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La contravvenzione Nei casi in cui l'importo della contravvenzione va da un minimo a un massimo, in base a quale criterio viene fissata la somma da pagare? Si tiene conto della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'autore di essa per l'eliminazione o l'attenuazione delle sue conseguenze, della personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche (art. 195, comma 2). Quand'è che si può essere ammessi a pagare in misura ridotta? Premesso che per misura ridotta s'intende quella, minima, prevista dalla norma, la regola è che il trasgressore è sempre ammesso a pagare in questa misura, tranne che in alcune situazione e per alcuni tipi di violazione. In particolare, questa possibilità è esclusa quando il trasgressore non abbia obbedito all'invito a fermarsi, o, trattandosi di conducente di veicolo a motore, si sia rifiutato di esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi altro documento che debba avere con sé a norma del codice della strada. Inoltre il pagamento in misura ridotta non è consentito per alcuni tipi di violazione: per esempio guida senza patente, trasporto di merci pericolose senza autorizzazione (art. 202, commi 1, 3 e 3-bis) e nei casi in cui è prevista la sanzione accessoria della confisca. Come va effettuato il pagamento in misura ridotta? Il pagamento va fatto, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, o mediante versamento in conto corrente postale, o, se l'amministrazione lo prevede, mediante conto corrente bancario (art. 202,

commi 1 e 2). Il pagamento effettuato in misura ridotta preclude la possibilità di presentare ricorso avverso la contravvenzione? Il pagamento effettuato nei 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale preclude, ai sensi degli artt. 202 e 203, comma 1, la possibilità di ricorrere avverso la contravvenzione. Se però il pagamento viene effettuato dopo la presentazione del ricorso al Prefetto o all A.G., anche se intervenuto prima della scadenza dei 60 giorni non influisce sul giudizio in corso, a meno che non si accompagni ad una formale rinuncia all impugnazione (Cass. 10/1/2007, n. 291). Quali sono i vizi formali in presenza dei quali si può impugnare una contravvenzione? I casi più frequenti sono, con riferimento al verbale: l'errata indicazione del numero di targa o della marca o del modello del veicolo; l omessa o errata indicazione della data in cui è stata commessa l infrazione; l omessa o errata indicazione della norma violata o delle generalità del proprietario del veicolo; la notifica del verbale eseguita dopo che sia scaduto il termine di 90 giorni dall'accertamento dell'infrazione (360 giorni per i residenti all'estero, art. 201); la notifica dell'ingiunzione di pagamento relativa a un'infrazione ritualmente contestata, eseguita dopo che sia scaduto il termine quinquennale di prescrizione, o eseguita senza che sia stata preceduta dalla contestazione dell'infrazione; l'invio per posta di una contravvenzione relativa a un'infrazione che, pur potendo essere immediatamente contestata, non lo sia stato; la notifica fatta da una società privata di recapito, alla quale il Comune abbia affidato il servizio di consegna di atti giudiziari, che

equivalendo ad omessa notifica produce l estinzione dell obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione (Cass. SS.UU. 21/9/2006, n. 20440). Illegittima anche la contravvenzione elevata da un vigile della Polizia Municipale al di fuori dell orario di servizio (Cass. 3/3/2008, n. 5771). E valida la contravvenzione contestata oralmente se l accertatore è sprovvisto dell apposito modulario? Sì, dal momento che il verbale può essere compilato in un secondo momento (Cass. 3/6/2008, n. 14668). Se, dopo aver effettuato il pagamento in misura ridotta, ci accorgiamo che la contravvenzione poteva essere impugnata per nullità della notifica, possiamo chiedere e ottenere la restituzione di quanto pagato? No, poiché il pagamento è riguardabile come tacita accettazione dell'accertamento notificato (Giu. pa. Torino 29/1/1999). Se, per un errore di trascrizione del numero di targa o di lettura delle risultanze del PRA, ci viene notificato un verbale relativo ad un'infrazione che non abbiamo commesso, cosa dobbiamo fare? Si deve, entro 60 giorni dalla notifica, presentare un'istanza all'ufficio o Comando procedente, che farà gli opportuni accertamenti (art. 386 reg., commi 3 e 4).

