Messaggio INPS n del 23/06/2008

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Messaggio NPS n. 14259 del 23/06/2008 Oggetto: Trattamento di fine rapporto Quote di competenza del Fondo di Tesoreria. Definizione di denunce contributive riciclate a seguito di incapienza. Modalità operative per la restituzione di prestazioni conguagliate in eccedenza da parte dei datori di lavoro. Restituzione dell imposta sostitutiva conguagliata in eccedenza. Testo Allegati n. 2 Oggetto: Trattamento di fine rapporto Quote di competenza del Fondo di Tesoreria. Definizione di denunce contributive riciclate a seguito di incapienza. Modalità operative per la restituzione di prestazioni conguagliate in eccedenza da parte dei datori di lavoro. Restituzione dell imposta sostitutiva conguagliata in eccedenza. 1) Definizione di denunce contributive riciclate a seguito di incapienza. Come noto, il c. 2 dell art. 2 del Decreto 30 gennaio 2007 recante le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo di Tesoreria 1 ), prevede che le prestazioni a carico del Fondo debbano essere liquidate integralmente dal datore di lavoro, salvo conguaglio delle quote a carico del Fondo stesso, a valere prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di incapienza, sull ammontare dei contributi dovuti complessivamente agli enti previdenziali nello stesso mese. Con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 - nel disciplinare criteri e modalità di liquidazione delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria - è stato altresì precisato che le prestazioni e/o anticipazioni poste a conguaglio dai datori di lavoro non possono essere superiori alle somme dagli stessi versate al Fondo Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l erogazione della prestazione. È tuttavia emerso che, in numerosi casi, le aziende in difformità al dettato legislativo e alla disciplina di prassi - hanno posto a conguaglio anticipazioni o liquidazioni di prestazioni di competenza del Fondo di Tesoreria, per un ammontare superiore a quello del singolo mese cui si riferisce la denuncia contributiva, generando - così - un anomalo saldo a credito azienda. Al riguardo, si ribadisce che, in presenza di operazioni di conguaglio di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, l ipotesi di DM10 a credito azienda è limitata ai soli casi di conguaglio di prestazioni ordinarie anticipate 1 l Fondo per l erogazione ai dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex articolo 2120 del c.c. è stato istituito dall articolo 1, commi 755 e successivi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 1

dai datori di lavoro in nome e per conto dell stituto (es. indennità economiche di malattia/maternità, CG, CGS, ecc.) e/o di misure compensative. Nelle ipotesi di incapienza mensile, resta fermo l obbligo di richiedere l intervento diretto del Fondo di Tesoreria, che provvederà ad erogare l importo della prestazione per la quota di propria spettanza. Sono state altresì rappresentate ulteriori situazioni, connesse a comportamenti aziendali, quali quelle di liquidazioni ai lavoratori di trattamenti di fine rapporto - comprensivi della quota di competenza del Fondo di Tesoreria - successive alla cessazione sia dell attività che della posizione contributiva. n tale ultima fattispecie - in particolare - venuti meno gli obblighi contributivi nei riguardi dell stituto, i datori di lavoro hanno presentato domanda di rimborso. Con il presente messaggio si forniscono le modalità operative cui le U.d.p. aziende con dipendenti dovranno attenersi per la definizione delle problematiche sopra evidenziate. Per la definizione delle denunce contributive con saldo passivo riciclate per conguaglio di importi superiori alle somme versate al Fondo di Tesoreria ed ai contributi dovuti nel mese cui si riferisce l erogazione della prestazione, gli operatori di Sede si atterranno alle seguenti modalità: a) verificheranno che: l importo esposto con i codici PA10 e/o PF10 non sia superiore a quanto riportato nel quadro B/C con i codici CF01 CF02 CF11; le somme indicate con i codici PA20 e/o PF20 non siano superiori all ammontare dei contributi dovuti (quadro B/C), al netto delle quote associative e degli importi di cui al punto precedente; b) determineranno la quota eccedente alla capienza, modificando l importo esposto nel quadro D con i codici PF20 e/o PA20. Per effetto delle suddette operazioni, il saldo della denuncia sarà pari a 0, ovvero a credito nelle ipotesi in cui siano presenti anche conguagli di prestazioni ordinarie e/o di misure compensative; c) compileranno un modello DM10/V d ufficio riportando nel quadro D l eccedenza delle prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria di cui al punto precedente, con i codici di nuova istituzione di seguito riportati: DA01, avente il significato di importo eccedente le anticipazioni di quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria ; DF01, avente il significato di importo eccedente le liquidazioni di quote di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria. Le U.d.p. provvederanno, quindi, alla definizione delle compensazioni. Nel caso di aziende cessate, all atto delle operazioni di rimborso, dovrà essere richiesta al datore di lavoro una dichiarazione di responsabilità in merito 2

