PENSIONI / Scaletta Relazione Toni Serafini

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PENSIONI / Scaletta Relazione Toni Serafini 11.10.2016 CONVEGNO CSR UIL-SGK 11 OTTOBRE 2016: Pensioni: cantiere sempre aperto. Questo titolo perché negli ultimi decenni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerose riforme e interventi, oltre i venti. finalizzati al contenimento della spesa, al riordino e all armonizzazione dei diversi regimi pensionistici. Il modello pensionistico italiano è basato sul regime tecnicofinanziario della ripartizione pura in quanto i contributi versati dal settore produttivo, aziende e lavoratori, sono utilizzati per pagare le pensioni in essere, senza alcun accumulo di capitale. Il sistema risulta in equilibrio solo quando, annualmente, il flusso delle entrate contributive è sufficiente ad erogare le prestazioni. La normativa vigente sino all inizio degli anni novanta garantiva un livello di prestazioni massimo prossimo all ottanta percento dell ultima retribuzione. Il calcolo della pensione era effettuato secondo il metodo retributivo ed il livello della prestazione risultava indipendente dall età al pensionamento; a ciò si aggiungeva il fatto che i requisiti di età ed anzianità previsti per l accesso alla pensione erano particolarmente favorevoli. La combinazione di tali elementi assicurava un livello generale delle prestazioni troppo elevato rispetto alle risorse finanziarie disponibili. Inoltre il progressivo invecchiamento della popolazione quale effetto combinato dei due fenomeni demografici - aumento della vita media e progressiva riduzione dei tassi di natalità - hanno determinato la crisi irreversibile del sistema. Pertanto i provvedimenti normativi di modifica dell ordinamento, da un lato hanno avuto come obiettivo l innalzamento dell età pensionabile, dall altro la diminuzione del livello delle prestazioni erogate. Per compensare la riduzione dell importo delle prestazioni garantite dall assicurazione di base sono state introdotte nell ordinamento forme di previdenza complementare.

In ordine cronologico, a partire da 1992, elenco i principali provvedimenti emanati in materia: D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ( Riforma Amato ) Graduale incremento dell età pensionabile da 55 a 60 anni per le donne e da 60 a 65 per gli uomini. Superamento delle pensioni Baby. Graduale innalzamento del requisito minimo di contribuzione utile da 15 a 20 anni. Graduale allargamento del periodo di riferimento retributivo per il calcolo della pensione dagli ultimi cinque anni agli ultimi dieci anni. Introduzione del divieto parziale di cumulo tra pensione e redditi di lavoro autonomo. D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124 ( Riforma Dini ) Istituzione della previdenza complementare. 29Legge 8 agosto 1995, n. 335 Introduzione del sistema contributivo per il calcolo della pensione per i soggetti che hanno iniziato a lavorare dal 1 gennaio 1996. Introduzione di una soglia minima di età anagrafica da abbinare ai 35 anni di contribuzione utile per l accesso alla pensione di anzianità. Introduzione delle cosiddette finestre d accesso alla pensione di anzianità. Riduzione degli importi delle pensioni di invalidità e di reversibilità in funzione del reddito posseduto. Armonizzazione della normativa tra i diversi fondi previdenziali. Autorizzazione al cumulo tra pensioni di anzianità liquidata con almeno 35 anni di contribuzione e reddito da lavoro autonomo o dipendente. Costituzione del fondo pensione per le casalinghe. Revisione della previdenza complementare. Istituzione della gestione separata, con estensione delle tutele previdenziali ai collaboratori coordinati e continuativi ed ai professionisti senza copertura assicurativa. La riforma Dini, introducendo il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche, ha profondamente cambiato l intero sistema pensionistico italiano. La sua attuazione della riforma è avvenuta in varie fasi e ha coinvolto i lavoratori in modo diverso a seconda della loro anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ha stabilito infatti che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995: ai lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi si applica il vecchio sistema retributivo; a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati si applicano entrambi i metodi di calcolo, e cioè il retributivo per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1 gennaio 1996; ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1 gennaio 1996, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo. Con il sistema contributivo la pensione non è più legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa.

