Le parti ed i difensori

Documenti analoghi
ordinamento processuale (verifica contraddittorio e tentativo di conciliazione)

Ordine degli Avvocati di Lucca

Il pubblico ministero

I docc. del processo

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

Al comma 1, sostituire le parole le parti private con le parole nei quali siano interessate più parti private, queste

INDICE. Schemi GIURISDIZIONE E COMPETENZA. GLI ORGANI GIUDIZIARI E IL PUBBLICO MINISTERO Prefazione...

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Annotazioni...» 9 Avvertenza...» 13

La condanna alle spese rafforza la conciliazione

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

TRATTATO DEL NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

L intervento. Introduzione. La pluralità di parti nel processo: litisconsorzio ed intervento.

Le attestazioni di conformità nel processo

NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO. Nella Causa Civile Promossa da: Il. e residente in. Codice Fiscale. e domiciliato/a presso l Avvocato. Contro.

Il principio di intangibilità della legittima (prima parte)

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

L estromissione. Introduzione. La perdita della qualità di parte nel processo: l estromissione.

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

Risoluzione N.107/E QUESITO

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Iscrizione della causa a ruolo senza procura (Anna Esposito)

Il Giudice ed i suoi ausiliari

INDICE SOMMARIO PREMESSA. ... Pag. 1

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

Schemi 14A 14B 14C 17A 17B

TRIBUNALE CIVILE DI PERUGIA. Ricorso. nell interesse di. Srl, con sede in, Via, n. (Codice Fiscale/Partita Iva. , in persona del Presidente

LA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE BREVI NOTE SINTETICHE

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ PER IL PCT

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

Il testamento pubblico

Il principio di intangibilità della legittima (seconda parte)

La successione necessaria

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC

PROCESSO TELEMATICO. Lo stato dell arte della normativa e le regole generali

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

Le novità in tema di esecuzione

PROVINCIA DI PALERMO TEL FAX AREA AMMINISTRATIVA REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 299 DEL

AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO PER I RICORSI PRESENTATI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE PER LE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA E ALTRO

Contributo unificato: la tabella aggiornata

CORSO DI BASE SUL PCT

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

DECRETO-LEGGE 31 agosto 2016, n (GU n. 203 del ) convertito con modificazioni

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Considerazioni generali sulla riforma del diritto fallimentare (prima parte)

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL INCENTIVO RELATIVO ALL ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO EX ARTICOLO 27 DEL CCNL 14.9.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DELLE FATTISPECIE DISCIPLINATE SIA DALLE REGOLE TECNICHE SUL PROCESSO TELEMATICO CHE DA QUELLE SUL DOCUMENTO INFORMATICO

Il litisconsorzio nel processo tributario Il ricorso

TESTO ATTUALE DISEGNO DI LEGGE NUOVO TESTO. Codice di procedura civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento Sezione per le CONTROVRSIE DI

COMPETENZA DEL GIUDICE. Avv. Alfio Cissello

INDICE. Capitolo I Le attività di recupero dei crediti

Le parti nel processo tributario

Vercelli, 6 giugno 2016

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

Marco Prosperoni Vivaldo Francesco D Angelo 09/05/2015

Università degli Studi Guglielmo Marconi

Società di persona distinzione con le società di capitali (seconda parte)

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

Tribunale di Torino, 17 maggio 2010

La competenza del giudice penale

RAPPRESENTANZA DEL MINORE: TUTORE E CURATORE. Ordine Regionale ASSISTENTI SOCIALI Avv. ti Giuseppina Menicucci e Marco Grazioli settembre 2012

INDICE CAPITOLO PRIMO: UNA NUOVA RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE (ANNA MARIA SOLDI)

TRIBUNALE ORDINARIO DI INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA PER

Diritto del contenzioso d impresa

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco

NOVITA IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO. dott. Giancarlo Grossi

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LE NOVITA DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO IN ATTUAZIONE DELLA RIFORMA FISCALE

Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115 Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2002, n. 139 S.O. n. 126

IL CONSULENTE TECNICO DI UFFICIO NEL CASO DI ARBITRATO IL CORRETTO RITUALE

LEGGE 5 GIUGNO 1989, N Artt. 1-4 (...) (2) Art. 5

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

Articolo vecchia formulazione nuova formulazione

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 2, 2015.

