legge semplificazione



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legge semplificazione Attività economiche, semplificazione procedure (articolo 12). Le misure per semplificare i procedimenti possono essere attivate attraverso un insieme di regole nella forma della convenzione. I soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate. Inserite anche le organizzazioni dei produttori (Dlgs 228/2001). Prevista l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione (entro il 31 dicembre 2012) per semplificare i procedimenti amministrativi relativi all'attività d'impresa. Va ricompresa anche l'attività agricola e, tra i e criteri direttivi, la definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.è stata anche estesa la portata dell'articolo 1, comma 3, del Dl 1/2012, prevedendo che con i regolamenti lì previsti siano individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con asseverazioni, a Scia senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere. Estesa anche la portata dell'articolo 10, comma 2, del Dl 7/2007, prevedendo che la segnalazione di inizio attività (Scia) si applichi all'attività di estetista anche quando la stessa sia esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel disciplinare la materia di questo articolo, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge 241/1990, dall'articolo 3 del decreto legge 138/2011 e dall'articolo 34 del decreto legge 201/2011. Escluse dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dall'articolo i seguenti settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme: i servizi finanziari, i procedimenti tributari, i procedimenti in materia di giochi pubblici e i procedimenti in materia di tabacchi lavorati. Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese (articolo 23). Viene demandato a un regolamento di delegificazione (emanato su proposta dei ministri dell'ambiente, dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata) la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua), con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese, concentrando in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte e anche per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia). Fissato il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'emanazione del regolamento. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono identificate le norme, anche di legge, regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. Previsto che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sia sottoposta alla disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Autorizzazioni e licenze (articolo 13). Sono state modificate le disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, circa la validità di alcune autorizzazioni e licenze (nonché relative alle agenzie di affari). Abrogate alcune disposizioni del Testo unico e del suo regolamento di attuazione. Le novità del Decreto Semplificazioni Agenda digitale italiana e telecomunicazioni con liberalizzazione ultimo miglio (articolo 47). Indicazione di principio relativa alle azioni che il Governo assumerà in attuazione dell'agenda digitale europea. Istituzione di una cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana. La cabina dovrà anche coordinare gli interventi pubblici volti alle stesse finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. Definiti gli obiettivi specifici che devono essere perseguiti dalla cabina di regia nell'attuare l'agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni sancite da quella europea. Intervento sulla regolamentazione dell'accesso alla rete di telecomunicazioni, prevedendo, per i servizi di accesso all'ingrosso di rete fissa, l'offerta disaggregata agli operatori concorrenti da parte del proprietario della rete, indicando separatamente il costo per l'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva. Liberalizzazione del cosiddetto «ultimo miglio» nelle telecomunicazioni. Introdotta nel procedimento l'attività regolatoria dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che dovrà essere espletata entro il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge e svolgersi secondo i compiti che la normativa europea (direttiva 2002/21/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/140/Ce) affida alle autorità nazionali di regolazione del mercato delle telecomunicazioni. Non muta il contenuto sostanziale dell'intervento normativo e viene aggiunto un vincolo pregiudiziale: assicurare comunque il mantenimento della sicurezza della rete. Appalti, responsabilità solidale (articolo 21). Modificata la disciplina sulla responsabilità solidale del committente imprenditore o datore di lavoro, in caso di appalto di opere o di servizi, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali dovuto dall'appaltatore o dagli eventuali subappaltatori. In base alle novelle, tra l'altro, si escludono dall'àmbito della responsabilità solidale le sanzioni civili (che vengono, quindi, poste a carico esclusivamente del responsabile dell'inadempimento) e si introducono alcune norme procedurali, volte a rendere prioritaria, su richiesta del committente, l'escussione del patrimonio dell'appaltatore. Aspettativa per borse di studio, assegni o altre forme di sovvenzione dell'unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca (l'articolo 33). Collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle università che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzioni comunitarie o internazionali, svolga la relativa attività di ricerca presso l'ente di appartenenza. Il periodo massimo del collocamento coincide con la durata delle sovvenzioni.

