C O M U N E D I A L I M E N A Stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Relazione

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C O M U N E D I A L I M E N A Stabilizzazione del personale con contratto di lavoro a tempo determinato. Relazione Con l'art. 1, c. 558, della legge n. 296/2006, che di seguito si trascrive, il legislatore è intervenuto al fine di sanare situazioni di lavoro flessibile che perdurano da tempo nelle p.a. e che sono avvenute in deroga alle norme che regolano la provvista di personale nel pubblico impiego; 558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma 1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. L'art. 3, commi 90, 91, 92, 94 e 96 della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), ha richiamato la normativa sulla stabilizzazione adeguandone i termini di riferimento; la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2008 ha chiarito le modalità e le procedure che vanno osservate per effettuare la stabilizzazione dei lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge assumendo posizione in ordine al mantenimento di un accesso paritario dall'esterno. Per effetto della normativa superiormente richiamata e della successiva legge finanziaria per il 2008, i soggetti a quella data stabilizzabili erano i seguenti: il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data del 1 gennaio 2007, da almeno tre anni; il personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato alla data del 1 gennaio 2007 che raggiunga il requisito dei tre anni in base a contratti stipulati prima del 29 settembre 2006; il personale non dirigenziale che sia stato in servizio almeno tre anni non continuativi nei cinque anni precedenti il 1 gennaio 2007; il personale non dirigenziale, in servizio il 1 gennaio 2008, che maturi il requisito dei tre anni in base a contratti stipulati prima del 28 settembre 2007. La Circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/08 precisa che il requisito dei tre anni può essere maturato dal lavoratore, essendo in servizio dal 1 gennaio 2008, in base ad un contratto stipulato prima del 28 settembre 2007, anche nei cinque anni precedenti il gennaio 2008. Inoltre il requisito dei tre anni deve maturare in base a contratti stipulati o prorogati prima del 28 settembre 2007 e non essere raggiunto con proroghe successive alla menzionata data. La legge prevede che le norme sulla stabilizzazione si applicano esclusivamente al personale non dirigenziale. Esulano pertanto innanzitutto i rapporti che per loro natura sono essenzialmente di durata temporanea per legge, tra i quali sono compresi: quelli di cui all'art.90 del T.U. n. 267/00 ( uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco...); i contratti di cui all'art.110 dello stesso T.U. i quali hanno durata non superiore al mandato del sindaco; i contratti costituiti per esigenze stagionali. La legge 3 agosto 2009 n. 102 introduce una riapertura di termini in riferimento al triennio 2010 2012 come si desume dall'art. 17 commi 10 e 11, ove si specifica in modo chiaro che va assicurato il rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e contenimento della spesa di personale, va osservata altresì la procedura di cui all'art. 35 comma 4 del D.Lg 165/01. In materia di assunzioni va pure rammentato che la L. 133/2008, di conversione con modifiche, del D.L. 112/2008 ha dettato limiti e vincoli alle facoltà assunzionali delle p.a., e che con la successiva normativa dettata dalla L. 122/2010, di conversine con modifiche del D.L. 78/2010, sono stati posti 1

ulteriori tasselli agli stessi. Va evidenziato che i principi e i criteri cui ispirarsi ai fini assunzionali sono individuati negli articoli 35 Reclutamento di personale in merito alle procedure di assunzione ordinaria e 36 Utilizzo di contratti di lavoro flessibile del D.Lgs. 165/2001. Il co. 1 dell art. 35, del citato decreto legislativo dispone che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità. Il co. 3-bis dello stesso art. 35, dispone: Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonche' del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. Le successive disposizioni dettano la disciplina del reclutamento evidenziando in particolare, per le assunzioni di cui alla lett. a), la necessità di assicurare un adeguata pubblicità; l adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire; il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; il decentramento delle procedure di reclutamento; la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso. L art. 36 dispone, al co. 1, che per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35. Precisa poi, al co. 2, che per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Mentre, al co. 5, evidenzia che In ogni caso,la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il co. 5-ter sancisce inoltre il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Mentre il co. 5-quater sottolinea che I contratti di lavoro a tempo determinato posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo 2