Capitolo I Normativa tariffa forense

LE REGOLE DELLA CONCILIAZIONE COME AVVIARE LA PROCEDURA CONCILIATIVA

Non oltre la prima udienza, nel giudizio ordinario Eccezione di parte Rilevabilità d ufficio Nel procedimento monitorio

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

L art. 84 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (in Suppl. ord. n. 50 alla G.U. n. 144 del

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche

TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE 10 OTTOBRE 2008

INDICE. Schemi. II L ATTO DI PRECETTO A Atto di precetto: requisiti (art. 480) B Atto di precetto: procedura (art. 480)...

IL PROCESSO TELEMATICO AIGA 6 GIUGNO 2014 AVV. DANIELA MURADORE

c.p.c. art Costituzione del convenuto Il convenuto deve costituirsi depositando in cancelleria il proprio fascicolo contenente la

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

Quadro sinottico delle modifiche apportate dalla riforma del Codice di Procedura Civile

Gli aspetti essenziali e le novità nel processo tributario. Quarrata 23 ottobre 2013

NOTIFICHE A MEZZO PEC

DOMANDA CONGIUNTA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. n.28/2010 e successive modifiche

Quadro sinottico delle modifiche apportate dalla riforma del Codice di Procedura Civile

L AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO. PROFILI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI.

! (C.F.: ) presso il cui studio in,

FGVS - Danni a cose: inapplicabilità art. 283 lett. a) D.Lgs. 209/2005 (A.Esposito)

Provvedimenti ampliativi e responsabilità della p.a. parte terza

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

Transcript:

Le parti ed i difensori Prof. Carlo Ghia I soggetti processuali Giudice ed i suoi ausiliari (ufficiale giudiziario, cancelliere e consulente tecnico); Pubblico Ministero; Parti e difensori.

Le parti processuali Capacità di essere parte: è la capacità di assumete un ruolo nell ambito del processo, ovvero la capacità di essere destinatario degli effetti degli atti processuali. Coloro che hanno capacità giuridica ai sensi dell art. 1 c.c. possono essere considerati come potenziali soggetti di un eventuale processo. Coloro che non sono ancora nati, i defunti e le persone giuridiche che non sono ancora costituite ovvero sono estinte non posso prendere parte ad un processo. Le parti processuali CAPACITÀ DI STARE IN GIUDIZIO Requisito fondamentale: libertà di esercizio dei diritti che si intendono far valere (art. 75 c.p.c. ). Le persone che non possono disporre liberamente dei propri diritti devono essere rappresentate o assistite ( art. 182 c.p.c. ). Cass. 4580/09 Persone giuridiche: possono stare in giudizio per mezzo dei loro rappresentanti (purchè i poteri di rappresentanza siano legittimamente attribuiti). Esempio.

Le parti processuali Art. 77 c.p.c.: il procuratore generale e quello preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo potere non è stato loro conferito espressamente, per iscritto, itt tranne che pergli atti urgenti e per le misure cautelari. Art. 78 c.p.c.: Se manca la persona cui spetta la rappresentanza o l assistenza, e vi sono ragioni di urgenza, può essere nominato all incapace, alla persona giuridica o all associazione non riconosciuta un curatore speciale che le rappresenti o assista finchè subentricoluialqualespettalarappresentanza. Si procede altresì alla nomina di un curatore speciale al rappresentato, quando vi è conflitto di interessi con il rappresentante. Art. 79 c.p.c.: La nomina del curatore speciale può essere in ogni caso chiesta dal p.m.. Può essere chiesta dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonchè dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante. Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa vi abbia interesse. Le parti processuali Legittimazione ad agire È importante sottolineare, comunque, che le norme citate si riferisconoesclusivamentealsoggettochedevefarvalereil proprio diritto nel processo (legittimazione ordinaria). Artt. 99 e 100 c.p.c.. Proprio per questo motivo il legislatore ha posto un limite essenziale alla cosidetta sostituzione processuale disciplinata dall art. 81 c.p.c. (legittimazione straordinaria).

