INCONTRI DI AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO

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INCONTRI DI AGGIORNAMENTO SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E ASILO Ciclo di incontri promosso dalla Regione Piemonte e a cura dell'a.s.g.i rivolto a operatori del settore pubblico e privato che lavorano sui temi dell immigrazione o che si relazionano con utenza straniera.

La condizione dei rifugiati o titolari di protezione sussidiaria, umanitaria o richiedenti asilo e la nuova procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato: il d.lgs 251/2007 e il d.lgs 25/2008. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e i centri di identificazione. La tutela giurisdizionale. Slides a cura dell avv. Andrea Dragone

Proporzioni del fenomeno Anno 2008 Dato nazionale fonte ISTAT Rispetto alla popolazione totale gli immigrati regolari rappresentano il 5,7%: Immigrati regolari: 3.433.000 Popolazione: 59.619.290

Anno 2008 dato nazionale fonte Ministero Interno Istanze pervenute 31.097 (0,91% del fenomeno) Istanze esaminate 21.933 (70,53%) Status rifugiato 1.695 (5,45%) Status protezione sussidiaria 7.054 (22,68%) Protezione umanitaria 2.100 (6,75%) Non riconosciuti 9.478 (30,48%) Rinuncia-Dublino-Irreperibilità 1.606 (5,16%)

Anno 2008 dato relativo alla Regione Piemonte Istanze pervenute 1.250 4,02 % Istanze esaminate 792 63,36 % Status rifugiato 104 8,32 % Status protezione sussidiaria 160 12,8 % Protezione umanitaria 56 4,48 % Non riconosciuti 460 36,8 % Rinuncia-Dublino- Irreperibilità 12 0,96 %

Normativa comunitaria Direttiva 2003/9/CE. del 27 gennaio 2003 - recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. Direttiva 2004/83/CE del 29 aprile 2004 - Recante norme minime sull attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.

Normativa comunitaria Direttiva 2005/85/CE del 1 dicembre 2005 - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Regolamento CE n. 343 / 2003 del Consiglio del 18 febbraio 2003 - Stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

Normativa nazionale Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 140 - Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251 - Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 - Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Normativa nazionale Decreto legislativo del 3 ottobre 2008, n. 159 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Decreto del Ministero dell Interno del 16 ottobre 2008 - Modifica della competenza territoriale delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma e di Caserta..

Circolari e norme regolamentari Direttiva Ministero dell Interno del 7 marzo 2007 - Minori stranieri non accompagnati richiedenti Asilo Direttiva Ministero dell Interno 11 aprile 2007 Direttiva in favore dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo. Circolare del Direzione Centrale prestazioni a sostegno del reddito Messaggio n. 12712 del 21 maggio 2007 Assegno di maternità di base concesso dai Comuni in favore di cittadine extracomunitarie rifugiate politiche.

Circolari e norme regolamentari Circolare Ministero dell Interno n. 17272/7 del 9 luglio 2007 Identificazione di migranti minorenni. Circolare Ministero dell Interno n. 1092 del 5 marzo 2008 - Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 recante "attuazione della direttiva 2004/83CE recante nome minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta".

Circolari e norme regolamentari Circolare del Ministero dell Interno n. 4 dell 11 marzo 2008 - Riconoscimento e revoca dello status di rifugiato - Circolare che chiarisce i contenuti dei recenti decreti che modificano la normativa sull asilo ed in particolare il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, attuazione della Direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Circolare Ministero Interno n. 10 del 3 novembre 2008 - Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato". Contenuti del decreto.

Tre informazioni di carattere generale Sistema di accoglienza SPRAR Regolamento (CE) n. 343/2003 (detto Regolamento Dublino II) Il principio del non respingimento (non refoulement)

SPRAR 8.412 persone accolte in Italia nel 2008 di cui 409 MNARA a dicembre 2008 10.232 le domande ancora pendenti (32,90% del totale delle domande pervenute) 284 in Piemonte (3,26%), 6 progetti 131 posti Modalità di ingresso in Italia Sbarco 76% Frontiera aeroportuale 17% Rientri Dublino 4% Nascita in Italia 3% Fonte: Banca dati del Servizio centrale dello SPRAR

Dublino la verifica della sussistenza o meno della competenza dell Italia o di altro Stato ad esaminare la domanda di asilo ai sensi del Regolamento (CE) n. 343/2003 (detto Regolamento Dublino II) non costituisce motivo di non ricezione della domanda e di avvio della procedura, sia che lo straniero si trovi alla frontiera, sia che abbia già fatto ingresso nel territorio nazionale.

Il caso della Libia I respingimenti in Libia di potenziali richiedenti asilo intercettati da unità navali italiane nelle acque internazionali sono da considerarsi contrari al diritto internazionale, in quanto effettuati verso uno Stato che non garantisce assistenza idonea e protezione ai richiedenti asilo (è appena il caso di notare che la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951).

