GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

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GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI a cura di Corrado Pani COSA SI INTENDE PER AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA? Gli ammortizzatori sociali in deroga sono misure speciali, in deroga appunto alla normativa vigente, in favore di lavoratori che appartengono a settori non tutelati dalle misure sopra descritte o che non possono più utilizzarle per vincoli posti dalle norme che regolano l utilizzo degli ammortizzatori in via ordinaria (limiti temporali). Le Regioni possono stipulare accordi con le parti sociali per definire le modalità ed i limiti dell utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga. Gli accordi per usufruire di questi ammortizzatori sociali in deroga devono poi essere ratificati dal Ministero del Lavoro e dalle Organizzazioni sindacali Nazionali. PERCHE SI RICORRE AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI? L utilizzo degli ammortizzatori sociali è conseguente ad una crisi temporanea o alla riduzione, trasformazione o cessazione di attività. In caso di crisi temporanea o di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale si ricorre alla CIG o ai Contratti di Solidarietà. La soppressione dei posti lavoro comporta l avvio di una procedura per licenziamento collettivo ovvero di messa in mobilità in caso di precedente utilizzo della CIG. La materia e le procedure sono disciplinate dalla legge 223 del 23 luglio 1991 e successive modifiche. Durante l utilizzo degli ammortizzatori sociali sono espressamente vietate le assunzioni o artifizi che raggiungono lo stesso risultato (es. subappalto). LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI L intervento di integrazione salariale (artt. 1, 2 e 3 della Legge 223/91) è finalizzato al sostegno per lavoratori di aziende in difficoltà e può essere ORDINARIA (CIGO) o STRAORDINARIA (CIGS). La CIG ordinaria è attivabile a fronte di eventi transitori non imputabili all imprenditore o agli operai, come una crisi temporanea di mercato.

La CIG straordinaria è concessa nei casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione, conversione produttiva, privatizzazioni, fallimento ecc. delle imprese. CIGS: requisito occupazionale per le imprese Possono avere accesso alla CIG straordinaria soltanto le imprese che abbiano occupato più di 15 lavoratori nel semestre precedente la richiesta. Nel caso di trasferimento di Azienda, il requisito occupazionale deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del trasferimento. La determinazione del numero dei dipendenti occupati va effettuata computando i lavoratori di qualunque qualifica, ivi compresi gli apprendisti e gli assunti con contratto di inserimento. CIGS: le procedure (art. 2 del DPR 218/2000) Quando l impresa ricorre alla CIGS deve farne preventiva comunicazione alle rappresentanze sindacali le quali possono richiedere un esame congiunto sulle cause che hanno determinato il provvedimento al fine di poter definire un programma per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Entro tre giorni dalla comunicazione è presentata, dall imprenditore o dalle OO.SS., domanda di esame congiunto della situazione aziendale. La richiesta di esame congiunto è presentata: A - al competente ufficio individuato dalla Regione nel cui territorio sono ubicate le unità aziendali interessate dall intervento straordinario di integrazione salariale, qualora l intervento riguardi unità aziendali ubicate in una sola Regione; B - al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale dei rapporti di lavoro, qualora l intervento riguardi unità aziendali ubicate in più Regioni. In tal caso, l ufficio richiede, comunque, il parere delle regioni interessate. Costituisce oggetto dell esame congiunto il programma che l impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L intera procedura di consultazione, attivata dalla richiesta di esame congiunto, si esaurisce entro i 25 giorni successivi a quello in cui è stata avanzata la richiesta medesima, ridotti a 10 per le aziende fino a 50 dipendenti. CIGS: le procedure (artt. 2 e 3 del DPR 218/2000)

