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FAMIGLIA-INCHIARO L ASSICURAZIONE CHE TI GUARDA NEGLI OCCHI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Sommario PARTE PRIMA CONDIZIONI GENERALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE DEFINIZIONI 4 1.1 Dichiarazioni relative alla circostanza del Rischio 6 1.2 Assicurazione presso diversi Assicuratori 6 1.3 Pagamento del Premio e Decorrenza dell assicurazione 6 1.4 Modifiche dell assicurazione 6 1.5 Aggravamento del rischio 6 1.6 Diminuzione del rischio 6 1.7 Recesso in caso di sinistro 6 1.8 Proroga dell assicurazione 6 1.9 Oneri fiscali 6 1.10 Rinvio alle norme di legge 6 1.11 Diritto di Ripensamento 6 PARTE SECONDA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI 2.1 Oggetto dell assicurazione 8 2.2 Persone non considerate terzi 9 2.3 Massimale assicurato 9 2.4 Rischi esclusi dall assicurazione 9 2.5 Limiti di risarcimento e franchigie 9 2.6 Estensione territoriale 10 PARTE TERZA NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELLA FAMIGLIA Premessa 12 3.1 Oggetto dell assicurazione MIRROR 12 3.1.1 Prestazioni garantite e soggetti assicurati 12 3.1.2 Vita Privata 12 3.1.3 Immobile 12 3.2 Oggetto dell assicurazione MIRROR PLUS 12 3.2.1 Prestazione garantite e soggetti assicurati 13 3.2.2 Vita Privata 13 3.2.3 Immobile 13 3.3 Delimitazioni dell assicurazione 13 3.4 Insorgenza del caso assicurativo 14 3.5 Esclusioni 14 3.6 Estensione territoriale 14 PARTE QUARTA NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI RESPONSABILITA CIVILE DELLA FAMIGLIA 4.1 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro 16 4.2 Gestione delle vertenze - Spese legali 16 4.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori 16 4.4 Operatività dei massimali - Pluralità di richieste di risarcimento 16 PARTE QUINTA NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI TUTELA LEGALE 5.1 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 18 5.2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 18 5.3 Gestione del caso assicurativo 18 5.4 Recupero di somme 18 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 6.1 Indicazioni generali 20 6.2 Assicurazione Responsabilità Civile 20 6.3 Assicurazione Tutela Legale 20

Parte Prima Norme che regolano l assicurazione in generale 3

Definizioni Alle seguenti definizioni, che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato. Assicurato Il soggetto nel cui interesse è stipulata l assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti. Assicurazione Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto. Banca Banca del Gruppo Banca Sella presso una cui filiale o agenzia il Contraente intrattiene un rapporto. Contraente Il soggetto che stipula l assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti. Abitazione Fabbricato, o porzione di fabbricato, luogo di domicilio abituale e non - dell Assicurato adibito ad uso abitativo, che deve essere situato in territorio italiano. È ammessa la presenza di studio professionale o ufficio privato annesso. Animali domestici, da cortile e da sella Esseri viventi che in natura non vivono allo stato libero ma dipendono dall uomo per l alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest ultimo per lavoro o alimentazione. Cose Sia gli oggetti materiali, sia gli animali Dipendenze e/o pertinenze La soffitta, la cantina, l autorimessa ad uso privato, gli edifici minori che completano, anche se separati, l edificio principale. Franchigia L importo che resta a carico dell Assicurato. Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Limite di indennizzo o risarcimento L importo massimo che la Società si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Massimale La somma, per sinistro e per anno assicurativo o per minore durata della polizza, fino al cui limite la Società risponde in base all assicurazione. Nucleo familiare L insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi, il suo coniuge purché non separato legalmente e i figli minori anche se non conviventi. Nucleo familiare (per l assicurazione tutela legale) L insieme delle persone che costituiscono la famiglia dell Assicurato, anche se non a carico, purché con lui conviventi in quanto risultanti dallo Stato di Famiglia al momento del sinistro. Parti Il Contraente e/o l Assicurato e la Società. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell assicurazione. 4

