SCHEDA DI SINTESI. Decreto Investment compact - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti



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SCHEDA DI SINTESI N.8 Decreto Investment compact - Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti E stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015 la legge 24 marzo 2015, n. 33 con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3 (c.d. Investment Compact ) in materia di misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. Sintetizziamo di seguito il contenuto di alcune delle principali disposizioni. LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE BANCHE POPOLARI L articolo 1 del provvedimento, ha introdotto alcune importanti modifiche alla disciplina delle Banche popolari, contenuta nel Testo Unico Bancario, tra cui in particolare: i) l obbligo di trasformazione dell ente in società per azioni quando il valore dell attivo superi la soglia degli otto miliardi di euro; ii) l introduzione per tutte le Banche popolari di nuove maggioranze, non derogabili dallo statuto, per l adozione delle delibere di trasformazione e fusione; iii) l estensione a tutte le Banche popolari della possibilità di prevedere in statuto un voto multiplo, ma non superiore a cinque, per i soci cooperatori che siano persone giuridiche; iv) l aumento da 10 a un massimo di 20 del numero delle deleghe di voto che possono essere attribuite a ciascun socio in assemblea; v) l eliminazione dell obbligo di scegliere la maggioranza degli amministratori tra i soci; vi) la previsione della possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; vii) l introduzione di limiti al rimborso della quota in caso di recesso applicabili anche a seguito di trasformazione della banca, morte o esclusione del socio, e che dovranno essere individuati dalla Banca d Italia nell esercizio della sua potestà regolamentare. Tali limiti, stabiliti anche in deroga a norme di legge, dovranno 1

essere applicati quando ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. La modifica di maggior rilievo introdotta in sede di conversione del decreto riguarda la previsione della facoltà per gli statuti della società per azioni risultanti dalla trasformazione o dalla fusione della banche popolari di introdurre il divieto di esercitare il diritto di voto per un quantitativo di azioni superiore al 5% del capitale, salva la possibilità per lo statuto di prevedere un limite più elevato. Questo tetto all esercizio del diritto di voto ha natura transitoria potendo essere previsto per un termine massimo di 24 mesi dall entrata in vigore della legge. La nuova norma prevede, inoltre, che l inosservanza del limite eventualmente introdotto può dar luogo all annullabilità della delibera qualora la maggioranza necessaria non sarebbe stata raggiunta in assenza della violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il voto non sono computate ai fini della regolare costituzione in assemblea. La legge di conversione prevede, infine, che le stesse maggioranze previste per l adozione delle delibere di trasformazione e fusione introdotte dal decreto si applicano anche per l adozione delle relative modifiche statutarie, nonché per le diverse determinazioni da adottare in caso di superamento del limite degli otto miliardi di euro di attivo. LE MODIFICHE APPORTATE ALLA C.D. PATENT BOX Come noto, con l art. 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015 (l. 23 dicembre 2014, n. 190), è stato introdotto nel nostro ordinamento un regime fiscale opzionale (c.d. patent box) nei confronti di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, al fine di favorire gli investimenti in ricerca e sviluppo ed incentivare la collocazione nonché il mantenimento in Italia dei beni immateriali (c.d. intangibles). In sostanza, il nuovo regime è volto a premiare le imprese che svolgono attività idonee ad accrescere il valore di un bene immateriale in Italia, sostenendone i relativi costi. La misura di favore per le imprese, analoga ad altre simili iniziative adottate da molti Stati europei in coerenza con standard internazionali condivisi, si sostanzia nell esclusione dalla base imponibile delle 2