sono, altresì, responsabili ai sensi dell'articolo 21. Al dirigente responsabile di irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile non può essere erogata la retribuzione di risultato. ////////////////////////////////// Con il D.L. 101/2013, il legislatore interviene nuovamente sulle stabilizzazioni del personale evidenziando in particolare all art. 4, co. 6,7,8,9 e 9-bis, la necessità che, ai fini della proroga dei contratti a tempo determinato connessa all intendimento di stabilizzazione, siano rispettati i limiti assunzionali prescritti dalla vigente normativa; che si tenga conto dell effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate; che vi siano vuoti in organico e si rispettino i vincoli finanziari; che sia stata redatta la programmazione triennale al cui interno si inserisce quella annuale. La ratio legis che sostiene l impianto della normativa recata dal D.L. 101/2013 sulla stabilizzazione dei lavoratori a contratto, sebbene temperata dalle disposizioni innovative introdotte dalla L. 147/2013 (legge di stabilità ), si impernia sull esigenza di ridurre l eccessivo uso dei contratti a termine e di favorire la certezza e la continuità del lavoro nell ambito della pubblica amministrazione facendo tuttavia salva la necessità del rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli imposti dalle norme finanziarie in materia di bilancio Ciò evidenzia la necessità di un analisi preventiva sulla disponibilità di posti in organico e sul rispetto dei limiti e vincoli di bilancio, tendendo anche presenti le misure agevolative previste dal richiamato co. 9-bis del D.L. 101. Si riportano, per facilità di consultazione, i co. 6, 8, 9 e 9-bis dell art. 4, del D.L. 101 con le modifiche operate in sede di conversione. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fi- ne di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall articolo 35, comma 3 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell adeguato accesso dall esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all articolo 35, comma 3 -bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie defi nite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. 8. Al fine di favorire l assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, le regioni predispongono un elenco regionale dei suddetti lavoratori secondo criteri che contemperano l anzianità anagrafica, l anzianità di servizio e i carichi familiari. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fi no al 31 dicembre 2016, gli enti territoriali che hanno vuoti in organico relativamente alle qualifiche di cui all articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, nel rispetto del loro fabbisogno e nell ambito dei vincoli finanziari di cui al comma 6, procedono, in deroga a quanto disposto dall articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, all assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei soggetti collocati nell elenco regionale indirizzando una specifica richiesta alla Regione competente. 9. Le amministrazioni pubbliche che nella programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, riferita agli anni dal 2013 al 2016, prevedono di effettuare procedure concorsuali ai sensi dell articolo 35, comma 3 -bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o ai sensi del comma 6 del presente articolo, possono prorogare, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia e, in particolare, dei limiti massimi della spesa annua per la stipula dei con-tratti a tempo determinato previsti dall articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 3

2010, n. 122, i contratti di lavoro a tempo determinato dei soggetti che hanno maturato, alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze. La proroga può essere disposta, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, alle risorse finanziarie disponibili e ai posti in dotazione organica vacanti, indicati nella programmazione triennale di cui al precedente periodo, fino al completamento delle procedure concorsuali e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Fermo restando il divieto previsto dall articolo 16, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le province possono prorogare fino al 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari di cui al presente comma, del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale... omissis.. 9 -bis. Esclusivamente per le finalità e nel rispetto dei vincoli e dei termini di cui al comma 9 del presente articolo, i limiti previsti dall articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, possono essere derogati limitatamente alla proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché dagli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. La Circolare n. 5/2013 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ha, tra l altro, chiarito le procedure previste ai fini del reclutamento speciale di cui all art. 35, co. 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 nonché quelle, pur sempre speciali, previste dall art. 4, co 6, del D.L. 101/2013. Per il citato co. 3-bis Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando. Si tratta in tal caso, di procedure concorsuali pubbliche riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo. Esse dunque sono aperte a tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti per l accesso alla qualifica per cui il concorso viene bandito. In tali ipotesi dunque, per coloro che hanno i requisiti di cui alla lett. a) può essere prevista nel bando una riserva di posti non superiore al 40 per cento di quelli banditi. Il concorso è pubblico e per esami. Vale il principio secondo il quale coloro che hanno maturato l anzianità con contratti di lavoro a tempo determinato in una determinata qualifica partecipano ai concorsi per la medesima qualifica, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di accesso, compreso il titolo di studio, previsti per la normativa in vigore. In alternativa, le amministrazioni possono indire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami consentendo la partecipazione di coloro che hanno i requisiti di cui alla lett. b). Trovano in tal caso applicazione le disposizioni dettate dl DPR 09 maggio 1994, n. 487, in materia di concorsi pubblici per titoli ed esami, ove compatibili. Attraverso la valutazione dei titoli può essere dato diverso rilievo alla tipologia del contratto di lavoro e all anzianità maturata. Le procedure di cui all art. 4, co. 6, del D.L. 101/2013 sono procedure selettive riservate, per titoli 4