Assunzioni, semplificazioni procedure e collocamento obbligatorio (articolo 18). Semplificazioni per le comunicazioni preventive ai Centri per l'impiego delle assunzioni nel settore dei pubblici esercizi e in quello agricolo. Viene esteso l'obbligo di comunicazione preventiva (cioè, il giorno precedente l'assunzione) ai casi di assunzione per l'esecuzione di speciali servizi, di durata non superiore a tre giorni, nei settori del turismo e dei pubblici esercizi - casi per i quali la disciplina attuale ammette la comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione. Semplificati gli adempimenti procedurali relativi alla richiesta, da parte del datore di lavoro privato, della sospensione dagli obblighi di assunzione delle categorie protette. Assunzione di lavoratori extra Ue e documentazione amministrativa per gli immigrati (articolo 17). Semplificazioni in materia di assunzione di lavoratori extracomunitari e di svolgimento di periodi di lavoro stagionale successivi a un primo periodo. Semplificazione della documentazione amministrativa relativa ad extracomunitari. Astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza, semplificazioni (articolo 15). Viene modificata, dal 1 aprile 2012, la procedura per l'anticipo dell'interdizione dal lavoro «nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza». La nuova disciplina prevede che l'astensione sia disposta (per il periodo di tempo indicato nel medesimo atto) da parte dell'azienda sanitaria locale, secondo le modalità definite con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, mentre la normativa finora vigente attribuisce la competenza alla Direzione provinciale del lavoro, sulla base dell'accertamento medico eseguito da parte del Servizio sanitario nazionale. Attività di autoriparazione, soppressione del requisito di idoneità fisica per avviare l'esercizio (articolo 39). Eliminata dall'elenco dei requisiti personali, richiesti ai responsabili tecnici delle imprese di autoriparazione, l'idoneità fisica all'esercizio dell'attività da comprovare mediante certificazione rilasciata dall'ufficiale sanitario del Comune di esercizio dell'attività. Attività economiche, semplificazione procedure (articolo 12). Le misure per semplificare i procedimenti possono essere attivate attraverso un insieme di regole nella forma della convenzione. I soggetti che possono stipulare le convenzioni sono le Regioni, le Camere di commercio industria e artigianato, i Comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate. Inserite anche le organizzazioni dei produttori (Dlgs 228/2001). Prevista l'adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione (entro il 31 dicembre 2012) per semplificare i procedimenti amministrativi relativi all'attività d'impresa. Va ricompresa anche l'attività agricola e, tra i e criteri direttivi, la definizione delle modalità operative per l'integrazione dei dati telematici tra le diverse amministrazioni.è stata anche estesa la portata dell'articolo 1, comma 3, del Dl 1/2012, prevedendo che con i regolamenti lì previsti siano individuate le attività sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (Scia) con asseverazioni, a Scia senza asseverazioni, a mera comunicazione e quelle del tutto libere. Estesa anche la portata dell'articolo 10, comma 2, del Dl 7/2007, prevedendo che la segnalazione di inizio attività (Scia) si applichi all'attività di estetista anche quando la stessa sia esercitata in concomitanza con un'altra attività commerciale, a prescindere dal criterio di prevalenza. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel disciplinare la materia di questo articolo, sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 29 della legge 241/1990, dall'articolo 3 del decreto legge 138/2011 e dall'articolo 34 del decreto legge 201/2011. Escluse dall'applicazione delle disposizioni di semplificazione recate dall'articolo i seguenti settori, che rimangono disciplinati dalle relative norme: i servizi finanziari, i procedimenti tributari, i procedimenti in materia di giochi pubblici e i procedimenti in materia di tabacchi lavorati. Autonomia scolastica (articolo 50). Prevista l'adozione con decreto interministeriale di linee guida - inerenti, fra l'altro, la determinazione degli organici del personale docente e Ata (con modalità innovative) e la realizzazione di reti scolastiche - volte al conseguimento dello sviluppo dell'autonomia scolastica. La consistenza numerica massima degli organici dell'autonomia e di rete è definita, sulla base della previsione dell'andamento demografico della