LA DELEGA DI FUNZIONI Art. 16 D.Lgs. 81/08
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale Datore di lavoro Dirigente Preposto Lavoratore Medico competente organizzazione per la produzione (line) Servizio di prevenzione e protezione Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori Lavoratori autonomi Appaltatori Staff (figure della prevenzione) Soggetti esterni che operano nell organizzazione o interagiscono con essa
DATORE DI LAVORO SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA DIRIGENTE DIRIGENTE PREPOSTO PREPOSTO PREPOSTO LAVORATORI LAVORATORI LAVORATORI
Come: limiti e condizioni risulti da atto scritto recante data certa; il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; attribuisca al delegato l autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. sia accettata dal delegato per iscritto.
Novità della previsione normativa La delega di funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro viene normata per la prima volta con il D.Lgs. n. 81/08, che accoglie le elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali, non la definisce, ma ne stabilisce i requisiti e gli effetti giuridici
Pubblicità della delega Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità
L obbligo di vigilanza La delega di funzioni non esclude l obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L obbligo di vigilanza si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all articolo 30, comma 4.
La sub-delega Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro a lui delegate Ha l obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega (sub-delegato), non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
La vigilanza L obbligo di vigilanza si fonda su giurisprudenza consolidata Nella delega deve essere chiaro con quali strumenti viene realizzata la vigilanza: Relazione periodica del delegato sulle modalità di svolgimento dei compiti? adozione di un SGSL? La delega non può essere illimitata quanto all oggetto delle attività trasferibili
Cass. Pen. Sez. IV, 19/03/12 n. 10702 La delega non libera interamente il delegante, in quanto l obbligo originario si trasforma in obbligo di vigilanza e di controllo sull adempimento dell incarico da parte del delegato, obbligo della cui omissione il primo risponde in quanto con il proprio comportamento omissivo non abbia impedito l evento che aveva l obbligo giuridico di impedire.
Cass. Pen. Sez. IV, 19/03/12 n. 10702 Il controllo richiesto al delegante non può essere analitico, cioè essere così penetrante e costante al punto da sostanziarsi nell adempimento dell obbligo stesso di cui il delegante è originario destinatario. Infatti, se così fosse, la dimensione di tale obbligo di controllo renderebbe sostanzialmente inutile il ricorso alla delega.
Cass. Pen. Sez. IV, 27/02/13 n. 9505 L obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. Il monitoraggio degli infortuni rappresenta una premessa ineludibile per l adempimento degli obblighi prevenzionistici è da escludersi che, in presenza di infortunio, la pretesa che il delegante accerti quali siano state le cause del sinistro onde verificare se nell operato del delegato siano ravvisabili elementi per i quali riconsiderare i contenuti della delega implichi il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni.
Quando non è delega di funzioni (Cass.Pen.,Sez. 4, 11/03/13, n. 11442) Non può parlarsi di delega di funzioni quando si tratti della nomina di un responsabile di servizio; ovvero di un atto che concretizza l articolazione organizzativa aziendale. Non vale a mutare tale natura il fatto che si faccia riferimento al compimento delle attività correlate al ruolo nel rispetto di tutte le norme infortunistiche.
Quando non è delega di funzioni (Cass.Pen.,Sez. 4, 11/03/13, n. 11442) Si tratta di una locuzione che non ha altro significato che il richiamo del nominato al rispetto delle norme antinfortunistiche (e quindi un momento degli obblighi già posti dalla legge); laddove la delega di funzioni prevenzionistiche richiede l individuazione dei compiti di natura specificamente prevenzionistica che vengono trasferiti in forza della stessa in sua assenza non sarebbe possibile neppure operare quel giudizio di idoneità e di adeguatezza delle risorse decisionali e finanziarie messe a disposizione del delegato
Delega di funzioni e accettazione da parte del soggetto delegato (Cass.Pen. Sez.3, 27/06/12 n. 25359) La particolarità della delega di funzioni è data dalla mancanza di una specifica previsione normativa e dalla rilevanza che essa assume con riferimento alle attività delle imprese, specie se di notevoli dimensioni. Ciò ha determinato la necessità di individuare la possibilità, per il titolare dell impresa, di trasferire ad altri soggetti alcuni obblighi dall inosservanza dei quali potrebbe derivare una responsabilità penale ed ai quali egli potrebbe essere impossibilitato ad adempiere personalmente.
Delega di funzioni e accettazione da parte del soggetto delegato (Cass.Pen. Sez.3, 27/06/12 n. 25359) evitare che, attraverso lo strumento della delega, anche il soggetto che possa soddisfare l obbligo giuridico impostogli dalla legge, abbia la possibilità di non adempiere, sfuggendo le conseguenti responsabilità attraverso un indebito trasferimento delle sue funzioni a terzi.
Delega di funzioni e accettazione da parte del soggetto delegato (Cass.Pen. Sez.3, 27/06/12 n. 25359) con riferimento alla materia antinfortunistica, l atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi, poi, concretamente, la delega, secondo quanto la legge prescrive
Corte d Appello Trieste, sez. 1 Penale, 28/1/10 n. 25 Nel settore pubblico la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali nei confronti dei soggetti preposti deve, necessariamente, rivestire forma scritta in mancanza della quale, quindi, si deve escludere che possa essere attribuita al preposto la responsabilità penale per gli eventuali infortuni verificatisi a causa di carenze del settore antinfortunistico.