ed esami, riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell obbligo. Vale per esse il criterio della partecipazione a concorsi relativi alla stessa qualifica per i quali gli interessati hanno maturato l anzianità in rapporti di lavoro a tempo determinato. Anche in tal caso, le procedure sono per titoli ed esami.* *Art. 4, co 6, d.l. 101/2013: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, può partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore. Le procedure selettive di cui al citato comma 6, possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non s uperiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 426) che "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali". La norma speciale per gli enti locali è contenuta nell art. 4, co. 6-quater **. Fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, è possibile, da parte delle amministrazioni interessate, procedere all assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, sottoscritto a conclusione di procedure selettive, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more, le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino alla conclusione delle procedure di assunzione e comunque entro il termine del 31 dicembre 2016. Il predetto termine è stato successivamente prorogato in relazione ai termini previsti per la mobilità del personale proveniente dagli enti di area vasta. **art. 4, co. 6-quater, d.l. 101/2013: Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016. Per tali categorie di contratti, si instaura una sorta di priorità all assunzione a tempo indeterminato rispetto ai destinatari delle procedure di reclutamento speciale transitorio. Le amministrazioni dovranno, dunque, ove interessate, definire preventivamente criteri trasparenti per garantire una corretta attuazione della disposizione. Per garantire l adeguato accesso dall esterno, l assunzione a tempo indeterminato è consentita nel limite del 50 per cento delle risorse assunzionali destinabili al reclutamento speciale transitorio nel quadriennio. ////////////////////////////////// Analogamente a quanto sopra, la Regione Sicilia ha previsto, con la L.R. 5/2014, la possibilità di 5

proroga dei contratti in essere al 31/12/2013, fino al 31/12/2014 per definire gli atti presupposti alla stabilizzazione, così come risulta ben espresso dalle Circolari dell Assessorato del Lavoro n. 5500/US1/2014 del 03 febbraio 2014 Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014,n.5. Disposizioni attuative e n. 11655/US1/2014 del 03 marzo 2014 Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 febbraio 2014, n.5. Ulteriori chiarimenti. L art 30 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/2014, ha infatti ridisegnato il sistema dei trasferimenti regionali in favore degli enti presso cui presta servizio il personale proveniente dal c.d. regime transitorio, con particolare attenzione al comma 6, che ha disposto l abrogazione delle norme recanti misure economiche a favore di detti lavoratori dipendenti. Il citato art. 30 della L.R. 5/2014, nell abrogare le specifiche leggi di finanziamento dei contratti a tempo determinato stipulato con il personale proveniente dal bacino degli L.S.U., ha istituito il fondo per la copertura degli squilibri di bilancio. Il co. 7 della stessa legge ha infatti previsto l istituzione presso il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali di un Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevedendo che alla ripartizione del medesimo si provveda con Decreto dell Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa intesa in sede di Conferenza Regione- Autonomie Locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. Con il successivo co. 8 è stato determinato il fondo di cui al co. 7 per il triennio 2014-2016, secondo le disponibilità regionali. Con il co. 7-bis, aggiunto dalla L.R. 13/2014, è stato previsto che nelle more dell intesa prevista al co. 7, l Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l erogazione agli enti locali di acconti del Fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione nell anno precedente. L art 4 comma 9 bis, del D. L. 31 Agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla Legge 30 Ottobre 2013 n. 125 come integrato dall art 1 comma 213 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e modificato da ultimo, dall art 1 comma 268 della Legge n. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità), pubblicata sulla GURI n.300 del 29/12/2014, S.O. n.99, ha autorizzato, anche per l anno 2015, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato in deroga ai termini e ai vincoli di cui al comma 9 dell art 4 del D.L 101/2013 citato. Il D.L. 90/2014 convertito con modifiche in L. 114/2014 ha apportato alcune modifiche alla normativa sul personale con riguardo ai limiti assunzionali e ai vincoli finanziari. In particolre: L art. 3, co. 5, ha previsto: Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo. 6