popolazione in età scolare e nei limiti dei risparmi di spesa derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di riorganizzazione scolastica di cui all'articolo 64 del Dl 112/2008 con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emanato ogni triennio. Autorità per l'energia elettrica, aumentano i poteri (articolo 58). Modifiche all'articolo 45 del Dlgs 93/2011 (Attuazione di direttive CE concernenti norme comuni per il mercato interno dell'energia). Aumentano i poteri dell'autorità per l'energia elettrica e il gas e, in particolare, i poteri sanzionatori e quelli cautelari. Autorizzazione paesaggistica per interventi di lieve entità (articolo 44). Emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, di un regolamento di delegificazione - su proposta del ministro per i Beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata - volto a orecisare il regolamento di cui al Dpr 139/2010 di disciplina del procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Introdotta una modifica concordata fra Esecutivo e gruppi parlamentari che elimina il rischio di depenalizzazione per i reati ambientali. Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese (articolo 23). Viene demandato a un regolamento di delegificazione (emanato su proposta dei ministri dell'ambiente, dello Sviluppo economico e della Pubblica amministrazione, sentita la Conferenza Unificata) la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (Aua), con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi per le piccole e medie imprese, concentrando in un solo titolo abilitativo tutti gli adempimenti cui sono sottoposte e anche per gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (Aia). Fissato il termine di 6 mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'emanazione del regolamento. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono identificate le norme, anche di legge,

regolatrici dei relativi procedimenti che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. Previsto che la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici sia sottoposta alla disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Autorizzazioni e licenze (articolo 13). Sono state modificate le disposizioni del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, circa la validità di alcune autorizzazioni e licenze (nonché relative alle agenzie di affari). Abrogate alcune disposizioni del Testo unico e del suo regolamento di attuazione. Bosco e arboricoltura da legno (articolo 26). Viene rivista in senso restrittivo la definizione di "bosco" e di "arboricoltura da legno" in modo da escludere alcune superfici dal regime vincolistico che si applica a questi territori. Escluse dalle radure e da tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 mq che interrompono la continuità del bosco, assimilate al bosco dai commi 3 e 6 dell'articolo 2 del Dlgs 227/2001, quelle identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati. Vengono aggiunte le tartufaie coltivate tra le superfici escluse dall'assimilazione al bosco. Sono escluse dalla nozione di bosco: le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'unione europea, una volta scaduti i relativi vincoli; - i terrazzamenti; - i passaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Carta acquisti, prosegue la sperimentazione (articolo 60). Proroga della sperimentazione, nei comuni aventi più di 250mila abitanti, dell'istituto della "carta acquisti". La sperimentazione, di durata non superiore a 12 mesi, è attuata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della copertura dell'onere finanziario, pari (nel limite massimo) a 50 milioni di euro, viene ridotto nella misura corrispondente il "Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei ccipe, modifiche alla normativa per l'adozione delle delibere e norme disalvaguardia delle procedure in corso per la stipula dei contratti di programma con le Società di gestione aeroportuali (articolo 22). La disposizione interviene sulla procedura di adozione delle delibere del Cipe, estendendo ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei progetti e dei programmi di intervento pubblico la norma di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legge 201/2011, che indica un termine di trenta giorni per la formalizzazione e la trasmissione delle delibere medesime al Presidente del Consiglio dei ministri. In relazione al recepimento della direttiva 2009/12/CE nel decreto legge 1/2012, viene fatto salvo il completamento delle procedure per la stipula dei contratti di programma