Il nesso di causalità materiale
Il rapporto di causalità (sperimentale) quella e non altra si deve stimar causa che posta fa seguire sempre l effetto e rimossa rimuove l effetto. Galileo Galilei
Nesso che corre tra due fenomeni, che assumono l uno la qualità di causa e l altro quella di effetto. Causa: antecedente necessario e sufficiente a produrre l effetto. Effetto: fenomeno susseguente legato alla causa in modo invariabile ed incondizionato
Il rapporto di causalità (interpretativo) Teoria della equivalenza (conditio sine qua non) Teoria della prevalenza causa prossima causa efficiente causa adeguata (id quod plerumque accidit) sussunzione sotto leggi (Stella)
Il rapporto di causalità materiale Causa: antecedente necessario e sufficiente a produrre l effetto. Concausa: antecedente necessario ma non sufficiente a produrre l effetto. Condizione: stato anteriore necessario perché la causa possa agire. Non ha valore causale. Es. gravidanza è il presupposto dell aborto, ma non è né causa, né concausa dello stesso. (continua)
Occasione: è una circostanza favorevole al verificarsi dell evento. Non ha valore causale. L antecedente coincide con l occasione quando presenta i seguenti caratteri: esiguità rispetto all evento sostituibilità con altro antecedente inefficacia lesiva su individuo normale Es. frattura di omero invaso da metastasi in seguito a lieve trazione
Il rapporto di causalità materiale Ha come fondamento il principio della consecuzione causale (la causa di un fenomeno dipende da un altra che la precede e così di seguito). Si può affermare quindi che fanno parte del nesso causale: -gli effetti immediatamente seguiti alla causa (CAUSALITA IMMEDIATA) - gli effetti più lontani che conseguono mediante il succedersi di fenomeni intermedi collegati fra loro come gli anelli di una catena (CAUSALITA MEDIATA) Causa causae est causa causati Causa Effetto causa Effetto causa Effetto
La causalità secondo il CODICE PENALE Art. 40 c.p. nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento che si ha l obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo.
Art. 41 c.p. il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra azione od omissione e l evento. Da questo deriva: la causa concorrente ha lo stesso valore della causa unica il colpevole dovrà accollarsi la responsabilità dei fattori concorrenti anche se estranei al suo operato. Nella dinamica del rapporto causale, le concause agiscono determinando un effetto diverso e più grave di quello prodotto dalla sola condotta del soggetto agente, pertanto esse si riflettono in senso a lui sfavorevole, aggravandone la responsabilità penale. (continua)
Le concause si possono classificare secondo: CRITERIO CRONOLOGICO preesistenti (fisiologiche, teratologiche, patologiche, statiche, dinamiche) simultanee (ferita prodotta da lama infetta) sopravvenute (traumatizzato muore per broncopolmonite ipostatica) (continua)
Art. 41 c.p.. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l evento. in tal caso il colpevole risponderà del solo fatto da lui commesso, se questo costituisce reato. Da questo deriva che la causa sopravvenuta interrompe il rapporto di causalità quando: sia indipendente dal fatto del colpevole e dalla sua condotta consista in un evento eccezionale inseritosi nella serie causale in atto abbia avuto un efficacia decisiva nella produzione dell evento La causa sopravvenuta è: successiva all azione del colpevole unica perché agisce da sola esclusiva perché esclude le precedenti
Le cause uniche sopravvenute possono essere: dipendenti da fatti naturali (ferito, muore folgorato) dipendenti dal fatto della vittima (ferito, muore suicida per depressione secondaria al tradimento da parte del coniuge) dipendenti dal fatto del terzo (fratturato di gamba, muore in seguito a trauma cranico riportato in un secondo sinistro stradale; fratturato di gamba in seguito ad incidente stradale, muore per errore medico; il feritore risponderà solo di lesioni personali)