Definizioni Razze canine pericolose Quelle riportate nell elenco di cui all Ordinanza del Ministero della Salute Tutela dell incolumità pubblica dall aggressione dei cani in vigore al momento dell emissione del contratto, che include anche gli incroci di razze a rischio. Rischio La possibilità del verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Società InChiaro Assicurazioni S.p.A. Tutela legale L assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 175/95, artt. 44 e seguenti. Unico caso assicurativo Il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati. 5

Norme che regolano l assicurazione in generale NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Art. 1.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori L Assicurato è esonerato dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Art. 1.3 Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione I premi devono essere pagati alla Filiale o all Agenzia della Banca distributrice oppure alla Società via banca o posta sui conti correnti indicati di volta in volta. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art. 1901 del Codice Civile. L eventuale frazionamento del premio non esonera il Contraente dal pagamento dell intero premio annuo da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile. Art. 1.4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 1.5 Aggravamento del rischio Il Contraente deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell art. 1898 del Codice Civile. Art. 1.6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza, e fino al 60 giorno dal pagamento o dal rifiuto dell indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall assicurazione dandone comunicazione all altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. L eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti ad avvalersi della facoltà di recesso. Art. 1.8 Proroga dell assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 1.9 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 1.10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Art. 1.11 Diritto di Ripensamento Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto (ovvero dal momento in cui ha ricevuto la polizza), a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, ha diritto di recedere dal contratto stesso e di ricevere in restituzione il premio pagato, al netto dei costi sostenuti dalla Compagnia e degli oneri fiscali che per Legge restano a carico del Contraente. 6

Parte Seconda Norme che regolano l assicurazione della Responsabilità civile verso terzi 7

Norme che regolano l assicurazione della responsabilità Civile verso terzi NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato e/o i componenti il nucleo familiare di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: a) Responsabilità civile verso terzi per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell'ambito della vita privata; è compresa in garanzia sia la responsabilità derivante all Assicurato ed ai suoi familiari conviventi da fatto proprio, sia la responsabilità per danni arrecati da persone di cui l Assicurato e i suoi familiari devono rispondere a norma di legge (figli minori, personale domestico etc,). La garanzia comprende anche la eventuale responsabilità civile che potesse derivare all Assicurato da fatto doloso del personale domestico. b) Responsabilità civile verso il personale domestico (anche occasionale e/o non regolarmente assunto) per danni fisici (escluse le malattie professionali) subiti in occasione di lavoro o servizio, comprese le somme che l Assicurato sia tenuto a pagare a seguito dell eventuale rivalsa INAIL o INPS. A titolo esemplificativo ma non limitativo l assicurazione comprende: 1. i danni derivanti dalla proprietà o conduzione in proprio dei locali adibiti a dimora abituale e non, compresi giardini, alberi ad alto fusto, recinzioni, strade private; 2. i danni derivanti dalla proprietà e/o conduzione di locali adibiti ad uffici o studi professionali, se comunicanti con l'abitazione; 3. i danni derivanti da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici, igienici e di riscaldamento installati nel fabbricato; 4. i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia, nonchè, quale committente, dei lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni, eseguiti nella dimora abituale e non, sue dipendenze e aree di pertinenza; 5. i danni derivanti da caduta di neve; 6. i danni derivanti da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole e di servizi di terzi purché conseguenti a sinistri indennizzabili; 7. i danni derivanti da intossicazione e/o avvelenamenti causati da cibi o bevande; 8. i danni derivanti da utenza della strada in qualità di pedoni; 9. i danni provocati a terzi da uso o guida da parte dei figli minori, sprovvisti dei requisiti richiesti dalla legge per la guida di veicoli o natanti a motore o per il trasporto di persone, purchè detti veicoli e natanti, se di proprietà dell'assicurato, risultino coperti, al momento del sinistro, con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione. In questo caso la garanzia è operante solo per l'azione di regresso svolta dall'assicuratore in conformità alla Legge 990/ 69 o per l'eventuale maggior somma non coperta da assicurazione; 10. i danni provocati a terzi, in qualità di trasportato sui veicoli di proprietà altrui; 11. i danni provocati da animali domestici, da cortile e da sella, comprese razze canine pericolose; 12. i danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree ad esse equiparate. La presente garanzia comprende i danni arrecati ai locali di proprietà di terzi; 13. i danni a cose altrui dovuti ad incendio, esplosione o scoppio di cose dell Assicurato o da lui detenute. Qualora l Assicurato affitti un abitazione per villeggiatura, la Società risponde delle somme che l Assicurato stesso sia tenuto a pagare nei casi di sua responsabilità a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile per i danni materiali e diretti causati ai locali tenuti in locazione e all arredamento ivi contenuto da incendio, esplosione o scoppio; 14. i danni derivanti dalla proprietà e uso di natanti a remi o a vela (comprese le tavole a vela) non superiori a metri 5 di lunghezza semprechè privi di motore, con esclusione dei danni derivanti dalla locazione, anche occasionale, dei predetti mezzi; 15. i danni derivanti dalla pratica non professionistica di sport in genere, esclusi quelli previsti dall Art. 2.4, comprese gare, prove ed allenamenti; 16. i danni derivanti da detenzione, proprietà ed uso, rispetto alla legge, di armi in genere, compreso l'uso delle stesse per difesa, escluso in ogni caso l'uso per l'esercizio della caccia; 17. uso abuso di internet o sistemi similari, violazione o meno, di qualsiasi diritto d autore, qualsiasi danno per virus informatico, perdita di dati, e simili danni a sistemi informatici, hardware e software da parte di figli minorenni o incapaci per legge; 18. conduzione delle abitazioni fuori dal territorio italiano purchè il Contraente abbia la residenza in Italia. Se la polizza è stipulata da un condomino per la propria abitazione essa comprende tanto la responsabilità per danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a carico per danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. 8

