Licenziato chi non controlla se il certificato di malattia è arrivato all'inps

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Transcript:

Licenziato chi non controlla se il certificato di malattia è arrivato all'inps Per la Cassazione, il prestatore deve verificare l'esito regolare della procedura telematica, altrimenti l'assenza ingiustificata, non comunicata, legittima il recesso di Lucia Izzo - Legittimo il licenziamento della lavoratrice, assente ingiustificata da lavoro, che non ha adempiuto l'obbligo, contrattualmente previsto, di segnalare tempestivamente al datore la sua assenza e che lamenta che il mancato invio del certificato di malattia sia dipeso da un errore della sostituta del medico curante: la trasmissione telematica esonera il lavoratore solo dall'inviare la certificazione cartacea e non dall'avvisare l'azienda. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 15226/2016 (qui sotto allegata) sul ricorso proposto da una lavoratrice contro il licenziamento disciplinare intimatole dall'azienda. Nel rigettare la sua impugnazione, la Corte d'appello riferiva che il recesso era motivato sulla base dell'assenza ingiustificata dal 30 agosto 2012 al 7 settembre dello stesso anno, nonostante la lavoratrice avesse evidenziato che il 30 agosto si era recata dal proprio medico di base per ottenere un'ulteriore certificazione di malattia in prosecuzione di quella scaduta il 29 agosto. Ed è proprio in tale occasione che, a causa dell'assenza del medico curante, la sua sostituta aveva provveduto a trasmettere dal proprio domicilio al sito dell'inps la certificazione di malattia riguardante il periodo indicato, ma tale certificazione non era mai pervenuta all'istituto, né risultava dagli atti atti, al di là di quanto riferito dal medico, alcuna prova del fatto che questi ne avesse in effetti tentato l'invio telematico. Il giudice riteneva che tali circostanze non valessero a privare di giustificazione il licenziamento, in quanto la previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all'inps esonera unicamente il prestatore dall'obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non da quello, previsto contrattualmente, di avvisare dell'assenza l'azienda. In ogni caso, aggiungeva la Corte territoriale, il prestatore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, obbligo cui la lavoratrice, pur esperta di procedure informatiche, era venuta meno. Concordi anche gli Ermellini che richiamano l'art. 50 del CCNL applicabile in azienda, già evidenziato dalla Corte d'appello, che prevede l'obbligo del lavoratore in caso di malattia di avvertire l'azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima, entro due giorni dall'inizio, il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento, con l'aggiunta che in mancanza di ciascuna delle comunicazioni l'assenza verrà considerata ingiustificata. Ne deriva che il concetto di assenza ingiustificata, richiamato a fondamento del licenziamento, non riguarda soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata rituale

comunicazione al datore di lavoro dell'esistenza della malattia o del suo prolungamento, comunicazione che nel caso è pacificamente mancata. Infine, come evidenziato dalla Corte di merito, l'aver richiesto al medico il certificato non esaurisce l'obbligo di diligenza della lavoratrice che, oltre a segnalare tempestivamnete al datore la propria assenza, aveva l'onere di controllare l'effettivo azionamento da parte del medico della procedura di trasmissione telematica del certificato, anche eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato/attestato di malattia. Cass, sezione lavoro, sent. 15226/2016 ( da www.studiocataldi.it )