Comune di Vigonza Piano degli Interventi Variante n. 11 Norme tecniche Novembre 2014
Comune di Vigonza Piano degli Interventi Sindaco Nunzio Tacchetto Segretario Comunale Daniela Guzzon Responsabile del settore Enzo Ferrara Coordinamento generale Antonio Buggin Contributi: Agro Ambiente Giacomo De Franceschi Rischio idraulico Giuliano Zen Ufficio di piano: Saul Manfrin, Fortunato Amore, Tommaso Benato
Art. 15 Destinazioni d uso (TESTO VIGENTE) 1. La destinazione d uso indica le diverse funzioni alle quali può essere destinata una zona territoriale omogenea, un edificio od una singola unità immobiliare/edilizia. 2. La destinazione d uso attribuibile agli immobili o a parte di essi, deve risultare compatibile con la classificazione di zona, con il grado di tutela attribuito e/o con le caratteristiche storico-culturali degli edifici individuati dal Piano degli Interventi. 3. Per quanto attiene l immobile singolo o la singola unità immobiliare/edilizia, la destinazione d uso risulta dal permesso di costruire, dalla classificazione catastale attribuita nel primo accatastamento, oppure è desumibile dalla tipologia e dall organizzazione distributiva del fabbricato. I predetti criteri di rilevazione non sono tra di loro alternativi ma devono essere utilizzati nell ordine proposto. 4. Ai fini delle presenti norme sono definite le seguenti destinazioni d uso degli immobili: a. Residenziale: qualsiasi edificio o parte di edificio destinato in maniera stabile ad abitazione. Vanno compresi anche gli spazi di pertinenza (giardino, parco, posto macchina, ecc.). In questa destinazione rientrano gli alloggi di servizio. b. Produttiva: gli edifici destinati ad attività produttive classificabili come industriali o artigianali; c. Turistica: sono strutture ricettive alberghiere: a) gli alberghi, b) i motel, c) i villaggi-albergo, d) le residenze turisticoalberghiere, e) le residenze d'epoca alberghiere, così come definite dall art.22 della L.R. 33/2002; sono strutture ricettive extralberghiere: a) gli esercizi di affittacamere, b) le attività ricettive in esercizi di ristorazione, c) le attività ricettive a conduzione familiare - bed & breakfast, d) le unità abitative ammobiliate ad uso turistico, e) le strutture ricettive residence, f) le attività ricettive in residenze rurali, g) le case per ferie, h) gli ostelli per la gioventù, i) le foresterie per turisti, l) le case religiose di ospitalità, m) i centri soggiorno studi, n) le residenze d'epoca extralberghiere, o) i rifugi escursionistici, p) i rifugi alpini, così come definite dall art.25 della L.R. 33/2002; sono strutture ricettive all'aperto: a) i villaggi turistici; b) i campeggi, così come definite dall art.28 della L.R. 33/2002. d. Commerciale-direzionale: sono destinati a tale uso gli edifici e/o i locali ove si svolge: commercio al minuto - esercizio di vicinato ai sensi L.R. 15/2004 e s.m.i.; commercio medie struttura di vendita ai sensi L.R. 15/2004 e s.m.i.; commercio grandi strutture di vendita ai sensi L.R. 15/2004 e s.m.i.; commercio - parchi e centri commerciali e outlet ai sensi L.R. 15/2004 e s.m.i.; commercio all ingrosso; locali di somministrazione e vendita di alimentari e bevande; ristoranti e trattorie; locali per pubblici spettacoli o intrattenimento, comprese le discoteche; locali per giochi, cure fisiche, ecc.; ambulatori medici e di analisi; studi professionali, agenzie (immobiliari, di viaggi, di pubblicità); banche; sedi amministrative e commerciali di società, ditte, imprese; chioschi ed edicole; rimesse di veicoli e natanti, noleggi, servizi taxi; artigianato artistico e di servizio. e. Rurale: sono i locali, le costruzioni, gli impianti e gli spazi destinati ad attività legate alla coltivazione del fondo rustico e all agriturismo. f. Servizi: le opere descritte dall art. 4 della legge 29.9.1964, n. 847 e successive modificazioni. Sono inoltre compresi: a) i campi da golf, le strutture per il motocross, i maneggi, ecc. b) gli impianti per la distribuzione del carburante, a seconda della loro particolare classificazione, possono essere di valenza solo locale o sovracomunale. c) le discariche controllate, gli altri impianti di trattamento dei rifiuti e gli impianti di depurazione delle acque. d) le strutture autorizzate ai sensi dell art. 76 della L.R. 27.6.85, n. 61. Le destinazioni d uso a servizi di cui ai punti a), b) c) e d) sopradescritti non sono classificabili tra le zone territoriali omogenee F di cui al punto 5 art. 4 del D.L. 1444/1968; tali servizi non rientrano nemmeno tra gli spazi pubblici di cui all art. 3 del citato D.L. 1444/1968, a meno che non venga stipulata con il Comune una convenzione che preveda l accesso a chiunque, anche mediante pagamento di equo prezzo; possono essere consentiti gli abbonamenti, ma non è consentito il rilascio di tessere annuali. 5. Le pertinenze e i locali funzionalmente connessi si considerano aventi la stessa destinazione delle parti principali, fatta eccezione per gli edifici ad uso residenziale annessi ad edifici produttivi perché destinati ad alloggio del proprietario o custode.
