Sent. 616/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI nella persona del Consigliere Pina M. A. LA CAVA, ha pronunciato nella pubblica udienza del 23 ottobre 2012, la seguente S E N T E N Z A sul ricorso, iscritto al n. 70173/PM del registro di Segreteria, proposto in data 8 febbraio 2010 dal sig. PROSPERINI Gianpiero, nato il 21 maggio 1946 e domiciliato a Bolsena (VT), in via XXV Aprile, n. 8/N, avverso il Ministero della Difesa, Comando Generale dell Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale Amministrativo e per la riliquidazione del trattamento pensionistico o, in subordine, per la restituzione di contributi previdenziali. non rappresentati, nella odierna pubblica udienza, né il ricorrente, né l Amministrazione convenuta; visti gli atti ed i documenti tutti della causa; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue; F A T T O Con il gravame all esame il ricorrente, già Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in servizio dal 2 marzo 1964 e in quiescenza con 42 anni di servizio, rappresenta di avere prodotto al C.N.A di Chieti Scalo la richiesta, presentata il 13 marzo 2009, intesa ad ottenere l applicazione dell aliquota più favorevole al percipiente della P.O. nel rispetto della nota operativa n. 26 del 13 giugno 2008 della Direzione Centrale INPDAP di Roma,
che ha emanato disposizioni inerenti alla riliquidazione della P.O. in relazione, appunto, alle aliquote più favorevoli (A e B) di cui al d. lgs. n. 503/1992. Parte attrice, pertanto, contesta il fatto che a tale nota non è stato dato riscontro e chiede a questa Corte di disporre che il C.N.A dia corso alla suddetta richiesta al fine della quantificazione, concessione e restituzione dei contributi previdenziali trattenuti dopo il compimento del 30 anno di servizio contributivo, oppure, in alternativa, ma sempre con un aliquota più favorevole, del 40 anno di servizio contributivo a decorrere dal 31 dicembre 1994, data di cessazione dal servizio prestato nell Arma dei Carabinieri con collocamento in posizione di ausiliaria fino al 31 dicembre 2000. Con memoria difensiva depositata l 8 maggio 2012 si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa-Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento al Lavoro dei volontari congedati-i Reparto 5^ Divisione (nota prot. n. M-D/GPREV/I/5^/69161 del 24 aprile 2012), che, dopo aver ricostruito le vicende di servizio del ricorrente e depositato il relativo fascicolo pensionistico, ha contraddetto la pretesa attorea specificando in particolare che, nel caso di specie, l interessato non rientra tra i destinatari della sopracitata nota operativa in quanto egli, alla data del 31 dicembre 1992 (data/spartiacque del 1 gennaio 1993, indicata nel sopracitato d. lgs. n. 503/1992), aveva già raggiunto gli anni di servizio necessari al conseguimento della pensione massima normale. Pertanto, l Amministrazione ha chiesto la reiezione del ricorso e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei. DIRITTO La questione all esame, per quanto esposta del tutto genericamente dal ricorrente ma sufficientemente comprensibile sia per il giudice che per la controparte (che nulla ha eccepito in merito e che, anzi, si è costituita difendendosi nel merito), riguarda, da un lato, la pretesa riliquidazione del trattamento pensionistico già erogato con il massimo
contributivo utile a pensione e con il calcolo degli anni eccedenti tale massimo; in subordine la richiesta di restituzione degli importi versati per tale periodo e per i quali si asserisce, in sostanza, l indebita trattenuta da parte dell ente previdenziale. Tale intendendosi il thema decidendum, va, innanzitutto, precisato che al ricorrente, come correttamente sostenuto dall Amministrazione, non può essere applicata la circolare dell INPDAP n. 26/2008. Tale nota operativa prevede un duplice calcolo di pensione: il primo, considerando nella quota A di pensione l intera anzianità maturata al 31.12.1992 limitata al raggiungimento dei 40 anni di anzianità e, il secondo, considerando nella quota B di pensione l intera anzianità contributiva maturata dall 1.1.1993 e in quota A di pensione solo gli anni necessari al raggiungimento di un anzianità complessiva pari a 40 anni. Tra tali calcoli si sostiene debba essere applicato quello più favorevole per il pensionato. Per quanto è stato rappresentato e come è dato rilevare dalla documentazione in atti (decreto n. 105/1 del 17 giugno 2003), il trattamento pensionistico è stato liquidato secondo il trattamento più favorevole non essendo l interessato destinatario del d. lgs. n. 503/1992 avendo già raggiunto alla data del 31 dicembre 1992 gli anni di servizio necessari al conseguimento della pensione massima normale. Del resto, anche tenendo conto dei suddetti criteri, non può che essere più favorevole il trattamento liquidato atteso che il periodo di servizio attivo che ricade nella quota A, è superiore a quello svolto dall 1.1.1993 alla cessazione, pur considerando il periodo dell ausiliaria. Giova anche evidenziare che quanto esposto è conforme ai principi che su fattispecie analoga ha affermato la Sezione del controllo di questa Corte con delibera n. 16/2005, adottata nella adunanza del 17 novembre 2005 e depositata in data 5 dicembre 2005, che a conforto del convincimento di questo Giudice ha anche affermato, in quella occasione, che...la valutazione dei servizi utili a pensione, ai sensi delle disposizioni
della cui applicazione si tratta, incontra il limite di 40 anni indicato dal menzionato art. 44 del citato testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, rendendo così ininfluenti gli ulteriori servizi eventualmente resi. Ciò detto, parimenti infondata si appalesa la domanda di restituzione dei contributi versati dopo i suddetti 40 anni di contribuzione, alla luce della costante giurisprudenza intervenuta in casi del tutto analoghi, le cui ulteriori e condivise argomentazioni si richiamano anche in questa sede per ragioni di semplificazione di giudizio, giusta il disposto di cui all'art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (Sez. giur. reg. Abruzzo n. 530/2010, n. 517/2011 e n. 371/2011 - Sez. giur. reg. Lazio n. 510/2012). Basti qui rilevare che la ripetizione dei contributi ha natura eccezionale essendo limitata alla sola previdenza dei liberi professionisti e sconosciuta al sistema dell assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori. Peraltro, attesa la natura solidaristica dei sistemi previdenziali anche dei liberi professionisti, non è configurabile un generale diritto degli assicurati, che non abbiano goduto delle prestazioni attese, ad ottenere la restituzione di quanto versato agli enti previdenziali di appartenenza: il versamento dei contributi, infatti, è finalizzato al conseguimento di un interesse collettivo, senza che esista alcuna relazione di sinallagmaticità tra obbligazione contributiva ed erogazione di prestazioni previdenziali, per cui la pretesa necessiterebbe una espressa norma derogatoria (nella specie non esistente) essendo i principi generali in materia previdenziale di stretta interpretazione. Il gravame non merita, pertanto, accoglimento in quando infondato. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giustizia. P. Q. M. la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso. Spese compensate.
Così deciso, in Roma, 23 ottobre 2012. IL GIUDICE (f.to Pina M. A. LA CAVA) Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 03/09/2013 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Enrico OCCHIGROSSI