Se ci viene notificata una contravvenzione per un'infrazione che siamo certi di non aver commesso, magari perché quel giorno il veicolo era da tutt'altra parte, dobbiamo pagare? Se si vuole evitare di pagare si deve impugnare la contravvenzione dimostrando in modo inoppugnabile che il veicolo si trovava altrove. La Polizia Municipale può elevare contravvenzioni su un tratto di strada che non sia di proprietà del Comune in cui opera? I Corpi di Polizia Locale non possono effettuare accertamenti di violazioni di norme del codice della strada su tracciati che non siano di proprietà degli enti locali di cui essi sono organi. Ciò anche nel caso in cui i tracciati in questione attraversino i territori degli enti locali interessati (Giu.pa. Cosenza 15/6/2004, n. 1575). La polizia municipale può elevare contravvenzioni fuori del centro abitato? Sì, purché si tratti di infrazioni commesse nell ambito del territorio comunale; ciò in quanto il terzo comma dell art. 11, che demanda al Ministero dell Interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei Comuni per quanto concerne i centri abitati, attiene alla direzione, all apprestamento e al coordinamento di tali servizi, ma non alla delimitazione delle competenze della Polizia Municipale, che è regolata dagli artt. 3, 4, comma 1, n. 3 e 5 L. 7/3/1986, n. 65, con riferimento all intero territorio dell ente di appartenenza (Cass. 1/3/2002, n. 3019).

Cosa si deve fare se s'intende impugnare una contravvenzione? Prima che intervenisse la sentenza della Corte Costituzionale n. 255 del 20/6/1994, si poteva soltanto presentare ricorso al Prefetto. Dopo questa pronuncia si può scegliere fra il presentare ricorso al Prefetto e il presentare ricorso al Giudice di pace. Scegliere l una o l altra soluzione dipende dalle esigenze dell interessato: questi i pro e i contro dell una e dell altra. Il Prefetto deve pronunciarsi entro 120 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell Ufficio o del Comando che ha accertato l infrazione, altrimenti il ricorso s intende accolto, mentre per il Giudice di pace non è previsto un termine, tutto dipendendo dalla sua solerzia e dal carico di lavoro. Sia il ricorso al Prefetto che il ricorso al Giudice di pace possono essere consegnati direttamente o spediti mediante raccomandata con avviso di ricevimento (l invio per posta del ricorso al Giudice di pace è divenuto possibile in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 98 del 18/3/2004, che ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell art. 22 della L. 24/11/1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui non consente l utilizzo del servizio postale per la proposizione dell opposizione. Il ricorso al Giudice di pace, a differenza di quello presentato al Prefetto, doveva essere accompagnato, pena inammissibilità, dal deposito in cancelleria di una cauzione pari alla metà della sanzione massima prevista dalla norma violata (questo importo, in caso di accoglimento del ricorso, veniva restituito al ricorrente). Parliamo al passato perché il deposito cauzionale è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 114 del 5/4/2004. Il ricorrente deve necessariamente presentarsi al Giudice di pace per essere sentito (incombenza che può presentare costi e difficoltà se l infrazione è stata accertata in località

molto distante dal luogo di residenza), mentre può essere ascoltato dal Prefetto solo se lo desidera. Sia il ricorso al Prefetto che quello al Giudice di pace possono essere impostati e gestiti in prima persona, senza che occorra l assistenza di un avvocato. Il Prefetto esamina soltanto la regolarità formale della contravvenzione, mentre il Giudice di pace entra anche nel merito della vicenda. Se il Prefetto respinge il ricorso condanna il ricorrente al pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo previsto dalla legge, oltre alle spese, mentre se il ricorso viene respinto dal Giudice di pace l importo della sanzione, cui si aggiungono le spese del giudizio, non può essere inferiore al minimo previsto dalla norma violata (cosiddetto minimo edittale); in entrambi i casi non possono essere evitate l applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti della patente. La decisione del Prefetto può essere impugnata davanti all Autorità Giudiziaria (con o senza l assistenza di un avvocato, a seconda del valore della controversia, retro), mentre la sentenza del Giudice di pace può essere impugnata (occorre sempre l assistenza di un avvocato) davanti al Tribunale. Indipendentemente dalla strada che s intende seguire, se la violazione viene contestata immediatamente dopo che è stata commessa, è consigliabile far inserire nel verbale la sommaria descrizione delle ragioni poste a fondamento dell impugnazione che s intende presentare. Va detto infine che, se l impugnazione non ha per oggetto l ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, ma direttamente il verbale di contestazione della violazione, la legittimazione passiva spetta, secondo le regole ordinarie, all organo di vertice dell Amministrazione da cui dipende il Corpo di polizia che ha proceduto alla verbalizzazione (al Ministro dell Interno se il verbale è stato redatto dalla Polizia stradale, Cass. 5/7/2006, n. 15324).