Art. 15 Destinazioni d uso (TESTO IN VARIANTE) 1. La destinazione d uso riguarda la categoria dell uso funzionale di un fabbricato o di una singola unità immobiliare tra quelle sotto elencate: a) Residenziale: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate all uso abitativo. b) Ricettiva: di tipo alberghiero, all aperto, extralberghiero, attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate agli usi indicati dalla Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11, Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. c) Direzionale: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ad attività amministrative o professionale, comprendente le seguenti attività: 1) Professionale: destinata ad uffici, studi, banche, sedi di enti, associazioni, sindacati, e partiti, tutti di natura privata. 2) Ricreativa: destinata a sale da ballo, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farm e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi da gioco, piscine, maneggi, golf, escluse le residenze a servizio delle attività medesime. 3) Sanitaria e assistenziale di natura privata: destinata ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisicofunzionale. 4) Istruzione: destinata ad attività per l infanzia e l istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata. 5) Ricerca tecnico-scientifica: destinata ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni. d) Commerciale: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e comprendente le seguenti attività, fermo restando quanto stabilito dalla Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto : 1) Al dettaglio: destinata ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e la rivenda al consumatore finale. In questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c) e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore. 2) All ingrosso: destinata ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all ingrosso o al dettaglio o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori. e) Produttiva: attribuita alle superfici di unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività produttive, comprendente le seguenti attività: 1) Artigianale: come definita dalla legislazione di settore, comprendente le seguenti attività: a. di Produzione: destinata ad attività di produzione o di trasformazione di beni; b. di Servizi: adibita ad attività di prestazione di servizi, comprese le attività connesse alla cura della persona e quelle di manutenzione dei beni di uso personale e comune. 2) Industriale: destinata alla produzione o alla trasformazione di beni, come definita dalla legislazione di settore. f) Agricola o rurale: attribuita alle superfici di unità immobiliari funzionalmente connesse all esercizio dell attività agricola, comprendente le seguenti attività: 1) Agricolo produttiva: ubicata in zona agricola, destinata allo svolgimento dell attività dell imprenditore agricolo come definito dall articolo 2135 del Codice Civile e come individuate, a titolo non esaustivo, nell Atto di indirizzo previsto dall articolo 50, lettera d), punto 3), della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. 2) Residenziale agricola: attribuita alle superfici di unità immobiliari in zona agricola destinate ad abitazione dell imprenditore agricolo singolo o associato, dei suoi familiari e degli addetti regolarmente occupati nell azienda agricola, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, compresi gli accessori e le pertinenze alle stesse. 3) Agrituristica: destinata ad usi agrituristici, come definiti dalla legislazione vigente. 4) di Allevamento intensivo in zona agricola: destinata all allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non connesse funzionalmente con il fondo agricolo secondo le disposizioni regionali vigenti. g) di Servizi e attrezzature collettive: attribuita alle superfici di unità immobiliari o di aree destinate a opere e impianti pubblici o di pubblico interesse.
2. I progetti degli interventi soggetti a titolo abilitativo, contengono la specificazione della destinazione d uso degli immobili e delle singole parti che li compongono secondo la classificazione di cui al comma 1, fatte salve le ulteriori indicazioni derivanti dall applicazione di leggi speciali. 3. Le destinazioni d uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal titolo abilitativo e in assenza o nell indeterminatezza di questo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d uso attuale. 4. Fermo restando quanto previsto dall articolo 45, comma 4, della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11, il trasferimento dell immobile a soggetti privi del requisito di imprenditore agricolo costituisce mutamento di destinazione d uso ai fini della modifica della destinazione residenziale agricola, di cui al comma 1, lettera f), in destinazione residenziale di cui al comma 1, lettera a). 5. Ai sensi dell articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14, in zona territoriale omogenea agricola sono da considerarsi proprie le destinazioni d uso di cui al comma 1 lettera f).