L'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione. I coefficienti di trasformazione dipendono dalle aspettative di vita e ne è prevista la revisione periodica. Legge 27 dicembre 1997, n. 449 ( Riforma Prodi ) Aumento dei requisiti di accesso alla pensione di anzianità per i lavoratori autonomi. Piena parificazione dei pensionamenti anticipati nel pubblico impiego alle pensioni di anzianità erogate dall Inps. Blocco della rivalutazione delle pensioni superiori a 5 volte il trattamento minimo. Legge 28 dicembre 2001, n. 448 ( Legge Finanziaria 2002 ) Adeguamenti delle pensioni minime e delle pensioni sociali, con elevazione dei relativi importi, per motivi reddituali, alla cifra di 1 milione di lire. Legge 15 ottobre 2003, n. 289 Introduzione della cumulabilità totale tra pensione di anzianità, liquidata in presenza di 37 anni di contribuzione e 58 anni di età, con i redditi di lavoro autonomo e dipendente. Soppressione dell Inpdai, con contestuale passaggio delle relative competenze all Inps. Avvenuto poi nel 2012 Legge 24 novembre 2003, n. 326 Parificazione della contribuzione dovuta dai lavoratori parasubordinati a quella dei lavoratori autonomi. Legge 24 dicembre 2003, n. 350 ( Legge Finanziaria 2004 ) Introduzione del contributo di solidarietà (nella misura del 3%) sulle pensioni superiori a venticinque volte quello stabilito dall art.38 della Legge 448/2001 (un milione di lire), rivalutato annualmente. Legge 23 agosto 2004, n. 243 ( Riforma Maroni ) Introduzione del cosiddetto scalone, con contestuale inasprimento dei requisiti per la pensione di anzianità ed innalzamento, con decorrenza 1 gennaio 2008, dell età anagrafica da 57 a 60 anni. Per le donne rimane la possibilità di andare in pensione di anzianità a 57 anni di età e 35 anni di contribuzione a condizione che optino per il calcolo integralmente contributivo della pensione. Modifiche dei requisiti per l accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo. Incentivo (super bonus) del 32,70% per i lavoratori dipendenti che rinviavano la pensione di anzianità. Riduzione da 4 a 2 delle finestre d uscita per le pensioni di anzianità.

D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 Riordino della disciplina della previdenza complementare. D.lgs. 6 febbraio 2006, n. 42 Introduzione dell istituto della totalizzazione dei periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e della pensione ai superstiti. Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ( Legge Finanziaria 2007 ) Incremento di cinque punti percentuali della contribuzione dovuta dagli iscritti alla gestione separata dell Inps. Anticipazione al 1 gennaio 2007 della riforma della previdenza complementare di cui al d.lgs. n. 252/2005 Legge 24 dicembre 2007, n. 247 Nuovi requisiti d accesso alla pensione (abolizione dello scalone) e introduzione del sistema delle quote a partire dal 1 gennaio 2009, determinate dalla somma dell età e degli anni lavorati. Automatizzazione della revisione triennale dei coefficienti di calcolo della pensione obbligatoria in funzione della vita media calcolata su dati Istat. Legge 3 agosto 2009 n. 102 Età pensionabile delle donne nel pubblico impiego aumentata gradualmente fino a 65 anni. Adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per il pensionamento all incremento della speranza di vita accertato da Istat. Rateizzazione del trattamento di fine rapporto lavorativo Legge 4 novembre 2010, n. 183 ( Collegato Lavoro ) Indennizzi per le aziende commerciali in crisi. Contribuzione figurativa per la malattia. Delega per il riordino della disciplina dei lavori usuranti. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Introduzione della finestra mobile per la liquidazione della pensione: 12 mesi per i lavoratori dipendenti o 18 mesi per i lavoratori autonomi dalla maturazione dei requisiti a partire dal 1 gennaio 2011. Deroghe in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici. Aumento dell'età pensionabile a 65 anni delle lavoratrici del pubblico impiego a decorrere dal gennaio 2012. Adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 ( Legge Fornero ) Abolizione del sistema delle quote. Estensione a tutti del contributivo pro-rata. Innalzamento età minima, equiparazione donne-uomini. Fascia flessibile di pensionamento per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1.1.1996: 63-70 anni.

