1 DSA Lezione introduttiva sui DSA e sulla normativa DSA/BES: ISTITUTO SUPERIORE JACOPO DA MONTAGNANA Montagnana (Padova), 02.02.2015 Dislessia Disgrafia Disortografia Discalculia ABILITA DI BASE - Lettura - Scrittura - Calcolo AUTOMATISMI - Decifrazione: rapidità/correttezza - Accesso ortografico - Fatti numerici Dott.ssa Maria Rita Cortese Docente, Pedagogista, Formatore AID Mogliano Veneto, 12.11.2014 2 Problemi di comprensione e produzione dei testi Difficoltà di memoria, attenzione, concentrazione 2 Normativa Scolastica e DSA Abilità strumentali Aspetti comportamentali DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche NOTA MIUR Direzione Studente n. 4099 del 05 ottobre 2004 Iniziative relative alla dislessia DPR 122/2009 art. 10 Regolamento per la valutazione degli alunni Lo sviluppo del sè LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico 3 4 D.M. 12 luglio 2011, n. 5669 con allegate Linee Guida 3
5 LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico (GU n. 244 del 18-10-2010) Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana 6 7 Art. 2 - Finalita' La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti 8 Art. 2 - Finalita' (segue) e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
9 CENTRALITA DELLA SCUOLA CENTRALITA DELLA SCUOLA Art. 4 - Formazione nella scuola Nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche,metodologiche,valutative adeguate 10 Cura della comunicazione: per una comunicazione positiva e propositiva Con la famiglia ( impegnata nell assistenza alle attività scolastiche a casa Art. 6) e con lo studente (attenta a ridurre i disagi relazionali ed emozionali Art. 2) Con gli operatori del SSN Con la dirigenza scolastica Tra i docenti in modo da attivare un azione strategica didattica e metodologica, concorde e univoca, più adeguata alla situazione pur nella realtà delle differenze che caratterizzano le diverse discipline CENTRALITA DELLA SCUOLA CENTRALITA DELLA SCUOLA Cura della documentazione: perché? Richiama la necessità di documentare le azioni e le misure adottate per sottoporle periodicamente a monitoraggio per valutarne l efficacia e il raggiungimento degli obiettivi Art. 5 Coinvolge tutta l organizzazione scolastica nella condivisione della responsabilità per garantire una didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti Art. 5 VALUTAZIONE Art 5 -Misure educative e didattiche e di supporto Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all università nonché gli esami universitari 11 12
13 Art. 3 - Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio Sanitario Nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate. 14 Art. 3 - Diagnosi (segue) 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA. COMPITI DELLA SCUOLA DOPO LA DIAGNOSI Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto (segue) 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: 15 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari 16 a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate
17 Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto (segue) [le istituzioni scolastiche garantiscono]: b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere 18 Art. 1 Finalità Il decreto individua: -modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici -le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/ apprendimento fin dalla scuola dell infanzia, -le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di DSA delle scuole di ogni ordine e grado del sistema nazionale di istruzione e nelle università Art. 2 Individuazione di alunni e studenti DSA 1. Ai fini di cui al precedente articolo, le istituzioni scolastiche provvedono a segnalare alle famiglie le eventuali evidenze, riscontrate nelle prestazioni quotidiane in classe e persistenti nonostante l applicazione di adeguate attività di recupero didattico mirato, di un possibile disturbo specifico di apprendimento, al fine di avviare il percorso per la diagnosi ai sensi dell art. 3 della. Art. 2 Individuazione di alunni e studenti DSA 3. La certificazione di DSA viene consegnata dalla famiglia ovvero dallo studente di maggiore età alla scuola o all università, che intraprendono le iniziative ad essa conseguenti 19 20
Art. 4 Misure educative e didattiche 1. Le Istituzioni scolastiche, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle allegate Linee guida, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli alunni e degli studenti con DSA, attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata e ricorrendo a strumenti compensativi e misure dispensative Art. 4 Misure educative e didattiche 4. Le Istituzioni scolastiche assicurano l impiego degli opportuni strumenti compensativi, curando particolarmente l acquisizione, da parte dell alunno e dello studente, con DSA delle competenze per un efficiente utilizzo degli stessi. 21 22 Art. 5 Interventi didattici individualizzati e personalizzati 1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate. 1. La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici di cui ai precedenti articoli. 23 24
2. Le Istituzioni scolastiche adottano modalità valutative che consentono all alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all abilità deficitaria 5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate: 25 26 27 5. - certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte; - richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall allievo se maggiorenne; -approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.). 28 5. In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali sostitutive delle prove scritte sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe. I candidati con DSA che superano l esame di Stato conseguono il titolo valido per l iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all università
OM 37/2014 29 6. Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l alunno o lo studente possono su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato 30 Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato Art. 18 Esame dei candidati con DSA La Commissione d esame considerati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il Piano Didattico Personalizzato OM 37/2014 Art. 18 Esame dei candidati con DSA 31 le Commissioni predispongono adeguate modalità di svolgimento delle prove scritte e orali. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato usufruire di dispositivi per l ascolto dei testi della prova registrati in formati mp3. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma. Al candidato potrà essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell esame