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(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

Transcript:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELL ADDIZIONALE COMUNALE ALL I.R.P.E.F. (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) 1

INDICE Art. 1 Ambito di applicazione...(pag. 3) Art. 2 Soggetti Passivi...(pag. 3) Art. 3 Determinazione dell aliquota... (pag. 3) Art. 4 Termini per la variazione dell aliquota... (pag. 4) Art. 5 Esenzioni... (pag. 4) Art. 6 Versamento... (pag. 4) Art. 7 Pubblicazione... (pag. 5) Art. 8 Rinvio a disposizione di legge... (pag. 5) Art. 9 Efficacia... (pag. 5) Articolo 1 2

AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente regolamento, previsto dall art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e adottato nell ambito della potestà prevista dall articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, disciplina le modalità di variazione dell aliquota di compartecipazione dell addizionale sul reddito delle persone fisiche, istituita dal Comune di SOAVE con Deliberazione C.C. n. 81 del 30.10.1998. Articolo 2 SOGGETTI PASSIVI L addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa abbiano il proprio domicilio fiscale nel Comune di SOAVE. Articolo 3 DETERMINAZIONE DELL ALIQUOTA L aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all I.R.PE.F. è fissata secondo gli scaglioni di reddito con le aliquote di seguito specificate: REDDITO (per scaglioni) ALIQUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALL I.R.PE.F. in percentuale e per scaglioni Fino a euro 15.000,00 0,30 Oltre euro 15.000,00 e fino a euro 28.000,00 0,40 Oltre euro 28.000,00 e fino a euro 55.000,00 0,60 Oltre euro 55.000,00 e fino a euro 75.000,00 0,70 oltre a euro 75.000,00 0,75 e potrà annualmente essere modificata con regolamento entro il termine fissato dal successivo art. 4. In assenza del provvedimento è confermata l aliquota stabilita nel precedente esercizio finanziario, così come stabilito dall art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296. L aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come sostituito dall art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. 3

La deliberazione di determinazione dell aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet. Articolo 4 TERMINE PER LA VARIAZIONE DELL'ALIQUOTA La misura dell aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita entro i termini fissati per l approvazione del bilancio di previsione, se non diversamente disposto. Articolo 5 ESENZIONI Ai sensi dell articolo 3 bis del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, così come aggiunto dall art. 1, comma 142, lett. b) della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 è introdotta una soglia di esenzione per i redditi imponibili fino a Euro 7.500,00, fermo restando che al di sopra di detto limite, l addizionale verrà applicata sull intero reddito imponibile, ai sensi dell art. 1, c. 11 del Decreto Legge 138/2011. Articolo 6 VERSAMENTO Il versamento dell addizionale Comunale all I.R.PE.F. è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell Economia e delle Finanze, ai sensi dell art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006. Il versamento dell addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell imposta sul reddito delle persone fisiche. L acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 360 del 28.9.1998 al reddito imponibile dell anno precedente determinato ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. Ai fini della determinazione dell acconto, l aliquota di compartecipazione dell addizionale comunale all I.R.PE.F. e la soglia di esenzione di cui all art. 5 sono assunte nella misura vigente nell anno precedente. 4

Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l acconto dell addizionale dovuta è determinato dai sostituti d imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell addizionale dovuta è determinato all atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all articolo 4, comma 6- ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Articolo 7 PUBBLICAZIONE La deliberazione di approvazione del regolamento dovrà essere pubblicata nell apposito sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell economia e delle finanze 31 maggio 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002 e l efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Articolo 8 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi. Articolo 9 EFFICACIA Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi dell art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il 1 gennaio 2015. 5