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) Introduzione del contributo di solidarietà sugli importi di pensione superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS. Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) Introduzione di un tetto alle pensioni calcolate con il sistema misto Fornero che non possono superare l importo che risulterebbe dal calcolo interamente retributivo. Abolizione, dal 2015 al 2017, delle riduzioni degli importi di pensione per coloro che scelgono il pensionamento anticipato prima del compimento dei 62 anni di età. Sentenza n. 70 del 30 aprile 2015 della Corte Costituzionale Dichiarazione di incostituzionalità dell articolo 24, comma 25, della Legge Fornero, nella parte in cui prevedeva che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento e conseguente revisione del calcolo della rivalutazione. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) Le lavoratrici che maturano 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi le autonome) e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2015 potranno continuare ad esercitare l opzione donna ed andare in pensione con il ricalcolo contributivo dell assegno. Anche se la decorrenza della pensione sarà successiva al 31 dicembre 2015. E stata messa in atto la settima salvaguardia, con cui vengono tutelati 26.300 lavoratori che nel 2011 avevano siglato accordi per la cessazione dal servizio o avevano comunque concluso il rapporto di lavoro; vengono inclusi anche i mobilitati da aziende fallite e nell edilizia mentre per i lavoratori in congedo la tutela potrà essere invocata solo da coloro che nel 2011 assistevano figli con disabilità gravi. In via sperimentale per il triennio 2016-2018, i lavoratori dipendenti del settore privato a cui manchino non più di tre anni alla pensione di vecchiaia possono andare in part-time al 40-60%, senza che la busta paga e l assegno pensionistico subiscano detrazioni. La no tax area per i pensionati over 75 viene innalzata a 8.000 euro. Slittamento del conguaglio di perequazione al 2017 Viene prorogato per altri due anni, 2017 e 2018, il meccanismo di perequazione introdotto dalla legge 147/2013. Viene eliminata la penalizzazione (il taglio dell 1-2% per ogni anno di anticipo della pensione rispetto all età di 62 anni) a partire dal 1 gennaio 2016 per i lavoratori usciti negli anni 2012-2014 La pensioni di oggi sono CONTRIBUTIVE, e saranno quindi la Fotografia della vita lavorativa e contributiva.

Il Sistema contributivo è stato introdotto dalla Legge Dini. Legge 8 agosto 1995. La riforma Dini, introducendo il sistema di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche, ha profondamente cambiato l intero sistema pensionistico italiano. L attuazione della riforma è avvenuta in varie fasi e ha coinvolto i lavoratori in modo diverso a seconda della loro anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Ha stabilito, infatti, che il sistema di calcolo da utilizzare si differenzia a seconda dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995: ai lavoratori che possono contare su almeno 18 anni di contributi si applica il vecchio sistema retributivo; a coloro che possiedono meno di 18 anni di contributi versati si applicano entrambi i metodi di calcolo, e cioè il retributivo per l'anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e il contributivo per i periodi di attività successivi al 1 gennaio 1996; ai lavoratori assunti per la prima volta dopo il 1 gennaio 1996, la pensione viene calcolata completamente con le regole del sistema contributivo. Dal 1.1.2012 CONTRIBUTIVO per TUTTI! Legge Fornero. Con il sistema contributivo la pensione non è legata alla retribuzione, ma è vincolata alla contribuzione versata nell'arco dell'intera vita lavorativa. L'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all'età del lavoratore alla data di decorrenza della pensione. I coefficienti di trasformazione dipendono dalle aspettative di vita e ne è prevista la revisione periodica. Quindi prima si inizia a lavorare, prima iniziano i versamenti contributivi per costruire la propria pensione. Il Vero nodo. Il primo problema a cui dare una risposta: Dare LAVORO ai giovani. Oggi in Italia 38% di disoccupazione giovanile e quella generale al 11,8%. In alto Adige la disoccupazione giovanile è al 12% e quella generale al 3,8%.