in corso, che dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2012. Confermata la misura dei diritti aeroportuali determinata dai contratti di programma già stipulati, prevedendo l'applicazione della normativa introdotta dal Dl 1/2012 a partire dalla scadenza dei contratti. Clausola di salvaguardia (articolo 62-bis). Introdotta la clausola di "compatibilità" con l'ordinamento delle Autonomie speciali. La norma richiama inoltre la cosiddetta clausola di maggior favore. Codice dei contratti pubblici (articolo 20). Modifiche al Dlgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e al relativo Regolamento di attuazione volte a introdurre importanti innovazioni, tra le quali le più rilevanti riguardano l'introduzione della disciplina della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, che sarà operativa a decorrere dal 1 gennaio 2013, e delle procedure per la selezione dello sponsor per il finanziamento e la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali, nonché la modifica dei criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero da parte di imprese italiane. Per la piena operatività delle disposizioni riguardanti la disciplina delle procedure per la selezione dello sponsor l'articolo 61, comma 1, demanda a un decreto ministeriale l'approvazione di linee guida applicative di tale disciplina, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Per i lavori eseguiti all'estero, la nuova disciplina che introduce semplificazioni in tale norma è immediatamente applicativa, ma si prevede che la certificazione verrà rilasciata secondo modelli semplificati individuati dall'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Importante anche la norma sul certificato di esecuzione dei lavori del contrante generale, il cui modello verrà definito nel Regolamento di attuazione (la norma di cui all'articolo 61, comma 1, provvede a disciplinare la fase transitoria). Codice dei contratti pubblici, sponsor e partecipazione di privati (articolo 61). Il ministro per i beni e le attività culturali approverà, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, un decreto per definire le norme tecniche e le linee guida applicative della disciplina delle procedure per la selezione di sponsor del nuovo articolo 199-bis del Codice dei contratti pubblici, nonché di quelle recate dall'articolo 120 del Codice dei beni culturali, anche al fine di coordinare fattispecie analoghe di partecipazione di privati al finanziamento o alla realizzazione degli interventi su beni culturali, tra le quali, in particolare, si fa esplicito riferimento all'affissione di messaggi promozionali sui ponteggi del cantiere e alla vendita o concessione dei relativi spazi pubblicitari. Norma transitoria sulle modalità di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori richiesti al contraente generale per la qualificazione, nelle more dell'entrata in vigore dei nuovi modelli che saranno definiti nel Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici, consentendo all'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di stabilire, d'intesa con il Mit, appositi modelli per la predisposizione dei certificati. Istituita una disposizione di carattere ampio che contiene un meccanismo, a regime, volto a superare le intese con singole Regioni, per i casi in cui l'intesa non sia raggiunta o sia tardiva. Il meccanismo, peraltro, non si applica alle intese previste da leggi costituzionali e alle intese con Autonomie speciali. Resta ferma la competenza esclusiva regionale. Codice dell'ambiente, modifiche (articolo 24). Modifiche al Codice dell'ambiente (Dlgs 152/2006). Modifiche sull'efficacia dei titoli abilitativi alla ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare rilasciati alla data del 26 agosto 2010. Viene precisato che l'autorizzazione integrata ambientale (Aia) è rilasciata anziché richiesta come era previsto nel testo previgente. Previsto che, per gli impianti localizzati in mare, l'ispra esegua i controlli, previsti

