COMUNE DI MEDE GIUNTA COMUNALE COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 51 Seduta del 18-04-2016 ore 14:30 Presidente: GUIDO BERTASSI Assessori comunali: Demartini Lorenzo Assente BERTASSI GUIDO Presente GUARDAMAGNA GIORGIO Presente VAILATI ANTONIO Presente BOLZONI MORENO Presente Con l assistenza del Segretario Generale Dott. Sergio Riera Su proposta dell Ufficio: TRIBUTI OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO PER LE AREE FABBRICABILI - ANNO 2016
LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, avevano istituito e disciplinato l Imposta Municipale Propria (IMU) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, sostitutiva dell Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche e relative addizionali dovute sui redditi fondiari relativi ai beni non locati e dell Imposta Comunale sugli Immobili; - che l art. 13, co. 1, del D.L. 6.12.2011 n. 201 (convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214) aveva anticipato in via sperimentale l applicazione del suddetto tributo, con decorrenza dal 1 gennaio 2012; - che la Legge 24.12.2013 n. 147 (di Stabilità 2014) ha introdotto una profonda e sostanziale modifica alla disciplina in materia di Imposta Municipale Propria, quale componente dell Imposta Unica Comunale (IUC); - che la Legge 24.12.2013 n. 147 (di Stabilità 2014) ha istituito il Tributo sui Servizi Indivisibili quale componente riferita ai servizi dell Imposta Unica Comunale (IUC); RICHIAMATI i seguenti contenuti dell art. 13 del D.L. 201/2011 relativi all Imposta Municipale Propria, nel testo attualmente vigente: - l imposta ha per presupposto il possesso di immobili, per la cui identificazione restano ferme le definizioni di cui all art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 istitutivo dell ICI (comma 2); - la base imponibile dell imposta è costituita dal valore dell immobile determinato ai sensi dell art. 5, commi 1, 3, 5, 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei commi 4 e 5 dello stesso art. 13 (comma 3); CONSIDERATO che l articolo 1, co. 675 della L. 147/2013 stabilisce, relativamente al Tributo sui Sevizi Indivisibili, che la base imponibile è quella prevista per l applicazione dell Imposta Municipale Propria; ATTESO che, sulla base di tali norme, le modalità applicative dell Imposta Municipale Propria con riferimento alle aree fabbricabili dovranno essere rinvenute nella normativa e nelle interpretazioni giurisprudenziali e dottrinali intervenute negli ultimi due decenni in materia di ICI; VISTE, a tal fine, le seguenti disposizioni del D.Lgs. 504/92: - art. 2, co. 1 lett. b), il quale sancisce che per area fabbricabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell indennità di espropriazione per pubblica utilità; il D.L. 203/05 (convertito dalla legge 248/05), fornendo interpretazione autentica della norma, ha precisato che un area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall adozione di strumenti attuativi del medesimo; - art. 5, co. 5, il quale stabilisce che per le aree fabbricabili la base imponibile ai fini ICI è costituita dal valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all indice di edificabilità, alla destinazione d uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; - art. 5, co. 6, il quale precisa che in caso di utilizzazione edificatoria dell area, di demolizione di fabbricato, di intervento di recupero a norma dell art. 31 c. 1 lett. c)-d)-e) della legge 457/78, la base imponibile ai fini ICI è costituita dal valore dell area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall art. 2, senza comunque computare il valore del fabbricato in corso d opera, fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato; VISTO, altresì, il vigente regolamento per la disciplina dell Imposta Municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/07/2014, e nella fattispecie: - l art. 6, comma 4, che stabilisce che per area edificabile si intende l area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze derivanti dagli strumenti urbanistici comunali divenuti esecutivi e che un area prevista come edificabile dal Piano regolatore può essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell Imposta Municipale Propria ovvero ai fini I.C.I. all atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L eventuale variazione catastale a seguito della quale l area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell imposta versata su tale area ; - l art. 7, comma 1, che stabilisce che Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dall articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., al fine di agevolare il versamento dell imposta in via ordinaria da parte dei contribuenti e lo svolgimento dell attività di accertamento da parte dell Ufficio Tributi, la Giunta Comunale può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti, ovvero ancora avvalendosi dei valori determinati dall Osservatorio Immobiliare dell Ufficio del Territorio; PRESO ATTO CHE: - con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 19 dicembre 2012 veniva adottato il Piano di Governo del Territorio (in sostituzione del previgente P.R.G.), definitivamente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 17 giugno 2013 e pienamente efficace a seguito della pubblicazione dell avviso di avvenuta approvazione sul B.U.R.L. in data 9 ottobre 2013; - al fine di definire nuovi valori medi delle aree edificabili, si è provveduto ad affidare specifico incarico al Servizio Urbanistica del Comune, a fronte del quale sono stati individuati i valori venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio comunale, suddividendo tali aree a seconda dei diversi ambiti urbanistici previsti dal Piano di Governo del Territorio vigente, come risulta dalla relazione redatta dal Responsabile del Servizio Urbanistica (prot. n. 16909 del 26/11/2013 ); - con propria deliberazione n. 166 del 28.11.2013 i valori espressi venivano recepiti (con arrotondamento all euro) al fine di introdurre dei termini di riferimento per la determinazione dell IMU dovuta in sede di autoliquidazione da parte dei contribuenti nell anno 2013, precisando che l applicazione di detti valori dovesse decorrere dalla data di