Agli incontri per l esame congiunto in sede regionale partecipano anche i funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro o della Direzione Regionale del Lavoro, a seconda che l intervento di integrazione salariale straordinaria riguardi unità produttive ubicate in una sola Provincia o in più Province della medesima Regione. (art. 2) Ciascuna domanda di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è riferita ad un periodo massimo di 12 mesi. (art. 3) CIGS : beneficiari Possono fruire della CIGS i lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro con contratto a tempo indeterminato, anche part time, o con contratto a termine nonché, con provvedimento in deroga, i soci delle cooperative di produzione e lavoro (le cooperative che operano nell ambito degli appalti rientrano in questa tipologia), gli apprendisti e i lavoratori con contratto di inserimento. CIGS: lavoratori esclusi Il diritto alla corresponsione dell integrazione salariale straordinaria è escluso nei confronti dei dirigenti, e dei lavoratori a domicilio. Si può riassumere affermando che i lavoratori con contratto di inserimento, esclusi dai benefici della CIGS in assenza di deroga, rientrano comunque nel computo dei lavoratori da conteggiare per il requisito relativo al numero superiore a 15 dipendenti occupati nel semestre precedente. CIGS: durata In caso di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale: 2 anni consecutivi, prorogabili 2 volte di un anno. In caso di crisi di mercato: 1 anno consecutivo prorogabile di 1 ulteriore anno. In caso di procedura concorsuale (stato di insolvenza dell impresa): 1 anno prorogabile di 6 mesi. Complessivamente gli interventi ordinari e straordinari non possono superare i 36 mesi in un quinquennio. CIGS: trattamento economico E pari all'80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate tra le 0 e l orario contrattuale (max 40). L'importo non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno che, per il 2010, è di 892,96 ed è elevato a 1.073,26 in caso di retribuzione mensile lorda superiore a 1.931,86 (Circolare INPS n 18 del 5 febbraio 2010). Detti importi sono ridotti della percentuale prevista all art. 26 della Legge 41/86 (aliquote contributive apprendisti) attualmente pari al 5,84 %. Equiparazione ai periodi di lavoro: contribuzione figurativa.

CIGS: riflessi sul rapporto di lavoro Malattia: quando coincide con la CIGS il trattamento di integrazione salariale sostituisce l indennità di malattia dovuta dall INPS. Ferie: i periodi di integrazione salariale straordinaria non sono utili ai fini della maturazione del diritto. Sciopero: i lavoratori in CIGS che aderiscano ad uno sciopero effettuato dai colleghi in servizio possono continuare a beneficiare del trattamento di integrazione salariale straordinaria in quanto, in senso tecnico giuridico, non è configurabile la partecipazione allo sciopero di un lavoratore non tenuto alla prestazione. CIGS: chi la concede I fondi destinati al funzionamento degli ammortizzatori sociali sono stabiliti di anno in anno nella Legge finanziaria, ripartiti per settore produttivo. L istituzione responsabile per la concessione della CIGS è il Ministero del Lavoro fino a concorrenza dei fondi stanziati. La condivisione o meno da parte sindacale in sede di esame congiunto non è pertanto vincolante ai fini della concessione. LA MOBILITA La Legge 223/91, artt. 4 e 24, ha introdotto una nuova prestazione di disoccupazione chiamata indennità di mobilità. Si parla di mobilità quando le Imprese avviano le procedure di licenziamento, a seguito di un precedente periodo di CIGS, perché comunque non riescono, per motivi tecnici o produttivi, a reinserire tutti i lavoratori sospesi (art. 4) o in conseguenza di trasformazione/riduzione delle attività (art. 24). E bene sottolineare come la CIGS rappresenti spesso la tutela sociale utilizzata prioritariamente alla Mobilità. E opportuno, da parte sindacale, provare sempre a mantenere quella che per noi deve rappresentare una propedeuticità. MOBILITA : requisito per le imprese art. 4 e 24 Legge 223/91 art. 4: l avvio delle procedure di Mobilità è una facoltà in capo all impresa che vi può ricorrere qualora nel corso di attuazione della CIGS ritenga di non essere in grado di garantire il reintegro di tutti i lavoratori. art. 24: il requisito per accedere alla Mobilità è che le Imprese abbiano più di 15 dipendenti e che intimino almeno 5 licenziamenti in 120 giorni in ciascuna unità produttiva o in più unità produttive della stessa Provincia.

