Verona 16 ottobre 2014 Il rapporto di lavoro nelle procedure concorsuali. avv. Franco BALBI
Le Procedure Concorsuali Strumenti di gestione della crisi irreversibile dell impresa. Quando l imprenditore non e piu in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Tipologie Fallimento Concordato preventivo Liquidazione coatta amministrativa Amministrazione straordinaria
Il rapporto di lavoro Non si risolve automaticamente: Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda (art. 2119 c.c.)
Il rapporto di lavoro Entra in uno stato di quiescenza, al pari degli altri contratti: Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto,, rimane sospesa fino a quando il curatore,, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo (art. 72 L.F.)
La retribuzione Per effetto della dichiarazione di fallimento e fino alla data della dichiarazione del curatore ex art. 72 co. II L.F., non essendovi un obbligo retributivo per l'assenza di prestazione lavorativa non è configurabile un credito contributivo previdenziale C. Cass. 14.5.2012 n. 7473
Il rapporto può proseguire Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1 art. 104 L.F.
La prededuzione L art. 111 L.F. individua l ordine dei pagamenti e definisce preducibili: I crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono soddisfatti con preferenza
La cigs concorsuale Fino al 31.12.2015: Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso,, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Art. 3 l. n. 223/91
I parametri oggettivi (DM 70750/12) Fondate prospettive di continuazione o ripresa dell attivita : Azioni miranti alla prosecuzione o alla ripresa dell attivita da parte del responsabile della procedura; Manifestazioni di interesse da terzi; Tavoli in sede governativa o regionale.
I parametri oggettivi segue Fondate prospettive di salvaguardia dei livelli occupazionali: Piani di distacco dei lavoratori; Contratti a termine con terzi; Piani di ricollocazione, programmi di riqualificazione, formazione, politiche attive
La cigs concorsuale Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Art. 3 l. n. 223/91 Anche senza cessione dei beni, in quanto sottoposte al controllo dell autorità giudiziaria interpello n. 23/2013
Affitto dell azienda Art. 104 bis L.F.: Disciplina le modalita e procedure per l affitto dell azienda del fallito Esonera la procedura dagli oneri ex art. 2112 c.c. in caso di retrocessione
Vendita dell azienda E lo strumento da preferire per l alienazione dei beni del fallito Art. 105 co. 1 L.F. Le parti possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente Art. 105 co. 3 L.F.
art. 2112 c.c. Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d azienda Il rapporto di lavoro continua Crediti del lavoratore garantiti Applicazione dei contratti collettivi Non e motivo di licenziamento Nozione di azienda e ramo Solidarieta per appalto
art. 47 l. n. 428/90 co. I, II, III e IV Procedura di consultazione sindacale Obbligo di preventiva informazione sindacale Procedimento per l esame congiunto Sanzionabilita ex art. 28 l. 300/70 Estensione degli obblighi alla controllante
art. 47 l. n. 428/90 co. V e VI Aziende in stato di crisi o sottoposta a procedura concorsuale Deroga le tutele ex art. 2112 in caso di accordo sindacale Diritto di precedenza per i lavoratori esclusi
Licenziamenti collettivi L. 223/91 (Dir. CE nn. 75/129, 92/56, 98/59) art. 24 - Definisce la fattispecie. Il licenziamento e collettivo se: in conseguenza della medesima riduzione o trasformazione di attivita ; si intendano licenziare almeno cinque dipendenti nell arco di 120 giorni; nella medesima unita produttiva o nella stessa provincia.
Licenziamenti collettivi L. 223/91 (Dir. CE nn. 75/129, 92/56, 98/59) Art. 4 - Procedimentalizza il potere datoriale di recesso Comunicazione preventiva OO.SS. Esame congiunto (45 gg) Eventuale ulteriore esame DPL (30 gg) Accordo / mancato accordo
Licenziamenti collettivi L. 223/91 (Dir. CE nn. 75/129, 92/56, 98/59) Nelle procedure concorsuali Gli organi della procedura si sostituiscono all imprenditore (art. 3) Deve essere rispettata la procedura ex art. 4, con termini ridotti, anche nel caso di cessazione totale dell attivita (art. 3) La procedura e esonerata dal versamento del contributo di mobilita
L ordine dei privilegi L art. 2571 bis c.c. stabilisce il grado di privilegio sui beni mobili: il piu alto e riservato alle retribuzioni ed indennita dei lavoratori subordinati nonché il credito del lavoratore per i danni da mancata retribuzione e per risarcimento del danno da licenziamento, infortunio, demansionamento (C. Cost. n. 326/1983; n. 113/2004)
Esclusi dal privilegio Rimborsi spese Assegni ed Indennita previdenziali Patto di non concorrenza Cessioni di credito
Fondo di garanzia c/o INPS Interviene in caso di insolvenza del datore di lavoro e dopo la cessazione del rapporto di lavoro Per il TFR (l. n. 297/82) Per le ultime tre retribuzioni nei dodici mesi precedenti(d. Lgs n. 80/92)
Previdenza complementare L art. 5 l. n. 80/92 istituisce uno specifico Fondo di Garanzia che interviene per garantire le prestazioni di vecchiaia versando direttamente alla Gestione: - Il contributo a carico del datore; - Il contributo del lavoratore trattenuto; - La quota di TFR versata - (Circ. INPS 23/2008 e Mess. 9502/2009)
Fondo di Garanzia e Tesoreria Messaggio INPS 2057/2012: Nel caso in cui non sia stata ancora liquidata la quota a carico del Fondo di Tesoreria interviene il Fondo di Garanzia
I crediti dei parasubordinati Sono ordinati nell art. 2751 bis: 2) le retribuzioni dei professionisti e di o- gni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni 3) le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia per l'ultimo anno e le indennità dovute per la cessazione del rapporto