Come si procede per la presentazione del ricorso al Prefetto? Entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ove consentito, si deve proporre ricorso al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il ricorso, di cui riportiamo uno schema, può essere consegnato o spedito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede la data di spedizione) all Ufficio o Comando cui appartiene l organo accertatore, oppure presentato direttamente al Prefetto mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso il responsabile dell'ufficio o del Comando cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al Prefetto entro 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso, con la prova dell avvenuta contestazione o notificazione, e con le deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso. Se invece il ricorso è stato presentato direttamente al Prefetto, questi deve trasmettere all'ufficio o al Comando cui appartiene l'organo accertatore, per la necessaria istruttoria, il ricorso, corredato degli eventuali documenti allegati dal ricorrente, entro 30 giorni dalla sua ricezione, e l Ufficio o Comando deve provvedere, nei successivi 60 giorni, a trasmettergli gli atti come sopra. Con il ricorso, al quale come anticipato devono essere allegati gli eventuali documenti posti a sostegno dello stesso, si può chiedere di essere ascoltati dal Prefetto (art. 203, commi 1 e 1-bis); nel qual caso il termine di 120 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere ordinanza d ingiunzione o di archiviazione, s interrompe con la notifica, al ricorrente, dell'invito a presentarsi all'audizione, e resta sospeso fino alla data di espletamento di questa; o, se il ricorrente non si presenta, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se poi il ricorrente non si presenta alla data fissata, e non giustifica l assenza, il Prefetto decide sul ricorso senza ulteriori formalità (art. 204, comma 1-ter).

AL SIG. PREFETTO DI... RICORSO AVVERSO SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Il sottoscritto..., nato a... il..., residente a... Via... n..., C.F..., titolare della patente di guida Cat..., n..., emessa dal Sig. Prefetto di... in data..., elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in, PREMESSO - che con verbale in data..., che si unisce in copia al presente ricorso come allegato 1, è stata contestata, da parte (indicare l'organo che ha accertato la violazione: per es. Polizia stradale),l'infrazione al nuovo codice della strada in esso meglio descritta, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro...; - che detta contestazione è da considerarsi illegittima perché (indicare dettagliatamente le ragioni poste a fondamento del ricorso), quanto premesso, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 196 e 203 del nuovo codice della strada, il sottoscritto, nella qualità di (indicare se proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o persona alla quale è stata contestata la violazione), come in epigrafe generalizzato e domiciliato, propone formale RICORSO avverso detta contestazione e chiede che la S. V. Ill.ma, previa sospensione della stessa, voglia pronunciarne l'annullamento.

Si allega: 1) copia verbale di accertamento in data...; 2) *..., lì...... (firma) * Indicare gli eventuali altri documenti posti a fondamento del ricorso. E valida l ordinanza-ingiunzione di pagamento emessa dal Prefetto senza aver previamente sentito l interessato che ne abbia fatto richiesta? La mancata audizione dell'interessato, che ne abbia fatto richiesta, da parte dell'autorità competente a ricevere il rapporto, costituisce una violazione di regola procedimentale, il cui rispetto è prescritto dall'art. 18 L. 24/11/1981, n. 689 a garanzia del diritto di difesa del presunto trasgressore nella fase amministrativa, e questa violazione rende illegittima l'ordinanza - ingiunzione emanata a conclusione del procedimento stesso (Cass. 21/7/2004 n. 13505). Cosa accade se il ricorso viene accolto? Se il ricorso viene accolto il Prefetto emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore, che a sua volta ne darà notizia al ricorrente (art. 204, comma 1).