Le parti processuali Esempio di sostituzione processuale: a) Azione surrogatoria art. 2900 c.c.; b) Azioni che il pubblico ministero può esercitare facendo valere situazioni giuridiche di altri soggetti (Art. 69 c.p.c.); c) Azioni collettive. Le parti processuali Art. 91 c.p.c. (post riforma del 2009) Condanna alle spese. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 2792 n. 1,2,3,5], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte [385, 75 att.] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglieladomandainmisuranon superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 (1). Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza [3261], del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Le parti Soccombente è la parte le cui domande non sono state accolte sia pure per motivi diversi dal merito (Sez. Un. 583/1999) ovvero quella che non avendo proposta alcuna domanda, vede comunque accolte le domande della controparte. Le parti Art. 92 c.p.c. (post riforma 2009): Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all articolo 88, essa ha causato all altra parte. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Le parti Obbligo di lealtà e probità (art. 88 c.p.c.); Obbligo di rimborso delle spese (art. 91 c.p.c.); Obbligo al risarcimento del danno nel caso in cui la parte abbia agito in giudizio in mala fede o colpa grave (art. 96 c.p.c.); I difensori Il difensore è quel soggetto dotato di perizia tecnica processuale che tutela la parte nel corso del processo. Il legislatore ha comunque disposto che, in alcuni casi, la parte processuale può stare in giudizio senza il ministero o l assistenza di un procuratore (art. 82 c.p.c.): - nelle cause dinanzi al giudice di pace il cui valore non ecceda 516,46; - nelle cause davanti al giudice di pace di valore superiore ad 516,46, ove il giudice, valutata la naura e l entità della causa, emetta un apposito decreto su istanza anche verbale della parte, con il quale la autorizzi a stare in giudizio personalmente.

I difensori In tutti gli altri casi, salvo eccezioni particolari previste dalla legge, dinanzi al tribunale e alla corte d appello le parti debbono stare in giudizio con il ministero di un procuratore legalmente esercente, mentre dinanzi alla corte di cassazione con il ministero di un avvocato iscritto nell apposito albo speciale. Il difensore tecnico è legato alla parte da un mandato di rappresentanza: compie attività giuridica in nome e per conto del suo cliente. Affinchè il difensore possa presentarsi legittimamente nel processo per tutelare gli interessi della parte è necessario che egli sia munito di procura alle liti. La procura può essere: a) Generale; b) speciale. I difensori Art. 83 c.p.c. ante riforma 2009. Procura alle liti. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d intervento del precetto o della domanda d intervento nell esecuzione. In tali casi l autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all atto cui si riferisce. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell atto non è espressa volontà diversa.

I difensori Art. 83 c.p.c. Post riforma 2009. Procura alle liti. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d intervento del precetto o della domanda d intervento nell esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all atto cuisiriferisce mediante strumenti informatici, individuati d con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell atto non è espressa volontà diversa I difensori Art. 84, I co., c.p.c.: quando la parte sta in giudizio col ministero del suo difensore, questi può compiere e ricevere, nell interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati ; Art. 85 c.p.c.: la procura può essere sempre revocata ed il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.

Copyright AVVISO - Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128, le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto itt d'autore e sui diritti itti connessi. Tutti i contenuti sono proprietà letteraria riservata e protetti dal diritto di autore della Università degli Studi Guglielmo Marconi. Si ricorda che il materiale didattico fornito è per uso personale degli studenti, al solo scopo didattico. Per ogni diverso utilizzo saranno applicate le sanzioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Copyright UNIMARCONI