imposte sui redditi e dell IRAP di un ammontare pari al 50 per cento dei redditi derivanti dall utilizzo, diretto o indiretto, degli intangibles nonché delle plusvalenze derivanti dalla cessione degli stessi (a condizione, in quest ultimo caso, che il 90 per cento del corrispettivo derivante dalla cessione dei predetti beni sia reinvestito, prima della chiusura del secondo periodo di imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione, nella manutenzione o nello sviluppo dei beni immateriali considerati ai fini dell agevolazione). Il nuovo regime è applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 ed ha carattere strutturale e permanente ma è stato previsto un meccanismo di applicazione progressiva dell agevolazione. È, infatti, stabilito che per tale periodo d'imposta e per quello successivo, la percentuale di esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi e dell IRAP sia fissata, rispettivamente, in misura pari al 30 e al 40 per cento. Le disposizioni attuative del nuovo regime sono demandate ad un successivo decreto interministeriale. L'opzione è irrevocabile per cinque esercizi sociali e può essere esercitata anche dalle imprese non residenti nel territorio dello Stato ma in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo. L articolo 5 del decreto legge n. 3/2015 è intervenuto sul nuovo regime ampliandone significativamente l ambito applicativo. In primo luogo, quanto al profilo soggettivo, con la legge di stabilità 2015 era stato inizialmente previsto che i soggetti legittimati ad esercitare l opzione dovessero svolgere le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali in argomento. A questo fine, il nuovo decreto, modificando il comma 41 dell art. 1 della legge di stabilità, ha dato rilevanza anche ai contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l impresa. 3

Quanto al profilo oggettivo, l agevolazione originariamente riguardava i redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, ad esclusione, quindi, dei marchi c.d. commerciali. Il nuovo decreto è intervenuto anche su questo profilo: è stato inserito il riferimento ai disegni e modelli ed è stata espunta dal comma 39 dell art. 1 la locuzione funzionalmente equivalenti ai brevetti, di modo che, attualmente, la misura di favore è estesa a tutti i marchi di impresa, inclusi quelli commerciali. È stato, pertanto, coerentemente espunto dal comma 44 dell art. 1 il riferimento all individuazione dei marchi esclusi dal regime di favore, individuazione che era stata demandata al decreto interministeriale di attuazione. Quanto alla determinazione del reddito derivante dall utilizzo degli intangibles (nonché delle plusvalenze conseguite in caso di loro cessione) occorre distinguere tra utilizzo diretto e indiretto degli intangibles: mentre nel secondo caso, per l individuazione del reddito, occorre fare riferimento alle royalties determinate su base contrattuale quale corrispettivo per la concessione in uso a terzi degli specifici beni immateriali considerati, secondo le regole che dovranno essere individuate dal decreto interministeriale, per l ipotesi di utilizzo diretto da parte dell impresa, invece, il reddito deve essere obbligatoriamente determinato in via preventiva ed in contraddittorio con l Amministrazione finanziaria sulla base della procedura di ruling internazionale disciplinata dall art. 8 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Originariamente, l attivazione di questa procedura era necessaria anche per la determinazione dei redditi realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. Il decreto in commento è intervenuto in proposito, stabilendo che in questo ultimo caso il ricorso alla procedura di ruling non è obbligatorio bensì meramente facoltativo. 4

Quanto alle modifiche attinenti ai criteri di determinazione della quota di reddito agevolabile, il comma 42 dell art. 1 della legge di stabilità aveva previsto che questa fosse determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre tale bene. Il decreto in commento riscrive integralmente il citato comma. Da un lato, viene ribadito che la quota di reddito agevolabile debba essere determinata sulla base del rapporto tra: a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale considerato ai fini dell agevolazione; b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene. Dall altro, è introdotto un comma 42-bis con il quale è specificato che l ammontare di cui alla lett. a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a). Ne consegue che, attualmente, tra i costi rilevanti ai fini dell agevolazione sono ricompresi quelli sostenuti per l attività di ricerca e sviluppo affidata in outsourcing a terzi (ossia, oltre alle Università ed enti di ricerca, anche alle imprese diverse da quelle operanti nell ambito dello stesso gruppo) e quelli sostenuti per l acquisizione dei beni immateriali o per contratti stipulati con società del gruppo fino ad un massimo del 30 per cento. In sede di conversione è stata introdotta in modo esplicito la possibilità di rinnovare l opzione che, si ricorda, è irrevocabile e ha durata per cinque esercizi sociali. L articolo 5 della legge di conversione prevede inoltre che la Fondazione Istituto italiano di tecnologia IIT possa costituire o partecipare a startup innovative e altre società anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, specificando che, nel caso in cui le predette finalità siano realizzate con i contributi pubblici, la Fondazione può destinare alla realizzazione delle stesse una quota fino ad un massimo del 5

