* * * * * CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO (Ex Art. 45 Legge 3.05.1982 n. 203) Tra le parti: - Parte proprietaria, Azienda Ospedaliera "G. Salvini" con sede in Garbagnate Milanese Viale Forlanini n. 121, C.F. 12314450151, rappresentata in questo Atto dall arch. Sabatino Iovine, Responsabile della U.S.C. Tecnico Patrimoniale dell Azienda Ospedaliera, domiciliato per la carica in Garbagnate Milanese presso la sede dell Azienda Ospedaliera G. Salvini in Viale Forlanini, 121, qui di seguito denominata "Locatore"; - Parte affittuaria, sig. residente in via, cap C.F./P.I. qui di seguito denominato "Conduttore"; In riferimento alla deliberazione n. del di approvazione del verbale di gara del bando di asta pubblica con il quale l Azienda Agricola è risultata aggiudicatrice dell affitto del lotto n dei terreni ricadenti nel Comune di pari a complessive P.M. ; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1) Il Locatore concede in affitto semplice e non altrimenti al sig. i terreni identificati nelle allegate planimetrie ma senza impegno di misure e di particolari, per una superficie complessiva di pertiche milanesi. Pag.1 di 7
2) La locazione, in deroga alla L. 203/82 Art. 45, avrà la durata di anni 10 (dieci) a partire dal 11.11.2012 ed avrà termine il 10.11.2022 senza necessità di licenza o disdetta che si intende data ed accettata ora per allora, nel qual giorno il Conduttore si impegna a lasciare liberi da persone e cose ed a disposizione del Locatore gli appezzamenti di terreno con questo atto affittati. Il presente accordo non è tacitamente prorogabile ma potrà essere rinnovato con un nuovo accordo tra le parti. 3) Il fondo viene consegnato in buono stato di coltivazione e nello stesso stato dovrà essere riconsegnato al termine della presente locazione. 4) Il canone annuo decorrente dal 11.11.2012 al 10.11.2013 viene convenuto in., =( / ) da pagarsi in un unica rata scadente l 10 novembre dell annata agraria. A partire dall annata agraria 2012/2013 e per quelle successive, il canone di affitto verrà annualmente e automaticamente rinnovato, applicando al canone base stabilito, i coefficienti di adeguamento dei canoni di affitto, che saranno fissati dalla Commisione Tecnica Provinciale ai sensi degli artt. 10 e 24 della Legge 203/82. La parte affittuaria dichiara che i beni oggetto del presente bando sono idonei ad un razionale utilizzo agricolo. 5) Il terreno è concesso in affitto ad esclusivo uso agricolo, il Conduttore non potrà subaffittare i beni concessi in godimento, ne Pag.2 di 7
cederli neppure sotto forma di procura o associazione in partecipazione, ne trasferite ad altri, direttamente o indirettamente, la presente convenzione, pena in caso contrario la recessione immediata dal presente contratto. Il Conduttore dovrà usare il terreno secondo le regole della migliore agricoltura, chiedendo, in particolare, per quanto occorrano, le eventuali autorizzazioni del Corpo Forestale dello Stato ed attenendosi agli eventuali vincoli derivanti da disposizioni regionali, comunali, ecc. Il Conduttore si impegna a vigilare sui terreni dati in godimento affinché sia rispettato ogni diritto della proprietà e non vengano, su questi o ai loro margini, effettuati scarichi di materiali di rifiuto di qualsiasi natura. 6) Tutte le spese di riparto ordinario relative ai Consorzi di irrigazione, riparto ordinario per la manutenzione delle strade, saranno a carico del Conduttore, così pure saranno a carico del Conduttore le spese di registrazione e di stesura del presente contratto. 7) Tutte le inadempienze contrattuali saranno regolate dagli artt. 5 e 21 della Legge n.203/82. Il ritardato pagamento del canone darà luogo alla corresponsione di un interesse che viene fissato in misura di 5 punti in più di quello legale. 8) La concessione in affitto s intende fatta a corpo e non a misura, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti. 10) Il Locatore si riserva fin d ora la facoltà di installare direttamente o di concedere a terzi l autorizzazione Pag.3 di 7
