CAPITOLATO D ONERI BANDO DI GARA. PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO NEI LOCALI DELL IPSSCT Sassetti-Peruzzi di Firenze



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CAPITOLATO D ONERI BANDO DI GARA PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO BAR-RISTORO NEI LOCALI DELL IPSSCT Sassetti-Peruzzi di Firenze Il presente capitolato d oneri disciplina la concessione d uso dei locali siti presso la sede dell IPSSCT Sassetti-Peruzzi di Firenze, servizio finalizzata all erogazione di un servizio di bar-ristoro. 1. Il servizio di bar e tavola calda/fredda verrà somministrato dal concessionario con le modalità ed alle condizioni disciplinate dal presente capitolato. 2. La durata della concessione è di anni 3, con la possibilità di rinnovo per ulteriori anni 3, a far tempo dalla data di aggiudicazione, con possibilità di revisione, a seguito di richiesta di uno dei due contraenti, da presentarsi entro il 31 maggio di ogni anno. 3. Il contributo annuo sarà aggiornato annualmente sulla base della percentuale delle variazioni accertate dall ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per la famiglia di operai e impiegati, da calcolarsi alla data del primo gennaio di ciascun anno. 4. L importo di cui al punto 3 sarà versato all Istituto in tre rate quadrimestrali con scadenza 31 gennaio, 31 maggio e 30 settembre di ogni anno. 5. Gli oneri relativi ai consumi delle utenze differenziate saranno definiti con separato contratto con l Amministrazione Provinciale di Firenze. La ditta concessionaria dovrà in ogni caso rimborsare alla Provincia di FI un importo forfetario annuo per consumi relativi alle utenze che sarà regolato e quantificato successivamente con un atto della Provincia stessa, attualmente in corso di perfezionamento (comunicazione della Provincia di Firenze Dip. III- Ist. Cult. e Lavoro prot. nr. 0018756/2010 del 14/1/2010. 6. Il Concessionario dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle norme generali d igiene dei prodotti alimentari previste dal D.Lgs n. 155/97. 7. Non potrà cedere o subaffittare, né potrà adibire i locali destinati a Bar-Servizio di Ristoro per un uso diverso da quello contrattuale. 8. L adeguamento dei locali, gli impianti, le utenze, l arredamento e le attrezzature necessarie per la fornitura del servizio, nonché la relativa manutenzione, sono a carico del Concessionario che ne garantirà il rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle igieniche, sanitarie e di sicurezza. 9. Il rispetto di tali disposizioni o norme dovrà essere documentato dal Concessionario mediante presentazione al Dirigente scolastico della relativa documentazione. Ogni

intervento dovrà essere concordato tra l Istituto ed il Concessionario, che si dovrà far carico dei relativi oneri economici. 10. Il Concessionario dovrà curare a proprie spese la perfetta pulizia ed igiene dei locali in uso esclusivo, del banco bar e della zona immediatamente adiacente ad esso, nonché di tutti i mobili e dello spazio esterno concesso in uso. 11. Il Concessionario osserverà scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni che gli verranno fornite dal Dirigente scolastico, dal Direttore S. G. A. e/o dal Consiglio d Istituto, così come dovrà ottenere la preventiva autorizzazione degli stessi Organi per qualsiasi nuova ed eventuale iniziativa. 12. Il Concessionario dovrà servirsi dell immobile affidatogli per il solo uso di cui alla concessione anzidetta; qualunque diversa destinazione di esso darà diritto all immediato scioglimento del contratto. 13. Il Concessionario si impegna a mantenere in costante utilizzo per tutto l anno scolastico punti di erogazione (tramite distributori automatici) presso la sede centrale di Firenze, presso la succursale di Firenze, e presso la sede coordinata di Scandicci. 14. La gestione dei locali sarà svolta dal Concessionario che è tenuto al rispetto delle seguenti operazioni: manutenzione ordinaria e pulizia giornaliera di tutti gli ambienti destinati all esercizio oggetto della presente convenzione; raccolta differenziata, trasporto ed allontanamento dei rifiuti, di carte, di vetro, di alluminio, di materiale plastico e di qualsiasi altro materiale organico da smaltire; ogni altra operazione relativa al rispetto scrupoloso dell igiene, della sicurezza, della custodia e della sorveglianza dei locali. 15. Il Concessionario assume a suo carico gli oneri per l acquisto e la fornitura dei materiali per la pulizia e l igiene, come strofinacci, scope e detersivi vari, e quant altro occorra per ottemperare a quanto sopra previsto. 16. Tutte le stoviglie dovranno essere fornite dal Concessionario aggiudicatario, in particolare: le bevande calde dovranno essere servite nelle tradizionali tazze e tazzine; quelle fredde nei bicchieri generalmente prescritti: la posateria dovrà essere in acciaio inossidabile; tutte le stoviglie dovranno essere lavate dopo ogni singolo utilizzo in appositi macchinari in grado di garantire il prescritto livello d igiene; a richiesta di questa istituzione scolastica il Concessionario dovrà utilizzare materiale a perdere monouso (bicchieri e tazzine di plastica). 17. Per lo svolgimento del servizio non spetta alcun compenso al Concessionario aggiudicatario, mentre l Istituto non avanzerà alcuna pretesa sugli introiti che il Concessionario realizzerà. 18. Il Concessionario dovrà vigilare affinché l accesso ai locali adibiti a Bar sia riservato agli studenti e al personale docente e Ata che presta servizio nell Istituto e agli altri componenti la comunità scolastica, (oltre ai terzi autorizzati vedi successivo art. 48). 19. L orario di apertura e chiusura del servizio Bar sarà articolato: a) 7,30-15,00 durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche, con esclusione del sabato.