5-bis. Dopo il comma 557-ter dell articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:"557-quater. Ai fini dell applicazione del comma 557, a decorrere dall anno 2014 gli enti assicurano, nell ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione". 8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modifiche: a) è abrogato il comma 9; b) al comma 14 è soppresso l'ultimo periodo. Per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, si ritiene che siano ancora vigenti le disposizioni che li disciplinano: tetto di spesa all anno 2008; turn-over nella misura equivalente ai cessati nell anno precedente; possibilità di cumulo dei posti dei cessati non coperti (si veda al riguardo il parere delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 52/2010); contenimento delle spese di personale con riferimento all anno 2008. La L. 190/2014 (co. 426) recante il Patto di stabilità per l anno 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l espletamento delle procedure previste dall art. 4, co. 6 e 8 del D.L. n. 101/2013, prevedendo che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l adeguato accesso dall esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017-2018. Le relative graduatorie, in esito alle procedure di reclutamento transitorio, sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018. L art. 1, co. 6, del D.L.192/2014 ha prorogato al 31 dicembre 2015 i termini di cui all art.4, co. 9: terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. ////////////////////////////////// In data 13/01/2015 la Regione Sicilia ha emanato la Legge Regionale n. 2, contenente Disposizioni finanziarie in materia di personale, con la quale: all'art 2, comma 1, si stabilisce all'articolo 30, commi 7 e 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche e integrazioni le parole Per compensare gli squilibri finanziari sono sostituite dalle parole Con decorrenza dall esercizio finanziario 2014, per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale, e le parole per la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono soppresse; all art. 2, comma 2, si stabilisce All articolo 30, commi 8 e 10, della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole per ciascuno degli anni 2015 e 2016 sono aggiunte le parole, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall articolo 4, commi 9 e 9 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni ; all art. 4 Proroga dei contratti in scadenza al 31 dicembre 2014, comma 1 si stabilisce In coerenza con la vigente normativa statale di riferimento, con decorrenza dall 1 gennaio 2015, gli enti utilizzatori dei soggetti titolari dei contratti di lavoro subordinato di cui all articolo 30, comma 4, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in scadenza al 31 dicembre 2014, sono autorizzati a prorogarli fino al 31 dicembre 2015, alle medesime condizioni e deroghe previste dal comma 9 bis dell articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. Con la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2015 dell'assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, ad oggetto Fondo straordinario di cui all'art. 30, co. 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e s.m.i. è stato chiarito il procedimento attraverso il quale deve provvedersi a 7

