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Palermo, lì 18 settembre 2010 LA DOPPIA CONTRIBUZIONE INPS PER I SOCI DI SRL Circolare n. otto Il contenuto del presente lavoro è stato elaborato con la collaborazione dei componenti il centro studi. Sommario Premessa pag. 2 La sentenza n. 3240/2010 della Corte Suprema di Cassazione pag. 5 L art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 pag. 7 La regolarizzazione delle posizioni contributive pag. 7 Allegati o Sentenza n. 3240 del 12 gennaio 2010 della Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 1 di 8

Premessa La materia della previdenza e della assistenza obbligatoria applicabile al socio lavoratore di una società commerciale, contemporaneamente anche socio amministratore della stessa società di capitali, ha posto, di continuo, problemi interpretativi legati alla scrupolosa definizione dell attività del socio e dell attività amministrativa svolta dall amministratore socio. L Inps, nel caso specifico, si è sempre espressa per la doppia iscrizione del socio lavoratore ed amministratore (iscrizione alla gestione commercianti in qualità di socio di lavoro e alla gestione separata in qualità di amministratore), non ritenuta incompatibile con la disposizione di cui all art. 1, co. 208, L. n. 662/1996 in quanto la prevalenza è da rilevare unicamente tra le gestioni principali, ossia commercianti, artigiani e coltivatori diretti e non anche la gestione separata la quale non ha alcuna relazione con il contenuto della disposizione. Per l Inps l'obbligo contributivo da parte del collaboratore coordinato e continuativo o, eventualmente, del professionista, può coesistere con l'iscrizione ad altre gestioni sia dei lavoratori dipendenti che dei lavoratori autonomi per il semplice motivo che la legge 335/1995 non subordina l'iscrizione alla gestione separata al requisito della prevalenza dell'attività di collaboratore rispetto ad altre. Anzi, avviene proprio il contrario, nel senso che la prevalenza e l'abitualità dell'attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commercianti e dei coltivatori diretti. In questi casi, se il lavoro prevalente fosse quello di collaboratore, non potrebbe configurarsi l'obbligo di iscrizione in una delle tre predette gestioni dei lavoratori autonomi (messaggio 14905, 14 gennaio 1999). Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 2 di 8

& Legge 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 1 Comma 203 Il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è sostituito dal seguente: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non e' richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Comma 204 I familiari coadiutori preposti al punto di vendita devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 9 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Comma 205 Sono altresì compresi nell'ambito di applicazione dei commi da 185 a 216 i soggetti che esercitino le attività di cui all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Comma 206 L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e' estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della predetta legge e che siano in possesso dei requisiti ivi previsti. Comma 207 I soggetti per i quali l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti degli esercenti attività commerciali diviene obbligatoria per effetto del presente articolo possono chiedere l'iscrizione con effetto retroattivo nei limiti della prescrizione. L'eventuale regolarizzazione del periodo pregresso comporta il versamento di contributi già previsti per i rispettivi anni di competenza secondo le modalità fissate dal comitato amministratore di cui all'articolo 35 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Sull'ammontare del debito contributivo complessivo non sono dovuti oneri accessori, fatti salvi gli interessi legali. Per gli stessi soggetti è ammessa, altresì, la facoltà di riscattare periodi precedenti quelli caduti in prescrizione con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Comma 208 Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all'istituto nazionale della previdenza sociale decidere sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche. Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 3 di 8

