene monete contraffatte o alterate al fine di spenderle o metterle comunque in circolazione; art. 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), la norma punisce chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede; art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), la norma punisce i comportamenti previsti dagli artt. 453, 455 e 457 c.p. anche in relazione alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo). La norma punisce la contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, nonché l'acquisto, la detenzione e l'alienazione di tale carta contraffatta; art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata), la norma punisce la fabbricazione, l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di filigrane, strumenti informatici, o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata, nonché di ologrammi o di altri componenti della moneta destinati alla protezione contro la contraffazione o l'alterazione; PAGINA 3 DI 5

3. PROCESSI SENSIBILI L'analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli art. 25-bis del d.lgs. 231/2001. Processi ed Attività Sensibili: Gestione della cassa contante. Settori Aziendali maggiormente interessati: Chief Financial Officer Finanza Tesoreria e Risk Management Pianificazione Controllo Bilancio e I.T. Amministrazione Project Manager Direzione Tecnica e Operativa di Cantiere 4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI Il sistema dei controlli applicabili alle attività sensibili in relazione ai reati di falso nummario è stato definito utilizzando, come riferimento, le Linee Guida pubblicate dalle principali associazioni di categoria. Qui di seguito si individuano, con riferimento alla gestione della cassa contante, gli standard di controllo specificatamente individuati per evitare la commissione dei reati contro la fede pubblica richiamati dal D.Lgs. 231/01, facendo salvi il rigoroso rispetto del Codice etico e le procedure aziendali. Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di procedure relative alla regolamentazione di comunicazioni interne/linee guida in merito al controllo delle banconote presso le Casse centrali. Ruoli e responsabilità: il protocollo concerne la formale attribuzione di compiti e responsabilità in materia di controllo di banconote presso le casse centrali. 5. I CONTROLLI DELL'O.d.V. L organismo di vigilanza si attuerà in merito a qualsiasi segnalazione concernente presunte e accertate falsità di moneta, valori di bollo e carta filigranata. 6. TESTO DELL ART. 25-BIS DEL D.LGS. 231/2001 Art. 25-Bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di (1) (2) riconoscimento * * * 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: (3) PAGINA 4 DI 5

a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. (4) 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. (5) (1) (2) (3) (4) (5) Articolo aggiunto dall'art. 6, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv., con modificazioni, in l. 23 novembre 2001, n. 409. Rubrica sostituita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 4), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Alinea modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 1), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Lettera inserita dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 2), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Comma modificato dall'articolo 17, comma 7, lettera a), numero 3), della legge 23 luglio 2009, n. 99. PAGINA 5 DI 5