richiedere il finanziamento per compensare gli effetti dello squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale. E' stato, al riguardo, ipotizzato dalla citata legge regionale, per ogni singolo ente interessato al mantenimento in servizio dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, il concreto verificarsi di una ragionevole previsione di squilibrio finanziario sul complesso delle spese del personale, ove lo stesso non possa essere coperto da eccedenze provenienti dai risparmi conseguiti- a legislazione vigente- sulla spesa del personale. Precisa la Circolare che il legislatore regionale, con la modifica del co. 7 dell'art. 30, ha inteso sganciare dalle dinamiche finanziarie dei bilanci delle Autonomie locali il compenso degli squilibri finanziari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio riconducendo i relativi effetti - ai fini della quantificazione del citato squilibrio- solamente sul complesso delle spese del personale derivanti dall'abrogazione delle norme indicate al co. 6 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e ss. mm. e ii.. Bisognerà, a tal fine, verificare se tali spese si siano effettivamente concretizzate, al netto degli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa per il personale, o da intervenute cessazioni. La Circolare puntualizza inoltre che, in attuazione degli accordi di cui all'intesa raggiunta in Conferenza Regioni -Autonomie locali del 10/12/2014,..i Comuni, per il tramite delle loro Associazioni rappresentative, nel rispetto della normativa vigente, degli equilibri finanziari e delle loro necessità organizzative, si impegnano ad utilizzare i risparmi di spesa del personale per consentire una tendenziale riduzione, nel triennio 2014-2016, della spesa a carico del bilancio regionale per i lavoratori di cui al co. 7 dell'art. 30 della legge regionale n. 5/2014. Aggiunge che al fine di compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale, è necessario che alla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento, si provveda a quantificare lo squilibrio derivante dall'abrogazione delle norme di cui all'art. 30, co. 6 della L.R. n.5/2014 e s.m.i.. La legge stessa stabilisce che l'ammontare del finanziamento dello squilibrio ha come riferimento la misura del contributo erogato dalla Regione per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013 rapportato al periodo di vigenza contrattuale dell'esercizio di riferimento. Rimane pertanto a carico dell'amministrazione comunale la comunicazione all'assessorato Regionale delle Autonomie dell'importo di eventuali riduzioni dell'aggregato spesa del personale riferito alle equivalenti voci di bilancio, calcolato in base al criterio della competenza finanziaria, rispetto alle medesime componenti dell'esercizio finanziario precedente, ivi compreso l'importo corrispondente ad eventuali risparmi di spesa derivanti dal mancato utilizzo della risorsa assunzionale relativa ad avvenute cessazioni del personale di ruolo nell'anno precedente, ove non già utilizzata nell'esercizio finanziario di competenza. E' inoltre specificato che, in armonia con il principio dell'annualità del bilancio e tenuto conto dell'intervenuta novella normativa con la L.R. 13/01/2015, n. 2 (in GURS n. 3 del 16/01/2015), le riduzioni da comunicare per l'anno 2014 potranno riguardare solamente le eventuali economie conseguite ove non diversamente utilizzate. Con riguardo, poi, alla facoltà riconosciuta al legislatore regionale di erogare un acconto fino al 40 per cento delle somme dovute dalla Regione nell'anno precedente, è possibile trasmettere, anche per gli anni 2015 e 2016, a far data dal secondo trimestre di ogni anno e comunque non prima di aver prodotto l'istanza di cui al punto 2.1. della Circolare n. 2 (richiesta per il finanziamento dello squilibrio sul complesso delle spese del personale), apposita richiesta di anticipazione delle somme dovute dalla Regione nell'anno precedente (squilibri finanziari ex art. 30, co.7, L.R. 5/2014 e s.m.i.), con le medesime modalità previste dalla Circolare n. 9837/2014- (Avviso n. 8) emessa dal Dipartimento regionale delle Autonomie Locali in data 24/06/2014 (in GURS n. 28 dell'11/07/2014). LaCircolare n. 5 dell 11 aprile 2016 dell Assessorato regionale delle Autonomie Locali ha dettato disposizioni attuative in merito all art. 30, co..7, della L.r. 28 gennaio 2014, n. 5 con riferimento all 8

calcolo degli squilibri finanziari e all istanza per accedere al Fondo straordinario per l anno 2016. ////////////////////////////////// Con la legge di stabilità del 2015 (L. 190/2014), si è aggiunto al tema della stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, quello della sistemazione per mobilità del personale proveniente dalle soppresse province (enti di area vasta) per esigenze connesse alla c.d. spending review. Deve precisarsi che il contenimento della spesa del personale degli enti di area vasta è direttamente riconducibile al processo di riforma sancito dalla richiamata L. 56/2014 e s.m.i., che ha determinato un nuovo assetto delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane e conseguentemente nuove dimensioni del fabbisogno di personale. Sull'argomento è intervenuto il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con la Circolare n. 1/2015 che ha dettato Linee guida in materia di attuazione delle disposizioni in materia di personale e di altri profili connessi al riordino delle funzioni delle province e delle città metropolitane. Articolo 1, commi da 418 a 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'art. 1, co. 418, della L. 190/2014 ha infatti previsto che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e citta' metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa. Il successivo co. 420 specifica poi che è fatto divieto alle province ( e non anche alle città metropolitane): c) di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilita'; d) di acquisire personale attraverso l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed e' fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; g) di attribuire incarichi di studio e consulenza. Il co. 421 dispone che, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la dotazione organica delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario è ridotta in misura rispettivamente pari al 30 e al 50 per cento della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (8 aprile 2014). Per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, la predetta misura di riduzione è fissata nella percentuale del 30. Il co. 423 prevede l'adozione dei piani di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale degli enti di cui al comma 421, nel cui contesto vengono definite le procedure di mobilita' del personale interessato, i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Per il co. 424, le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unita' soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilita'. La richiamata Circolare n. 1/2015, specifica che il budget vincolato dalla legge è quello riferito alle 9