& Msg. Inps 14-01-1999, n. 14905 Soci di S.r.l. - Termine di versamento dei contributi dovuti alla gestione degli esercenti attività commerciali - Chiarimenti. Emanato dall'istituto nazionale della previdenza sociale. Con circolare n. 259 del 18 dicembre 1998 si è comunicato che il termine di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali dovuti alla scadenza del quarto trimestre 1998, già fissata al 20 gennaio 1999, per i contribuenti non titolari di partita I.V.A. ed al 15 febbraio del medesimo anno, per i titolari di detta partita, è stato differito al 16 febbraio 1999 indistintamente per tutti i soggetti interessati, per effetto delle modifiche introdotte, in materia di riscossione unificata, dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422. A seguito delle richiamate disposizioni, che prescrivono, tra l'altro, l'utilizzo del nuovo Mod. F24, anche i soci di S.r.l., nei confronti dei quali sussista l'obbligo assicurativo, devono corrispondere i contributi dovuti entro il 16 febbraio 1999, utilizzando la nuova modulistica. Entro tale data, quindi, i soci già iscritti alla gestione dovranno versare i contributi relativi al quarto trimestre 1998 ed eventualmente regolarizzare la loro posizione relativa a periodi pregressi; i soci non ancora iscritti presentare la prescritta domanda. In ogni caso, per i periodi pregressi, saranno dovuti i soli interessi legali. A tal proposito, poiché sulla posizione dei soci di S.r.l. che svolgono anche attività di collaborazione coordinata e continuativa sono state prospettate delle perplessità. Recentemente riportate anche su taluni organi di stampa, si precisa quanto segue. Non è condivisibile la tesi dell'illegittimità, in base al comma 208 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996, della contemporanea iscrizione di un medesimo soggetto alla gestione degli esercenti attività commerciali ed alla gestione separata istituita dalla legge n. 335 del 1995. Infatti l'obbligo contributivo nei confronti della gestione separata, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo o, eventualmente, di professionista. può coesistere con l'iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale iscrizione al requisito che l'attività di collaborazione sia prevalente rispetto ad altre. Al contrario, la prevalenza e l'abitualità dell'attività viene imposta dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, degli esercenti attività commercianti e dei coltivatori diretti, per cui - in caso di doppia attività - se il lavoro prevalente fosse quello di collaborazione non potrebbe configurarsi l'obbligo di iscrizione in una delle tre predette gestioni dei lavoratori autonomi. Applicando questi princìpi al caso del socio di S.r.l. che è anche legato alla società da una collaborazione coordinata e continuativa, risulta che: 1) il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, se l'attività specificamente commerciale non sia abituale e prevalente; 2) il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla gestione dei commercianti e a quella del "contributo del 10%" se l'attività commerciale abbia i caratteri più volte citati dell'abitualità e prevalenza; ovviamente il contributo dell'uno e dell'altra gestione verrà applicato sulle relative quote di reddito. Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 4 di 8

La sentenza n. 3240 del 12 gennaio 2010 della Corte Suprema di Cassazione Con la sentenza n. 3240 del 12 gennaio 2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si era espressa in merito alla doppia contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti INPS ed alla Gestione Separata da parte dei soci di società a responsabilità limitata che lavorano nell azienda e che ricoprono anche l incarico di amministratore. La decisione della Corte di Cassazione è stata per la non sussistenza dell obbligo di una duplice iscrizione per i soggetti che contemporaneamente esercitano varie attività di lavoro autonomo e che sono iscritti alla Gestione Commercianti (per il reddito d impresa) ed alla Gestione Separata (per i redditi derivanti dall attività di amministratore), individuando nel principio della prevalenza l elemento determinante al fine di stabilire a quale delle due Gestioni debba essere iscritto il socio. A proposito di unica gestione cui i soggetti in questione avrebbero dovuto essere iscritti, la Cassazione ha evidenziato che la contribuzione si commisura esclusivamente sulla base dei redditi percepiti dalla attività prevalente - per cui si verserà nell ipotesi di iscrizione nella gestione commercianti qualora il soggetto partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi (dove per partecipazione al lavoro aziendale va inteso lo svolgimento dell attività operativa in cui si estrinseca l oggetto dell impresa) - e con le regole vigenti nella gestione di competenza. L art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 Dopo la Sentenza della Corte di Cassazione del 12 Febbraio 2010 n. 3240, da più parti era stato ritenuto che diverse Sentenze della Sezione Lavoro (ad esempio le nr. 20886/2007, 288/2008, 854/2008, 13215/2008) e soprattutto quest ultima a Sezioni Unite, in poco meno di due anni, costituissero un chiaro e consolidato orientamento della giurisprudenza tanto da sembrare definitivamente risolta, quindi, la questione della doppia contribuzione da parte dei Soci di Srl che percepiscono inoltre compensi in qualità di amministratori. Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 5 di 8