Norme che regolano l assicurazione della responsabilità Civile verso terzi Art. 2.2 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi : Le persone la cui responsabilità è coperta dall assicurazione; Il coniuge o il convivente, i genitori, i figli dell Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; I figli e i genitori dell Assicurato purchè con lui non conviventi sono invece considerati terzi in caso di sinistro dovuto a spargimento d acqua conseguente a rottura accidentale o ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato assicurato; I minori in affidamento familiare. Art. 2.3 - Massimale assicurato Il massimale garantito deve intendersi fissato nei limiti di quanto previsto in ogni singola polizza. Art. 2.4- Rischi esclusi dall'assicurazione L assicurazione non comprende i danni: alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione, salvo quanto disposto ai punti 12 e 13 dell Art. 2.1; da furto; dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei e motoristici in genere; derivanti dalla proprietà, uso e guida di qualsiasi mezzo di locomozione azionato da motore, natanti a vela o a remi aventi lunghezza fuori tutto superiore a 5 metri, salvo quanto disposto ai punti 9,10 e 14 dell art. 2.1. conseguenti a proprietà di beni immobili diversi da quelli citati al punto 1 e 2 dell art. 2.1, comprese le abitazioni locate continuativamente a terzi ; inerenti allo svolgimento di attività professionali e quelli conseguenti ad inadempimenti contrattuali e fiscali; derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed insalubrità; derivanti da rigurgiti di fogna non conseguenti a rotture accidentali di tubazioni; derivanti dalla proprietà e conduzione di fabbricati se conseguenti a lavori di straordinaria manutenzione, ad ampliamenti, sopraelevazioni, umidità, stillicidio,o insalubrità dei locali, salvo quanto disposto al punto 4 dell art. 2.1; da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo; verificatisi in occasioni di tumulti popolari, sommosse,atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; causati o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo; conseguenti a deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti dall esercizio della caccia; derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali diversi da quelli indicati nelle Definizioni; derivanti dalla presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto; derivanti o conseguenti dall emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici; derivanti da prodotti geneticamente modificati; derivanti a seguito di malattia già manifestatisi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE); per i casi di contagio da virus HIV; verificatisi in relazione alla proprietà di fabbricati stabilmente affittati a terzi; verificatisi in occasione di trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, o conseguenti ad accelerazioni atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici raggi X etc.); causati da terremoti, maremoti ed eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, frane, mareggiate, valanghe e slavine. Art. 2.5 - Limiti di risarcimento e franchigie L assicurazione, nei limiti delle condizioni di polizza e del massimale pattuito, è prestata con i seguenti limiti di risarcimento e franchigie: Responsabilità Civile verso gli addetti ai servizi domestici:limite di indennizzo 150.000,00 per persona; Danni da spargimento d'acqua: franchigia 250,00 per sinistro; Danni da interruzione o sospensione di attività: franchigia 250,00 per sinistro; Razze canine pericolose: franchigia 250,00 per sinistro; 9