MOBILITA : le procedure (art. 4 della Legge 223 del 1991) Alla comunicazione va normalmente allegata copia della ricevuta del versamento all INPS di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti (art. 5,comma 4). Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione dell apertura della procedura le RSA possono chiedere un esame congiunto sulle cause che determinano l eccedenza di personale. La procedura, in sede aziendale, si esaurisce entro 45 giorni e l Impresa ne dà comunicazione scritta all Ufficio provinciale del Lavoro specificando i motivi alla base di un eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inoltrata dalle Associazioni sindacali. In caso di mancato accordo in sede aziendale, il Direttore dell Ufficio Provinciale del Lavoro convoca le parti per un ulteriore esame. Detta procedura si esaurisce dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della conclusione negativa dell esame congiunto in sede aziendale. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla Mobilità sia inferiore a 10 i termini temporali per l esaurimento delle fasi sopra descritte sono ridotte della metà. Nel caso di procedura concorsuale termini sono ridotti a 30 giorni complessivi. Detti termini temporali possono comunque essere brevemente prorogati con accordo motivato tra le parti. Al termine delle procedure, con accordo sindacale o senza, il datore di lavoro ha la facoltà, entro 120 giorni dalla conclusione della procedura, di intimare i licenziamenti entro il limite numerico previsto in procedura, ed i lavoratori oggetto del provvedimento, sono collocati in Mobilità. MOBILITA : criteri di scelta dei lavoratori (art. 5 della Legge 223 del 1991) La scelta dei lavoratori da porre in Mobilità, e quindi da licenziare, deve essere effettuata in base ai criteri previsti dagli accordi collettivi stipulati con le rispettive Associazioni sindacali o, in mancanza, in base ai seguenti criteri: - Carichi di famiglia. - Anzianità. - Esigenze tecnico produttive e organizzative. Gli accordi collettivi che si stipulano negli ultimi anni tendono a porre in mobilità i lavoratori che, in base ai contributi versati ed all età anagrafica posseduta, possono essere accompagnati alla pensione usufruendo del periodo di CIGS previsto. Restano invariati gli altri criteri.

MOBILITA : oneri a carico dell impresa Per ciascun lavoratore posto in mobilità l impresa è tenuta a versare all INPS una somma pari a: - sei volte il trattamento iniziale di mobilità se il licenziamento è avvenuto dopo il periodo di fruizione della CIGS; - nove volte il trattamento iniziale se la procedura è avviata senza avere prima utilizzato la CIGS; - tre volte il trattamento iniziale in entrambe le fattispecie, qualora la procedura di messa in mobilità avviene previo accordo sindacale. Il contributo non è dovuto in caso di procedura concorsuale. MOBILITA : importo dell indennità Per i primi 12 mesi spetta il 100% del trattamento di CIGS percepito o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente precedente il licenziamento. Per i periodi successivi spetta l 80% del predetto importo. In ogni caso l indennità di mobilità non può superare un importo massimo mensile determinato di anno in anno che, per il 2010, è di 892,96 ed è elevato a 1.073,26 in caso di retribuzione mensile lorda superiore a 1.931,86 (Circolare INPS n 18 del 5 febbraio 2010). Detti importi sono ridotti della percentuale prevista all art. 26 della Legge 41/86 (aliquote contributive apprendisti) attualmente pari al 5,84 %. MOBILITA : la durata dell indennità Varia in relazione all età del lavoratore al momento del licenziamento ed all ubicazione dell Impresa e comunque non può essere corrisposta per un periodo superiore alla anzianità del lavoratore: ETA CENTRO/NORD SUD FINO A 39 12 MESI 24 MESI DA 40 A 49 24 MESI 36 MESI DA 50 36 MESI 48 MESI CONTRATTI DI SOLIDARIETA Vengono definiti contratti di solidarietà gli accordi aziendali, stipulati con i Sindacati maggiormente rappresentativi, aventi ad oggetto una diminuzione dell orario di lavoro finalizzata ad evitare in tutto o in parte riduzioni del personale (contratto di solidarietà difensivo) oppure a favorire nuove assunzioni (contratto di solidarietà espansivo).

I contratti di solidarietà sono stati introdotti nel nostro ordinamento nel 1984 con il DL 726, convertito poi nella Legge 863 del 19 dicembre dello stesso anno modificata successivamente con DPR 218 del 2000. Contratti di Solidarietà: requisito per le imprese, agevolazioni ed integrazioni Possono stipulare contratti di solidarietà tutte le aziende rientranti nel campo di applicazione della CIGS. Il datore di lavoro è incentivato all'uso di questo strumento in quanto usufruisce di una riduzione contributiva per i lavoratori coinvolti in percentuale variabile tra il 25% e il 40%. Il lavoratore usufruisce, fino a 24 mesi, elevabili a 36 per il Mezzogiorno, di una integrazione salariale a carico della Cassa Integrazione Guadagni, nella misura del 60% della retribuzione perduta (prima del '96 era al 50%) a seguito della riduzione d'orario. GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI a cura di Corrado Pani