Ciò anche in considerazione del fatto che l INPS ha sempre sostenuto che avrebbe potuto assumere una diversa posizione soltanto a seguito di un orientamento consolidato della Cassazione a Sezioni Unite. Con il recente intervento, il legislatore, attraverso l inserimento di una propria interpretazione autentica all art. 12, comma 11, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (c.d. manovra correttiva ), ha sposato, di fatto, la tesi dell INPS, ponendo la parola fine alla situazione di confusione venutasi a creare nel tempo. Il nostro ordinamento giuridico prevede, infatti, una procedura speciale e cioè che il legislatore possa ricorrere, in via eccezionale, all istituto della cosiddetta interpretazione autentica di una norma vigente, nel caso in cui le sentenze applicative della norma siano tra loro contraddittorie, per ambiguità della norma stessa. & DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78 Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. (10G0101) CAPO III CONTENIMENTO DELLE SPESE IN MATERIA DI IMPIEGO PUBBLICO, INVALIDITA' E PREVIDENZA Art. 12 Interventi in materia previdenziale 11. L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'inps. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335. Da quanto sopra si evince che l iscrizione alla gestione separata non si deve intendere subordinata al requisito della prevalenza e quindi il soggetto che percepisce un determinato tipo di reddito è tenuto ad iscriversi alla gestione separata indipendentemente dal fatto che sia contestualmente iscritto ad altra gestione. In ogni caso le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, continuano ad essere quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali verranno iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'inps. Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 6 di 8

La regolarizzazione delle posizioni contributive L atto di volontà esercitato dal legislatore al fine di chiarire il significato di una disposizione previamente emanata (interpretazione autentica) ha due caratteristiche: 1) ha la forma di un comando, a carattere generale (ovvero valevole per tutti); 2) assume effetto retroattivo e, in quanto tale, è applicabile dal tempo in cui è stata emanata la norma a cui si riferisce. Ciò comporta l annullamento del contenzioso in atto, salvando esclusivamente le sentenza passate in definitivo. Per quanto sopra evidenziato, i soggetti di cui stiamo trattando (soci, lavoratori ed amministratori di Srl commerciale) i quali, svolgendo la propria attività come lavoratori all interno della società avrebbero dovuto iscriversi (in ossequio a quanto stabilito dal DL 78/2010) alla gestione artigiani/commercianti e allo stesso tempo, per lo svolgimento dell attività come amministratore, alla gestione separata, al fine di regolarizzare la propria posizione, nel caso in cui abbiano effettuato il versamento presso una sola gestione (quindi un solo contributo), dovranno provvedere a sanare la propria posizione con effetto retroattivo. A proposito dell effetto retroattivo dell interpretazione autentica è utile riportare l autorevole tesi di G. Bonati (Guida al lavoro 24/2010) il quale afferma che detta disposizione più che un'interpretazione autentica (visto che la norma è stata più volte analizzata dalla Corte di Cassazione, e da ultimo dalle Sezioni Unite, senza lasciare dubbi...) sembra essere una modifica (di carattere sostanziale) alla normativa in argomento. Conseguentemente, se quest'ultima dovesse essere la tesi corretta, la decorrenza della nuova norma avrebbe dovuto essere dal 31.5.2010 (data di entrata in vigore del decreto n. 78/2010). Il coordinatore del Centro Studi Giovanni Zarcone Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 7 di 8

Editoriale del Centro Studi del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Palermo Anno III - N. 8 18 settembre 2010 Periodico di Informazione Formazione ed Aggiornamento Professionale in materia di Lavoro Questo numero è stato chiuso in redazione il giorno 16 settembre 2010 Coordinatore e Responsabile Giovanni Zarcone Componenti del Centro Studi Antonio Alessi Vincenzo Barbaro Alessandro Bellavista Gaetano Bonura Giuseppe Clemenza Livio Masi Vincenzo Silvestri Gaspare Sollena Giovanni Zarcone Il Comitato Scientifico Alessandro Bellavista Vincenzo Barbaro Gaetano Bonura Vincenzo Silvestri Giovanni Zarcone ***della stessa collana*** Numero Zero del 31 luglio 2008 Il libro Unico del Lavoro di V.Silvestri e G.Zarcone Numero Uno del 21 aprile 2009 La dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL di G.Zarcone Numero Due del 28 aprile 2009 L Apprendistato Professionalizzante di V.Silvestri e G.Zarcone Numero Tre del 7 maggio 2009 Progetto trasparenza ed uniformità dell azione ispettiva di G.Zarcone Numero quattro del 11 maggio 2009 La dichiarazione per benefici contributivi INPS e/o INAIL di G.Zarcone Numero cinque del 5 ottobre 2009 L accordo nazionale per la formazione in azienda nel settore terziario di G.Zarcone Numero sei del 15 ottobre 2009 La conciliazione monocratica di G.Zarcone Numero sette del 11 gennaio 2010 La certificazione dei contratti di lavoro di G.Zarcone Via Redipuglia n. 6-90144 Palermo - Tel 091-346433 Fax 091 347031 Pagina 8 di 8