all installazione di cartelloni pubblicitari sul terreno oggetto della presente scrittura, in posizione da stabilire di comune accordo con il Conduttore, senza che quest ultimo possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. Tutto ciò premesso, il Conduttore precisa e dichiara a tutti gli effetti presenti e futuri: Di riconsegnare, rimossa ogni eccezione, alla libera disponibilità del Locatore gli appezzamenti affittati liberi da persone, animali e cose sue o di terzi, entro la scadenza pattuita, impegnandosi sin d ora, in caso di non puntuale riconsegna, di riconoscere alla parte proprietaria, a titolo di penale, un importo giornaliero pari al canone annuo vigente in quel momento, oltre al rimborso di tutte le spese legali che la parte proprietaria dovesse sostenere per riottenere la piena disponibilità del terreno; Di non effettuare opere di miglioramento fondiario senza il consenso scritto del Locatore e ciò in deroga all art. 16 della L. 203/82. Qualunque opera fosse comunque eseguita verrà acquisita dalla proprietà, rinunciando l affittuario ad ogni indennità e/o risarcimento al momento del rilascio, ivi compresa quella di cui all art. 17 della L. n. 203/82. Alla data di riconsegna del fondo per scadenza contrattuale e in tutti i casi di restituzione/rilascio anticipati previsti dal presente accordo, le strutture fisse asportabili, quali eventuali serre, container, strutture mobili, stazione meteorologica, pompe Pag.4 di 7
per irrigazione ed altre attrezzature non facenti parti delle dotazioni originarie del fondo saranno recuperate dal Conduttore; 12) Il Locatore può richiedere la restituzione anticipata, in qualsiasi momento della durata contrattuale prevista, con preavviso di tre mesi da notificare con lettera raccomandata AR o comunicazione con posta elettronica certificata senza che il Conduttore abbia diritto ad indennizzo alcuno (fatto salvo il raccolto del seminato qualora l area non sia sottoposta a sfalcio d erba). Tale facoltà prevalentemente potrà riguardare terreni che, nell ambito delle revisioni dei Piani del Governo del Territorio ancora in corso di stesura o di futura elaborazione/modificazione potranno assumere destinazioni funzionali di tipo edificatorio, unitamente alle aree a destinazione agricola, ivi comprese strade campestri o rogge, che siano individuate dagli strumenti urbanistici adottati come ambiti di mitigazione e compensazione funzionali e collegati ai comparti a nuova destinazione edificatoria. 13) Il Locatore si riserva il diritto, ai sensi e per gli effetti dell art. 1619 c.c., di accedere in qualunque momento, direttamente o incaricando all uopo persone e/o società delegate, al fondo per accertare lo stato dei terreni. 14) Ai sensi dell art. 48 della Legge 203/82, il Sig. dichiara di sottoscrivere il presente accordo in proprio e quale rappresentante della propria Ditta Azienda Agricola. Pag.5 di 7
15) Le parti rese edotte e quindi consapevoli dei diritti e delle obbligazioni nascenti dalle leggi agrarie e quindi delle deroghe contenute in questo accordo sottoscrivono la presente scrittura dopo averla letta e approvata in ogni sua parte. 16) Per qualunque contestazione che dovesse sorgere nell esecuzione del presente accordo, il Foro competente sarà quello del domicilio della parte proprietaria. 17) Ai solo fini fiscali il canone complessivo di locazione è determinato in. =( ). Il presente contratto viene stipulato in esenzione da bollo ai sensi dell'art. 25 delle tabelle allegate al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 così come corretta ed integrata dal D.P.R. 10.12.1982 n.955. Letto, confermato e sottoscritto. Garbagnate M.se, li Il Locatore Il Conduttore Pag.6 di 7
POSTILLA Il Sig., in qualità di Conduttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e 1456 Cod. civ. dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute negli articoli: - n.1 (oggetto del contratto); - n.2 (locazione durata del contratto); - n.4 (canone annuo); - n.6 (spese); - n.12 (restituzione anticipata). Data L affittuario Pag.7 di 7