Norme che regolano l assicurazione della responsabilità Civile verso terzi Danni da inquinamento accidentale spese di bonifica: franchigia 250,00 per sinistro; Uso o abuso di internet o sistemi similari: franchigia 250,00 per sinistro. Art. 2.6 Estensione territoriale L assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel Mondo Intero. Qualora il Contraente trasferisca la residenza all estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento. 10

Parte Terza Norme che regolano l assicurazione Tutela Legale della Famiglia 11

Norme che regolano l assicurazione Tutela legale della Famiglia NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE DELLA FAMIGLIA Premessa La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG Assicurazioni S.p.A. con sede e Direzione Generale in Viale delle Nazioni n. 9, Verona - cap 37135 Verona, in seguito denominata ARAG. alla quale l Assicurato può rivolgersi direttamente. Principali riferimenti Telefono centralino 045.8290411, fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557, fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449 da ciascuno di essi sopportati. Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione MIRROR 1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di 2.500, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 2. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell Art. 5.3 comma 4; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell Art. 13 comma 5; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. 3. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 5.1 comma 3. Art. 3.1.1 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati Le garanzie previste all'art. 3.1 Oggetto dell assicurazione, vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente. Art. 3.1.2 - Vita Privata Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione: - di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione; - della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; - della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi. Le garanzie valgono per: 1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Art. 3.1.3 - Immobile Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'assicurato ed indicato in polizza. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Art. 3.2 - Oggetto dell'assicurazione MIRROR PLUS 1. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di 5.000, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza. 12

Norme che regolano l assicurazione Tutela legale della Famiglia 2. Tali oneri sono: le spese per l intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo nel rispetto di quanto previsto dal tariffario nazionale forense, con esclusione dei patti conclusi tra il Contraente e/o l'assicurato ed il legale che stabiliscono compensi professionali; le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell Assicurato, o di transazione autorizzata da Arag ai sensi dell Art. 5.3 comma 4; le spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell Art. 5.3 comma 5; le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale); le spese di giustizia; Il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest ultima. 3. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell Art. 5.1 comma 3. Art. 3.2.1 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati Le garanzie previste all'art. 3.2 Oggetto dell assicurazione, vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente. Art. 3.2.2 - Vita Privata Le garanzie vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione: - di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione; - della proprietà e della circolazione stradale relative a veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; - della locazione e diritti reali relativi ad immobili o parti di essi. Le garanzie valgono per: 1. Sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 3. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 ed inferiore a 40.000; 4. controversie contrattuali, connesse all utilizzo di internet, di posta elettronica e dei servizi di e-commerce, con valore in lite superiore 400 e inferiore a 40.000; 5. controversie relative all utilizzo fraudolento da parte di terzi delle carte di credito dell assicurato tramite internet, posta elettronica e servizi di e-commerce con valore in lite superiore 400 e inferiore a 40.000. Art. 3.2.3 - Immobile Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente l'abitazione dell'assicurato ed indicato in polizza. Le garanzie valgono per: 1. sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; 2. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; 3. sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 ed inferiore a 40.000 Art. 3.3 - Delimitazioni dell assicurazione 1. L Assicurato è tenuto a: regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo; ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa. 2. La Società non si assume il pagamento di: multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale). 3. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. 13

Norme che regolano l assicurazione Tutela legale della Famiglia Art. 3.4 - Insorgenza del caso assicurativo 1. Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende: per l esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento; per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto. In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. 2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti : durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative; trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi. 3. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad Arag, nei modi e nei termini dell Art. 5.1, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso. 4. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. 5. Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo: vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Art. 3.5 - Esclusioni Le garanzie non sono valide: a) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; b) in materia fiscale ed amministrativa; c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili; g) per fatti dolosi delle persone assicurate; h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente; i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale; l) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modificazioni; m) nei casi di violazione degli Artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada; n) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'aci; o) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione; p) per la locazione o proprietà di immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato; q) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo; in quest ultimo caso restano escluse le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali. Art. 3.6 - Estensione territoriale L assicurazione è operante: 1) nell ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi nonché di processo penale, per i sinistri che avvengono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel bacino del Mare Mediterraneo, sempre che il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori; 2) in tutte le altre ipotesi, per i sinistri che avvengono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino. 14