E se il ricorso viene respinto? Il Prefetto, entro 120 giorni dal ricevimento degli atti da parte dell Ufficio o del Comando che ha accertato l infrazione, emette ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio del minimo previsto dalla norma per ogni singola violazione, oltre alle spese. L'ordinanza-ingiunzione dev essere notificata, entro 150 giorni dalla sua adozione, all effettivo trasgressore o, se questi non è stato identificato e si tratta di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore munito di targa, al proprietario o, in sua vece, all usufruttuario, all acquirente con patto di riservato dominio o all utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, quali risultanti dai pubblici registri alla data dell accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notifica va fatta all intestatario del contrassegno d identificazione (artt. 201 e 204, commi 1 e 2). Se il ricorso al Prefetto è stato respinto e abbiamo di conseguenza pagato il doppio della sanzione, possiamo ricorrere al Giudice di pace? Sì, perché il pagamento della somma portata dall'ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell'intimato di sottrarsi all'esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (che è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa dall opposizione), non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull'interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 (Cass. 25/2/2004, n. 3735). Cosa accade se l ordinanza-ingiunzione non viene emanata nel termine?

Decorso il termine senza che il Prefetto abbia adottato l ordinanza, il ricorso s intende accolto (art. 204, comma 1-bis). Questo termine è di 180 giorni dalla presentazione del ricorso se questo è stato presentato all organo accertatore (vale a dire 60 giorni per la trasmissione degli atti dall organo accertatore al Prefetto, più 120 giorni per l emanazione dell ordinanza-ingiunzione), e di 210 giorni se il ricorso è stato presentato direttamente al Prefetto (ossia 30 giorni per la trasmissione degli atti da questi all organo accertatore per la necessaria istruttoria, 60 giorni per la restituzione degli atti dall organo accertatore al Prefetto e 120 giorni per l emanazione dell ordinanza-ingiunzione). La Cassazione (sentenza n. 6895 del 23/7/1997) ha stabilito che il termine previsto dall art. 204 affinché il Prefetto possa emettere l ordinanza-ingiunzione è di natura perentoria e, ove non rispettato, produce l inefficacia del provvedimento che dovesse essere emanato successivamente. Ai fini del rispetto del termine in oggetto rileva la data di adozione del provvedimento e non la data di notifica dello stesso (Cass. 18/8/2004, n. 16073). E valida l ordinanza del Prefetto priva di motivazione? L ordinanza-ingiunzione di rigetto dev essere, a pena d illegittimità, motivata, sia pure succintamente, sia in relazione alla sussistenza della violazione, sia in relazione alla infondatezza dei motivi allegati con il ricorso (Cass. 13/1/2005, n. 519). Ci si può opporre all'ordinanza-ingiunzione del Prefetto? Entro 30 giorni dalla notifica (60 se l'interessato risiede all'estero) è possibile proporre opposizione all'ordinanza-ingiunzione davanti al Giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, presentando (o inviando per posta) un ricorso (ne riportiamo uno schema) con allegata copia dell'ordinanza-ingiunzione notificata (art. 205).

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI... RICORSO AVVERSO ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Il sottoscritto..., nato a... il..., residente a... Via... n..., C.F..., titolare della patente di guida Cat..., n..., emessa dal Sig. Prefetto di... in data..., selettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in. PREMESSO - che con verbale in data..., che si unisce in copia al presente ricorso come allegato 1, è stata contestata, da parte (indicare l'organo che ha accertato la violazione: per es. polizia stradale),l'infrazione al nuovo codice della strada in esso meglio descritta; - che a seguito di ciò, con ordinanza in data..., che si unisce al presente ricorso come allegato 2, il Sig. Prefetto di...ha ingiunto il pagamento, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, della somma di euro...; - che detto provvedimento è da considerarsi illegittimo perché (indicare dettagliatamente le ragioni poste a fondamento dell'opposizione), quanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205 del nuovo codice della strada, il sottoscritto, nella qualità di (indicare se proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o persona alla quale è stata contestata la violazione), come in epigrafe generalizzato e domiciliato, propone formale OPPOSIZIONE avverso detto provvedimento e chiede che la S. V. Ill.ma, previa sospensione dello stesso,

voglia pronunciarne l'annullamento. Si allega: 1) copia verbale di accertamento in data...; 2) copia ordinanza-ingiunzione di pagamento in data...; 3) *..., lì....... (firma) * Indicare gli eventuali altri documenti posti a fondamento dell'opposizione. Occorre l'assistenza di un legale? No. Se però si vuole evitare che gli atti ci vengano notificati mediante deposito in cancelleria, occorre la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice di pace. Il ricorso al Giudice di pace sospende l'esecuzione dell'ordinanzaingiunzione? No, salvo che il giudice, ricorrendo gravi motivi, non disponga diversamente (art. 22, comma 7, L. 24/11/1981, n. 689). Se non viene proposto ricorso al Giudice di pace entro quanto tempo va eseguito il pagamento di cui all ordinanza-ingiunzione?

