Rep. N. 3564 REPUBBLICA ITALIANA C O M U N E D I M O N T E P U L C I A N O Prov. di Siena ATTO DI RETTIFICA CONTRATTO DI LOCAZIONE PER I LOCALI SEDE DEL GIUDICE DI PACE - REP. 3335/2008. L anno duemiladieci (2010), il giorno tre (03) del mese di maggio, in Montepulciano, nella Residenza Comunale TRA - IL COMUNE DI MONTEPULCIANO, C.F. e P. IVA 00223000522, rappresentato dal Responsabile di Area Servizi Finanziari, Dr.ssa Gambini Simonetta, nata a Montepulciano (SI) il 10.10.1962 - c.f. GMBSNT62R50F592 -, domiciliata per la Sua carica presso la sede Comunale di Montepulciano, nominata con decreto sindacale n. 30216 /2009, in esecuzione alle determinazioni Area Finanziaria n. 699/2008 e n. 338/2010, E - La Fondazione Cantiere Internazionale d Arte, con sede in Montepulciano, via Fiorenzuola Vecchia n. 5 Cod. Fisc. 90018060526, a mezzo del Presidente Sig. Alfonso Amorosa, nato a Cerignola (FG) il 05-04-1944 e residente a Montepulciano Via di Voltaia nel Corso n. 49, PREMESSO Che questa Amministrazione con determinazione dirigenziale Area Finanziaria n. 699/2008, esecutiva ai sensi di legge, ha stabilito di procedere alla locazione commerciale pluriennale di 1
anni sei (art. 27 Legge 392/1978), dei locali presso il Palazzo Salimbeni sito in Via dell Opio nel corso a Montepulciano Capoluogo concessi in usufrutto alla Fondazione Cantiere Internazionale d Arte con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57/2005. Che in data 04.09.2008 è stato stipulato il contratto di locazione rep 3335/2008, registrato a Montepulciano al n. 2456 serie 3 il 11.09.2008; Che con richiesta in data 31 marzo 2010 prot. n. 7258, da parte della Fondazione Cantiere Internazionale d Arte di rettificare il suddetto contratto nel modo che segue: all art. 1 durata del contratto da 6 a 12 anni dalla data di stipula; all art. 2 la banca per il versamento del canone da BCC a Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Montepulciano C/C 66940 IBAN IT 36 L 01030 25600000000669640 Che con determinazione n. 338/2010 sono stati rettificati e sostituiti, gli articoli n. 1 e 2 del contratto di locazione rep. 3335/2008; Che il contratto ai sopra citati articoli testualmente recita: Art. 1 - Il rapporto locativo avrà la durata con una locazione pluriennale di anni sei (art. 27 Legge 392/1978), dando atto che per il corrente anno il rapporto di locazione decorrerà dal 1 gennaio 2008. 2
Alla scadenza il contratto non è soggetto a proroga e l eventuale rinnovo avverrà esclusivamente mediante nuovo ed ulteriore atto. ; Art. 2 Il canone pattuito tra le parti è di euro 3.541,00 (tremilacinquecentoquarantuno/00) mensili, per complessivi euro 42.492,00 (quarantaduemilaquattrocentonovantadue/00) annui comprensivi di ogni onere fiscale, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, tramite versamento sul C/C bancario intestato alla Fondazione Cantiere Internazionale d Arte, presso la Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano Sede codice IBAN: IT 92 R 08670 25601 000000901427, scadenti il giorno 5 di ogni semestre, puntualmente e comunque con tolleranza massima di gg. 20 di ritardo. E esclusa ogni differente modalità di pagamento. Il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente. Che la Legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani), all art. 27- primo comma- stabilisce che le locazioni di immobili urbani, adibiti ad uso diverso da quello abitativo, non può essere inferiore a sei anni; Tutto ciò premesso 3
l atto di locazione rep. 3335/2008 registrato a Montepulciano al n. 2456 serie 3 il 11.09.2008, è rettificato e sostituito esclusivamente dalle seguenti pattuizioni: Art. 1 Il rapporto locativo avrà la durata pluriennale di anni dodici (12) ai sensi dell art. 27 Legge 392/1978, dando atto che per il corrente anno il rapporto di locazione decorrerà dal 1 gennaio 2008. Alla scadenza il contratto verrà rinnovato secondo quanto previsto dalla normativa; Art. 2 Il canone pattuito tra le parti è di euro 3.541,00 (tremilacinquecentoquarantuno/00) mensili, per complessivi euro 42.492,00 (quarantaduemilaquattrocentonovantadue/00) annui comprensivi di ogni onere fiscale, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, tramite versamento sul C/C bancario 66940 intestato alla Fondazione Cantiere Internazionale d Arte, presso il Monte dei Paschi di Siena Agenzia di Montepulciano IBAN IT 36 L 01030 25600000000669640, scadenti il giorno 5 di ogni semestre, puntualmente e comunque con tolleranza massima di gg. 20 di ritardo. E esclusa ogni differente modalità di pagamento. Il conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate 4
scadute. Per nessun motivo il canone potrà essere ridotto oppure compensato nemmeno parzialmente. ART. 3 Le spese di registrazione, se dovute, sono regolate come per legge, 50% ciascuno, da corrispondersi all atto della stipula del contratto di rettifica. La registrazione del contratto verrà fatta a cura del Conduttore. ART. 8 Per quanto non espressamente riportato nel presente atto si intendono applicate e di riferimento le leggi vigenti in materia di locazione. Ai sensi dell art. 1342 C.C. le parti specificatamente approvano le clausole relative alla durata della locazione (art. 1) ed all ammontare del canone (art. 2). Letto, approvato e sottoscritto IL LOCATARIO IL CONDUTTORE Visto per l inserimento nel registro del repertorio IL SEGRETARIO GEN.LE 5