in materia di Aia, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del ministero dello Sviluppo economico. Modificate le procedure autorizzatorie per l'immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo. Obbligo, per le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero di rifiuti, fra i quali quelli da imballaggio, di allegare per ogni spedizione una dichiarazione dell'autorità del Paese di destinazione. Disposizione transitoria applicabile nelle more dell'emanazione delle norme tecniche per la gestione di oli usati. Introdotto un comma 3-bis all'articolo 228 del codice relativo al contributo ambientale per il recupero di pneumatici usati. Previsto che nell'ambito dell'articolazione per fasi temporali diverse dei progetti di interventi di bonifica o messa in sicurezza che presentino particolari complessità, possa essere valutata l'adozione di tecnologie innovative. Soppresse le parti della lettera p) del comma 1 dell'articolo 268 del Codice che individuavano il ministero dell'ambiente quale autorità competente, nel caso delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, all'effettuazione dei controlli. Riscritto il comma 5 dell'articolo 281 del Codice, volto a prevedere che le integrazioni e le modifiche degli allegati alle norme in materia di tutela dell'aria e della riduzione delle emissioni in atmosfera del presente decreto siano adottate con decreto interministeriale, sentita la Conferenza unificata. Integrato l'elenco recato dall'allegato VIII alla parte seconda del Codice, al fine di includere tra le attività assoggettate ad Aia (autorizzazione integrata ambientale) i terminali di rigassificazione e altri impianti localizzati in mare su piattaforme off-shore. Codice dell'amministrazione digitale, digitalizzazione e riorganizzazione (articolo 47-ter). Integrato l'articolo 15 del Codice dell'amministrazione digitale, relativamente al tema della digitalizzazione e riorganizzazione. In particolare si prevede che le funzioni tecnologiche definite "Ict" dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti siano obbligatoriamente ed esclusivamente esercitate in forma associata e che non possano essere svolte da più di una forma associativa. Per le stesse funzioni Ict, ma nell'ambito delle materie di competenza non statale, si chiede l'intervento legislativo delle Regioni. Codice dell'amministrazione digitale, indirizzi delle Pubbliche amministrazioni (articolo 47.quater). Modificato il Codice dell'amministrazione digitale imponendo che l'aggiornamento dei contenuti dell'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni sia effettuato almeno ogni sei mesi. Codice dell'amministrazione digitale, invio di istanze per via telematica (articolo 47-sexies). Modificato il Codice dell'amministrazione digitale: si rende sufficiente ai fini della validità dell'invio telematico di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni, la sottoscrizione mediante la "firma elettronica qualificata". Codice dell'amministrazione digitale, uso di canali e servizi telematici per tipologie di atti (articolo 47-quinquies). Modificato il Codice dell'amministrazione digitale, disponendo che le amministrazioni pubbliche nonché le società partecipate utilizzino esclusivamente i canali e i servizi telematici, per determinate tipologie di atti. Codice della privacy, semplificazioni (articolo 45). Modificati tre articoli del Codice della privacy (Dlgs 196/2003). Soppressi alcuni paragrafi del disciplinare tecnico allegato al Codice. Le modifiche da un lato, intervengono sulla disciplina del trattamento dei dati giudiziari per autorizzare espressamente un'ulteriore possibilità di trattamento per finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata; dall'altro le novelle riguardano i trattamenti con strumenti elettronici. A tal riguardo, viene soppresso l'obbligo, per coloro che si avvalgono di tali strumenti, di tenere un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza. Imprese, semplificazione dei controlli (articolo 14). Principi cui deve ispirarsi l'attività delle pubbliche amministrazioni in materia di controlli sulle imprese: semplicità, la proporzionalità rispetto alla tutela del rischio e il coordinamento dell'azione svolta dai diversi livelli dell'amministrazione pubblica. Le amministrazioni pubbliche saranno obbligate a pubblicare la lista dei controlli cui sono assoggettate le imprese. Adozione da parte del Governo di uno o più regolamenti di delegificazione volti a razionalizzare, semplificare e coordinare i controlli, anche sulla base delle attività di misurazione degli oneri di cui all'articolo 25, del decreto-legge 112/2008. I regolamenti siano emanati su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, del ministro dello Sviluppo economico e dei ministri competenti per materia, sentite le associazioni imprenditoriali, nonché le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle attività di controllo di loro competenza, si devono conformare ai principi. indicati nei regolamenti. Esclusione dall'ambito di applicazione delle norme del presente articolo per le attività di controllo in materia fiscale e