dieci per cento dell'assegnazione annuale previa autorizzazione del MIUR di concerto con il MEF. LA NUOVA FIGURA DELLE PMI INNOVATIVE L individuazione della categoria delle PMI innovative (articolo 4) consente di estendere a tali imprese le agevolazioni già previste per le start up innovative dal decreto crescita-bis (decreto legge n. 179/2012). Si tratta di un intervento normativo di sostegno per imprese che investono in innovazione e di stimolo per la loro visibilità sul mercato. In sede di conversione la disciplina originaria in materia di PMI innovative è stata modificata sotto diversi profili. Anzitutto, tra gli elementi che l impresa deve possedere per rientrare nella categoria è stato aggiunto il requisito che deve trattarsi di società di capitali, costituite anche in forma cooperativa. Si è poi confermato che le azioni non devono essere quotate su un mercato regolamentato, mentre si è eliminata la previsione per cui anche la negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione impedisce l assunzione della qualifica come PMI innovative. Si è poi chiarito che nel computo per le spese di ricerca sviluppo e innovazione sono incluse anche le spese per l acquisto di tecnologia ad alto contenuto innovativo. Vengono, invece, escluse dal suddetto calcolo non solo le spese per l acquisto, ma anche quelle per la locazione di beni immobili. A seguito delle suddette modifiche, quindi, possono qualificarsi come PMI innovative le imprese (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, vale a dire: numero occupati inferiore a 250 persone; fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro), che sono costituite sotto forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, e che possiedono i seguenti requisiti: residenza in Italia o in uno degli Stati Membri dell Unione europea o in Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; 6

certificazione dell ultimo bilancio, nonché dell eventuale bilancio consolidato, redatto da soggetti revisori contabili; azioni non quotate in un mercato regolamentato; assenza di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative; presenza di almeno 2 dei seguenti requisiti: (i) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3% della maggiore entità tra costo e valore totale della produzione delle PMI innovative ; (ii) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell articolo 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; (iii) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all oggetto sociale e all attività di impresa. Alle PMI innovative si applicano alcune delle misure di favore previste per le start up innovative. Al riguardo la maggiore novità riguarda gli incentivi fiscali in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative (art. 29 del d.l. n. 179/2012). Mentre infatti nella versione originaria il decreto legge prevedeva che si applicassero alle PMI costituite da non oltre 7 anni, ora l agevolazione riguarda le imprese che operano sul mercato da meno di 7 anni dalla loro prima vendita commerciale. Gli incentivi fiscali sono estesi alle PMI innovative che operano sul mercato da più di 7 anni 7

dalla prima vendita commerciale, qualora esse presentino un piano di sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Si prevede inoltre un regime speciale per la sottoscrizione o l acquisto di quote di capitale di start up innovative e pmi innovative costituite in forma di srl che avviene attraverso il portale on line. In particolare tali operazioni possono essere effettuate attraverso intermediari abilitati ai servizi di investimento. Gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all offerta tramite portale. Per quanto riguarda specificatamente le start up innovative si prevede che l atto costitutivo e le sue modifiche possono essere redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con firma digitale. LE ALTRE DISPOSIZIONI Portabilità dei conti correnti L articolo 2 del decreto legge, completamente sostituito dalla legge di conversione, disciplina, in base a quanto previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE, il trasferimento su richiesta del consumatore da un prestatore di servizi di pagamento a un altro delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, e il trasferimento dell eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, con o senza chiusura del conto di origine. I prestatori di servizi di pagamento devono fornire il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi. Questi, in caso di trasferimento di un conto di pagamento su richiesta di un consumatore, devono adottare e concludere la procedura entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell autorizzazione del consumatore, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente, anche in presenza di contestuale 8

trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, anche al trasferimento su richiesta del consumatore di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli a un altro, con o senza la chiusura del conto di origine, senza oneri e spese per il consumatore. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini stabiliti, il prestatore di servizi di pagamento deve risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. I criteri per la quantificazione dell indennizzo verranno definiti con appositi decreti ministeriali. Viene inoltre introdotta nell articolo 116 del testo unico bancario una disposizione in base alla quale le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari, gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, come l indicatore sintetico di costo e il profilo dell utente. Agevolazione per l apertura di un conto corrente transfrontaliero da parte dei consumatori In attuazione dell articolo 11 della direttiva 2014/92/UE, l articolo 2-bis del decreto legge n. 3/2015, introdotto dalla legge di conversione, individua i servizi che devono essere forniti dall istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento che riceva la richiesta di trasferimento transfrontaliero di un conto di pagamento o di un conto corrente verso un istituto bancario o prestatore di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell Unione europea. In particolare, entro i tempi previsti dalla disciplina europea, esso deve fornire gratuitamente al consumatore un insieme di informazioni, trasferire l eventuale saldo positivo sul conto aperto o detenuto dal cliente presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento e chiudere il conto del consumatore presso il prestatore di servizi originario. Credito a supporto delle esportazioni e dell internazionalizzazione dell economia italiana 9

L articolo 3 del decreto legge, integralmente sostituito dalla legge di conversione, prevede che la Cassa Depositi e Prestiti, al fine di rafforzare la sua attività a supporto delle esportazioni e dell internazionalizzazione dell economia italiana, svolga attività creditizia direttamente o tramite SACE s.p.a. oppure, previa autorizzazione della Banca d Italia, anche attraverso una diversa società controllata. Viene conseguentemente modificata la disciplina della export banca di cui all articolo 8 del decreto legge n. 78/2009, consentendo l utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione c.d. separata della Cassa Depositi e Prestiti per tutte le operazioni volte a sostenere l internazionalizzazione delle imprese e non solo, come precedentemente stabilito, per quelle assistite da garanzia o assicurazione della SACE o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni siano garantite da uno Stato. Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri L articolo 6 del provvedimento si propone di integrare e potenziare le misure volte a favorire l accesso al credito da parte delle imprese già introdotte dal d.l. n. 91 del 24 giugno 2014 (cd. decreto competitività), convertito con modificazioni dalla legge n. 116 dell 11 agosto 2014. Il decreto n. 91/ 2014, con il nuovo comma 5 bis dell art. 26 del d.p.r. n. 600 del 1973, aveva eliminato la ritenuta alla fonte del 26 per cento sugli interessi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine provenienti da alcune categorie di soggetti esteri. Ciò al fine di eliminare un aggravio che normalmente viene traslato sullo stesso debitore e che si traduce in un maggior costo del finanziamento. In particolare, l esenzione era stata concepita per i finanziamenti provenienti da banche e assicurazioni stabilite negli Stati membri della UE, nonché da organismi di investimento collettivo che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorchè privi di soggettività tributaria, costituiti in altri Stati membri della UE e negli Stati aderenti all Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Il decreto n. 3 del 2015 sostituisce la precedente locuzione relativa agli organismi di investimento collettivo UE con il 10