b) 7,30-15,00 nel periodo di svolgimento dell esame di stato. 20. Si chiede inoltre la presenza di almeno un addetto per l intero servizio e di almeno due addetti nel periodo di preparazione dei panini soprattutto durante i periodi di intervallo delle lezioni previsti dall orario scolastico. 21. Questa istituzione scolastica si riserva di richiedere eventuali variazioni su i suindicati orari di lavoro, fermo restando i limiti delle ore indicate al punto 19. 22. Qualora l Istituto debba prevedere per qualsiasi causa la sospensione del servizio bar anche per periodi rilevanti, il concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento. 23. Durante le ore di lezione di norma non è consentito l accesso ai locali del Bar da parte degli studenti se non autorizzati. 24. L espletamento del servizio non dovrà turbare il regolare svolgimento delle lezioni e delle altre attività scolastiche. 25. Il Concessionario si impegna a fornire e somministrare prodotti di prima qualità, con marchi noti e consolidati a livello nazionale e locale, disponibili in commercio nel rispetto delle norme igieniche. Le materie prime utilizzate non devono contenere polifosfati (riferimento alla normativa generale). 26. Il Concessionario rimane responsabile di tutti i danni diretti ed indiretti che potrebbero verificarsi nell esercizio dell attività. Inoltre rimangono a suo carico le assicurazioni sui materiali e sui prodotti. 27. E vietata la vendita di liquori o qualsiasi bevanda o sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime, così come è vietata la vendita di qualsiasi prodotto inadatto al decoro dell istituto. 28. Nei locali del bar è vietata l installazione di video giochi, video poker o altre apparecchiature analoghe. 29. I prezzi di vendita, per la durata della convenzione, sono quelli indicati nel listino presentato dal Concessionario in sede di GARA. 30. Tutti i prodotti in vendita, con i relativi prezzi, dovranno risultare da apposito listino esposto in maniera ben visibile nel locale del bar, sottoscritto dal responsabile della Concessione e vistato dal Dirigente scolastico. 31. Il Concessionario deve assicurare la somministrazione di prodotti durante tutto l orario di apertura, garantendo in ogni caso la disponibilità degli stessi nel rispetto delle caratteristiche alimentari e delle grammature minime indicate nel listino dei prodotti allegato al Bando. 32. Il Concessionario si impegna a servire, a richiesta dell Istituto, prodotti per l utenza che necessita di diete particolari (ad esempio celiaci). 33. Per tutti i generi ammessi alla vendita e per le modalità di svolgimento del servizio dovranno essere rispettate le normative previste in tema di sanità pubblica, pubblica sicurezza e legislazione fiscale, oltre a quelle impartite dall azienda Sanitaria Locale.