Inoltre molti lavoratori hanno un rapporto di lavoro stagionale: soprattutto in agricoltura e nel turismo. Va rilevato l uso abnorme dei voucher nei vari settori, l uso dei voucher va bene solo per lavoro OCCASIONALI. Molto negativi anche per la previdenza: con i voucher il contributo previdenziale è del 13%. Il contributo previdenziale normale, tra quello a carico azienda e quello a carico il del lavoratore, si arriva invece al 33%, uno dei più alti d Europa (dopo la Grecia). Tanta evasione non solo fiscale ma anche contributiva! PENSIONE ANTICIPATA e PENSIONE DI VECCHIAIA Pensione anticipata: in base agli anni di contribuzione, che cambiano ogni tre anni e sono diversi per donne e uomini. Ad esempio quest anno: Uomini: Lavoratori dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi: 42 anni e 10 mesi Donne: Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi: 41 anni e 10 mesi L innalzamento dell età pensionabile è legato all incremento della speranza di vita. Nel 2015 l aspettativa di vita è stata per la prima volta in diminuzione. PENSIONE DI VECCHIAIA Per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato una determinata età pensionabile e un anzianità contributiva di almeno 20 anni, ferma restando la cessazione del rapporto di lavoro. Che negli anni cambierà di continuo con un graduale innalzamento dell età anagrafica, fino ad arrivare a 70 anni.

LO STATO DELL ARTE - CONTRIBUTO di SOLIDARIATA In questo momento è in essere il contributo di solidarietà sugli importi di pensione superiori a quattordici volte il trattamento minino ( 501 euro mensili netti) cioè 7.014 euro mensili lordi. - RIVALUTAZIONE PENSIONI Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, bloccato con Legge Fornero 2011, per importi superiori tre volte la minima 1.503 euro mensili lordi. La Corte Costituzionale con sentenza del 30 aprile 2015 l ha dichiarata incostituzionale. Ma il Governo ha rivalutato solo le pensioni fino a sei volte la minima in maniera decrescente. Aumentare la no tax area almeno come i lavoratori attivi 8.000 euro annui. Inoltre ridurre il carico fiscale come negli altri Paesi Europeo. Austria no tax area 12.000 euro. - FLESSIBILITA IN USCITA CGIL CISL UIL con la piattaforma Cambiare le Pensioni. Dare lavoro ai Giovani hanno rivendicato modifiche alla Legge Fornero sulle pensioni, in particolare la flessibilità in uscita, a partire da 62 anni, oppure ristabilendo le quote (età + contributi), naturalmente con una piccola penalizzazione: massimo 4%. Riconoscere anche il lavoro di cura e la diversità dei lavori: NON tutti i lavori sono uguali: miniera, turnisti operai infermiere. Dal confronto con il Governo è uscito il verbale d intesa del 28 settembre 2016 che oggi qui discutiamo. Con la relazione di Domenico Proietti Segretario Confederale UIL con delega alla Previdenza e Fisco. - No a scontri generazionali tra figli, padri e nonni. - Infatti 2 pensioni su 3 sono sotto i 750 euro mensili. - Serve invece un patto intergenerazionale.

