Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Sendenza 110 dell REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Documenti analoghi
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. - Presidente - - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 28 dicembre 2011, n

/.41W2h. -,ter e REPUBBLICA ITALIA1A228 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Raccomandata inviata a mezzo ufficio postale: effetti

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014. Semaforo rosso: requisito della specificità

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3. ordinanza

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE

ha pronunciato la presente

SEZIONE SESTA CIVILE - 2. Dott. Felice MANNA - Consigliere Cron Rep. C l) Dott. Vincenzo CORRENTI ORDINANZA

15,037/16 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA. SEZIONE CIVILE. Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente - Dott. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ORDINANZA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cassazione penale, n /10. Urbanistica, DIA, difformità parziale e regime sanzionatorio

Prot. n 385 Salerno, lì 8 Aprile 2015

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile. Sentenza 9 dicembre 2009, n Integrale TRIBUTI LOCALI - ICI (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 12 MARZO 2013, N : lavori edilizi in zona sismica.

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 3068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SENTENZA. ha pronunciato la seguente SEZIONE TRIBUTARIA R.G REP. UDIENZA OGGETTO: redditi. Dott. MICHELE D'ALONZO CONSIGLIERE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 5691

- controricorrente - avverso il decreto della Corte d'appello di Campobasso depositato in data 3 dicembre Udita la relazione della causa svolta

Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile Sentenza del 31 ottobre 2005, n

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2266

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SEZIONE PRIMA CIVILE. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

, IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N /2009

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Corte di Cassazione Sezione 6 civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T. Dott. MARIO CICALA - Rel.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Contenzioso Autotutela Interesse legittimo Sussiste Competenza del giudice tributario sul rifiuto Sussiste.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA. Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Beneficio prima casa: quando la forza maggiore giustifica il ritardo nel cambio di residenza

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T ORDINANZA

Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) SENTENZA.

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 1 LUGLIO 2015, N.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA. Parco L'Avvocatella S.r.l. in liquidazione, in persona. - ricorrente. contro

VI-2 SEZIONE CIVILE. - Presidente Rep. - Consigliere C.C.15/9/2015. CARUSO Assunta, DEL GROSSO Michele e VANGELI Avv. Pietro,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

A 7,J. Corte di Cassazione - copia non ufficiale. s a rei' EN ZA

ha pronunciato la presente

- Malattie Professionali REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

e 5 REPUBBLICA ITALIANA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE. Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, sentenza n del 15 marzo 2013

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

ha pronunciato la presente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N 2597

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Seconda Quater)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O. La Corte d Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE TRIBUTARIA SENTENZA. elettivamente domiciliata in Roma, Via Cicerone n. 28,

Cassazione civile, Sez. I, 12 febbraio 2013 n.3402

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA. in sede giurisdizionale SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) DECISIONE

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione Sezione Lavoro civile

Autorità: Cassazione civile sez. VI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Transcript:

Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Sendenza 110 dell 8.01.2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. IACOBELLIS Marcello - Presidente - Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - 1 / 6

Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere - Dott. PERRINO Angelina Maria - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso 27217/2013, proposto da: D.P.M., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. GRANIERO VINCENZO, presso lo studio del quale in Battipaglia, alla via Mazzini, n. 21/d, elettivamente domicilia; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura GENERALE DELLO STATO, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia; 2 / 6

- controricorrente - avverso la sentenza n. 257/04/13 della Commissione tributaria regionale della Campania, sede di Salerno, sezione 4, depositata in data 25 marzo 2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2014 dal consigliere Angelina Maria Perrino e letta la relazione da lei depositata, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; constatata la regolarità delle comunicazioni; osserva quanto segue: Svolgimento del processo D.P.M. ha impugnato l'avviso di liquidazione e d'irrogazione sanzioni notificatogli col quale l'ufficio, previa l'implicita revoca delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, aveva riliquidato le imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla compravendita di un immobile da destinare ad abitazione, per mancato trasferimento della residenza entro diciotto mesi dalla data di stipula del rogito, registrato il 4 aprile 2005. 3 / 6

La Commissione tributaria provinciale ha respinto il ricorso e quella regionale ha respinto l'appello del contribuente, rimarcando che, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa, occorre riconoscere assoluta prevalenza alle risultanze degli atti dello stato civile e che, nel caso in esame, non risultava documentato che il contribuente avesse formulato la richiesta di variazione anagrafica entro il periodo di diciotto mesi dall'acquisto. Ricorre D.P.M. per ottenere la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a due motivi, al quale l'agenzia replica con controricorso. Motivazione 1. - Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente fondato, per quanto di ragione. 2. - Infondato è il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata per l'inconferenza della motivazione con i motivi di appello. 2.1. - Ciò in quanto la statuizione censurata, secondo cui ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa rilevano le sole risultanze dello stato civile funge, nell'impianto della sentenza, da mero inquadramento giuridico della fattispecie. 3. - Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso, anch'esso proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, col quale il contribuente si duole ancora della nullità della sentenza, là dove ha ritenuto non documentata la circostanza della tempestiva presentazione della richiesta di variazione anagrafica della residenza nel Comune dov'è ubicato l'immobile cui si riferiscono i benefici fiscali, trascurando che tale circostanza è pacifica in atti. 3.1. - Il ricorrente ha difatti dato conto, mediante l'allegazione della sentenza di primo grado e delle allegazioni difensive dell'ufficio, che tra le parti è stato sempre pacifico che egli abbia proposto la richiesta di variazione anagrafica entro quindici mesi dal rogito e che il 4 / 6

cambiamento di residenza risulti annotato con ritardo nei registri anagrafici. 3.2. - La sentenza sul punto si pone in violazione del principio, già affermato dalla Corte, in base al quale la non contestazione del convenuto è condotta univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (vedi, fra varie, Cass. 9 marzo 2012, n. 3727 nonchè 5 marzo 2009, n. 5356). 3.3. - Principio che, rilevando in questo caso sotto l'aspetto probatorio, è coerente con le peculiarità del processo tributario (giusta i chiarimenti di Cass. 13834/14), anche in considerazione della natura impugnatoria di questo, che impone al giudice di valutare la pretesa impositiva in base alla sua formulazione da parte dell'ufficio, tenendo conto delle contestazioni del contribuente. 3.3. - E la violazione è vieppiù rilevante, in quanto alla fattispecie è applicabile il principio di diritto, reiteratamente affermato dalla Corte, secondo cui, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell'iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2, (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente)- che, nell'affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza; di guisa che il beneficio fiscale della "prima casa" spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso (Cass. 26 ottobre 2007, n. 22528; conformi, Cass. 15412/08 e, da ultimo, Cass. 5 settembre 2014, n. 18770). 4. - Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. 4.1. - Non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio va deciso nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione originariamente proposta. 5 / 6

4.2. - Le peculiarità della vicenda, tuttavia, comportano la compensazione di tutte le voci di spesa. PQM la Corte: - respinge il primo motivo di ricorso; - accoglie il secondo motivo di ricorso; - cassa la sentenza impugnata; - decidendo nel merito, accoglie l'impugnazione originariamente proposta; - compensa tutte le voci di spesa. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2015 6 / 6