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CIRCOLARE A.F. N.15 del 29 Gennaio 2016 Ai gentili clienti Loro sedi Tasso di interesse legale al 0,2% dal 01.01.2016: effetti ai fini fiscali e contributivi Premessa L'art. 1284, co. 1, c.c., attribuisce al Ministro del Tesoro (ora Ministro dell'economia e delle Finanze) la possibilità di modificare annualmente, entro il 15 dicembre, la misura del tasso di interesse legale, tenendo conto: del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata limitata ad un periodo massimo pari a 12 mesi; del tasso di inflazione. OSSERVA Condizione necessaria perché il nuovo tasso d interesse venga applicato è che il Decreto venga pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce (es: entro il 15 Dicembre 2015, se il tasso entra in vigore dal 2016). Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Ebbene, in attuazione alla suddetta disposizione, è stato aggiornato con il decreto del 11 dicembre 2015 firmato dal ministro dell Economia e delle Finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015, il tasso percentuale di interessi. Secondo quanto previsto 1

dal suddetto decreto, la misura del tasso di interesse legale dovuto in ragione d anno è sceso allo 0,2 %, con decorrenza dal 01 gennaio 2016. TASSO di INTERESSE 0,5% 0,5% Fino al 31.12.2015 TASSO di INTERESSE 0,2% 0,2% Dal 01.01.2015 E bene ricordare che, nel corso degli ultimi anni la misura del tasso di interesse legale ha subito le seguenti modifiche: TASSO DI INTERESSE LEGALE TASSO LEGALE MISURA DECORRENZA 0,2% Decorrenza dal 01.01.2016 0,5% Decorrenza dal 01.01.2015 1% Decorrenza dal 01.01.2014 2,5% Decorrenza al 01.01.2012 PROVVEDIMENTO DM 11.12.2015 (G.U. 15.12.2015 n. 291) DM 11.12.2014 (G.U. 15.12.2014 n. 292) DM 12.12.2013 (G.U. 13.12.2013 n. 292) D.M. 12.12.2011 (G.U. 291 15.12.11) 1,5% Decorrenza dal 01.01.2011 D.M. 07.12.2010 (G.U. 292 15.12.10) 1% Decorrenza dal 01.01.2010 D.M. 04.12.2009 (G.U. 291 15.12.09) 3% Dal 01.01.2008 al 31.12.2009 D.M. 12.12.2007 (G.U. 291 15.12.07) 2,5% Dal 01.01.2004 al 31.12.2007 D.M. 1 dicembre 2003 3% Dal 01.01.2002 al 31.12.2003 D.M. 11 dicembre 2001 3,5% Dal 01.01.2001 al 31.12.2001 D.M. 11 dicembre 2000 2,5% Dal 01.01.1999 al 31.12.2000 D.M. 10 dicembre 1998 5% Dal 01.01.1997 al 31.12.1998 Legge 662/1996 10% Dal 16.12.1990 al Legge 353/1990 2

31.12.1996 5% Dal 21.04 1942 al 15.12.1990 Codice Civile Come vedremo meglio nel prosieguo, la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e contributive. Effetti fiscali: effetti sul ravvedimento operoso La nuova misura del tasso d interesse ha riflessi sulla determinazione degli interessi dovuti dal contribuente in caso di ravvedimento operoso, di cui all articolo 13 del Decreto Legislativo numero 472 del 1997, istituto che consente, al contribuente che ha commesso omissioni o irregolarità in sede di versamento dei tributi, di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. OSSERVA L istituto in esame consente di versare contestualmente: il tributo o l eventuale differenza (se dovuti); la sanzione ridotta; gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l adempimento e fino al giorno che tale adempimento è realmente effettuato. Ciò comporta che i contribuenti che intendano ravvedersi nel 2016 per violazioni intervenute prima del 31 Dicembre 2015 dovranno calcolare e poi sommare fra loro: gli interessi calcolati al tasso legale del 0,5% per il periodo che va dal giorno successivo alla data di mancato adempimento fino al 31 Dicembre 2015; gli interessi calcolati al tasso legale del 0,2% per il periodo che va dal 01 Gennaio 2016 alla data di regolarizzazione della violazione. Resta fermo che, per le violazioni intervenute dal 1 gennaio 2016 in poi, si applicheranno esclusivamente gli interessi legali nella nuova misura dell 1%. Il ravvedimento operoso dell omesso versamento del secondo acconto IRPEF/IRES o IRAP, scaduto il 30.11.2015, che verrà effettuato il 10.2.2016, comporta l applicazione del tasso legale: dello 0,5%, per il periodo 1.12.2015-31.12.2015; 3

dello 0,2%, per il periodo 1.1.2016-10.2.2016. Rateizzazione delle somme dovute in seguito all adesione ad istituti deflativi del contenzioso La riduzione allo 0,2% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso: adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell art. 5 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versa-mento della prima rata; adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell art. 5-bis del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell atto di definizione dell accertamento parziale; accertamento con adesione, ai sensi dell art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell atto di adesione; acquiescenza all accertamento, ai sensi dell art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata; conciliazione giudiziale, ai sensi dell art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio. In relazione all accertamento con adesione, la circ. Agenzia delle Entrate 21.6.2011 n. 28 ( 2.16) ha precisato che la misura del tasso legale deve essere determinata con riferimento all anno in cui viene perfezionato l atto di adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi. Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2015 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,5% in vigore nel 2015, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati. 4

Modifica tasso legale: casi particolari Misura degli interessi La nuova misura dello 0,5% del tasso legale RILEVA anche per il non computati per iscritto calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione: ai capitali dati a mutuo (art. 45 co. 2 del TUIR); agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d impresa (art. 89 co. 5 del TUIR). Rateizzazione dell imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni La riduzione del tasso legale allo 0,5% NON RILEVA invece in relazione alla rateizzazione dell imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni quotate e dei terreni, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002) e successive modifiche ed integrazioni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale. Novità della riforma della riscossione delle imposte Quanto rilevato in precedenza potrebbe dover essere rivisto alla luce delle novità apportate all art. 8 del DLgs. 218/97 dal DLgs. 24.9.2015 n. 159, con il quale è stato riformato il sistema di riscossione delle imposte. Infatti, relativamente alle rate da accertamento con adesione ed acquiescenza successive alla prima vi è ora un generico riferimento agli interessi, e non più agli interessi legali. Per questa ragione, non può essere escluso che, in futuro, anche sulle rate posteriori alla prima debbano essere conteggiati non gli interessi legali ma quelli, ben più onerosi, previsti, attualmente, dall art. 6 del DM 21.5.2009 (al tasso del 3,5% annuo). Si sottolinea, peraltro, che la nuova formulazione dell art. 8 del DLgs. 218/97 non opera con riferimento alle adesioni e alle acquiescenze già perfezionate al 22.10.2015 (art. 15 co. 3 del DLgs. 159/2015). Effetti ai fini contributivi La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell art. 116 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001). In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi allo 0,2% dall 1.1.2016, in caso di: 5

oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull esistenza dell obbligo contributivo; fatto doloso di terzi, denunciato all autorità giudiziaria; crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore; aziende agricole colpite da eventi eccezionali; aziende sottoposte a procedure concorsuali; enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro. La nuova misura minima della sanzione, pari allo 0,2%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dall 1.1.2016. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti DOTTORESSA 6