34. Il Concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni che verranno impartite dall Ufficiale Sanitario e dal Comando dei Vigili Urbani per quanto di rispettiva competenza. 35. Una Commissione appositamente nominata dal Consiglio di Istituto, potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi senza che il Concessionario possa rifiutarsi, pena la rescissione della convenzione. Durante le ispezioni il personale addetto, non deve interferire con le procedure di controllo. 36. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell utenza. 37. A titolo indicativo e non esaustivo saranno oggetto di controllo e di rilevamento i parametri di peso, capacità e organolettici. In casi particolari saranno oggetto di controllo ad opera di soggetti competenti e competenti autorizzati le caratteristiche microbiologiche, chimico-fisiche, le modalità di deposito, le temperature di conservazione, il termine minimo di conservazione e la data di scadenza; lo stato igienico degli impianti, delle attrezzature e del personale. 38. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l erogazione. 39. Il Concessionario aggiudicatario s impegna a rispondere in proprio delle eventuali inadempienze rilevate dagli organi preposti per legge al controllo. In particolare il servizio dovrà essere svolto in osservanza della legge n. 283/62 e successive modifiche, del D.P.R. n. 237/80 e del D.P.R. 327/80. Nel caso di denuncia da parte degli Enti competenti che a carico del Concessionario siano state elevate contravvenzioni, questo Istituto ha la facoltà, previa diffida, di revocare la concessione. 40. Il Concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo i nominativi del personale che intenderà impiegare nell espletamento del servizio. Questa istituzione scolastica potrà in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio richiedere la sostituzione del personale che non sia di proprio gradimento. Il personale impiegato dovrà indossare uniformi decorose, adeguate al servizio, in linea con la normativa antinfortunistica e consone all ambiente educativo. Dovrà essere in regola con la normativa in materia di igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione, vendita e trasporto di sostanze. 41. Si ribadisce che il Concessionario deve assumersi gli oneri retributivi, previdenziali e assicurativi conseguenti all assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali di categoria, nonché gli oneri fiscali per lo svolgimento dell attività di vendita, facendosene quindi carico, senza diritto di rivalsa e di indennizzo e responsabilità, inerente e conseguente, nei confronti dell Istituto. 42. Sono pure a carico del Concessionario gli oneri relativi alle autorizzazioni amministrative ed alle licenze necessarie per l esercizio del Bar Servizio di Ristoro.

43. Il Concessionario garantisce che gli impianti e le attrezzature utilizzate sono stati realizzati a norma di legge. 44. Il Concessionario prende visione ed accetta, con la presentazione dell offerta il Documento di valutazione dei rischi e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività. Si impegna, inoltre, a consegnare copia delle chiavi dei locali all Istituto scolastico. 45. Il Concessionario assume ogni responsabilità per i casi di infortuni e di danni eventualmente arrecati all istituto o a terzi in dipendenza dell esecuzione del servizio. 46. L Istituto non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero derivare al Concessionario o ai suoi dipendenti nell esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa. 47. Il Concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all esecuzione del servizio o all allestimento dei locali svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l Istituto da ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone. 48. L Istituto è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi autorizzati che usufruiscono del servizio di bar presso i locali dati in concessione. 49. Il Concessionario si obbliga a stipulare un assicurazione RCT incendio con estensione ricorso terzi da incendio a proprie spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati all Istituto, a terzi, a cose di terzi ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporsi senza l apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna dei locali con validità per tutta la durata della concessione. Copia delle suddette polizze verrà consegnata all Istituto al momento della consegna dei locali. 50. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l Istituto da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 51. Il Concessionario risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione al regolamento di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle persone o alle cose comunque procurati nello svolgimento del servizio di ristoro, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell Istituto. A tale fine il Concessionario stipulerà entro sessanta giorni dalla firma della presente convenzione apposita polizza assicurativa di adeguati importi contro eventuali danni a cose o persone. 52. A garanzia della concessione, il Concessionario deve costituire presso la Tesoreria dell Istituto, un deposito cauzionale di 1000 (mille). Ove il deposito fosse incamerato per giusta causa, in toto o in parte, il Concessionario è obbligato al reintegro del deposito cauzionale entro 30 gg. dall avvenuta comunicazione, pena lo scioglimento della Convenzione.

53. Le irregolarità e le inadempienze che causano disservizi relativi al punto 19 (orari di apertura) ed alle modalità di distribuzione dei panini, saranno sanzionabili con provvedimento insindacabile del Dirigente scolastico, notificato al Concessionario mediante l applicazione di penali commisurate alla gravità delle stesse, da un minimo di 25,00 fino ad un massimo di 250,00 per ciascun episodio contestato, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. In ogni caso, ripetute irregolarità ed inadempienze od il mancato pagamento delle penali, saranno causa di risoluzione della presente Convenzione. 54. La registrazione della convenzione sarà a totale carico del Concessionario. 55. Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Firenze. 56. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle norme e disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore. Firenze, Per il Concessionario Per l Istituzione scolastica