all effettiva corresponsione ai lavoratori delle quote di trattamento di fine rapporto erogato. A tal fine si riporta, nell allegato n. 1, il fac-simile di dichiarazione. 2) Modalità operative per la restituzione di prestazioni conguagliate in eccedenza da parte dei datori di lavoro. Per la restituzione di importi erroneamente conguagliati a titolo di anticipazioni e/o liquidazioni di prestazioni a carico del Fondo di Tesoreria, le aziende opereranno come segue: indicheranno - nel quadro B/C della denuncia DM10 - le somme poste a conguaglio a titolo di anticipazione (PA10/20), utilizzando il codice di nuova istituzione MPA1 avente il significato di restituzione quote antic.tfr Fondo di Tesoreria ; indicheranno - sempre nel quadro B/C della denuncia DM10 - le somme conguagliate a titolo di prestazione (PF10/20), utilizzando il codice di nuova istituzione MPF1 avente il significato di restituzione quote prestazione TFR Fondo di Tesoreria. n entrambe le situazioni, nessun dato dovrà essere riportato nei campi n. dipendenti, giornate e retribuzioni. Per la sistemazione delle denunce EMens, i datori di lavoro provvederanno a riportare le somme indicate con i codici MPA1 e/o MPF1 nell elemento <Contribuzione>, <mportopregresso>, presente in <MeseTesoreria>. 3) Restituzione dell imposta sostitutiva conguagliata in eccedenza. Con riferimento al punto 2.1 del messaggio n. 5859 del 7/3/2008 e su richiesta delle softerhause, si precisa che le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva - sia all atto del versamento dell acconto che in altre ipotesi - potranno in ogni caso essere restituite. A tal fine, dovrà essere utilizzato il codice di nuova istituzione CF30 - avente il significato di rest. mposta sost. su TFR Fondo Tesoreria da riportare nel quadro B-C del DM10; nessun dato dovrà essere indicato nei campi n. dipendenti, giornate e retribuzioni. Per la sistemazione delle denunce EMens, i datori di lavoro provvederanno a riportare le somme indicate con il codice CF30 nell elemento <Contribuzione>, <mportopregresso>, presente in <MeseTesoreria>. 4) struzioni contabili. Gli importi relativi alle prestazioni per TFR e/o per anticipazione del TFR, residuati nelle denunce contributive di mod. DM 10 dopo le opportune verifiche effettuate secondo quanto riportato al punto 1), lett. a) del presente messaggio, all atto della ripartizione contabile vengono automaticamente imputati dalla procedura ai conti a tal fine istituiti con la circolare n. 89 del 22 maggio 2007. 3

Gli importi esposti nei modelli DM10/V compilati dalle Sedi, se riguardano quote di TFR (codice DF01 ), devono essere imputati al conto TFR 30/170, se di competenza dell anno in corso, ovvero al conto TFR 30/110, se di competenza degli anni precedenti; se invece attengono a quote di anticipazioni di TFR (codice DA01 ) devono essere imputati ai conti TFR 30/171 (competenza anno in corso) o TFR 30/111 (competenza degli anni precedenti). noltre, il recupero di prestazioni sia per trattamento di fine rapporto e sia per anticipazioni sul TFR, indebitamente conguagliate dai datori di lavoro, evidenziate dagli stessi nei modelli DM 10 con i codici MPF1 e MPA1, devono essere imputate, rispettivamente, ai conti TFR 24/130 e TFR 24/131. nfine, i recuperi delle quote di trattamento di fine rapporto versate all Erario a titolo di imposta sostitutiva devono essere imputati al conto TFR 24/132. sopra citati conti TFR 24/130, TFR 24/131 e TFR 24/132, di nuova istituzione, vengono riportati nell allegato n. 2. Luigi Ziccheddu Letizia Diamanti Dionigi Spadaccia Direttore centrale Direttore centrale finanza, Direttore centrale sistemi entrate contributive contabilità e bilancio informativi e telecomunicazioni 4

Allegato n. 2 VARAZON AL PANO DE CONT Codice conto TFR 24/130 Entrate varie Recuperi e reintroiti del trattamento di fine rapporto di cui all art. 2120 del codice civile Denominazione abbreviata E.V.-RECUP.TFR D CU ART.2120 DEL CODCE CVLE Codice conto TFR 24/131 Denominazione abbreviata Entrate varie Recuperi e reintroiti di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all art. 2120 del codice civile E.V.-REC.ANTC.TFR D CU ART.2120 DEL CODCE CV. Codice conto TFR 24/132 Denominazione abbreviata Entrate varie Recuperi e reintroiti di quota di trattamento di fine rapporto versata all Erario a titolo di imposta sostitutiva sulla rivalutazione E.V.-REC.QUOTA TFR VERS.A ERARO MP. SOST.SU RVAL. 5