Protezione internazionale - Rifugiato chiunque, nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza ad un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato (...).

Atti di persecuzione rilevanti a. atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b. provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c. azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

Atti di persecuzione rilevanti d. rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e. azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f. atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

Responsabili della persecuzione oltre allo Stato o a partiti ed organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, anche soggetti non statuali, se i responsabili di cui alla lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione ( ) contro persecuzioni o danni gravi.

Prova della veridicità Art. 3, comma quinto, D. Lgs. 251/2007 secondo cui, qualora taluni elementi delle dichiarazioni del richiedente risultino sforniti di prova, nondimeno, se quest ultimo ha tempestivamente avanzato la propria domanda, ha riportato dichiarazioni relative al caso specifico coerenti con le informazioni generali, ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e ha dato prova di generale attendibilità, quegli stessi elementi sono considerati veritieri.

Protezione internazionale sussidiaria cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (...), correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno (art. 2, lett. g), D. Lgs. 251/2007)

Grave danno la condanna a morte o all esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Corte di Giustizia europea, Grande sezione, Sentenza 17 febbraio 2009, n. 465 l esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest ultimo fornisca la prova che egli è interessato in modo specifico a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale; l esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti impegnate con una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali viene deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Caratteristiche Permesso di soggiorno triennale: consente l'accesso al lavoro e allo studio ed è convertibile per motivi di lavoro Tutelato il diritto all unità del nucleo familiare (non così prima della riforma attuata con il D. Lgs.251/07), ma, a differenza dei titolari dello status di rifugiato, valgono i criteri e le limitazioni di cui all art. 29, D. Lgs. 286/98 Titolo di viaggio solo a richiesta e a date condizioni

Motivi umanitari nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma 1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale

Procedura a) Istruttoria della domanda di protezione internazionale. b) Casi di accoglienza in C.A.R.A. c) Casi di trattenimento in C.I.E. d) Procedura di esame della domanda di asilo e) Minori non accompagnati

Iscrizione anagrafica Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954 Codicie Civile Art. 43, comma 1(domicilio) T. U. immigrazione art. 6, comma 7 Regolamento attuativo art. 15 DPR n. 223 del 1989 Circolare Min. Interno n. 8 del 29 maggio 1995

Il provvedimento a) Motivazione, traduzione e comunicazione. b) Casi di inammissibilità della domanda c) Manifesta infondatezza della domanda

Cassazione sent. n. 27310 del 17.11.2008 L'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo, loro imposto dall'art. 5 del Trattato (divenuto art. 10 CE), di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire tale adempimento valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice statale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e delle finalità della direttiva, onde garantire la piena effettività della direttiva stessa e conseguire il risultato perseguito da quest'ultima.

Ricorsi a) I TERMINI PER PROPORRE RICORSO Termine di 30 giorni Si tratta dell ipotesi generale. Vale in tutti i casi, ad eccezione di quelli esplicitamente elencati dal primo comma dell,art, 35, D. Lgs. 25/08, di cui al punto successivo. Termine di 15 giorni Il termine per l impugnazione viene ridotto a quindici giorni nei confronti dei richiedenti che siano stati accolti in C.A.R.A., ovvero siano stati trattenuti in C.I.E., ex arr. 20 e 21 D. Lgs. 25/08. Ricorsi non soggetti a termini di decadenza

Ricorsi b) L AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE c) LA DISCIPLINA DELLA SOSPENSIONE DELL EFFICACIA DEL DINIEGO DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE.

Ricorsi d) PERMESSI DI SOGGIORNO RILASCIATI NELLE MORE DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE SORTO A SEGUITO DELLA PROPOSIZIONE DEL RICORSO. e) LA DISCIPLINA DELLE SPESE

Per approfondimenti www.piemonteimmigrazione.it Asilo - Le diverse forme di protezione internazionale attualmente previste dall ordinamento italiano e la nuova procedura contemplata per il relativo riconoscimento, alla luce dei decreti legislativi 251/2007, 25/2008 e 159/2008 A cura dell'avv. Ornella Fiore - Associazione per gli Studi Giuridici sull'immigrazione (aggiornata a gennaio 2009)

Per approfondimenti www.asgi.it materiali Manuale operativo SPRAR UNHCR-ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) parere consultivo sull applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967 (maggio 2009).

Per approfondimenti www.asgi.it materiali UNHCR-IMO (Organizzazione Marittima Internazionale): soccorso in mare. Guida a principi e pratiche ACNUR Intervistare i richiedenti asilo SPRAR Rapporti 2007 e 2008 (I numeri dell accoglienza)

Altri materiali per approfondimenti Immigration and Refugee board of Canada: http://www.irb-cisr.gc.ca ECOI-European Country of Origin Information: http://www.ecoi.net IRIN-humanitarian news and analysis (project of the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affaire): http://www.irinnews.org/