esecutività del nuovo strumento urbanistico, ossia a seguito della pubblicazione dell avviso della sua avvenuta approvazione sul BURL; - con propria deliberazione n. 49 del 23/03/2015 si riconfermavano i valori medi delle aree fabbricabili ai fini dell applicazione dell IMU, con decorrenza dal 1 gennaio 2015; - che il Responsabile del Servizio Urbanistica, con relazione al prot. n. 4330 del 23/03/2016, riteneva congruo considerare i valori venali medi orientativi delle aree edificabili al gennaio 2016 analoghi ai valori approvati per l anno 2015 con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale n. n. 49 del 23/03/2015; RITENUTO, per l anno d imposta 2016, di confermare i medesimi valori, dato che, in considerazione della situazione di difficoltà economica contingente, non è intenzione dell Amministrazione procedere alla rivalutazione monetaria degli stessi in base all indice ISTAT; PRECISATO che tali valori devono intendersi come valori medi, pur se determinati in base alle effettive risultanze del mercato, e che, pertanto, a seguito dell approvazione degli stessi, non si darà comunque luogo a rimborsi d imposta nei confronti dei soggetti che abbiano provveduto a versare l I.M.U. sulla base di valori di mercato più elevati; APPURATO che tali valori debbano essere applicati anche alle aree edificabili pertinenziali a fabbricati già esistenti, sulla base di quanto espressamente stabilito nel vigente regolamento in materia di Imposta Municipale Propria, come sopra riportato; CONSIDERATO che la competenza all approvazione dei valori così individuati possa essere rimessa alla Giunta Comunale, non assumendo tale delibera valore regolamentare, ai sensi dell art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e degli artt. 42 e 48 D.Lgs. 267/2000; VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il parere favorevole espresso dai Funzionari Responsabili in ordine alle rispettive competenze, ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; Con voti unanimi favorevoli DELIBERA 1) DI INDIVIDUARE i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell Imposta Municipale Propria e del Tributo per i Servizi Indivisibili per l anno 2016 sulla base della tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) DI STABILIRE CHE eventuali versamenti effettuati sulla base di valori di mercato più elevati, superiori a quelli sopra determinati, saranno ritenuti congrui e non potranno essere oggetto di rimborsi d imposta; 3) DI DARE ampia diffusione alla presente mediante pubblicazione sul Sito Internet comunale; SUCCESSIVAMENTE DI DICHIARARE con separata e successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
ZONA URBANISTICA VALORI TERRENI /mq CAPOLUOGO 2015 VALORI TERRENI /mq FRAZIONI 2015 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 38,00 26,00 A MEDIA DENSITÀ AD ALTA DENSITÀ A BASSA DENSITÀ VILLE STORICHE ALTA INCIDENZA VERDE PRIVATO 54,00 33,00 65,00 / 53,00 27,00 / 30,00 15,00 TESSUTO PER ATTIVITA PRODUTTIVE 28,00 / TESSUTO PER ATTIVITA COMMERCIALI E DIREZIONALI ESISTENTI TESSUTO MISTO PER ATTIVITA ARTIGIANALE- COMMERCIALE- SERVIZI 28,00 / 28,00 / ATU Ambiti di trasformazione urbana 41,00 / ATR - Ambiti di trasformazione residenziale di espansione ATR - Ambiti di trasformazione residenziale periurbana 31,00 / 10,00 / ATPM - Ambiti di trasformazione produttiva mista 27,00 / ATP - Ambiti di trasformazione produttiva 18,00 / AREE A PIANIFICAZIONE ESECUTIVA DEFINITA 34,00 / I-Istruzione, IG-interesse generale, VS- verde pubblico e sport, R- p.u.p. attrezzature religiose 7,00 7,00 PRESENZA FASCIA DI RISPETTO ferroviaria, stradale, cimiteriale, depuratore, corsi d'acqua abbattimento del 50% sul valore della zona abbattimento del 50% sul valore della zona * nessun valore in quanto area già edificata nessun valore in quanto l'edificabilità è prevista solo nei lotti di pertinenza degli edifici esistenti
COMUNE DI MEDE PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL ART. 49 1 comma della Legge 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in merito alla deliberazione avente per oggetto: ATTRIBUZIONE DEL VALORE VENALE IN COMUNE COMMERCIO PER LE AREE FABBRICABILI - ANNO 2016 SETTORE FINANZIARIO Parere di regolarità tecnica Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Data 15-04-2016 Il Responsabile della P.O Settore Finanziario (f.to Raffaella Arioli) SETTORE FINANZIARIO Parere di regolarità tecnica Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. Data 15-04-2016 Il Responsabile della P.O Settore Finanziario (f.to Raffaella Arioli)
Letto, approvato e sottoscritto. IL PRESIDENTE f.to GUIDO BERTASSI IL Segretario Generale f.to Sergio Riera Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all Albo comunale il e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, sino al COPIA CONFORME ALL ORIGINALE IL Vice Segretario Generale F.to Raffaella Arioli Data IL Vice Segretario Generale CERTIFICATO DI ESECUTIVITA La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il per decorrenza del termine di cui all art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000. X La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. IL Vice Segretario Generale F.to Raffaella Arioli