cessazioni 2014 e 2015 evidenziando che il regime previsto dalla normativa vigente prevede per gli enti sottoposti al patto di stabilità (articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014) una percentuale di turn over pari al 60% per l'anno 2015 e dell'80% per l'anno 2016. La percentuale è fissata al 100% per gli enti sottoposti al patto la cui spesa di personale in rapporto a quella corrente è pari o inferiore al 25% (articolo 3, 5-quater, del d.l. 90/2014). La percentuale di turn over legata alle facoltà di assunzioni deve essere destinata in via prioritaria all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate al 1 gennaio 2015. Le risorse rimanenti, ovvero quelle derivanti dalle facoltà ad assumere al netto di quelle utilizzate per l'assunzione dei vincitori, devono essere destinate, sommate ai risparmi derivanti dalla restante percentuale di cessazioni (ovvero 40% per il 2015 e 20% per il 2016), ai processi di mobilità del personale soprannumerario degli enti di area vasta. In sostanza, dunque, il legislatore vincolava gli enti a destinare il 100% del turn over alla mobilità del personale degli enti di area vasta, salvaguardando l'assunzione dei vincitori esclusivamente a valere sulle facoltà ordinarie di assunzione. Sono state altresì salvaguardate le esigenze di incremento di part-time nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 101, della legge 244/2007. Con la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015), è stato previsto ( co. 228) che Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilita' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018. La citata legge ha previsto la possibilità di proroga per tutto l anno 2016 dei rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nelle regioni a statuto speciale e negli enti locali che hanno sede nelle stesse con oneri a carico di tali regioni. Ha altresì previsto la possibilità di contrattualizzare i lavoratori LSU e i lavoratori LPU. Il co. 234 della stessa legge ha inoltre previsto che Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilita' in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facolta' di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilita'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In ambito regionale, la legge regionale n. 3/2016 effettua, all art. 27, una riserva delle capacità assunzionali del 2015 e del 2016 alle assunzioni del personale con contratto a tempo determinato. Ciò pone il problema del coordinamento delle disposizioni regionali con quelle di livello statale che, al contrario, riservano le capacità assunzionali relative alle annualità 2015 e 2016 al completamento del processo di mobilità del personale degli enti di area vasta. La citata legge regionale fissa la proroga dei contratti a tempo determinato alla data del 31/12/2016. Inserisce inoltre importanti novità in materia di stabilizzazione. Il co. 2 della citata legge regionale prescrive che ciascun ente territoriale approva il piano programmatico triennale delle assunzioni di cui all art. 30, co. 1, della legge regionale n. 5/2014, 10

effettuabili inciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, tenuto conto degli spazi assunzionali disponibili in ciascuna annualità. Il piano va trasmesso entro i successivi quindici giorni all Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica. Al co. 3, specifica, poi, che il mancato completamento, da parte degli enti che hanno risorse assunzionali e posti disponibili in pianta organica, delle procedure di stabilizzazione entro il 31 dicembre 2016 con l utilizzo integrale delle risorse assunzionali disponibili, determina l esclusione di tali enti dal riparto del fondo di cui al co. 7 dell art. 30 della L.R. 5/2014, per il cinquanta per cento del contributo spettante per i soggetti non stabilizzati nonostante gli spazi assunzionali per il 2016. Dal 2017, la decurtazione è effettuata per il cento per cento della risorsa assunzionale non utilizzata. Ciò posto, si evidenzia che per le finalità connesse alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, si rende necessario procedere in via preventiva: all'accertamento della necessità di tale personale per fini di funzionalità del Comune; alla verifica delle eccedenze di personale; all analisi della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio secondo quanto sopra rappresentato; all esame dell effettiva esistenza di vuoti di organico con la connessa rideterminazione della dotazione organica; alla verifica della concreta sussistenza della possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti (contenimento della spesa delle assunzioni nel triennio 2016-2018 nel limite della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013; alla propedeutica redazione della programmazione triennale sempre nel rispetto dei vincoli e dei limiti finanziari esistenti. Appare di preliminare importanza provvedere, attraverso apposita Deliberazione di Giunta da adottare con estrema urgenza e comunque entro il 21 aprile 2016, all accertamento delle effettive capacità assunzionali nella misura stabilita dalle disposizioni normative sopra citate, con riguardo agli anni 2013-2014- 2017-2018, tenuto conto che per gli anni 2015-2016 si dovrà conservare la riserva totale della relativa capacità assunzionale al personale proveniente dalle aree vaste. Si evidenzia l'obbligatoria revisione della dotazione organica in ipotesi di necessità oltre che di mancata rideterminazione da oltre tre anni. Alimena lì, 14 aprile 2016 IL SEGRETARIO GENERALE D.ssa Lucia Maniscalco 11