Il pagamento di cui all'ordinanza-ingiunzione va eseguito entro 30 giorni dalla notifica, all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella stessa ingiunzione (art. 204, comma 2). Cosa accade se non si paga nel termine? L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle relative spese (art. 204, comma 3). Di conseguenza il debitore deve pagare se vuole evitare il pignoramento dei beni e le conseguenti, ulteriori spese. Cosa accade se, nel termine previsto, non si esegue il pagamento della contravvenzione in misura ridotta e non si propone ricorso? In tal caso il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione prevista dalla legge e per le spese di procedimento (art. 204, comma 3), con le conseguenze di cui al quesito che precede. Se si vuol fare opposizione contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una contravvenzione, eccependo la mancanza di contestazione immediata, di notifica del verbale e degli atti successivi, chi si deve chiamare in causa? Si deve evocare in giudizio il Comune, in persona del legale rappresentante pro tempore, o la diversa Amministrazione (sempre in persona del legale rappresentante pro tempore) da cui dipendono gli agenti accertatori della violazione (Cass. 13/7/2004, n. 12950).

Se ci viene fatta una contravvenzione ingiusta possiamo chiedere il risarcimento del danno esistenziale? Premesso che per danno esistenziale s intende il fastidio, lo stress, la perdita di tempo e simili conseguenti al fatto di aver subìto un torto ingiusto, la possibilità di chiedere questo tipo di risarcimento è stata riconosciuta dal Giudice di pace Bologna (sentenza 8/2/2001) nei confronti della Pubblica Amministrazione che si era rifiutata di accogliere l istanza di revoca d ufficio della contravvenzione, nonostante la palese illegittimità della stessa, con conseguente disagio dell interessato a causa della procedura affrontata. La Cassazione, con sentenza n. 2698 del 12/2/2004, ha a sua volta sancito il diritto al risarcimento del danno esistenziale in favore dell automobilista che, nonostante le sue giuste rimostranze, era stato costretto a presentare ricorso al Prefetto, con esito favorevole, di fronte all intransigenza dell organo accertatore. Come si procede per la presentazione del ricorso direttamente al Giudice di pace? Il ricorso, di cui riportiamo una traccia, dev essere depositato (o inviato per posta) alla cancelleria del giudice del luogo in cui è stata contestata l infrazione, pena inammissibilità, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale (60 se si risiede all estero). Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa con decreto l udienza di discussione e ordina all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima di detta udienza, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente e al Prefetto o al

Sindaco, a seconda dell organo che ha accertato la violazione. L interessato può stare in giudizio personalmente, ossia senza l assistenza di un avvocato. Il Giudice di pace di Ostia, con ordinanza del 9/2/2004, ha sottolineato l evidente disparità di trattamento fra cittadini abbienti e cittadini meno abbienti, operata dalla norma che obbliga il ricorrente ad adire il giudice del luogo della commessa violazione. Il ricorso al Giudice di pace è inammissibile se in precedenza era stato presentato ricorso al Prefetto (art. 204-bis). Se l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che l illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, o l Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto, mentre con la sentenza che rigetta l'opposizione determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo stabilito dalla legge per la violazione accertata. Quando rigetta l'opposizione il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida. Il pagamento della somma deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notifica della sentenza. UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI... RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA Il sottoscritto..., nato a... il..., residente a...