Parte Quarta Norme che regolano la liquidazione dei sinistri Responsabilità civile della famiglia 15

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Responsabilità civile della famiglia Art. 4.1 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto alla Società, entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art. 1915 C.C.). Art.4.2 - Gestione delle vertenze - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale. Art. 4.3 Assicurazione presso diversi Assicuratori In caso di sinistro, il Contraente deve dare avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art. 1910 del Codice Civile. Art. 4.4 Operatività dei massimali Pluralità di richieste di risarcimento L assicurazione è prestata per anno assicurativo, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, anche nel caso di più sinistri, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo comportamento colposo, la data della prima richiesta è considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro. 16

Parte Quinta Norme che regolano la liquidazione dei sinistri Tutela Legale 17

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri - Tutela Legale NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI Tutela Legale Art. 5.1- Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale 1. L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società o ad Arag qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. 2. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o ad Arag notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. 3. L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad Arag contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo. 4. Se l Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o Arag lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l Assicurato deve conferire mandato. 5. L Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o Arag. Art. 5.2 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: informare immediatamente la Società o Arag in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari. Art. 5.3 - Gestione del caso assicurativo 1. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.5.1. 3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l impugnazione presenta possibilità di successo. 4. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di Arag. 5. L eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con Arag. 6. La Società o Arag non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società o Arag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Art. 5.4 -Recupero di somme 1. Spettano integralmente all Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. 2. Spettano invece ad Arag, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente. 18

Cosa fare in caso di sinistro Cosa fare in caso di sinistro 19

Cosa fare in caso di sinistro COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 6.1 Indicazioni generali In caso di sinistro che possa dar luogo all'attivazione delle garanzie previste in polizza si deve inviare la denuncia per lettera raccomandata o presentarla alla Filiale o all Agenzia della Banca cui è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società (InChiaro Assicurazioni S.p.A. Gestione Sinistri Via Abruzzi, 25 00187 Roma- FAX verde 800.645.645), entro dieci giorni da quando se ne ha avuto conoscenza. E comunque necessario indicare: numero di polizza; generalità del Contraente; generalità dell Assicurato; generalità dei danneggiati; data e ora del sinistro; circostanze, modalità del sinistro e sue conseguenze dannose (per i danni a cose, indicazione approssimativa della loro entità a soli fini informativi e senza che tale informazione abbia alcun rilievo nella valutazione del danno). Successivamente si devono inviare tutti gli altri documenti necessari all espletamento della pratica. 6.2 Assicurazione Responsabilità Civile Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali si deve: denunciare il sinistro anche nel caso in cui non sia ancora pervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del danneggiato; inviare tempestivamente le eventuali richieste di risarcimento da parte dei danneggiati e la relativa documentazione. Poiché la gestione del sinistro compete esclusivamente alla Società: non rilasciare dichiarazioni e non ammettere responsabilità o circostanze che possano compromettere la propria posizione; non trattare con i danneggiati; non concordare l ammontare del danno; non pagare somme a titolo di risarcimento. Nel caso in cui si instauri un procedimento penale e l Assicurato riceva avvisi di garanzia o altre comunicazioni giudiziarie: trasmettere gli atti ricevuti affinché la Società possa provvedere alla difesa tramite un proprio legale (l interessato può comunque farsi assistere, a sue spese, anche da un legale di sua fiducia, che affiancherà il legale della Società). Se la vicenda sfocia in una vertenza giudiziaria e all Assicurato viene notificato un atto di citazione, la Società assume, se ne ha interesse e nei limiti di un quarto della somma assicurata, la gestione della lite. In tal caso, se non sussiste conflitto di interessi con la Società: rilasciare mandato al legale designato dalla Società; trasmettere tempestivamente l originale dell atto di citazione, con la relativa delega; fornire al legale della Società qualsiasi notizia, documentazione e collaborazione utili alla difesa. 6.3 Assicurazione Tutela Legale Oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali è possibile inviare la denuncia sinistro direttamente ad ARAG, a mezzo fax al numero 045.8290449 non appena si è verificato il fatto e/o se ne abbia avuto conoscenza. 20