finanziaria, nonché in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Acquisizione d'ufficio, da parte delle amministrazioni pubbliche, del Durc nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia. Imprese esercenti attività di installazione, ampliamento e manutenzione degli impianti negli edifici, abilitazione (articolo 34). Viene estesa l'abilitazione concessa alle imprese che svolgono attività di installazione e manutenzione di impianti negli edifici ai sensi dell'articolo 3 del Dm Sviluppo economico 37/2008 a tutte le tipologie di edifici, indipendentemente dalla loro destinazione. Si tratta delle imprese iscritte nell'apposito registro o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, che trattano impianti elettrici di varia natura; radiotelevisivi; di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione; idrici e sanitari; del gas; di protezione antincendio; ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. Infrastrutture energetiche strategiche, semplificazioni (articolo 57). Norme di semplificazione e sviluppo di interesse per le imprese del settore energetico. La prima semplificazione consiste nella individuazione, diretta di una determinata tipologia di infrastrutture e insediamenti strategici per il settore energetico concernenti oli minerali e carburanti. Tali strutture sono cioè definite sin da ora e automaticamente come strategiche: questo consente di passare direttamente alle procedure attinenti alle fasi realizzative. La seconda semplificazione riguarda la competenza, la concentrazione e i

termini di conclusione per i procedimenti (per lo più autorizzatori) per l'effettiva realizzazione o modificazione di tali impianti e insediamenti strategici nel settore energetico. La competenza viene trasferita dalle Regioni allo Stato d'intesa con le singole Regioni interessate. Ciò che determina la concentrazione di questo tipo di procedimenti in capo allo Stato) garantendo al contempo il rispetto della competenza regionale. Prevista una ulteriore concentrazione procedimentale, nonché abbreviazione dei termini (180 giorni inclusa la Via) per la conclusione del procedimento. La terza semplificazione riguarda le procedure per la modifica degli stabilimenti/insediamenti esistenti: a tal fine si prevedono accordi di programma tra amministrazioni interessate, nonché il mantenimento di validità di autorizzazioni preesistenti in capo all'impianto da modificare. La quarta semplificazione consiste nell'armonizzare su 10 anni la durata minima delle nuove concessioni demaniali concernenti i depositi costieri (attualmente spesso molto più brevi), con riduzione del numero di procedimenti cui l'impresa è soggetta e maggior termine per ammortizzare gli investimenti. La quinta semplificazione consiste nella abolizione di un adempimento delle imprese del settore petrolifero non più necessario, quale l'obbligo di colorazione della benzina senza piombo. La sesta semplificazione relativa alle reti di gas naturale nel Mezzogiorno, consiste nel far coincidere la data di effettiva entrata in esercizio del gasdotto e il decorso del termine dodicennale della relativa concessione. Poi si tratta di accise e aspetti fiscali. Procedimento amministrativo, esercizio poteri sostitutivi (articolo 1). Disposizioni in materia di procedimento amministrativo, per quanto concerne l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia nonché la correlativa responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile. Pubbliche amministrazioni, comunicazione di dati per via telematica (articolo 6). Obbligo che alcune comunicazioni tra amministrazioni siano effettuate esclusivamente in modalità telematica. Resta applicabile l'obbligo di acquisizione d'ufficio della certificazione antimafia, fino a quando non vengano emanate le disposizioni attuative del Codice antimafia. Pubbliche amministrazioni, pagamenti informatici alle pubbliche amministrazioni (articolo 6-ter). Disciplina dei pagamenti effettuati con modalità informatiche: le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sui propri siti istituzionali e sulle richieste di pagamento, i codici identificativi dell'utenza bancaria sulla quale i privati possono effettuare i pagamenti mediante bonifico, oltre all'indicazione specifica dei dati e codici da indicare obbligatoriamente nella causale di versamento. Sanità digitale, semplificazione (articolo 47-bis). Nei piani di sanità nazionali e regionali dovrà essere privilegiaia la gestione elettronica delle pratiche cliniche, attraverso il ricorso alla cartella clinica elettronica, e i sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture da parte dei cittadini, «con la finalità di ottenere vantaggi in termini di accessibilità e contenimento dei costi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Scia, Segnalazione certificata di inizio attività (articolo 2). La segnalazione certificata di inizio attività (Scia) deve essere corredata dalle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati, non più in via generale, ma solo ove previsto dalla normativa vigente. Somministrazione temporanea di alimenti e bevande, semplificazione (articolo 41). Disposizioni che semplificano l'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari. Tale attività: è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (Scia) priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990; non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'articolo 71, comma 6, del Dlgs 59/2010, di attuazione della "direttiva servizi". Semplificazione/ Decreto semplificazioni: novità in materia di Segnalazione Certificata Inizio attività - SCIA Eliminato il generico obbligo di accompagnare la SCIA alla documentazione tecnica L art. 49, comma 4-bis, della Legge 122/2010 aveva già interamente riformulato l art. 19 della Legge 241/1990 sostituendo la Dichiarazione di inizio attività (DIA), con la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Il decreto semplificazioni, che investe anche la materia delle certificazioni e si occupa di snellire il più possibile le procedure volte all ottenimento delle stesse, introduce una specifica anche alla suddetta disciplina. La SCIA si riferisce ad ogni atto, autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato il cui rilascio dipenda esclusivamente dall accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge. Fino ad oggi era però previsto che la SCIA fosse corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000), nonché dalle attestazioni di tecnici abilitati o dalle dichiarazioni di conformità rese dalle Agenzie per le imprese (istituite dall'art. 38 comma 4 del D.L. 112/2008), relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività. Tali attestazioni e asseverazioni andavano corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Tale documentazione sostituiva anche eventuali pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive eventualmente richieste dalla legge.

Sempre nell ottica di snellire ulteriormente le procedure, nell art. 2 del d.l. 5/2012 è previsto che l art. 19 della l. 241/1990 debba essere integrato dalla seguente espressione ove espressamente previsto dalla normativa vigente. Questo implica che non vi sarà più un generico obbligo di accompagnare la SCIA alla suddetta documentazione ma tale onere sussisterà solo laddove vi sia un espressa previsione nella normativa in tal senso, cioè per tutte le procedure volte a ricevere certificazioni e/o autorizzazioni e per le quali sia espressamente richiesta la necessaria presenza di tali specifiche tecniche. L attività oggetto della segnalazione potrà essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all amministrazione competente. A seguito di ciò l amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, provvederà ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, nel termine di 60 giorni decorrenti dal ricevimento della segnalazione. In capo all amministrazione rimarrà sempre e comunque la possibilità di esercitare il potere inibitorio, anche oltre i 60 giorni, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell atto di notorietà false o mendaci. Mantenendo un favor verso la volontà di preservare, ove possibile, l attività già posta in essere, è previsto che l amministrazione possa assegnare un termine all interessato per conformare l attività alla normativa vigente, che non può essere inferiore a trenta giorni. Pertanto l amministrazione, anche oltre il termine di sessanta giorni previsto per l esercizio del potere inibitorio, potrà sempre adottare determinazioni in autotutela ai sensi degli art. 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/1990. Il tempo di inerzia della Pubblica Amministrazione potrebbe essere confuso con quello che accompagna il silenzio assenso, ma il silenzio assenso rivela un inerzia dell amministrazione equiparata dalla legge ad un provvedimento favorevole, mentre la SCIA è una comunicazione del privato, alla quale la legge subordina l esercizio dell attività. Il silenzio assenso si colloca quindi nell ambito delle procedure di semplificazioni mentre la SCIA è classificabile come misura di liberalizzazione.