Via... n..., C.F..., titolare della patente di guida Cat..., n..., emessa dal Sig. Prefetto di... in data..., selettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, in. PREMESSO - che con verbale in data..., che si unisce in copia al presente ricorso come allegato 1, è stata contestata, da parte (indicare l'organo che ha accertato la violazione: per es. polizia stradale),l'infrazione al nuovo codice della strada in esso meglio descritta, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro ; - che detto provvedimento è da considerarsi illegittimo perché (indicare dettagliatamente le ragioni poste a fondamento del ricorso), quanto premesso, il sottoscritto, nella qualità di (indicare se proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o persona alla quale è stata contestata la violazione), come in epigrafe generalizzato e domiciliato, propone formale OPPOSIZIONE avverso il summenzionato provvedimento e, ai sensi e per gli effetti dell art. 98 D. Lgs. 30/12/1999, n. 507, e della L. n. 689/1991, chiede che la S. V. Ill.ma, previa sospensione dell eventuale dello stesso, voglia pronunciarne l'annullamento totale o, in via subordinata, la riduzione dell importo nella misura effettivamente dovuta. Si allega: 1) n. 3 copie del provvedimento impugnato; 2) n. 3 copie del ricorso; 3) *

..., lì.... (firma) * Indicare gli eventuali altri documenti posti a fondamento dell opposizione. La sentenza del Giudice di pace può essere impugnata? Le sentenze che decidono sulle opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada possono essere impugnate, con l assistenza di un avvocato, davanti al Tribunale. In particolare, se il ricorso viene rigettato il giudice determina l'importo della sanzione e lo assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore. Dopo quanto tempo si prescrive il diritto della Pubblica Amministrazione a riscuotere l importo delle contravvenzioni elevate per violazione delle norme del codice stradale? Questo tipo di diritto si prescrive in 5 anni al giorno in cui è stata commessa la violazione (art. 28 L. 24/11/1981, n. 689). Se però l infrazione non è stata contestata immediatamente, l obbligo di pagare la sanzione amministrativa si estingue nei confronti della persona cui il verbale di accertamento non sia stato notificato entro 90 giorni (360 per i residenti all estero, art. 201, commi 1 e 4).

E' possibile pagare una multa a rate? Sì, ma a patto che si versi in condizioni economiche disagiate. In tal caso, dimostrando l'esistenza di questo presupposto, si può chiedere al Prefetto nella cui Provincia è stata commessa la violazione di essere ammessi a pagare in rate mensili (questa vanno da un minimo di 3 a un massimo di 30 euro e non possono essere inferiori a 15 euro). Se, dopo aver venduto l'autoveicolo, ci viene notificata una multa presa dal nostro acquirente o da chi per lui, siamo tenuti al pagamento? Se si vuole evitare di pagare si deve presentare all'ufficio o Comando procedente una dichiarazione dalla quale risulti che, alla data in cui fu accertata l'infrazione, non si era più proprietari del veicolo, indicando a tal fine gli estremi dell'atto notarile (art. 386 reg., comma 1). Se l'infrazione viene commessa dalla persona alla quale abbiamo prestato l'auto, chi deve pagare la relativa contravvenzione? Per il principio di solidarietà previsto dal primo comma dell'art. 196, il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato al pagamento in solido con l'autore della violazione, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Se è lui a pagare, potrà rivalersi nei confronti dell'autore della violazione (comma 4). La comunicazione dev essere effettuata a carico del conducente responsabile della violazione; se questi non viene identificato, il proprietario del veicolo, oppure altro

obbligato in solido ai sensi dell'art. 196 (sia questo persona fisica o giuridica), deve fornire all'organo di polizia procedente, entro 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. L omessa comunicazione, senza giustificato e documentato motivo, dei suddetti dati, comporta la sanzione amministrativa da 269 a 1.075 euro (artt. 126-bis, comma 2, e 180, comma 8). E se il veicolo prestato era stato preso a noleggio? In tale ipotesi è il locatario a rispondere in solido con l'autore della violazione (se si tratta di ciclomotore a rispondere in solido è l'intestatario del contrassegno di identificazione), salvo a rivalersi nei suoi confronti se è stato lui a pagare (artt. 84 e 196, comma 1). Chi risponde del pagamento se l'infrazione è stata commessa da persona incapace d'intendere e di volere? Se la violazione è commessa da persona incapace d'intendere e di volere soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata al pagamento in solido con l'autore dell'infrazione, salvo che non provi di non aver potuto impedire il fatto, e con diritto di rivalersi nei suoi confronti se sia stata lei a pagare (art. 196, commi 2 e 4). Se l ordinanza-ingiunzione di pagamento è stata emessa nei confronti della madre del minore, l opposizione avverso il provvedimento può essere proposta dal padre, o viceversa?