Verbale d intesa Governo Sindacato 28 settembre 2016. L importante verbale d intesa siglato tra Governo e sindacati è il risultato di un anno di mobilitazione a seguito della definizione della piattaforma unitaria Cgil Cisl e Uil «Cambiare le pensioni dare lavoro ai giovani». I risultati ottenuti sono di rilievo, di seguito una breve sintesi: - Per le pensioni in essere: è stata estesa la no Tax area per tutti i pensionati a prescindere dall età anagrafica equiparandola a quella dei lavoratori dipendenti (8.125 ); verrà estesa la quattordicesima ai pensionati con redditi fino a 1.000, allargando la platea ad altri 1,2 milioni di persone e, al contempo, sarà incrementata la somma a chi già la percepisce. Il Governo si è, inoltre, impegnato a recuperare dal 2019 la piena indicizzazione delle pensioni. - Per i lavoratori ancora in attività: le ricongiunzioni dei periodi contributivi saranno rese gratuite; verrà consentito ai lavoratori precoci in particolari situazioni lavorative, personali o familiari di accedere alla pensione con 41 anni di contributi; verrà abolita la penalizzazione che gravava su chi accedeva alla pensione anticipata prima dei 62 anni. - Per chi svolge mansioni usuranti: verrà semplificata la normativa di accesso alla pensione allargandone le maglie. - Per quanto concerne l anticipo pensionistico (APE), i sindacati hanno ottenuto che il Governo introduca delle agevolazioni che azzerino il peso degli oneri legati al prestito per determinate categorie di lavoratori come, ad esempio, per i disoccupati di lungo corso, per chi svolge attività ritenute particolarmente faticose (verranno decise in un secondo momento) o per chi svolge lavoro di cura per l assistenza a familiari disabili. La sperimentazione dell Ape sarà di 2 anni lasciando, in questo modo, ancora aperto il tema della flessibilità in uscita. - L intesa prevede, inoltre, una seconda fase durante la quale verranno affrontati i temi della revisione del sistema contributivo, per una maggiore adeguatezza delle pensioni future, del rilancio della previdenza complementare, della valorizzazione del lavoro di cura, della revisione del meccanismo dell adeguamento alla speranza di vita e della separazione tra spesa previdenziale e quella assistenziale.

- Ribadisco la pensione del domani sarà la fotografia della singola vita lavorativa e quindi dei contributi versati! - Tema centrale quindi il LAVORO: - Creare ricchezza e distribuzione equa. - Oggi la ricchezza è sempre più concentrata in poche mani: 1% popolazione detiene il 50% della ricchezza! Basti vedere gli emolumenti dei grandi manager. Vedere in particolare le banche! Vanno male e come ha scritto il Sole 24 ORE si sono aumentati gli emolumenti! SECONDA GAMBA: PREVIDENZA COMPLEMENTARE La previdenza complementare è stata introdotta in Italia, con Legge dell aprile 1993. Oggi in Italia purtroppo, sono iscritti ai Fondi, (ben 56), meno di un lavoratore su quattro. In Trentino Alto Adige Südtirol, al Fondo Regionale Laborfonds sono iscritti ben 123.000 lavoratori e lavoratrici. In Alto Adige oltre il 30% dei lavoratori e lavoratrici sono iscritti al Laborfonds. Problemi: 1 tassazione - la più alta in Europa 20%, invece dell 11%. 2 - adesione facoltativa. Va resa obbligatoria. Contributo lavoratore e azienda tra 1% e 3%, più per molti settori la possibilità del versamento del TFR

IL Valore delle Pensioni (Anno 2014 valori assoluti e %) (Fonte: Corriere della Sera 29.9.2016) Classe Imp. N Pens. % Fino a 499,99 5.968.710 25,7 500,00 999,99 9.190.137 39,6 1.000,00 1.499,99 3.166.282 13,6 1.500,00 1.999,99 2.280.934 9,8 2.000,00 2.999,99 1.847.283 8,0 (96,7) ------------------ 3.000,00 4.999,99 560.192 2,4 5.000,00 9.999,99 175.746 0,8 10.000,00 e più 9.190 0,0 (3,2) Totale 23.198.474 100% Importo complessivo pensioni 277.067.000.000,00 Euro - Avviare la separazione tra spesa previdenziale e assistenziale Spesa per le pensioni in Italia al 10,15% del Pil, cioè sotto la media europea. L OCSE continua invece a dare una rappresentazione errata della spesa pensionistica italiana che, secondo quanto indicato nell ultimo rapporto, si attesterebbe al 16% del Pil. In questa percentuale però è ricompresa anche tutta la spesa assistenziale. - Tasso di occupazione 60 64 Anni. Italia Germania Francia Gran Bretagna Nel 2004 18,7% 25,1% 13,5% 41,5% Nel 2007 19,4% 32,9% 15,7% 44,6% Nel 2014 31,1% 52,6% 25,1% 48,1%