più generico riferimento agli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi di White list e che sono soggetti a forme di vigilanza in tali Paesi, in modo da ricomprendere nell esenzione anche gli investitori extra europei indipendentemente dal requisito del mancato ricorso alla leva finanziaria. Lo scopo, come si legge nella relazione illustrativa, è quello di favorire la partecipazione degli investitori esteri, con particolare riguardo ai cd. fondi istituzionali, ad operazioni di finanziamento bancario in favore di imprese italiane (cd. operazioni di prestito indiretto) e di adeguare l ordinamento italiano a quello di altri Paesi comunitari (Regno Unito, Germania, Francia ecc). L aspettativa è che, incentivando la soluzione del prestito, la liquidità degli investitori istituzionali esteri possa dar luogo ad un incremento dei finanziamenti a disposizione delle imprese, tenuto conto che normalmente i prestiti vengono effettuati utilizzando la leva finanziaria. Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese In considerazione degli effetti della crisi finanziaria anche su imprese efficienti e con buone prospettive, l articolo 7 del decreto legge n. 3/2015 prevede l istituzione di una Società di servizio per la ristrutturazione e la patrimonializzazione di imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, abbiano adeguate prospettive industriali e di mercato. La Società di servizi opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari. La Società ha lo scopo di realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e di riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo tra l altro processi di consolidamento industriale e occupazionale. A tal fine la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone condizioni e termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di mediotermine appositamente predisposti, compreso l affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi. Il capitale della Società deve essere sottoscritto da investitori istituzionali e professionali, compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria, e la 11

sottoscrizione avviene nel quadro di un progetto a esecuzione progressiva, con emissioni di diversa tipologia. Per agevolare la sottoscrizione viene previsto che alcune categorie di investitori possano usufruire di un apposita garanzia dello Stato nei limiti delle risorse trasferite a un apposita contabilità speciale (oggi pari a 300 milioni di euro), a fronte della quale riconoscono a quest ultimo un corrispettivo orientato al mercato in conformità alla normativa europea in materia, come una quota degli utili distribuiti. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia statale sono riconosciuti maggiori diritti in base allo statuto della Società. I soggetti che gestiscono la Società operano in completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli investitori. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate o il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto; la Società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. In sede di conversione è stato previsto l obbligo per il Ministero per lo sviluppo economico di presentare una relazione annuale sull attività della Società. E rinviata a un decreto ministeriale, da emanarsi entro due mesi, l individuazione di caratteristiche, quota massima di copertura della garanzia, criteri e modalità di concessione ed escussione della garanzia, diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, obblighi di coloro che se ne avvalgono. Il decreto deve essere comunicato ai competenti organi dell Unione europea. Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria L articolo 7-bis del decreto legge, aggiunto dalla legge di conversione, aumenta da 500 a 550 milioni il limite massimo delle garanzie che lo Stato può prestare per i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali. La disposizione modifica in tal senso l articolo 2-bis del decreto legge n. 26/1979, convertito con modificazioni dalla legge n. 95/1979. Per l integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate a queste garanzie è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l anno 2015 e di 21 milioni di euro per l anno 2016. 12

Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI Il decreto legge amplia la flessibilità dell utilizzo da parte di banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI dell agevolazione Beni strumentali Nuova Sabatini destinata alle piccole e medie imprese. Il ricorso alla provvista della Cassa Depositi e prestiti per l erogazione di tali finanziamenti non è più obbligatorio ma facoltativo. La possibilità di usufruire dei contributi statali, che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, è estesa anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e dagli intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma. La legge di conversione, modificando l articolo 8, ha specificato in particolare che i requisiti, le condizioni, le modalità e l importo massimo dei contributi concessi con provvista diversa da quella della CDP saranno individuati mediante integrazione al decreto del Ministero dello sviluppo economico 27 novembre 2013. Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese L articolo 8-bis introduce alcune modifiche alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI previsto dal decreto legge n. 69/2013. In particolare viene stabilito che la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione opera solo con riferimento alla concessione della garanzia diretta. Viene inoltre previsto che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione e l efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. 13

Fondo centrale di garanzia per le PMI: priorità di istruttoria L articolo 8-ter modifica l articolo 2-bis del decreto legge n. 1/2015, convertito con modificazioni dalla legge n.20/2015 (Disposizioni urgenti per l esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell area di Taranto). Viene riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera alle richieste di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI effettuate dalle imprese che siano fornitrici di beni o servizi (oppure creditrici per le medesime causali) connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria. In questi casi il Consiglio di gestione del Fondo deve pronunciarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, qualora il termine decorra inutilmente, la richiesta si intende accolta. 14